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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/10/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 51/2023 promossa da:
(cf: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO BIAGIOTTI;
[...] C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (cf: ) con il C.F._4 Controparte_3 C.F._5 patrocinio dell'Avv. NICOLAO BERTI e dell'Avv. ELENA BERTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1102/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 11/02/2022.
CONCLUSIONI
In data 18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice non ammesse in primo grado, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza di primo grado pronunziata dal Tribunale di Lucca e distinta dal n° 1102/2022 del 11.11.2022, depositata in cancelleria lo stesso 11.11.2022, accogliere le seguenti domande di tutela possessoria proposte dalla GN pagina 1 di 21 contro i signori , e con l'intervento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 adesivo della GN : Controparte_3
1. in via principale, la reintegrazione della ricorrente nel possesso pieno, pacifico, comodo, del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo meccanico. sul terreno posto a Cascio di Molazzana in località Piano di Pastina, in catasto alla partita n° 2299 foglio n° 1 (o sezione A) mappale n° 5590 del foglio n° 14, che (provenendo dal sottopasso) prosegue sul terreno n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135) ed in particolare transita sulla corte mappale n° 5590 e prosegue sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto, con conseguente ordine ai signori e Controparte_1 CP_2
di rimuovere immediatamente ogni e qualsiasi ostacolo fisico (pali, fili tesi, nastri,
[...]
i, ecc) che vi hanno posizionato in modo stabile nei giorni 1° ed 8 agosto del 2017 e di vietargli di ostacolare comunque l'uso a fini di passaggio del descritto terreno e della strada poderale, inibendogli altresì di compiere ulteriori atti di spoglio;
2. in ipotesi subordinata, la manutenzione, alle condizioni sopra descritte, del possesso della ricorrente del diritto di servitù di passaggio sul medesimo terreno posto a Parte_1
Cascio di ità Piano di Pastina, in catasto alla partita n° 2299 foglio n° 1 (o sezione A) mappale n° 5590 del foglio n° 14, che (provenendo dal sottopasso) prosegue sul terreno n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135) ed in particolare transita sulla corte mappale n° 5590 (che attraversa) e prosegue sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto ordinando ai signori e di Controparte_1 Controparte_2 cessare ogni molestia e vietandogli di compiere ulteriori atti di turbativa.
Con riferimento alla chiamata in causa del signor voglia la Corte Parte_2
d'Appello Ecc.ma:
1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva (e/o dichiarare inammissibili ed improcedibili le relative domande) dei signori e per non essere costoro nel CP_1 Controparte_2 possesso e neppure proprietari del terreno che fino al 24.5.2018 veniva identificato col n° 4530 del foglio n° 1 del catasto terreni del Comune di Molazzana (LU);
2) nel merito, voglia in ogni caso rigettare tutte le domande, sia in tesi che in ipotesi, proposte dai signori e nei confronti dell'appellante . Con CP_1 Controparte_2 Parte_2 vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e per entrambe le posizioni sia che , aumentati di spese generali 15%, di IVA 22% e di CAP Pt_1 Parte_2
4% come per dei CTU per Euro 1.955,89 ed Euro 249,05 e dell'imposta di registro pari ad Euro 208,75, oltre ad euro 190,32 per costo dell'Organismo di Mediazione. Con condanna degli appellati, in solido tra loro, a restituire agli appellanti tutte le somme per complessivi Euro 12.308,78 da costoro versate a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni espresse in atti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza anche istruttoria,
1. in via istruttoria, seppur per mero tuziorismo difensivo e senza voler invertire l'onere probatorio, ammettersi le circostanze di prova orale non ammesse in primo grado con i sommari informatori indicati nella depositata memoria autorizzata del 13.09.2018;
2. Nel merito rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conseguente conferma in ogni suo punto e capo, anche in punto di
pagina 2 di 21 spese di lite, della statuizione emessa in data in data 11.11.2022 dal Tribunale di Lucca, Giudice Dott. G. Trovato, n. 1102/2022 e depositata in Cancelleria sempre l'11.11.2022;
3. In ogni caso, in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado: rigettare il promosso ricorso ex art.li 1168 e 1170 c.c. e 703 c.p.c. perché infondato sia in fatto che in diritto ed in ogni caso rigettata ogni contraria eccezione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale così come svolta anche nei confronti del sig. Parte_2 disporre:
In tesi, la reintegrazione dei concludenti nel pieno, pacifico e comodo possesso del terreno posto in Cascio di Molazzana in Località Piano di Pastina e contraddistinto al Catasto terreni del Comune di Molazzana nel foglio 14 dal mappale 4530 (oggi 6389) con conseguente ordine ai sig.ri ed al sig. per Parte_1 Parte_2 quanto di rispettiva accertata responsabilità, di rimuovere entro prefiggendo termine, a loro esclusivo onere, cura e spese, il veicolo mod. Nissan RD2192, targato MI36A406, con espressa autorizzazione dei sig.ri e che decorso inutilmente tale Controparte_1 CP_2 termine possano procedervi direttamente imputando ogni afferente costo e spesa agli stessi sig.ri e Con inibizione in ogni caso a questi Parte_1 Parte_2 ultimi di compiere con riferimento al suddetto bene ogni e qualsiasi ulteriore atto di spoglio;
In ipotesi ed ancora in via riconvenzionale, disporre la manutenzione sempre in favore di essi concludenti del possesso del terreno suindicato alle condizioni sopra dette e quindi ordinare ai sig.ri ed per quanto di rispettiva Parte_1 Parte_2 accertata responsabilità, di rimuovere entro prefiggendo termine, a loro esclusivo onere, cura e spese, il veicolo mod. Nissan RD2192, targato MI36A406, con espressa autorizzazione dei sig.ri e che, decorso inutilmente tale termine possano Controparte_1 CP_2 procedervi direttamente imputando ogni afferente costo e spesa ai sig.ri e Pt_1 Parte_2
Con cessazione quindi di ogni molestia e vietando quindi loro di compiere ogni e
[...] qualsiasi atto di turbativa. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente gravame, ivi compreso il rimborso forfettario, oltre accessori ed oneri di legge. Con conferma della refusione di spese di CTU e CTP e con l'ulteriore refusione delle incontrate spese per lo svolto procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1102/2022 pubblicata il 11/02/2022, ha rigettato la domanda possessoria proposta da per la reintegrazione (o la Parte_1 manutenzione) nel possesso di una servitù di passo su fondo di e ha Controparte_2 accolto la domanda riconvenzionale di quest'ultimo, condannando la a rimuovere una Pt_1 autovettura lasciata sul fondo CP_1
1.1 La aveva agito rappresentando che: Pt_1
1.1.a Era proprietaria di un fondo comprendente terreni e fabbricati a uso agricolo, urbano e agrituristico, ubicati in Località Pian di Pastina, Frazione Cascio, nel territorio del
Comune di Molazzana (LU), in catasto al foglio 14 Sezione A, particelle nn. 3356 sub 1 (cat.
A/3 – classe 5 – R.C. € 223,11), 3356 sub 2 (cat. A/3 – classe 5 – R.C. € 195,22), 1131 sub 4 pagina 3 di 21 (cat. A/2 - classe 1 – RC € 198,58), 1131 sub 5 (cat. A/2 – classe 1 – R.C. €198,58), 1131 sub 6 –
5727 – 5728 (cat. D/10 - R.C. € 5.202,00), 5252 (cat. C/3 – classe 2 – R.C. € 386,31 ) e 5766
(cat. D/10 R.C. € 186,00) e al C.T. Foglio n° 1, mappali nn. 1132, 247, 1103, 1173, 2106, 2645,
3835, 4031, 4631, 4632, 100, 1053, 1054, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066,10.
1.1.b I beni le erano pervenuti per donazione dal padre stipulata per atto CP_4 pubblico 20.12.1986 del Notaio Persona_1
con precedente contratto di compravendita del 17.2.1976 a rogito CP_5 CP_4
Notaio aveva alienato a coniugata vari Persona_2 Persona_3 CP_1 appezzamenti di terreno e porzione di fabbricato rurale con essiccatoio, stalle, fienile con loggia, concimaia, porcile, casa colonica e parte di aia, ubicati in Cascio di Molazzana (LU) in località Pian di Pastina, della superficie di circa 8 ettari, distinti al catasto terreni del predetto
Comune alla pagina n° 2299, Sezione A, dai mappali nn. 1067, 1968, 1068, 1069, 1122, 1126,
1128, 1132, 1178, 1212, 1213, 2994, 1124, 1129, 1145, 1148, 1150, 1177, 3003, 1123, 1130, 1135,
1136, 1065, 1066, 1149, il tutto secondo il tipo di frazionamento n° 3287, redatto dal perito
, del 12.05.75 e del 12.2.1976. Persona_4
Il venditore aveva dichiarato di avere acquistato quei beni con contratto del Pt_1
16.11.1946 a rogito Notaio Per_5
Nel rogito del 1976, aveva costituito: Persona_2 CP_4
1.1.c.i una servitù di passo a favore degli immobili ceduti e a carico del percorso stradale che collega la strada vicinale di Piano di Pastina al sottopassaggio della casa che era rimasta di sua proprietà;
1.1.c.ii una servitù di passo pedonale e carrabile “a carico dell'attuale strada esistente in fregio al terreno di sua proprietà distinto dal mappale n° 1135, servitù di passo pedonale e carrabile”.
Inoltre,
1.1.c.iii i contraenti avevano pattuito: “per patto espresso fra i contraenti tutte le strade di transito gravate dalle sopra costituite servitù di passo, ivi compreso in particolare il sottopassaggio, dovranno essere usate per il solo transito e pertanto dovranno essere mantenute sgombre da qualsiasi mezzo, o merce, con divieto di posteggiarvi veicoli o mezzi di qualsiasi tipo. In caso contrario, per patto espresso fra i contraenti, l'acquirente, suoi successori o aventi causa, decadranno dal diritto di passo come sopra convenuto”. pagina 4 di 21
1.1.d In definitiva: «[…] la strada che attraversa il c.d. sottopassaggio, transita prima sulla corte mappale n° 5590 (del foglio n° 14) e poi prosegue lungo il confine tra il mappale
(già n. 1135) n° 5728 (di proprietà e sul terreno n° 4530 (di proprietà . Pt_1 Per_3
Questa strada è gravata da servitù di passaggio, pedonale e carrabile, ed a vantaggio dei terreni e fabbricati appartenenti alla GN (in primis a favore dello stesso Pt_1 mappale n° 5728, già n° 1135). […]» (appello, pag. 3).
1.1.e Il 26.4.2016 per il tramite del figlio aveva Persona_3 Controparte_2 lasciato per oltre un mese sul tratto di strada distinta dal mappale n° 4530, in fregio al mappale n° 5728 (già n° 1135) di proprietà della un grosso escavatore che impediva o Pt_1 comunque gravemente ostacolava l'esercizio della servitù di passo pedonale e carrabile.
Il mezzo era stato rimosso dopo un mese e mezzo, ma, poco dopo, la sempre Per_3 per il tramite del figlio , aveva lasciato in sosta un nuovo mezzo, così da impedire di CP_2 nuovo alla GN di usare la strada in fregio al proprio terreno mappale n° 5728 (ex Pt_1
1135; strada delimitata da 2 filari di viti parallele).
