TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2021/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DE BIASI ROSSELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE BIASI ROSSELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di, così provvede:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l figli, oggi maggiorenne, nato nel 2006 e il minorenne, nato nel 2012, abiteranno Per_1 Per_2
con la madre nella casa familiare di San Fior, Borgo Canè, 6, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
il minorenne resterà presso il padre per tre sere la settimana, segnatamente martedì/giovedì/sabato;
3. la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne sarà gestita secondo l'allegato piano genitoriale;
4. la casa familiare sarà assegnata alla ex moglie fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
5. Il IG. manterrà l'intestazione delle utenze domestiche della casa familiare che Parte_1
resteranno a suo carico, a titolo di contributo diretto al mantenimento della prole;
6. Il IG. verserà altresì nel c/c IT 96 Q 0890461630019000001125, Banca delle Prealpi e Parte_1
San Biagio filiale di Cordignano, cointestato con la IG.ra e destinato ai bisogni ordinari dei Pt_2
figli, l'importo mensile di €.1.500,00 e sullo stesso conto la IG.ra verserà mensilmente il Pt_2
contributo di €.150,00;
7. Il padre si accollerà integralmente le spese straordinarie per i figli, come identificate nel Protocollo in uso dal Tribunale di Treviso (all.A).
8. L'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
9. al fine di regolare ogni pendenza di natura economica fra gli ex coniugi, a titolo di contributo al
2 mantenimento una tantum, il IG. verserà a favore della IG.ra , che accetta a Parte_1 Pt_2
tacitazione di ogni altra pretesa, l'importo di €.191.000,00 di cui €.26.000,00 si intendono compensati a titolo di restituzione del prestito concesso alla madre della IG.ra e il residuo sarà da Pt_2
versarsi con le seguenti modalità: €.15.000,00 alla firma del presente atto e il residuo in 10 rate annuali del valore di €.15.000, da versarsi entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 2026, sul conto corrente intestato alla IG.ra Parte_2
10. il IG. trasferirà alla IG.ra la proprietà dell'autovettura MINI Parte_1 Pt_2
COUNTRYMAN COOPER SE ALL4, TARGATA FV858FC, entro il dicembre 2026, fino ad allora provvederà a bollo, assicurazione e carburate.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto, con le disposizioni di cui sopra, ogni pendenza.
Spese compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 6/05/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
3