Sentenza breve 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 20/04/2023, n. 6860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6860 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 06860/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04964/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2023, proposto da
Oasi S.r.l. Impresa Sociale, SS CA, GI LD, FF RE, NI FA, ET OS, IL DA, US D'AN, NA D'ON, IC DEIS, RA De IS, TO ER, IA NO, NT GO, AE ON, LV AU, NA KV, GI SO, NO SO, GI ZO, IS RL, NE TR, RO LL, IR UO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Già M.I., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,
DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
1. Del Decreto dirigenziale prot. n. 739 del 17.01.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Campania ha comunicato all'Istituto Scolastico paritario “San Giorgio”, in persona del legale rapp.te p.t., il rigetto della richiesta dell'estensione della parità alle classi terminali formulata in relazione alle seguenti classi: “V sez. C dell'Istituto Tecnico – settore Economico – ind. Amministrazione, Finanza e Marketing; V sez. C dell'Istituto Tecnico – sett. Tecnologico – ind. Meccanica e Meccatronica ed Energia – art. Meccanica e Meccatronica; V sez. C dell'Istituto Tecnico – sett. Tecnologico – ind. Trasporti e Logistica – art. Conduzione del Mezzo Navale Opzioni: Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi”, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti (cfr. doc. 1);
2. Del Decreto Dirigenziale prot. n. 222/C18 del 01.03.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Campania ha confermato quanto oggetto del precedente D.D. prot. n. 739 del 17.01.2023 ed ha proceduto al rigetto della istanza di estensione della parità alle classi terminali formulata dall'Istituto Scolastico “San Giorgio”, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti (cfr. doc. 2);
3. Per quel che occorrer possa, del Decreto Ministeriale n. 83 del 10.10.2008 avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale nella parte in cui, al punto 4.8, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, ove prevede che: “Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti”, come richiesta dall'Istituto Scolastico Paritario “San Giorgio”, in relazione alla richiesta di attivazione e funzionamento in regime di parità della seguente classe collaterale: V, Sez. C dell'Istituto Tecnico, Sett. Economico – ind. Amministrazione, Finanza e Marketing (cfr. doc. 3);
4. Per quel che occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, prot. n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nonché del D. M. n. 267 del 29.11.2007, nella parte in cui possano illegittimamente autorizzare l'interpretazione fornita dall'Amministrazione resistente nelle note sopra menzionate oggetto della odierna impugnazione (cfr. doc.ti 4 – 5);
5. di ogni altro atto e/o provvedimento anche di data e protocollo sconosciuti, precedente, coevo e/o consequenziale, in quanto lesivi degli interessi degli odierni ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il dott. FF Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, nella parte in cui con le sue disposizioni, illegittimamente, vieta la costituzione di più classi collaterali per ciclo, così come confermato dal provvedimento impugnato dell’U.S.R. Campania che, nel caso di specie, ha negato l’attivazione di più di una classe terminale per gli studenti lavoratori.
L’Amministrazione resistente si è formalmente costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione con sentenza breve, tenuto conto dei molteplici precedenti favorevoli di questo Tribunale, resi su questioni analoghe a quella odierna che, pertanto, devono essere richiamati ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo (T.A.R. Lazio, sent. nn. 4693/2021; 1756 e 1827/2020; 12801/2019).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A venire in rilievo è il d.m. n. 83 del 10 ottobre 2008 che, all’art. 4.8, prevede che “Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nella classi esistenti”.
Come già sopra anticipato, identica questione è stata più volte affrontata da questa Sezione, in recenti pronunce che hanno chiarito l’ambito applicativo di tale disposizione, precisando che “La prescrizione contenuta al punto 4.8 per le classi terminali, riduttiva ad una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti” che “ non possano essere inseriti nelle classi esistenti”, non può ritenersi operante nei confronti degli studenti lavoratori “stante l’assenza di specifica previsione normativa e pertanto esplicante efficacia esclusivamente nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza n. 3627/2018, da cui questo collegio non ha motivo di discostarsi, ha esaustivamente chiarito che “L'art. l, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 – fonte di legge – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, va interpretato nel senso di non precludere l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Previa verifica delle condizioni richiamate, la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, sez, VI, ordinanze n. 6364/07, n. 924, n. 925 e n. 939 del 19/02/2008). Viceversa, l'amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria specifica; né operato alcuna comparazione tra gli interessi privati e quelli pubblici; ha disatteso la circostanza che successivamente alla data del 1 settembre 2010 non è vietato accogliere nuove iscrizioni e costituire nuove classi specie se serali per studenti lavoratori in assenza di strutture statali presenti nel territorio”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
FF Tuccillo, Consigliere, Estensore
Daniele Profili, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF Tuccillo | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO