Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 975/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Saltarelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 975/2024 del Registro Generale Contenzioso
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Mauro Stori e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
attore
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
OGGETTO: Azione di inefficacia ex art. 164 CCII
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 7.3.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 164 CCII del Controparte_1
rimborso del finanziamento del socio eseguito da a favore di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, la condanna di quest'ultimo a restituire alla ricorrente la somma di € 4.303,00 oltre agli interessi ex d.l. n. 231/2002 dalla data del 2.5.2023 al saldo.
A sostegno delle domande proposte parte ricorrente ha esposto che con sentenza del
12.6.2023 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale dei beni della società i cui soci erano il convenuto e Very Visionary s.r.l.; Parte_1 Controparte_1
che dall'estratto conto della società al 31.5.2023 risulta il pagamento di € 4.303,00 in favore del socio con causale “restituzione finanziamento soci”; che non risulta alla curatela Controparte_1
alcun versamento da parte del socio a titolo di finanziamento e che in ogni caso il pagamento in parola è privo di effetto ex art. 164 CCII, essendo stato eseguito dopo il deposito della domanda cui
è seguita l'apertura della procedura concorsuale;
che con e-mail del 15.12.2023 il Curatore ha chiesto al la restituzione della somma de qua, senza ottenere riscontro e che, nonostante la CP_1
1
Parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza dell'11.6.2024.
La domanda della ricorrente è fondata per i motivi che seguono.
Le circostanze esposte dalla Curatela della liquidazione giudiziale trovano compiuto riscontro nella documentazione versata in atti: in particolare dal doc. n. 2 risulta che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di è stata depositata il 4.4.2023 e dal doc. n. Parte_1
3 emerge che il rimborso del finanziamento del socio è stato eseguito dalla società Controparte_1
in data 2.5.2023 e dunque successivamente alla presentazione della menzionata Parte_1
istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, a mente dell'art. 164 comma 2 CCII: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore.
Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.”
Alla luce delle osservazioni svolte, va accolta la domanda formulata da Parte_1
giudiziale.
[...]
Gli interessi spettano al tasso legale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri minimi del D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino ad € 5.200,00, per un compenso totale di € 1.278,00.
Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%.
La parte vincitrice ha documentato spese vive per € 140,80.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Silvia
Saltarelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 975/2024 del Registro Generale
Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara privo di effetto rispetto ai creditori il rimborso, eseguito in data 2.5.2023, del finanziamento del socio Controparte_1
a favore della società Parte_1
2) per l'ulteriore effetto, condanna il convenuto a restituire alla ricorrente
[...]
la somma di € 4.303,00 oltre interessi al tasso legale dal 2.5.2023 Parte_1 sino all'effettivo soddisfo;
2 3) condanna il soccombente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e in euro 140,80 per spese esenti.
Vicenza, 04/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli
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