1.1.f Pertanto, la aveva agito in via possessoria nei confronti della e del Pt_1 Per_3 figlio rassegnando queste conclusioni: Controparte_2
1. in via principale, la reintegrazione della ricorrente nel possesso pieno, pacifico, comodo, del diritto si servitù di passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo meccanico. sul terreno posto a Cascio di Molazzana in località Piano di Pastina, in catasto alla partita
n° 2299 foglio n° 1 (o sezione A) mappale n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già
n° 1135) ed in particolare sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto, con conseguente ordine ai signori e di rimuovere Persona_3 Controparte_2 immediatamente il mezzo meccanico escavatore che vi hanno posizionato in modo stabile e da circa 2 mesi e di vietargli di ostacolare comunque l'uso a fini di passaggio del descritto terreno e della strada poderale, inibendogli altresì di compiere ulteriori atti di spoglio=
2. in ipotesi subordinata, la manutenzione, alle condizioni sopra descritte, del possesso della ricorrente, del diritto di servitù di passaggio sul medesimo terreno 4530 lungo il confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135), ordinando ai signori e Persona_3
di cessare ogni molestia e vietandogli di compiere ulteriori atti di Controparte_2 turbativa=
I convenuti si erano costituiti per resistere, ma il Tribunale di Lucca, con ordinanza del pagina 5 di 21 5.7.2017, aveva accordato tutela ex art. 1170 c.c., ordinando la rimozione del mezzo meccanico.
Il procedimento s'era concluso con tale ordinanza, da aversi per sentenza (avendo liquidato le spese), la quale non era stata impugnata.
Essa era stata notificata con precetto il 29.11.2017.
1.1.g era deceduta, ma i suoi figli e avevano Persona_3 CP_2 Controparte_6 posto in essere ulteriori atti di turbativa:
1.1.g.i il 1.8.2017 infiggendo un paletto di ferro (che inibiva il transito con mezzi meccanici) nel tratto di terreno che, attraverso il mappale n. 5590 conduceva al sottopasso;
1.1.g.ii l'8.8.2017 piantando nel terreno, sempre in corrispondenza del tracciato della servitù, una serie di picchetti, collegandoli fra loro con nastro continuo sì da inibire il passaggio, fra l'altro imprigionando dentro il nastro l'autovettura del marito della Pt_1
1.1.h Si rendeva dunque necessario un nuovo ricorso possessorio nei confronti di
[...]
e di per l'accoglimento delle conclusioni che sono state poi CP_1 Controparte_2 riproposte con l'appello e che sono dunque trascritte in epigrafe.
1.2 I si erano costituiti per resistere e per proporre domanda riconvenzionale CP_1 per la rimozione dell'autovettura del marito della Pt_1
1.2.a Avevano fatto notare che la nuova azione possessoria della riguardava Pt_1 un'area, ricadente sulla p.lla 5590 che non faceva parte del tracciato della servitù e sulla quale ella mai era passata.
Tanto è vero che, nell'ambito della procedura esecutiva per obblighi di fare conseguente alla ordinanza possessoria del 5.7.2017, ancora pendente (e con c.t.u. ricognitiva dei luoghi in corso), essi avevano contestato che ne potesse essere oggetto, come erroneamente preteso dalla procedente qualsiasi terreno che conduceva al sottopasso. Pt_1
In definitiva, con la nuova azione possessoria, la cercava di estendere la servitù Pt_1
(e la relativa tutela possessoria) a parte del fondo servente sulla quale mai era passata.
1.2.b Avevano, inoltre, dedotto che l'auto (targata MI36A406) del marito della Pt_1
, lasciata in sosta sulla p.lla 4530, integrava spoglio o turbativa del Parte_2 loro possesso, così che di essa, previa estensione del contraddittorio allo , doveva Parte_2 ordinarsi la rimozione.
pagina 6 di 21 1.3 si era costituito per resistere, sostenendo le tesi della Parte_2 coniuge Pt_1
1.4 Era intervenuta in causa, con comparsa depositata il 14.9.2018, Controparte_3 sorella dei convenuti, che era proprietaria del terreno su p.lla 6389, già 4530, pervenutale per legato dalla madre Persona_6
Aveva aderito e fatto proprie le difese e le domande dei fratelli.
1.5 Il Tribunale, assunte prove orali e svolta, a seguito di ispezione del 10.9.2021, c.t.u.
(del Geom. ), ha così motivato, per quanto ancora interessi: Persona_7
1.5.a L'ordinanza del 5.7.2017 riguardava la p.lla 4530, estranea alla causa.
1.5.b La prova del possesso sull'area in contestazione era fallita, perché l'unico teste che sorreggeva la tesi della era il fratello, il quale, sospettabile di parzialità, era Pt_1 contraddetto da tutti gli altri testimoni.
1.5.c Del resto, la consulenza espletata aveva accertato che, uscendo dal sottopasso, la poteva raggiungere a piedi e con mezzi meccanici gli immobili di sua proprietà Pt_1 attraversando il mappale 1131, pure di sua proprietà.
Sotto questo profilo, si poteva anche ammettere, come desumibile dall'intrappolamento della autovettura, che la “tagliasse” per la p.lla 5590, ma si era trattato, in base alle Pt_1 deposizioni, di attraversamenti meramente tollerati, in quanto sporadici.
1.5.d Seguiva per logica l'illegittimità della sostanza del veicolo del marito della Pt_1 sul fondo dei convenuti.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche appellati) proponendo gravame avverso la Controparte_3 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Punto concernente il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di
Lucca ha ritenuto che la GN non avrebbe assolto l'onere di dimostrare Parte_1 la sussistenza la situazione di fatto possessoria meritevole di tutela”
pagina 7 di 21 Sotto questo titolo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale, con violazione degli artt.
115, 116 c.p.c. e 2909 c.c., non abbia recepito il giudicato rinveniente dall'ordinanza del
5.7.2017; e, comunque, non abbia considerato che il possesso della servitù, unitariamente intesa, era stato già accertato nei precedenti giudizi.
2.2 “Punto concernente il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di
Lucca ha ritenuto la testimonianza resa dal fratello della fosse insufficiente a far Pt_1 ritenere dimostrata la situazione di fatto possessoria meritevole di tutela”.
In secondo luogo, gli appellanti si dolgono che la testimonianza del fratello della Pt_1 siano state svalutate per via del rapporto di parentela, senza neppure tener conto della deposizione del Geom. il quale aveva riconosciuto l'esistenza di “un percorso Testimone_1 preciso per accedere ai terreni di proprietà della GN io personalmente ci sono Pt_1 passato solo a piedi facendo percorsi diversi...dalla posizione del veicolo di colore blu, che si vede nella foto, deduco che sono passati dall'aia".
2.3 “Punto concernente il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di
Lucca ha ritenuto che la sentenza del 05.07.2017 di reintegra del possesso in favore della GN in quanto relativa al solo mappale n. 4530 non può esprimere i suoi effetti Pt_1 nel presente procedimento, in cui si controverte invece del mappale n. 5590”.
Il Tribunale di Lucca, proseguono gli appellanti, non avrebbe tenuto in considerazione l'unitario percorso stradale gravato da servitù circoscrivendo, dunque, l'efficacia esecutiva del provvedimento adottato – già coperto da giudicato – ai numeri di mappale.
A tal fine è richi9amata anche una chiavetta USB, prodotta già in prime cure, contenente file video e audio attestanti l'aggressiva condotta dei nelle date 1^ e 8 agosto 2017. CP_1
2.4 “Punto concernente la ritenuta non necessità per la ricorrente di transitare sul mappale n. 5590 potendo raggiungere a piedi e con mezzi meccanici gli immobili di sua proprietà attraversando il mappale n. 1131 che pure è di sua proprietà”
La motivazione del Tribunale in merito ad altra possibilità di passaggio era, a sua volta, erronea e non teneva conto che, quand'anche il sottopassaggio fosse teoricamente raggiungibile in modo diverso dal transito sul mappale n. 5590 o anche quando detto fondo alternativo appartenesse alla proprietaria del fondo dominante, non era per ciò escluso il possesso del tratto qui conteso e oggetto di molestia.
pagina 8 di 21 2.5 “Punto concernere la convinzione espressa dal Tribunale di Lucca secondo cui quand'anche la GN il marito od i suoi incaricati avessero potuto “tagliare” Pt_1 lungo il mappale n. 5590, si sarebbe trattato di utilizzi tollerati proprio perché sporadici e pertanto inidonei a costituire una situazione possessoria meritevole di tutela.”
Con il quinto motivo, si adduce, quale ulteriore motivo di riforma, che il Tribunale, pur non avendo totalmente escluso un possibile transito nel mappale n. 5590 da parte della o del marito, l'abbia considerato come espressione di una condotta di mera tolleranza. Pt_1
Nessuno dei testi sentiti, quali la e i figli, avevano tollerato l'esercizio della Per_3 servitù limitandosi semplicemente a dichiarare di non averli mai visti passare in quel punto ma da un terreno confinante appartenente alla stessa Pt_1
2.6 “Punto concernente l'avvenuto accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai resistenti e la conseguente condanna del chiamato in causa CP_1 [...]
a rimuovere del mezzo pick-up entro termine perentorio.” Parte_2
impugna poi l'ordine di rimozione della sua autovettura. Parte_2
A tal fine, sostiene che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che e CP_1 [...] abbiano ottenuto il possesso della corte mappale n. 5590 dalla sorella , CP_2 CP_3 intervenuta in giudizio, dal momento che la configurazione del possesso tra parenti è esclusa proprio dallo stretto legame familiare, che giustifica situazioni di concessione di utilizzo di beni anche per periodi molto lunghi senza che per questo si configuri un vero e proprio possesso.
2.7 L'ultimo motivo concerne le spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_1 Controparte_2
nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le Controparte_3 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 9 di 21 4. Con ordinanza del 28.2.2024 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto.
5. I primi cinque motivi di appello, fra sé connessi intorno al tema della prova del possesso, meritano esame congiunto: sono infondati.
La tutela possessoria invocata da ha per oggetto (il possesso del)la “servitù di Pt_1 passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo meccanico, sul terreno posto a Cascio di
Molazzana in località Piano di Pastina, in catasto alla partita n° 2299 foglio n° 1 (o sezione
A) mappale n° 5590 del foglio n° 14, che (provenendo dal sottopasso) prosegue sul terreno n°
4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135) ed in particolare transita sulla corte mappale n° 5590 e prosegue sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto”, come si legge nelle conclusioni da ultimo rassegnate e trascritte in epigrafe.
In particolare, la presente causa è stata originata dalla reazione della ai fatti a Pt_1 suo dire occorsi il 1^ e l'8 agosto 2017, allorquando i fratelli e hanno, CP_2 Controparte_1 la prima volta, infisso un paletto sulla p.lla 5590; e, la seconda, proseguito a creare ivi una sorta di recinto (con altri paletti, collegati da nastro), tanto da ingabbiarvi l'auto dello
. Parte_2
Lo spoglio o turbativa, dunque, è avvenuta su di un tratto dell'area contesa che ricade nella p.lla 5590; tuttavia, sostiene la parte appellante, tale tratto fa parte di una unica servitù
(che, a livello petitorio, sussisterebbe in forza dell'atto del 1976 (supra, § 1.1.c) il cui possesso è già stato accertato con forza di giudicato nel pregresso giudizio possessorio, concluso con l'ordinanza del 5.7.2017, talché le contrarie conclusioni del Tribunale sarebbero censurabili.
In ogni caso, proseguono gli appellanti, molteplici prove, disattese o mal valutate dal primo giudice, danno la prova del possesso.
pagina 10 di 21 Si dissente, pur dovendosi ampliare la motivazione del primo giudice.
5.1 In primo luogo, è da escludere che l'ordinanza del 5.7.2017 abbia natura di sentenza e, pertanto, abbia dato luogo a un giudicato sostanziale.
L'interdetto possessorio, infatti, ha posto termine alla prima fase, necessaria, del giudizio possessorio, come delineato, nella sua struttura bifasica, dopo la riforma della L.
80/2005.
