Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01851/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NT NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1431/2024, del 15 aprile 2024, del TAR Sicilia, Catania, Sez. III, emessa nel giudizio n. 432/2023, notificata il 16 aprile 2024 e non appellata (ricorso introduttivo);
per la declaratoria di nullitá o l’annullamento
quanto ai primi motivi aggiunti:
- della nota del 13 novembre 2024 (numero di protocollo non leggibile) del Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Affari Generali – 2^ Divisione – Ufficio per le ricompense con cui è stato comunicato l’esito del riesame della procedura premiale relativa alla posizione del ricorrente in forza della sentenza n. 1431/2024 del TAR Sicilia - Catania, Sez. III (depositata agli atti del giudizio di ottemperanza in data 19 dicembre 2024 e mai notificata al ricorrente);
- del verbale della seduta del 29 ottobre 2024 del Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali, che ha espresso nuovamente parere contrario alla promozione per merito straordinario del ricorrente, ritenendo invece adeguato l’encomio solenne (allegato alla predetta nota depositata agli
atti del giudizio di ottemperanza in data 19 dicembre 2024);
- dell’eventuale determinazione del Consiglio di Amministrazione per gli Affari della Polizia di Stato (non depositata agli atti del giudizio, né comunicata al ricorrente);
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali
quanto ai secondi motivi aggiunti:
- del decreto del 5 marzo 2025, notificato il 12 marzo 2024, con cui il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, vista la seduta del “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali” del 29 ottobre 2024, sentita la “Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato”, acquisiti, altresì, il parere del “Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato” del 24 gennaio 2025, non ha accolto la proposta del Questore di Brindisi di promozione alla qualifica superiore per merito straordinario dell’odierno ricorrente;
- del parere del medesimo Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2025 (non notificato, né depositato);
- della nota del “Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Affari Generali – 2^ Divisione – Ufficio per le ricompense”, prot. n. 7552, del 14 marzo 2025, di comunicazione dell’avvenuto rigetto della proposta di promozione per merito straordinario del ricorrente, al quale, invece, è stato conferito l’encomio solenne (depositata agli atti del giudizio in data 9 aprile 2025);
- ove occorra, e per quanto di ragione, del provvedimento con cui è stato conferito al ricorrente l’encomio solenne in luogo della promozione per merito straordinario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AL UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1431/2024 del 15 aprile 2024, questo Tribunale ha annullato gli atti con cui l’Amministrazione ha respinto la proposta di promozione dell’interessato per merito straordinario, formulata dal Questore di Brindisi in relazione ad un'attività di polizia giudiziaria che ha condotto all'arresto, in flagranza, di tre malviventi responsabili di una rapina ai danni di una gioielleria.
Con ricorso notificato e depositato il 21.10.2024, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della richiamata sentenza, atteso l’omesso riesame della posizione del ricorrente.
Nella seduta del 29 ottobre 2024, il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ha confermato la precedente valutazione del 12 ottobre 2022 di rigetto della proposta del Questore di Brindisi.
Avverso il verbale della richiamata seduta è stato, quindi, proposto un primo ricorso per motivi aggiunti.
Successivamente, con il decreto del 5 marzo 2025, il Capo della Polizia, visto il verbale del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e sentita la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato, ha nuovamente rigettato la proposta del Questore di Brindisi di promozione alla qualifica superiore per merito straordinario dell’odierno ricorrente.
Avverso il decreto del Capo della Polizia, il ricorrente ha quindi proposto i secondi motivi aggiunti, lamentando la violazione o elusione della sentenza n. 1431/2024 del 15 aprile 2024 e ha chiesto di dichiarare la nullità di tutti gli atti impugnati o, in ogni caso, di annullare gli stessi in quanto comunque illegittimi.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO. NULLITÁ DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/1990.;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 74 DEL D.P.R. 335/1982 E DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 334/2000. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 74 DEL D.P.R. 335/1982 E DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 334/2000. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA, DELLA ERRONEITÁ MANIFESTA E DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA .
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando in atti la relazione degli uffici.
3. Con sentenza non definitiva n. 2114/2025 in data 4 luglio 2025, il Collegio ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, ha respinto la domanda di ottemperanza proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti ed ha fissato la pubblica udienza in data 14 gennaio 2025 per l’esame della domanda impugnatoria proposta con il secondo ed il terzo motivo.
4. In vista della trattazione in pubblica udienza, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha sostanzialmente ribadito le proprie difese.
5. Nella pubblica udienza del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Le censure di violazione di legge ed eccesso di potere, articolate dal ricorrente con il secondo ed il terzo motivo dei secondi motivi aggiunti, sono infondate e vanno respinte per le ragioni di seguito esposte.
È opportuno anzitutto richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante in materia di conferimento delle promozioni per merito straordinario.
La promozione per meriti straordinari e speciali è prevista dall'art. 71 del D.P.R. n. 335 del 1982, recante l’Ordinamento del personale della Polizia di Stato, e il procedimento per il relativo conferimento è regolato dagli artt. da 70 a 75-ter del regolamento emanato con D.P.R. n. 782 del 1985.