Pronunciato l'interdetto possessorio (positivo o negativo), è possibile, ma non necessario, che:
(-) sia chiesta la prosecuzione del giudizio affinché la decisione sia confermata o rimeditata a esito di cognizione piena (essendo l'interdetto un provvedimento a cognizione sommaria, atto al solo giudicato formale);
(-) sia chiesta la revisione urgente e immediata dell'interdetto possessorio a mezzo di reclamo.
La liquidazione delle spese accede ex se a un interdetto possessorio: se negativo, per effetto dell'art. 669 septies co. 2^ c.p.c.; se positivo, ex art. 669 octies co. 6^ e 7^ c.p.c., dal momento che la fase del merito è solamente eventuale: non può, dunque, desumersi dalla regolazione delle spese, che il giudice dell'ordinanza del 5.7.2017 abbia emesso una sentenza, pur se in forma di ordinanza;
resta fermo che ha emesso un interdetto possessorio.
Sicché, non essendo stata proposta istanza ai sensi dell'art. 703 u.c. c.p.c., l'ordinanza resta inidonea al giudicato sostanziale.
La giurisprudenza di legittimità invocata dalla parte appellante attiene alle regole procedurali del giudizio possessorio anteriori alla riforma della L. 80/2005, in base alle quali, in sostanza, entrambi le fasi (interdittale e di merito) erano necessarie, così che, ove il giudice non avesse fatto proseguire la causa dopo l'interdetto, regolando con quel provvedimento le spese, l'ordinanza si doveva considerare avente natura di sentenza, da impugnarsi con appello. Al contrario, l'odierna disciplina, qui applicabile ratione temporis (essendo la causa possessoria iniziata nel 2018), prevede la seconda fase (del merito) come solo eventuale (art. 703 u.c. c.p.c.).
Quei principî, pertanto, non si applicano alla presente causa.
pagina 11 di 21 5.2 È ovvio che l'ordinanza del 5.7.2017, ancorché incapace di fare stato fra le parti in merito al possesso della servitù di passo, è un atto di elevata efficacia probatoria, dal momento che si tratta di un provvedimento giudiziale pronunciato fra le medesime parti sul possesso della medesima servitù in epoca di poco antecedente a quella che qui interessa, come in quella sede accertato in base a specifiche prove.
Nondimeno, i nel costituirsi non tanto hanno contestato il possesso della CP_1 servitù di passo in sé; quanto hanno sostenuto che l'area interessata dalla nuova controversia, ossia quella ricadente sulla p.lla 5590, non è mai stata utilizzata da ossia, in altre Pt_1 parole, non fa parte del tracciato della servitù il cui possesso è stato riconosciuto nel precedente giudizio.
Questa difesa è senz'altro fondata.
5.2.a La c.t.u. svolta in prime cure dal Geom. ha esattamente Persona_7 individuato in loco il punto del contendere.
Nella foto intercalata a pagina 6 della sua relazione (riprodotta qui a lato) si vede l'uscita dal sottopasso: a sinistra c'è il muro di contenimento che regge la proprietà (che, in quel punto registra Pt_1 un brusco cambio del piano di campagna); parallelo al muro corre il confine fra la p.lla 1131 ( e la Pt_1
p.lla 5590 ( , che il consulente ha tratteggiato in rosso. CP_1
Nella fotografia che segue a pagina 7 (qui a lato: essa è scattata cambiando punto di vista, vale a dire avendo alle spalle lo sbocco del sottopasso), è molto chiaramente individuato sia il tracciato della servitù, ossia quello che corre accanto al muro di contenimento che sorregge la proprietà (rappresentato Pt_1 anche in foto a pagina 6) e volge poi a sinistra senza interessare l'area adiacente, di proprietà
su p.lla 5590. CP_1
Il c.t.u. ha tratteggiato in rosso il limite sinistro del tracciato (a destra essendovi il muro di contenimento), che, giunto in corrispondenza della fine del muro, vira a sinistra;
e ha tratteggiato poi in celeste l'area su p.lla 5590, che la pretende di utilizzare per passare. Pt_1
Se ne ricava un triangolo formato dalla linea celeste e da quella, spezzata, rossa, che comprende l'area di pochi metri quadrati della quale si discute. In altre parole, «[…] Parte pagina 12 di 21 ricorrente intenderebbe transitare lungo la linea tratteggiata indicata in celeste, anziché percorrere il tratto di sua esclusiva proprietà […]» (rel., pag. 7); vale a dire che, insomma,
anziché precorrere il tracciato della servitù sino alla fine del muro, per poi voltare a Pt_1 sinistra, intende passare, per un maggior agio, sconfinando a destra sulla p.lla 5590.
Di tale allargamento a destra, va subito precisato, non v'è alcuna necessità fisica per il passaggio, anche con mezzi meccanici: il c.t.u., infatti, ha proceduto positivamente a effettuare un transito con mezzo agricolo dotato di rimorchio (ivi: «[…] si procede adesso con la verifica materiale della carrabilità, ed a tal fine è stato utilizzato un mezzo agricolo con rimorchio fatto transitare in andata e ritorno attraverso il terreno per cui è causa e cioè fino in prossimità del veicolo in colore azzurro [n.d.r.: che segna il punto in cui la manovra di svolta verso sinistra può dirsi completata]. Nelle foto che seguono si accerta che il transito sul terreno proprio della ricorrente per l'accesso ai propri fondi, risulta verificato positivamente. […]»).
5.2.b È dunque innanzitutto smentito in radice che il possesso della servitù, per come accertato nel giudizio possessorio pregresso, implichi l'accertamento che tale possesso comprenda il passaggio nel punto che è conteso in questa causa, ossia il punto dove lo spoglio o la turbativa sarebbero stati consumati.
Nell'altro giudizio si è discusso di turbative avvenute in altri punti del tracciato;
e il riconoscimento del possesso della servitù di passo, dunque, è stata svolta con riferimento a quelle aree, del tutto diverse da quella di cui si controverte.
Gli appellanti tentano di fuorviare il dibattito rimarcando che la servitù è sempre la solita, del che non si dubita;
ma, come si è già premesso, la difesa opposta dai convenuti non è che il possesso della servitù non esista per come accertato nel pregresso processo, ma che quel possesso, nel punto in cui si sarebbero verificati i fatti dell'agosto 2017, non esiste;
ossia, come già notato, che il tracciato della la servitù esercitata (in via di fatto) non sconfina nella p.lla
5590, ma resta tutta interna alla p.lla 1131, nei termini verificati anche dal c.t.u.-
5.2.c Parte appellante, sotto altro profilo, si esprime presupponendo che il passaggio sulla p.lla 5590 sia pressoché l'unico possibile fisicamente in quel punto (supra, § 1.1.d), il che
è del pari smentito dall'esperimento compiuto dal c.t.u., del quale s'è già dato atto, che dimostra che il transito è possibile, anche con mezzi meccanici, senza impegnare la p.lla 5590.
5.3 Parte appellante, poi, s'è basata anche sul titolo petitorio, ossia, in ultima analisi, sul rogito del 1976, col quale il suo dante causa nel vendere parte dell'originario CP_4 pagina 13 di 21 compendio a riservò una servitù di passo pedonale e carrabile “a carico Persona_3 dell'attuale strada esistente in fregio al terreno di sua proprietà distinto dal mappale n°
1135, servitù di passo pedonale e carrabile” (supra, § 1.1.c.ii).
D'altra parte:
5.3.a tale compendio probatorio soffre qui di un limite intrinseco, essendo principio pacifico che il titolo dello ius possidendi non rileva nel processo possessorio, se non ad colorandum, ossia, in pratica, se non accompagnato dalla dimostrazione che v'è stato anche l'esercizio di fatto del potere corrispondente al diritto (cfr, fra tante, Cass. sez. 2^ civ. ord.
24.1.2019 n. 2032 rv 652249-01);
5.3.b la servitù di passo pedonale e carrabile “a carico dell'attuale strada esistente in fregio al terreno di sua proprietà distinto dal mappale n° 1135 [n.d.r.: oggi 5728], servitù di passo pedonale e carrabile”, costituita col rogito del 1976, del cui possesso qui si tratta, è, per l'appunto, una servitù che si sviluppa a margine (in fregio) della p.lla 1135 (oggi 5728) e a carico dunque della odierna 4530, ma, come si è già potuto constatare senza alcuna necessità fisica di sconfinare, nel punto controverso, sulla p.lla 5590;
5.3.c lo stesso c.t.u. ha correttamente rilevato che «[…] Nell'atto di provenienza ai rogiti del Notaio del 17.02.1976 rep. 4651 non si rinviene la riserva di Persona_2 attraversamento della corte mappale 5590 da parte del dante causa della ricorrente, secondo la linea tratteggiata in celeste nella foto soprastante. […]» (rel., pag. 7), sicché, a monte, l'affermazione che il titolo della servitù ricomprenda il passo sul tratto qui conteso della p.lla 5590 è documentalmente smentito.
5.4 A questo punto, è ovvio, da un lato, che la non può valersi dell'accertamento Pt_1 compiuto nel pregresso giudizio possessorio, ove si discuteva di un altro punto del tracciato della servitù (il cui accertato possesso non implica in alcun modo il possesso ella diversa area interessata dai fatti dell'agosto 2017); né del titolo petitorio, il quale – a tacere dei noti limiti probatorî intrinseci di esso in sede possessoria – in alcun modo include la p.lla 5590 nella servitù costituita col rogito del 1976.
Resta, dunque, la prova per testi, la quale è stata ben valutata dal giudice.
5.4.a fratello e cognato degli appellanti, è stato l'unico testimone che ha Testimone_2 confermato il capitolo n. 3) della memoria istruttoria della ricorrente, concernente il passo sul tratto conteso. Lo ha fatto, occorre subito dire, in modo altrettanto generico (verbale del pagina 14 di 21 27.9.2019: Confermo la circostanza. Anche io sono passato, sia a piedi che con la jeep) di come era formulato il capitolo (3) vero che da oltre venti anni la GN , e Parte_1 prima di lei suo padre, sono sempre transitati, sia a piedi che con ogni mezzo meccanico, lungo il percorso stradale che partendo dal sottopassaggio prosegue sulla corte mappale
n°5590 del foglio n° 14, e poi ancora prosegue sul terreno n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135). Il tutto come da fotografie e da planimetrie che le vengono mostrate=); genericità che balza agli occhi se si tenga conto della peculiare modestia dell'area in contestazione, per come desumibile dalla fotografia della c.t.u. che si è già più volte richiamata.
5.4.b Per contro, la teste indifferente, che ha assistito dal Testimone_3 Persona_3
2013 al 2017, ha dichiarato l'esatto contrario, confermando il capitolo 1) della memoria istruttoria di parte resistente, che, al contrario del capitolo della controparte, descrive in modo molto preciso il passo, come di seguito si evidenzia: «[…] V.C. la sig.ra i suoi Pt_1 familiari ed incaricati per accedere ai terreni di sua proprietà contraddistinti dai mappali
1135 (oggi 5728) e 1136 (oggi 5296) (cfr. doc. ti 11 e 12) sono sempre transitati dall'esistente androne lungo il presente muro sovrastato da colonnine e cioè percorrendo una linea retta parallela proprio a tale muro per poi proseguire sui beni di proprietà della stessa: percorso che meglio individuate nelle foto che Vi si mostrano (doc.ti 26,27, 28,29,30,31 e 32); […]».
Analogamente ha deposto la teste , inquilina della dal 1997 al Testimone_4 Pt_1
2014, la quale ha mantenuto frequentazione dei luoghi abitando lì vicino.
In senso conforme anche il teste (ud. 22.11.2019), che ha abitato in quella Testimone_5 zona dal 1975 al 2014).
Il teste della stessa ricorrente (ud. 22.11.2019), poi, sentito sul capitolo 3) Tes_6 della memoria istruttoria ha negato la circostanza: «[…] Non l'ho mai vista passare Pt_1 da tale percorso […]».
5.4.c In definitiva, il teste non è stato trascurato dal giudice perché Testimone_2 parente, come erroneamente sostiene l'appellante; ma perché smentito da ben altri quattro testimoni, dei quali uno addirittura portato in aula dalla che hanno tutti confermato Pt_1 di avere sempre e solo visto un passo esercitato lungo il muro di sostegno e, dunque, senza alcuno sconfinamento sulla p.lla adiacente.
Aggiunge la Corte che i testi di parte resistente/appellata sono da preferire anche perché la loro deposizione verte su circostanze più determinate rispetto a quella articolata nel pagina 15 di 21 capitolo sul quale ha risposto il capitolo dei resistenti, infatti, ha cura di Testimone_2 descrivere il passo in modo preciso, sì da evitare fraintendimenti che, nel caso in esame, potrebbero, per via della modestia del tratto conteso, facilmente verificarsi. Mentre, insomma, ha dichiarato d'essere passato, come la sorella, sul tratto che prosegue sulla Testimone_2 corte mappale n°5590 del foglio n° 14, senza però che il dato catastale sia collegato a un qualche elemento che possa orientare il teste (che, come ovvio, non è in grado di individuare i confini catastali sul terreno); gli altri hanno riferito che dall'esistente androne lungo il presente muro sovrastato da colonnine e cioè percorrendo una linea retta parallela proprio
a tale muro per poi proseguire sui beni di proprietà della stessa, ciò che descrive proprio, con riferimenti specifici a elementi architettonici, un passo che non sconfinava sulla proprietà
CP_1
5.4.d Resta il Geom. tecnico della il quale sulla circostanza d'interesse Tes_1 Pt_1
(capitolo n. 3 di parte ricorrente), ha risposto di non saper nulla;
restando del tutto irrilevanti le ipotesi che egli ha esposto in sede testimoniale che vengono richiamate dall'appellante (io personalmente ci sono passato solo a piedi facendo percorsi diversi...dalla posizione del veicolo di colore blu, che si vede nella foto, deduco che sono passati dall'aia: in realtà non c'è alcuna necessità fisica che imponga di arrivare al punto indicato, ossia la auto blu, passando per l'aia, piuttosto che rasentando il muro).
5.5 La ha depositato un dispositivo USB contenente due file video (entrambi Pt_1 denominati 20170808_103043 e contenenti in sostanza le medesime immagini) e uno audio
(denominato passo).
5.5.a Il file audio contiene un lungo battibecco fra due uomini (si immagina uno dei e lo ), con offese reciproche e voci di donne sullo sfondo, su dove corra il CP_1 Parte_2 passo, se anche nell'aia (ossia sulla p.lla 5590) o no: che se ne possa desumere un qualche elemento utile per dirimere la presente fattispecie è, almeno ad avviso del collegio, escluso, anche perché le poche frasi di senso compiuto che si riesce a cogliere contrappongono ciascuna delle parti sulle proprie, ben note, posizioni.
5.5.b I file video mostrano, verosimilmente, il picchettamento operato nell'agosto 2017 dai (ossia il preteso atto di spoglio o di turbativa): ma questo atto, di per sé, non ha CP_1 qui alcun valore, appunto perché i hanno, per così dire, delimitato il loro fondo, al CP_1 fine di impedire quello che, a loro avviso, era uno sconfinamento da parte della (e del Pt_1 marito).
pagina 16 di 21 Gli argomenti già passati in rassegna attestano che non v'è prova del possesso di una servitù di passo sulla porzione di p.lla 5590 oggetto di lite, sicché la condotta dei è CP_1 del tutto priva di significato, se non nel senso di attestare la loro ferma contrarietà a un passaggio considerato, a ragione, abusivo.
5.6 Infine, il tema degli atti di tolleranza è del tutto marginale e irrilevante;
e l'appellante travisa la portata della motivazione del primo giudice sul punto.
È vero che il Tribunale ha pure scritto che non si può escludere, “in via del tutto teorica”, che possa nel corso del tempo avere talora tagliato la curva invadendo la p.lla 5590, Pt_1 ma, in tal caso, saremmo dinanzi a utilizzi tollerati perché sporadici.
Si tratta, però, di una motivazione ad abundantiam, perché, a ben vedere, atti di taglio sulla p.lla 5590 non sono stati dimostrati, se non nella generica deposizione del fratello della che, per le ragioni soggettive e oggettive che si sono già esposte, ha un'efficacia Pt_1 dimostrativa francamente molto limitata.
Indubbiamente (e in tal senso deve leggersi la motivazione del primo giudice), l'assenza di una recinzione sul confine fra p.lla 1131 e p.lla 5590 può avere dato modo alla di Pt_1 tagliare il percorso, ma resta fermo che atti di signoria di quel tipo non sono dimostrati, avendo tutti i testi (escluso il confermato per esperienza diretta che il passo avveniva Pt_1 senza invadere la p.lla 5590; né, del resto, eventuali sconfinamenti sarebbero stati percepibili dai i quali, sin quando i rapporti non sono degenerati, hanno omesso una CP_1 recinzione, proprio nell'ambito di rapporti di vicinato improntati a buona fede e tolleranza;
salvo reagire con il picchettamento dell'agosto 2017, non appena hanno avuto contezza delle indebite condotte della controparte.
6. Il sesto motivo, che attiene all'accoglimento della domanda riconvenzionale, è infondato.
6.1 Merita premettere che, , chiamato in causa per rispondere della domanda Parte_2 riconvenzionale che aveva a oggetto la sua autovettura, aveva contestato, nel costituirsi il
6.9.2018, la legittimazione attiva di e “per non essere costoro nel CP_1 Controparte_2 possesso e neppure proprietari del terreno che fino al 24.05.2018 veniva identificato con il n.
4530 del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Molazzana (LU)” (così le conclusioni della sua comparsa di costituzione).
pagina 17 di 21 era allora intervenuta con comparsa depositata il 14.9.2018, in Controparte_3 quanto proprietaria della p.lla 4530 (oggi 6389), ove era in sosta l'auto dello , Parte_2 nonché in quanto comproprietaria della p.lla 5590, deducendo, peraltro, il compossesso dei terreni assieme ai fratelli.
Il Tribunale ha brevemente osservato che “la legittimazione dei ricorrenti non è contestabile, alla stregua delle deduzioni della intervenuta, che ha riconosciuto il possesso del terreno in capo ai fratelli”.
6.2 Se ne duole la parte appellante,
6.2.a sul piano della legittimazione, in quanto l'asserzione del primo giudice «[…] trascura il fatto che la configurazione del possesso tra parenti è esclusa proprio dallo stretto legame familiare, che giustifica situazioni di concessione di utilizzo di beni anche per periodi molto lunghi senza che per questo si configuri un vero e proprio possesso […]» (appello, pag.
31),
6.2.b nel merito, in quanto coadiuva la moglie nella gestione degli Parte_2 Pt_1 immobili posti a Molazzana e, dunque, nel mentre esercitava la servitù di passo il 18.2017,
s'era visto aggredire dai che l'avevano costretto a smettere il transito e lasciare CP_1
l'auto, che il successivo 8.8.2017 avevano inglobato in una sorta di recinto fatto di picchetti collegati da nastro.
6.3 Sulla questione della legittimazione si può persino dubitare dell'interesse al motivo, dal momento che sicuramente legittimata (nessuno dubitando in causa Controparte_3 del possesso attuale da parte sua della p.lla di cui è anche proprietaria), ha fatto propria la domanda possessoria riconvenzionale e di rimozione dell'auto; così che la statuizione gravata dovrebbe comunque restare ferma a suo beneficio.
Peraltro, la nell'intervenire, aveva dedotto: «[…] evidenzia che, CP_1 effettivamente, i detti suoi fratelli da anni, allorché la loro madre era in vita Persona_3 ed a tutt'oggi, si trovano nel pieno e pacifico possesso del terreno su cui è stato illegittimamente allocato da parte del ricordato terzo chiamato il pick up: terreno identificato dalla particella 6389 [n.d.r.: già 4530] e che in forza di legato, a seguito della morte della ricordata de cuius, è divenuto di sua proprietà […]».
La difesa all'udienza del 19.9.2018, aveva contestato che, in realtà, e Pt_1 CP_1 avevano gestito quell'area (p.lla 4530, poi 6389) solo per “autorizzazione” Controparte_2
pagina 18 di 21 della madre la quale, deceduta il 27.5.2017, aveva in seguito lasciato per Persona_3 testamento (col quale aveva diviso i suoi beni tra i figli) quel singolo terreno alla figlia;
CP_3 essi, dunque, non potevano essere considerati possessori.
Questo ragionamento giuridico, non vale a contestare la circostanza di fatto allegata e, in sostanza, riconosciuta, ossia che il potere di fatto esercitato sul bene in origine di
[...]
e, dal 27.5.2017, di era esercitato da e Per_3 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 che, non a caso, sono coloro che avrebbero materialmente turbato il possesso della servitù esercitato il 1.8.2017 dallo . Parte_2
Pacifico dunque il corpus del possesso in capo a e i quali, a CP_1 Controparte_2 dispetto della situazione proprietaria (prima della madre e poi della sorella), continuavano a gestire i terreni, si presume, quanto meno, la loro qualità di detentori qualificati di essi, essendo pressoché pacifico che essi che si occupano anche delle altre aree che insistono nel medesimo complesso immobiliare, gestiscono i terreni (della madre, prima, e della sorella poi) nell'ambito della complessiva gestione del fondo unitariamente inteso.
La domanda accolta dal Tribunale, in difetto di indicazioni contrarie, è quella proposta in via principale dai ossia quella di reintegrazione (cfr pag. 21 della loro comparsa CP_1 di costituzione di primo grado), proponibile anche dal detentore qualificato.
6.4 Nel merito, è contestato sin dagli scritti introduttivi che sia stato Parte_2 aggredito e costretto a lasciare l'auto in sosta;
del resto, il picchettamento del 1.8.2017 è stato limitato, come dedotto dalla stessa a un solo picchetto;
essendo stati poi infissi gli Pt_1 altri, a delimitazione del confine della p.lla 5590, solo il successivo 8.8.2017, quando fu anche apposto in nastro (ricorso possessorio originario, pag. 6).
Anche ad ammettere che nella concitazione dei fatti del 1.8.2017, , anche per Parte_2 le sue condizioni di salute non ottimali (peraltro egli, secondo quanto dedotto dalla sua difresa, è stato ricoverato dal 10 al 16 agosto 2017), abbia lasciato il mezzo, ben poteva lui stesso o la moglie recuperare il mezzo, anziché lasciarlo in sosta su un'area dove non solo, come accertato in questo processo, non avrebbe dovuto passare, ma dove, per di più, mai avrebbe potuto posteggiare (persino nell'ipotesi in cui avesse avuto il possesso della servitù di passo).
7. Il settimo motivo, sulle spese, resta assorbito.
pagina 19 di 21 Gli appellanti, infatti, si limitano a chiedere che ogni costo di causa sia posto a carico della controparte, esclusivamente quale effetto dell'auspicato accoglimento dei motivi di merito stretto, così che, respinti quelli, il presente non ha più ragion d'essere.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, vista la nota depositata, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, escluse la fase (non chiesta) e l afase della attivazione, posta in essere dagli appellanti), parametri medi, valore di causa sino a 26mila euro, come indicato dalle parti.
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.911,00 fase 4 ed € 882,00 fase della negoziazione, in tutto € 4.848,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 192,32.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] avverso la sentenza n. 1102/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il CP_3
11/02/2022;
2. condanna e , in solido, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a e le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.038,32, di cui € 190,32 per esborsi ed € 4.848,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
pagina 20 di 21 Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 51/2023 promossa da:
(cf: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO BIAGIOTTI;
[...] C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), (cf: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (cf: ) con il C.F._4 Controparte_3 C.F._5 patrocinio dell'Avv. NICOLAO BERTI e dell'Avv. ELENA BERTI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1102/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 11/02/2022.