Stabilisce, in particolare, l’art. 74 del d.P.R. 335/1982 che “ La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.”.
Secondo la consolidata giurisprudenza, il sistema delle ricompense per meriti di servizio nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato è caratterizzato da un’accentuata discrezionalità, la quale diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello della ricompensa.
La promozione per merito straordinario costituisce la forma più elevata di "ricompensa" per l'attività svolta e la sua ratio ispiratrice è quella di consentire, a coloro i quali si siano distinti per l'eccezionalità delle doti mostrate, di accedere alla qualifica superiore in deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera. Trattandosi di una consistente deroga al principio generale degli avanzamenti, essa esige un'interpretazione restrittiva dei presupposti per la sua concessione (in tal senso anche Corte costituzionale 27 ottobre 2020, n. 224).
Ne consegue che all'Amministrazione va riconosciuta una discrezionalità amplissima nella valutazione delle situazioni fattuali, la quale si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non per gli eventuali profili di abnormità dell'iter logico, macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione e travisamento della realtà fattuale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano 4 gennaio 2025, n. 17; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 222; T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 6 novembre 2018 n. 2517; T.A.R. Lazio-Roma sez. I, 2aprile 2013 n. 3263).
La promozione per merito straordinario si ricollega, infatti, ad episodi di straordinaria rilevanza, sia sotto il profilo dei risultati conseguiti, sia della dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori dal comune ed assolutamente eccezionali. In linea di massima, non possono rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente, pur trovandosi in una situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d'istituto.
Ai fini della promozione è richiesta la presenza di un quid pluris che vada oltre il pur lodevole espletamento dei compiti istituzionali.
Ebbene, con la citata sentenza non definitiva n. 2114/2025 in data 4 luglio 2025 questo Tribunale, nel respingere il ricorso per ottemperanza, ha ritenuto che " all’esito della nuova istruttoria compiuta non sia ravvisabile una violazione o elusione del richiamato giudicato in quanto l’amministrazione ha stavolta meglio spiegato perchè, nonostante i puntuali rilievi contenuti nella proposta di promozione, ha ritenuto carenti, nella specifica operazione di cui trattasi, i requisiti richiesti dal citato d.P.R. 335/1982 ai fini della attribuzione della promozione straordinaria: con riguardo al requisito del possesso di risorse personali e professionali fuori dal comune ed assolutamente eccezionali, l'Amministrazione, dopo avere dettagliatamente ricostruito e rivalutato la vicenda fattuale in relazione alla quale riconoscere il beneficio, ha meglio spiegato che l’attività di coordinamento delle fasi investigative e delle successive fasi operative compiuta dal ricorrente, così come la partecipazione attiva di questi all’individuazione ed all’arresto dei malviventi, per quanto attività certamente meritevole, in ogni caso “rientra pienamente nei compiti propri della qualifica e dell'incarico ricoperto, non esulando in maniera eccezionale, assolutamente straordinaria dalle attività istituzionali di personale di qualifica dirigenziale”; con riguardo al requisito dell'esposizione ad un grave, idoneo e concreto pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, questo è stato negato dalla Commissione chiarendo ora che “i malviventi non venivano trovati in possesso di armi all’atto del controllo né la successive perquisizione, estesa ai veicoli dagli stessi utilizzati consentiva di rinvenire armi” ed ancora che “sulla base della descrizione degli eventi, non sono stati ravvisati elementi dai quali sia emersa una esposizione del dipendente ad un pericolo di vita specificamente connotato della concretezza e gravità, come espressamente previsto per il conferimento del massimo riconoscimento premiale ”.
Per quanto esposto deve ritenersi che la valutazione operata dall'Amministrazione, a seguito del nuovo esame imposto dalla sentenza n. 1431/2024, non sia inficiata dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere lamentati dal ricorrente.
L’Amministrazione, esaminati gli accadimenti, ha motivato la scelta di tributare al dipendente il riconoscimento dell’encomio solenne in luogo della promozione per meriti straordinari, ritenendo che l’azione operativa non si connoti per profili di straordinarietà o eccezionalità, né sia maturata in condizioni di grave e concreto pericolo di vita, requisiti richiesti per la concessione del massimo riconoscimento premiale.
Trattasi di una valutazione che non risulta viziata da arbitrarietà, manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ove si consideri che, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, non possono automaticamente ricondursi alla fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d'istituto.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha ragionevolmente escluso che la condotta tenuta dal ricorrente, pur meritoria, fosse connotata da profili di straordinarietà tali da giustificare la deroga all’ordinario procedimento di promozione, ritenendo piuttosto che egli avesse offerto un contributo determinante all’esito di un'operazione di particolare importanza, dimostrando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, presupposti questi, che giustificano il conferimento dell'encomio solenne.
7. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, rigetta il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
AL UR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UR | OR EN |
IL SEGRETARIO