CONCLUSIONI
In data 18.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis e previa ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice non ammesse in primo grado, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza di primo grado pronunziata dal Tribunale di Lucca e distinta dal n° 1102/2022 del 11.11.2022, depositata in cancelleria lo stesso 11.11.2022, accogliere le seguenti domande di tutela possessoria proposte dalla GN pagina 1 di 21 contro i signori , e con l'intervento Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 adesivo della GN : Controparte_3
1. in via principale, la reintegrazione della ricorrente nel possesso pieno, pacifico, comodo, del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo meccanico. sul terreno posto a Cascio di Molazzana in località Piano di Pastina, in catasto alla partita n° 2299 foglio n° 1 (o sezione A) mappale n° 5590 del foglio n° 14, che (provenendo dal sottopasso) prosegue sul terreno n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135) ed in particolare transita sulla corte mappale n° 5590 e prosegue sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto, con conseguente ordine ai signori e Controparte_1 CP_2
di rimuovere immediatamente ogni e qualsiasi ostacolo fisico (pali, fili tesi, nastri,
[...]
i, ecc) che vi hanno posizionato in modo stabile nei giorni 1° ed 8 agosto del 2017 e di vietargli di ostacolare comunque l'uso a fini di passaggio del descritto terreno e della strada poderale, inibendogli altresì di compiere ulteriori atti di spoglio;
2. in ipotesi subordinata, la manutenzione, alle condizioni sopra descritte, del possesso della ricorrente del diritto di servitù di passaggio sul medesimo terreno posto a Parte_1
Cascio di ità Piano di Pastina, in catasto alla partita n° 2299 foglio n° 1 (o sezione A) mappale n° 5590 del foglio n° 14, che (provenendo dal sottopasso) prosegue sul terreno n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135) ed in particolare transita sulla corte mappale n° 5590 (che attraversa) e prosegue sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto ordinando ai signori e di Controparte_1 Controparte_2 cessare ogni molestia e vietandogli di compiere ulteriori atti di turbativa.
Con riferimento alla chiamata in causa del signor voglia la Corte Parte_2
d'Appello Ecc.ma:
1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva (e/o dichiarare inammissibili ed improcedibili le relative domande) dei signori e per non essere costoro nel CP_1 Controparte_2 possesso e neppure proprietari del terreno che fino al 24.5.2018 veniva identificato col n° 4530 del foglio n° 1 del catasto terreni del Comune di Molazzana (LU);
2) nel merito, voglia in ogni caso rigettare tutte le domande, sia in tesi che in ipotesi, proposte dai signori e nei confronti dell'appellante . Con CP_1 Controparte_2 Parte_2 vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e per entrambe le posizioni sia che , aumentati di spese generali 15%, di IVA 22% e di CAP Pt_1 Parte_2
4% come per dei CTU per Euro 1.955,89 ed Euro 249,05 e dell'imposta di registro pari ad Euro 208,75, oltre ad euro 190,32 per costo dell'Organismo di Mediazione. Con condanna degli appellati, in solido tra loro, a restituire agli appellanti tutte le somme per complessivi Euro 12.308,78 da costoro versate a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni espresse in atti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza anche istruttoria,
1. in via istruttoria, seppur per mero tuziorismo difensivo e senza voler invertire l'onere probatorio, ammettersi le circostanze di prova orale non ammesse in primo grado con i sommari informatori indicati nella depositata memoria autorizzata del 13.09.2018;
2. Nel merito rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conseguente conferma in ogni suo punto e capo, anche in punto di
pagina 2 di 21 spese di lite, della statuizione emessa in data in data 11.11.2022 dal Tribunale di Lucca, Giudice Dott. G. Trovato, n. 1102/2022 e depositata in Cancelleria sempre l'11.11.2022;
3. In ogni caso, in accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado: rigettare il promosso ricorso ex art.li 1168 e 1170 c.c. e 703 c.p.c. perché infondato sia in fatto che in diritto ed in ogni caso rigettata ogni contraria eccezione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale così come svolta anche nei confronti del sig. Parte_2 disporre:
In tesi, la reintegrazione dei concludenti nel pieno, pacifico e comodo possesso del terreno posto in Cascio di Molazzana in Località Piano di Pastina e contraddistinto al Catasto terreni del Comune di Molazzana nel foglio 14 dal mappale 4530 (oggi 6389) con conseguente ordine ai sig.ri ed al sig. per Parte_1 Parte_2 quanto di rispettiva accertata responsabilità, di rimuovere entro prefiggendo termine, a loro esclusivo onere, cura e spese, il veicolo mod. Nissan RD2192, targato MI36A406, con espressa autorizzazione dei sig.ri e che decorso inutilmente tale Controparte_1 CP_2 termine possano procedervi direttamente imputando ogni afferente costo e spesa agli stessi sig.ri e Con inibizione in ogni caso a questi Parte_1 Parte_2 ultimi di compiere con riferimento al suddetto bene ogni e qualsiasi ulteriore atto di spoglio;
In ipotesi ed ancora in via riconvenzionale, disporre la manutenzione sempre in favore di essi concludenti del possesso del terreno suindicato alle condizioni sopra dette e quindi ordinare ai sig.ri ed per quanto di rispettiva Parte_1 Parte_2 accertata responsabilità, di rimuovere entro prefiggendo termine, a loro esclusivo onere, cura e spese, il veicolo mod. Nissan RD2192, targato MI36A406, con espressa autorizzazione dei sig.ri e che, decorso inutilmente tale termine possano Controparte_1 CP_2 procedervi direttamente imputando ogni afferente costo e spesa ai sig.ri e Pt_1 Parte_2
Con cessazione quindi di ogni molestia e vietando quindi loro di compiere ogni e
[...] qualsiasi atto di turbativa. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente gravame, ivi compreso il rimborso forfettario, oltre accessori ed oneri di legge. Con conferma della refusione di spese di CTU e CTP e con l'ulteriore refusione delle incontrate spese per lo svolto procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1102/2022 pubblicata il 11/02/2022, ha rigettato la domanda possessoria proposta da per la reintegrazione (o la Parte_1 manutenzione) nel possesso di una servitù di passo su fondo di e ha Controparte_2 accolto la domanda riconvenzionale di quest'ultimo, condannando la a rimuovere una Pt_1 autovettura lasciata sul fondo CP_1
1.1 La aveva agito rappresentando che: Pt_1
1.1.a Era proprietaria di un fondo comprendente terreni e fabbricati a uso agricolo, urbano e agrituristico, ubicati in Località Pian di Pastina, Frazione Cascio, nel territorio del
Comune di Molazzana (LU), in catasto al foglio 14 Sezione A, particelle nn. 3356 sub 1 (cat.
A/3 – classe 5 – R.C. € 223,11), 3356 sub 2 (cat. A/3 – classe 5 – R.C. € 195,22), 1131 sub 4 pagina 3 di 21 (cat. A/2 - classe 1 – RC € 198,58), 1131 sub 5 (cat. A/2 – classe 1 – R.C. €198,58), 1131 sub 6 –
5727 – 5728 (cat. D/10 - R.C. € 5.202,00), 5252 (cat. C/3 – classe 2 – R.C. € 386,31 ) e 5766
(cat. D/10 R.C. € 186,00) e al C.T. Foglio n° 1, mappali nn. 1132, 247, 1103, 1173, 2106, 2645,
3835, 4031, 4631, 4632, 100, 1053, 1054, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066,10.
1.1.b I beni le erano pervenuti per donazione dal padre stipulata per atto CP_4 pubblico 20.12.1986 del Notaio Persona_1
con precedente contratto di compravendita del 17.2.1976 a rogito CP_5 CP_4
Notaio aveva alienato a coniugata vari Persona_2 Persona_3 CP_1 appezzamenti di terreno e porzione di fabbricato rurale con essiccatoio, stalle, fienile con loggia, concimaia, porcile, casa colonica e parte di aia, ubicati in Cascio di Molazzana (LU) in località Pian di Pastina, della superficie di circa 8 ettari, distinti al catasto terreni del predetto
Comune alla pagina n° 2299, Sezione A, dai mappali nn. 1067, 1968, 1068, 1069, 1122, 1126,
1128, 1132, 1178, 1212, 1213, 2994, 1124, 1129, 1145, 1148, 1150, 1177, 3003, 1123, 1130, 1135,
1136, 1065, 1066, 1149, il tutto secondo il tipo di frazionamento n° 3287, redatto dal perito
, del 12.05.75 e del 12.2.1976. Persona_4
Il venditore aveva dichiarato di avere acquistato quei beni con contratto del Pt_1
16.11.1946 a rogito Notaio Per_5
Nel rogito del 1976, aveva costituito: Persona_2 CP_4
1.1.c.i una servitù di passo a favore degli immobili ceduti e a carico del percorso stradale che collega la strada vicinale di Piano di Pastina al sottopassaggio della casa che era rimasta di sua proprietà;
1.1.c.ii una servitù di passo pedonale e carrabile “a carico dell'attuale strada esistente in fregio al terreno di sua proprietà distinto dal mappale n° 1135, servitù di passo pedonale e carrabile”.
Inoltre,
1.1.c.iii i contraenti avevano pattuito: “per patto espresso fra i contraenti tutte le strade di transito gravate dalle sopra costituite servitù di passo, ivi compreso in particolare il sottopassaggio, dovranno essere usate per il solo transito e pertanto dovranno essere mantenute sgombre da qualsiasi mezzo, o merce, con divieto di posteggiarvi veicoli o mezzi di qualsiasi tipo. In caso contrario, per patto espresso fra i contraenti, l'acquirente, suoi successori o aventi causa, decadranno dal diritto di passo come sopra convenuto”. pagina 4 di 21
1.1.d In definitiva: «[…] la strada che attraversa il c.d. sottopassaggio, transita prima sulla corte mappale n° 5590 (del foglio n° 14) e poi prosegue lungo il confine tra il mappale
(già n. 1135) n° 5728 (di proprietà e sul terreno n° 4530 (di proprietà . Pt_1 Per_3
Questa strada è gravata da servitù di passaggio, pedonale e carrabile, ed a vantaggio dei terreni e fabbricati appartenenti alla GN (in primis a favore dello stesso Pt_1 mappale n° 5728, già n° 1135). […]» (appello, pag. 3).
1.1.e Il 26.4.2016 per il tramite del figlio aveva Persona_3 Controparte_2 lasciato per oltre un mese sul tratto di strada distinta dal mappale n° 4530, in fregio al mappale n° 5728 (già n° 1135) di proprietà della un grosso escavatore che impediva o Pt_1 comunque gravemente ostacolava l'esercizio della servitù di passo pedonale e carrabile.
Il mezzo era stato rimosso dopo un mese e mezzo, ma, poco dopo, la sempre Per_3 per il tramite del figlio , aveva lasciato in sosta un nuovo mezzo, così da impedire di CP_2 nuovo alla GN di usare la strada in fregio al proprio terreno mappale n° 5728 (ex Pt_1
1135; strada delimitata da 2 filari di viti parallele).
1.1.f Pertanto, la aveva agito in via possessoria nei confronti della e del Pt_1 Per_3 figlio rassegnando queste conclusioni: Controparte_2
1. in via principale, la reintegrazione della ricorrente nel possesso pieno, pacifico, comodo, del diritto si servitù di passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo meccanico. sul terreno posto a Cascio di Molazzana in località Piano di Pastina, in catasto alla partita
n° 2299 foglio n° 1 (o sezione A) mappale n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già
n° 1135) ed in particolare sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto, con conseguente ordine ai signori e di rimuovere Persona_3 Controparte_2 immediatamente il mezzo meccanico escavatore che vi hanno posizionato in modo stabile e da circa 2 mesi e di vietargli di ostacolare comunque l'uso a fini di passaggio del descritto terreno e della strada poderale, inibendogli altresì di compiere ulteriori atti di spoglio=
2. in ipotesi subordinata, la manutenzione, alle condizioni sopra descritte, del possesso della ricorrente, del diritto di servitù di passaggio sul medesimo terreno 4530 lungo il confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135), ordinando ai signori e Persona_3
di cessare ogni molestia e vietandogli di compiere ulteriori atti di Controparte_2 turbativa=
I convenuti si erano costituiti per resistere, ma il Tribunale di Lucca, con ordinanza del pagina 5 di 21 5.7.2017, aveva accordato tutela ex art. 1170 c.c., ordinando la rimozione del mezzo meccanico.
Il procedimento s'era concluso con tale ordinanza, da aversi per sentenza (avendo liquidato le spese), la quale non era stata impugnata.
Essa era stata notificata con precetto il 29.11.2017.
1.1.g era deceduta, ma i suoi figli e avevano Persona_3 CP_2 Controparte_6 posto in essere ulteriori atti di turbativa:
1.1.g.i il 1.8.2017 infiggendo un paletto di ferro (che inibiva il transito con mezzi meccanici) nel tratto di terreno che, attraverso il mappale n. 5590 conduceva al sottopasso;
1.1.g.ii l'8.8.2017 piantando nel terreno, sempre in corrispondenza del tracciato della servitù, una serie di picchetti, collegandoli fra loro con nastro continuo sì da inibire il passaggio, fra l'altro imprigionando dentro il nastro l'autovettura del marito della Pt_1
1.1.h Si rendeva dunque necessario un nuovo ricorso possessorio nei confronti di
[...]
e di per l'accoglimento delle conclusioni che sono state poi CP_1 Controparte_2 riproposte con l'appello e che sono dunque trascritte in epigrafe.
1.2 I si erano costituiti per resistere e per proporre domanda riconvenzionale CP_1 per la rimozione dell'autovettura del marito della Pt_1
1.2.a Avevano fatto notare che la nuova azione possessoria della riguardava Pt_1 un'area, ricadente sulla p.lla 5590 che non faceva parte del tracciato della servitù e sulla quale ella mai era passata.
Tanto è vero che, nell'ambito della procedura esecutiva per obblighi di fare conseguente alla ordinanza possessoria del 5.7.2017, ancora pendente (e con c.t.u. ricognitiva dei luoghi in corso), essi avevano contestato che ne potesse essere oggetto, come erroneamente preteso dalla procedente qualsiasi terreno che conduceva al sottopasso. Pt_1
In definitiva, con la nuova azione possessoria, la cercava di estendere la servitù Pt_1
(e la relativa tutela possessoria) a parte del fondo servente sulla quale mai era passata.
1.2.b Avevano, inoltre, dedotto che l'auto (targata MI36A406) del marito della Pt_1
, lasciata in sosta sulla p.lla 4530, integrava spoglio o turbativa del Parte_2 loro possesso, così che di essa, previa estensione del contraddittorio allo , doveva Parte_2 ordinarsi la rimozione.
pagina 6 di 21 1.3 si era costituito per resistere, sostenendo le tesi della Parte_2 coniuge Pt_1
1.4 Era intervenuta in causa, con comparsa depositata il 14.9.2018, Controparte_3 sorella dei convenuti, che era proprietaria del terreno su p.lla 6389, già 4530, pervenutale per legato dalla madre Persona_6
Aveva aderito e fatto proprie le difese e le domande dei fratelli.
1.5 Il Tribunale, assunte prove orali e svolta, a seguito di ispezione del 10.9.2021, c.t.u.
(del Geom. ), ha così motivato, per quanto ancora interessi: Persona_7
1.5.a L'ordinanza del 5.7.2017 riguardava la p.lla 4530, estranea alla causa.
1.5.b La prova del possesso sull'area in contestazione era fallita, perché l'unico teste che sorreggeva la tesi della era il fratello, il quale, sospettabile di parzialità, era Pt_1 contraddetto da tutti gli altri testimoni.
1.5.c Del resto, la consulenza espletata aveva accertato che, uscendo dal sottopasso, la poteva raggiungere a piedi e con mezzi meccanici gli immobili di sua proprietà Pt_1 attraversando il mappale 1131, pure di sua proprietà.
Sotto questo profilo, si poteva anche ammettere, come desumibile dall'intrappolamento della autovettura, che la “tagliasse” per la p.lla 5590, ma si era trattato, in base alle Pt_1 deposizioni, di attraversamenti meramente tollerati, in quanto sporadici.
1.5.d Seguiva per logica l'illegittimità della sostanza del veicolo del marito della Pt_1 sul fondo dei convenuti.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche appellati) proponendo gravame avverso la Controparte_3 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Punto concernente il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di
Lucca ha ritenuto che la GN non avrebbe assolto l'onere di dimostrare Parte_1 la sussistenza la situazione di fatto possessoria meritevole di tutela”
pagina 7 di 21 Sotto questo titolo, gli appellanti si dolgono che il Tribunale, con violazione degli artt.
115, 116 c.p.c. e 2909 c.c., non abbia recepito il giudicato rinveniente dall'ordinanza del
5.7.2017; e, comunque, non abbia considerato che il possesso della servitù, unitariamente intesa, era stato già accertato nei precedenti giudizi.
2.2 “Punto concernente il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di
Lucca ha ritenuto la testimonianza resa dal fratello della fosse insufficiente a far Pt_1 ritenere dimostrata la situazione di fatto possessoria meritevole di tutela”.
In secondo luogo, gli appellanti si dolgono che la testimonianza del fratello della Pt_1 siano state svalutate per via del rapporto di parentela, senza neppure tener conto della deposizione del Geom. il quale aveva riconosciuto l'esistenza di “un percorso Testimone_1 preciso per accedere ai terreni di proprietà della GN io personalmente ci sono Pt_1 passato solo a piedi facendo percorsi diversi...dalla posizione del veicolo di colore blu, che si vede nella foto, deduco che sono passati dall'aia".
2.3 “Punto concernente il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di
Lucca ha ritenuto che la sentenza del 05.07.2017 di reintegra del possesso in favore della GN in quanto relativa al solo mappale n. 4530 non può esprimere i suoi effetti Pt_1 nel presente procedimento, in cui si controverte invece del mappale n. 5590”.
Il Tribunale di Lucca, proseguono gli appellanti, non avrebbe tenuto in considerazione l'unitario percorso stradale gravato da servitù circoscrivendo, dunque, l'efficacia esecutiva del provvedimento adottato – già coperto da giudicato – ai numeri di mappale.
A tal fine è richi9amata anche una chiavetta USB, prodotta già in prime cure, contenente file video e audio attestanti l'aggressiva condotta dei nelle date 1^ e 8 agosto 2017. CP_1
2.4 “Punto concernente la ritenuta non necessità per la ricorrente di transitare sul mappale n. 5590 potendo raggiungere a piedi e con mezzi meccanici gli immobili di sua proprietà attraversando il mappale n. 1131 che pure è di sua proprietà”
La motivazione del Tribunale in merito ad altra possibilità di passaggio era, a sua volta, erronea e non teneva conto che, quand'anche il sottopassaggio fosse teoricamente raggiungibile in modo diverso dal transito sul mappale n. 5590 o anche quando detto fondo alternativo appartenesse alla proprietaria del fondo dominante, non era per ciò escluso il possesso del tratto qui conteso e oggetto di molestia.
pagina 8 di 21 2.5 “Punto concernere la convinzione espressa dal Tribunale di Lucca secondo cui quand'anche la GN il marito od i suoi incaricati avessero potuto “tagliare” Pt_1 lungo il mappale n. 5590, si sarebbe trattato di utilizzi tollerati proprio perché sporadici e pertanto inidonei a costituire una situazione possessoria meritevole di tutela.”
Con il quinto motivo, si adduce, quale ulteriore motivo di riforma, che il Tribunale, pur non avendo totalmente escluso un possibile transito nel mappale n. 5590 da parte della o del marito, l'abbia considerato come espressione di una condotta di mera tolleranza. Pt_1
Nessuno dei testi sentiti, quali la e i figli, avevano tollerato l'esercizio della Per_3 servitù limitandosi semplicemente a dichiarare di non averli mai visti passare in quel punto ma da un terreno confinante appartenente alla stessa Pt_1
2.6 “Punto concernente l'avvenuto accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai resistenti e la conseguente condanna del chiamato in causa CP_1 [...]
a rimuovere del mezzo pick-up entro termine perentorio.” Parte_2
impugna poi l'ordine di rimozione della sua autovettura. Parte_2
A tal fine, sostiene che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che e CP_1 [...] abbiano ottenuto il possesso della corte mappale n. 5590 dalla sorella , CP_2 CP_3 intervenuta in giudizio, dal momento che la configurazione del possesso tra parenti è esclusa proprio dallo stretto legame familiare, che giustifica situazioni di concessione di utilizzo di beni anche per periodi molto lunghi senza che per questo si configuri un vero e proprio possesso.
2.7 L'ultimo motivo concerne le spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_1 Controparte_2
nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le Controparte_3 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 9 di 21 4. Con ordinanza del 28.2.2024 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto.
5. I primi cinque motivi di appello, fra sé connessi intorno al tema della prova del possesso, meritano esame congiunto: sono infondati.
La tutela possessoria invocata da ha per oggetto (il possesso del)la “servitù di Pt_1 passaggio, pedonale e carrabile con ogni mezzo meccanico, sul terreno posto a Cascio di
Molazzana in località Piano di Pastina, in catasto alla partita n° 2299 foglio n° 1 (o sezione
A) mappale n° 5590 del foglio n° 14, che (provenendo dal sottopasso) prosegue sul terreno n°
4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135) ed in particolare transita sulla corte mappale n° 5590 e prosegue sulla strada esistente in fregio al terreno suddetto”, come si legge nelle conclusioni da ultimo rassegnate e trascritte in epigrafe.
In particolare, la presente causa è stata originata dalla reazione della ai fatti a Pt_1 suo dire occorsi il 1^ e l'8 agosto 2017, allorquando i fratelli e hanno, CP_2 Controparte_1 la prima volta, infisso un paletto sulla p.lla 5590; e, la seconda, proseguito a creare ivi una sorta di recinto (con altri paletti, collegati da nastro), tanto da ingabbiarvi l'auto dello
. Parte_2
Lo spoglio o turbativa, dunque, è avvenuta su di un tratto dell'area contesa che ricade nella p.lla 5590; tuttavia, sostiene la parte appellante, tale tratto fa parte di una unica servitù
(che, a livello petitorio, sussisterebbe in forza dell'atto del 1976 (supra, § 1.1.c) il cui possesso è già stato accertato con forza di giudicato nel pregresso giudizio possessorio, concluso con l'ordinanza del 5.7.2017, talché le contrarie conclusioni del Tribunale sarebbero censurabili.
In ogni caso, proseguono gli appellanti, molteplici prove, disattese o mal valutate dal primo giudice, danno la prova del possesso.
pagina 10 di 21 Si dissente, pur dovendosi ampliare la motivazione del primo giudice.
5.1 In primo luogo, è da escludere che l'ordinanza del 5.7.2017 abbia natura di sentenza e, pertanto, abbia dato luogo a un giudicato sostanziale.
L'interdetto possessorio, infatti, ha posto termine alla prima fase, necessaria, del giudizio possessorio, come delineato, nella sua struttura bifasica, dopo la riforma della L.
80/2005.
Pronunciato l'interdetto possessorio (positivo o negativo), è possibile, ma non necessario, che:
(-) sia chiesta la prosecuzione del giudizio affinché la decisione sia confermata o rimeditata a esito di cognizione piena (essendo l'interdetto un provvedimento a cognizione sommaria, atto al solo giudicato formale);
(-) sia chiesta la revisione urgente e immediata dell'interdetto possessorio a mezzo di reclamo.
La liquidazione delle spese accede ex se a un interdetto possessorio: se negativo, per effetto dell'art. 669 septies co. 2^ c.p.c.; se positivo, ex art. 669 octies co. 6^ e 7^ c.p.c., dal momento che la fase del merito è solamente eventuale: non può, dunque, desumersi dalla regolazione delle spese, che il giudice dell'ordinanza del 5.7.2017 abbia emesso una sentenza, pur se in forma di ordinanza;
resta fermo che ha emesso un interdetto possessorio.
Sicché, non essendo stata proposta istanza ai sensi dell'art. 703 u.c. c.p.c., l'ordinanza resta inidonea al giudicato sostanziale.
La giurisprudenza di legittimità invocata dalla parte appellante attiene alle regole procedurali del giudizio possessorio anteriori alla riforma della L. 80/2005, in base alle quali, in sostanza, entrambi le fasi (interdittale e di merito) erano necessarie, così che, ove il giudice non avesse fatto proseguire la causa dopo l'interdetto, regolando con quel provvedimento le spese, l'ordinanza si doveva considerare avente natura di sentenza, da impugnarsi con appello. Al contrario, l'odierna disciplina, qui applicabile ratione temporis (essendo la causa possessoria iniziata nel 2018), prevede la seconda fase (del merito) come solo eventuale (art. 703 u.c. c.p.c.).
Quei principî, pertanto, non si applicano alla presente causa.
pagina 11 di 21 5.2 È ovvio che l'ordinanza del 5.7.2017, ancorché incapace di fare stato fra le parti in merito al possesso della servitù di passo, è un atto di elevata efficacia probatoria, dal momento che si tratta di un provvedimento giudiziale pronunciato fra le medesime parti sul possesso della medesima servitù in epoca di poco antecedente a quella che qui interessa, come in quella sede accertato in base a specifiche prove.
Nondimeno, i nel costituirsi non tanto hanno contestato il possesso della CP_1 servitù di passo in sé; quanto hanno sostenuto che l'area interessata dalla nuova controversia, ossia quella ricadente sulla p.lla 5590, non è mai stata utilizzata da ossia, in altre Pt_1 parole, non fa parte del tracciato della servitù il cui possesso è stato riconosciuto nel precedente giudizio.
Questa difesa è senz'altro fondata.
5.2.a La c.t.u. svolta in prime cure dal Geom. ha esattamente Persona_7 individuato in loco il punto del contendere.
Nella foto intercalata a pagina 6 della sua relazione (riprodotta qui a lato) si vede l'uscita dal sottopasso: a sinistra c'è il muro di contenimento che regge la proprietà (che, in quel punto registra Pt_1 un brusco cambio del piano di campagna); parallelo al muro corre il confine fra la p.lla 1131 ( e la Pt_1
p.lla 5590 ( , che il consulente ha tratteggiato in rosso. CP_1
Nella fotografia che segue a pagina 7 (qui a lato: essa è scattata cambiando punto di vista, vale a dire avendo alle spalle lo sbocco del sottopasso), è molto chiaramente individuato sia il tracciato della servitù, ossia quello che corre accanto al muro di contenimento che sorregge la proprietà (rappresentato Pt_1 anche in foto a pagina 6) e volge poi a sinistra senza interessare l'area adiacente, di proprietà
su p.lla 5590. CP_1
Il c.t.u. ha tratteggiato in rosso il limite sinistro del tracciato (a destra essendovi il muro di contenimento), che, giunto in corrispondenza della fine del muro, vira a sinistra;
e ha tratteggiato poi in celeste l'area su p.lla 5590, che la pretende di utilizzare per passare. Pt_1
Se ne ricava un triangolo formato dalla linea celeste e da quella, spezzata, rossa, che comprende l'area di pochi metri quadrati della quale si discute. In altre parole, «[…] Parte pagina 12 di 21 ricorrente intenderebbe transitare lungo la linea tratteggiata indicata in celeste, anziché percorrere il tratto di sua esclusiva proprietà […]» (rel., pag. 7); vale a dire che, insomma,
anziché precorrere il tracciato della servitù sino alla fine del muro, per poi voltare a Pt_1 sinistra, intende passare, per un maggior agio, sconfinando a destra sulla p.lla 5590.
Di tale allargamento a destra, va subito precisato, non v'è alcuna necessità fisica per il passaggio, anche con mezzi meccanici: il c.t.u., infatti, ha proceduto positivamente a effettuare un transito con mezzo agricolo dotato di rimorchio (ivi: «[…] si procede adesso con la verifica materiale della carrabilità, ed a tal fine è stato utilizzato un mezzo agricolo con rimorchio fatto transitare in andata e ritorno attraverso il terreno per cui è causa e cioè fino in prossimità del veicolo in colore azzurro [n.d.r.: che segna il punto in cui la manovra di svolta verso sinistra può dirsi completata]. Nelle foto che seguono si accerta che il transito sul terreno proprio della ricorrente per l'accesso ai propri fondi, risulta verificato positivamente. […]»).
5.2.b È dunque innanzitutto smentito in radice che il possesso della servitù, per come accertato nel giudizio possessorio pregresso, implichi l'accertamento che tale possesso comprenda il passaggio nel punto che è conteso in questa causa, ossia il punto dove lo spoglio o la turbativa sarebbero stati consumati.
Nell'altro giudizio si è discusso di turbative avvenute in altri punti del tracciato;
e il riconoscimento del possesso della servitù di passo, dunque, è stata svolta con riferimento a quelle aree, del tutto diverse da quella di cui si controverte.
Gli appellanti tentano di fuorviare il dibattito rimarcando che la servitù è sempre la solita, del che non si dubita;
ma, come si è già premesso, la difesa opposta dai convenuti non è che il possesso della servitù non esista per come accertato nel pregresso processo, ma che quel possesso, nel punto in cui si sarebbero verificati i fatti dell'agosto 2017, non esiste;
ossia, come già notato, che il tracciato della la servitù esercitata (in via di fatto) non sconfina nella p.lla
5590, ma resta tutta interna alla p.lla 1131, nei termini verificati anche dal c.t.u.-
5.2.c Parte appellante, sotto altro profilo, si esprime presupponendo che il passaggio sulla p.lla 5590 sia pressoché l'unico possibile fisicamente in quel punto (supra, § 1.1.d), il che
è del pari smentito dall'esperimento compiuto dal c.t.u., del quale s'è già dato atto, che dimostra che il transito è possibile, anche con mezzi meccanici, senza impegnare la p.lla 5590.
5.3 Parte appellante, poi, s'è basata anche sul titolo petitorio, ossia, in ultima analisi, sul rogito del 1976, col quale il suo dante causa nel vendere parte dell'originario CP_4 pagina 13 di 21 compendio a riservò una servitù di passo pedonale e carrabile “a carico Persona_3 dell'attuale strada esistente in fregio al terreno di sua proprietà distinto dal mappale n°
1135, servitù di passo pedonale e carrabile” (supra, § 1.1.c.ii).
D'altra parte:
5.3.a tale compendio probatorio soffre qui di un limite intrinseco, essendo principio pacifico che il titolo dello ius possidendi non rileva nel processo possessorio, se non ad colorandum, ossia, in pratica, se non accompagnato dalla dimostrazione che v'è stato anche l'esercizio di fatto del potere corrispondente al diritto (cfr, fra tante, Cass. sez. 2^ civ. ord.
24.1.2019 n. 2032 rv 652249-01);
5.3.b la servitù di passo pedonale e carrabile “a carico dell'attuale strada esistente in fregio al terreno di sua proprietà distinto dal mappale n° 1135 [n.d.r.: oggi 5728], servitù di passo pedonale e carrabile”, costituita col rogito del 1976, del cui possesso qui si tratta, è, per l'appunto, una servitù che si sviluppa a margine (in fregio) della p.lla 1135 (oggi 5728) e a carico dunque della odierna 4530, ma, come si è già potuto constatare senza alcuna necessità fisica di sconfinare, nel punto controverso, sulla p.lla 5590;
5.3.c lo stesso c.t.u. ha correttamente rilevato che «[…] Nell'atto di provenienza ai rogiti del Notaio del 17.02.1976 rep. 4651 non si rinviene la riserva di Persona_2 attraversamento della corte mappale 5590 da parte del dante causa della ricorrente, secondo la linea tratteggiata in celeste nella foto soprastante. […]» (rel., pag. 7), sicché, a monte, l'affermazione che il titolo della servitù ricomprenda il passo sul tratto qui conteso della p.lla 5590 è documentalmente smentito.
5.4 A questo punto, è ovvio, da un lato, che la non può valersi dell'accertamento Pt_1 compiuto nel pregresso giudizio possessorio, ove si discuteva di un altro punto del tracciato della servitù (il cui accertato possesso non implica in alcun modo il possesso ella diversa area interessata dai fatti dell'agosto 2017); né del titolo petitorio, il quale – a tacere dei noti limiti probatorî intrinseci di esso in sede possessoria – in alcun modo include la p.lla 5590 nella servitù costituita col rogito del 1976.
Resta, dunque, la prova per testi, la quale è stata ben valutata dal giudice.
5.4.a fratello e cognato degli appellanti, è stato l'unico testimone che ha Testimone_2 confermato il capitolo n. 3) della memoria istruttoria della ricorrente, concernente il passo sul tratto conteso. Lo ha fatto, occorre subito dire, in modo altrettanto generico (verbale del pagina 14 di 21 27.9.2019: Confermo la circostanza. Anche io sono passato, sia a piedi che con la jeep) di come era formulato il capitolo (3) vero che da oltre venti anni la GN , e Parte_1 prima di lei suo padre, sono sempre transitati, sia a piedi che con ogni mezzo meccanico, lungo il percorso stradale che partendo dal sottopassaggio prosegue sulla corte mappale
n°5590 del foglio n° 14, e poi ancora prosegue sul terreno n° 4530 a confine col terreno mappale n° 5728 (già n° 1135). Il tutto come da fotografie e da planimetrie che le vengono mostrate=); genericità che balza agli occhi se si tenga conto della peculiare modestia dell'area in contestazione, per come desumibile dalla fotografia della c.t.u. che si è già più volte richiamata.
5.4.b Per contro, la teste indifferente, che ha assistito dal Testimone_3 Persona_3
2013 al 2017, ha dichiarato l'esatto contrario, confermando il capitolo 1) della memoria istruttoria di parte resistente, che, al contrario del capitolo della controparte, descrive in modo molto preciso il passo, come di seguito si evidenzia: «[…] V.C. la sig.ra i suoi Pt_1 familiari ed incaricati per accedere ai terreni di sua proprietà contraddistinti dai mappali
1135 (oggi 5728) e 1136 (oggi 5296) (cfr. doc. ti 11 e 12) sono sempre transitati dall'esistente androne lungo il presente muro sovrastato da colonnine e cioè percorrendo una linea retta parallela proprio a tale muro per poi proseguire sui beni di proprietà della stessa: percorso che meglio individuate nelle foto che Vi si mostrano (doc.ti 26,27, 28,29,30,31 e 32); […]».
Analogamente ha deposto la teste , inquilina della dal 1997 al Testimone_4 Pt_1
2014, la quale ha mantenuto frequentazione dei luoghi abitando lì vicino.
In senso conforme anche il teste (ud. 22.11.2019), che ha abitato in quella Testimone_5 zona dal 1975 al 2014).
Il teste della stessa ricorrente (ud. 22.11.2019), poi, sentito sul capitolo 3) Tes_6 della memoria istruttoria ha negato la circostanza: «[…] Non l'ho mai vista passare Pt_1 da tale percorso […]».
5.4.c In definitiva, il teste non è stato trascurato dal giudice perché Testimone_2 parente, come erroneamente sostiene l'appellante; ma perché smentito da ben altri quattro testimoni, dei quali uno addirittura portato in aula dalla che hanno tutti confermato Pt_1 di avere sempre e solo visto un passo esercitato lungo il muro di sostegno e, dunque, senza alcuno sconfinamento sulla p.lla adiacente.
Aggiunge la Corte che i testi di parte resistente/appellata sono da preferire anche perché la loro deposizione verte su circostanze più determinate rispetto a quella articolata nel pagina 15 di 21 capitolo sul quale ha risposto il capitolo dei resistenti, infatti, ha cura di Testimone_2 descrivere il passo in modo preciso, sì da evitare fraintendimenti che, nel caso in esame, potrebbero, per via della modestia del tratto conteso, facilmente verificarsi. Mentre, insomma, ha dichiarato d'essere passato, come la sorella, sul tratto che prosegue sulla Testimone_2 corte mappale n°5590 del foglio n° 14, senza però che il dato catastale sia collegato a un qualche elemento che possa orientare il teste (che, come ovvio, non è in grado di individuare i confini catastali sul terreno); gli altri hanno riferito che dall'esistente androne lungo il presente muro sovrastato da colonnine e cioè percorrendo una linea retta parallela proprio
a tale muro per poi proseguire sui beni di proprietà della stessa, ciò che descrive proprio, con riferimenti specifici a elementi architettonici, un passo che non sconfinava sulla proprietà
CP_1
5.4.d Resta il Geom. tecnico della il quale sulla circostanza d'interesse Tes_1 Pt_1
(capitolo n. 3 di parte ricorrente), ha risposto di non saper nulla;
restando del tutto irrilevanti le ipotesi che egli ha esposto in sede testimoniale che vengono richiamate dall'appellante (io personalmente ci sono passato solo a piedi facendo percorsi diversi...dalla posizione del veicolo di colore blu, che si vede nella foto, deduco che sono passati dall'aia: in realtà non c'è alcuna necessità fisica che imponga di arrivare al punto indicato, ossia la auto blu, passando per l'aia, piuttosto che rasentando il muro).
5.5 La ha depositato un dispositivo USB contenente due file video (entrambi Pt_1 denominati 20170808_103043 e contenenti in sostanza le medesime immagini) e uno audio
(denominato passo).
5.5.a Il file audio contiene un lungo battibecco fra due uomini (si immagina uno dei e lo ), con offese reciproche e voci di donne sullo sfondo, su dove corra il CP_1 Parte_2 passo, se anche nell'aia (ossia sulla p.lla 5590) o no: che se ne possa desumere un qualche elemento utile per dirimere la presente fattispecie è, almeno ad avviso del collegio, escluso, anche perché le poche frasi di senso compiuto che si riesce a cogliere contrappongono ciascuna delle parti sulle proprie, ben note, posizioni.
5.5.b I file video mostrano, verosimilmente, il picchettamento operato nell'agosto 2017 dai (ossia il preteso atto di spoglio o di turbativa): ma questo atto, di per sé, non ha CP_1 qui alcun valore, appunto perché i hanno, per così dire, delimitato il loro fondo, al CP_1 fine di impedire quello che, a loro avviso, era uno sconfinamento da parte della (e del Pt_1 marito).
pagina 16 di 21 Gli argomenti già passati in rassegna attestano che non v'è prova del possesso di una servitù di passo sulla porzione di p.lla 5590 oggetto di lite, sicché la condotta dei è CP_1 del tutto priva di significato, se non nel senso di attestare la loro ferma contrarietà a un passaggio considerato, a ragione, abusivo.
5.6 Infine, il tema degli atti di tolleranza è del tutto marginale e irrilevante;
e l'appellante travisa la portata della motivazione del primo giudice sul punto.
È vero che il Tribunale ha pure scritto che non si può escludere, “in via del tutto teorica”, che possa nel corso del tempo avere talora tagliato la curva invadendo la p.lla 5590, Pt_1 ma, in tal caso, saremmo dinanzi a utilizzi tollerati perché sporadici.
Si tratta, però, di una motivazione ad abundantiam, perché, a ben vedere, atti di taglio sulla p.lla 5590 non sono stati dimostrati, se non nella generica deposizione del fratello della che, per le ragioni soggettive e oggettive che si sono già esposte, ha un'efficacia Pt_1 dimostrativa francamente molto limitata.
Indubbiamente (e in tal senso deve leggersi la motivazione del primo giudice), l'assenza di una recinzione sul confine fra p.lla 1131 e p.lla 5590 può avere dato modo alla di Pt_1 tagliare il percorso, ma resta fermo che atti di signoria di quel tipo non sono dimostrati, avendo tutti i testi (escluso il confermato per esperienza diretta che il passo avveniva Pt_1 senza invadere la p.lla 5590; né, del resto, eventuali sconfinamenti sarebbero stati percepibili dai i quali, sin quando i rapporti non sono degenerati, hanno omesso una CP_1 recinzione, proprio nell'ambito di rapporti di vicinato improntati a buona fede e tolleranza;
salvo reagire con il picchettamento dell'agosto 2017, non appena hanno avuto contezza delle indebite condotte della controparte.
6. Il sesto motivo, che attiene all'accoglimento della domanda riconvenzionale, è infondato.
6.1 Merita premettere che, , chiamato in causa per rispondere della domanda Parte_2 riconvenzionale che aveva a oggetto la sua autovettura, aveva contestato, nel costituirsi il
6.9.2018, la legittimazione attiva di e “per non essere costoro nel CP_1 Controparte_2 possesso e neppure proprietari del terreno che fino al 24.05.2018 veniva identificato con il n.
4530 del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Molazzana (LU)” (così le conclusioni della sua comparsa di costituzione).
pagina 17 di 21 era allora intervenuta con comparsa depositata il 14.9.2018, in Controparte_3 quanto proprietaria della p.lla 4530 (oggi 6389), ove era in sosta l'auto dello , Parte_2 nonché in quanto comproprietaria della p.lla 5590, deducendo, peraltro, il compossesso dei terreni assieme ai fratelli.
Il Tribunale ha brevemente osservato che “la legittimazione dei ricorrenti non è contestabile, alla stregua delle deduzioni della intervenuta, che ha riconosciuto il possesso del terreno in capo ai fratelli”.
6.2 Se ne duole la parte appellante,
6.2.a sul piano della legittimazione, in quanto l'asserzione del primo giudice «[…] trascura il fatto che la configurazione del possesso tra parenti è esclusa proprio dallo stretto legame familiare, che giustifica situazioni di concessione di utilizzo di beni anche per periodi molto lunghi senza che per questo si configuri un vero e proprio possesso […]» (appello, pag.
31),
6.2.b nel merito, in quanto coadiuva la moglie nella gestione degli Parte_2 Pt_1 immobili posti a Molazzana e, dunque, nel mentre esercitava la servitù di passo il 18.2017,
s'era visto aggredire dai che l'avevano costretto a smettere il transito e lasciare CP_1
l'auto, che il successivo 8.8.2017 avevano inglobato in una sorta di recinto fatto di picchetti collegati da nastro.
6.3 Sulla questione della legittimazione si può persino dubitare dell'interesse al motivo, dal momento che sicuramente legittimata (nessuno dubitando in causa Controparte_3 del possesso attuale da parte sua della p.lla di cui è anche proprietaria), ha fatto propria la domanda possessoria riconvenzionale e di rimozione dell'auto; così che la statuizione gravata dovrebbe comunque restare ferma a suo beneficio.
Peraltro, la nell'intervenire, aveva dedotto: «[…] evidenzia che, CP_1 effettivamente, i detti suoi fratelli da anni, allorché la loro madre era in vita Persona_3 ed a tutt'oggi, si trovano nel pieno e pacifico possesso del terreno su cui è stato illegittimamente allocato da parte del ricordato terzo chiamato il pick up: terreno identificato dalla particella 6389 [n.d.r.: già 4530] e che in forza di legato, a seguito della morte della ricordata de cuius, è divenuto di sua proprietà […]».
La difesa all'udienza del 19.9.2018, aveva contestato che, in realtà, e Pt_1 CP_1 avevano gestito quell'area (p.lla 4530, poi 6389) solo per “autorizzazione” Controparte_2
pagina 18 di 21 della madre la quale, deceduta il 27.5.2017, aveva in seguito lasciato per Persona_3 testamento (col quale aveva diviso i suoi beni tra i figli) quel singolo terreno alla figlia;
CP_3 essi, dunque, non potevano essere considerati possessori.
Questo ragionamento giuridico, non vale a contestare la circostanza di fatto allegata e, in sostanza, riconosciuta, ossia che il potere di fatto esercitato sul bene in origine di
[...]
e, dal 27.5.2017, di era esercitato da e Per_3 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 che, non a caso, sono coloro che avrebbero materialmente turbato il possesso della servitù esercitato il 1.8.2017 dallo . Parte_2
Pacifico dunque il corpus del possesso in capo a e i quali, a CP_1 Controparte_2 dispetto della situazione proprietaria (prima della madre e poi della sorella), continuavano a gestire i terreni, si presume, quanto meno, la loro qualità di detentori qualificati di essi, essendo pressoché pacifico che essi che si occupano anche delle altre aree che insistono nel medesimo complesso immobiliare, gestiscono i terreni (della madre, prima, e della sorella poi) nell'ambito della complessiva gestione del fondo unitariamente inteso.
La domanda accolta dal Tribunale, in difetto di indicazioni contrarie, è quella proposta in via principale dai ossia quella di reintegrazione (cfr pag. 21 della loro comparsa CP_1 di costituzione di primo grado), proponibile anche dal detentore qualificato.
6.4 Nel merito, è contestato sin dagli scritti introduttivi che sia stato Parte_2 aggredito e costretto a lasciare l'auto in sosta;
del resto, il picchettamento del 1.8.2017 è stato limitato, come dedotto dalla stessa a un solo picchetto;
essendo stati poi infissi gli Pt_1 altri, a delimitazione del confine della p.lla 5590, solo il successivo 8.8.2017, quando fu anche apposto in nastro (ricorso possessorio originario, pag. 6).
Anche ad ammettere che nella concitazione dei fatti del 1.8.2017, , anche per Parte_2 le sue condizioni di salute non ottimali (peraltro egli, secondo quanto dedotto dalla sua difresa, è stato ricoverato dal 10 al 16 agosto 2017), abbia lasciato il mezzo, ben poteva lui stesso o la moglie recuperare il mezzo, anziché lasciarlo in sosta su un'area dove non solo, come accertato in questo processo, non avrebbe dovuto passare, ma dove, per di più, mai avrebbe potuto posteggiare (persino nell'ipotesi in cui avesse avuto il possesso della servitù di passo).
7. Il settimo motivo, sulle spese, resta assorbito.
pagina 19 di 21 Gli appellanti, infatti, si limitano a chiedere che ogni costo di causa sia posto a carico della controparte, esclusivamente quale effetto dell'auspicato accoglimento dei motivi di merito stretto, così che, respinti quelli, il presente non ha più ragion d'essere.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, vista la nota depositata, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, escluse la fase (non chiesta) e l afase della attivazione, posta in essere dagli appellanti), parametri medi, valore di causa sino a 26mila euro, come indicato dalle parti.
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.911,00 fase 4 ed € 882,00 fase della negoziazione, in tutto € 4.848,00, oltre accessori di legge e spese vive per € 192,32.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] avverso la sentenza n. 1102/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il CP_3
11/02/2022;
2. condanna e , in solido, a Parte_1 Parte_2 rimborsare a e le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 5.038,32, di cui € 190,32 per esborsi ed € 4.848,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
pagina 20 di 21 Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21