Decreto cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 15/07/2025, n. 13950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13950 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2022, proposto da:
FR RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Libertà;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di RC ZO PU, AL OL, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto di Esclusione dalle G.P.S. della Provincia di Milano emesso dall'A.T. di Milano in data 09.02.2022, prot. n. 1577, in esecuzione della nota M.U.R. prot. n. 20446 del 14.07.2021, nella parte in cui dispone l'esclusione dell'aspirante RE FR dalle GPS per la cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado, perché non risulta in possesso dello specifico titolo di abilitazione per il sostegno, in quanto ha prodotto un titolo che rientra nelle fattispecie previste dalla nota prot. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R.;
- della nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446, nella parte in cui si precisa che: “…non è nota alcuna istituzione riconosciuta dallo stato estero (Cipro) né in altri stati, ove si sia conseguito il presunto titolo di Specializzazione sul Sostegno; – non è noto quale sia il rapporto tra Evergood Advisors Campus University con presunta sede in Cipro e Unimorfe International University; - non risulta titolo accademico di specializzazione post lauream (pur previsto per accesso in GPS che consentirebbe, se valido di utilizzarlo come insegnante di sostegno), in quanto non è dimostrato in alcun modo che provenga da istituzione di formazione superiore riconosciuta nello Stato di Cipro legittimata a rilasciare titoli ufficiali con valore legale a Cipro; - ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professionalità docente conseguita all'estero, e conseguenti
e per il riconoscimento
- del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 luglio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente, dopo aver conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno in Spagna attraverso l’ente Unimorfe International University, ha presentato al Ministero dell’Istruzione domanda per il relativo riconoscimento, tuttavia respinta con nota prot. n. 20446 del 14.07.2021, a seguito della quale è stata adottata la nota prot. n. 1577 del 9.02.2022 di esclusione della medesima ricorrente delle graduatorie provinciali delle supplenze per il sostengo nella scuola secondaria di II grado, non essendo in possesso dello specifico titolo di abilitazione, avendo prodotto un titolo rientrante nelle fattispecie previste dalla nota prot. 20446 del 14.07.2021
- di tali provvedimenti ne è denunciata l’illegittimità violazione della convenzione di Lisbona, violazione dell’art. 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. n. 60/2020, violazione dell’art. 455, comma 12, del D.lgs. n. 297/1994, violazione degli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 Cost. e vizio di eccesso di potere;
Premesso altresì che:
- con ordinanza n. 1954/2022 è stata rigettata la richiesta di tutela cautelare;
Ritenuto che:
- melius re perpensa rispetto alla sommaria valutazione espressa in sede cautelare ed in conformità a precedenti del Tribunale Amministrativo il ricorso è fondato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Quater Ter, 30 aprile 2025, n. 6454);
- in particolare, l’O.M. n. 60/2020, ad oggetto “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, all’art. 7, comma 4, lett. e) prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”;
- l’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento e l’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle supplenze, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione;
- il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020 proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, stabilisce che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. ... La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”;
- in conformità alla consolidata giurisprudenza del Tribunale Amministrativo, la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto (T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 30 ottobre 2022 n. 14090 e 14091);
- le superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie producono i loro rivenienti effetti determinazione impugnata e, di conseguenza, in base a tale disciplina la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inclusa con riserva nelle graduatorie e non esclusa;
- a completare il quadro normativo primario e secondario vi è pure la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 25348 del 17 agosto 2021 avente ad oggetto “ Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno di alunni disabili ”, dalla quale peraltro non può desumersi l’esclusione dai predetti elenchi, avendo carattere generico ed indifferenziato e non potendo quindi essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento inoltrata, non risultando neppure idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 6 dicembre 2021, n. 6958);
- a ciò consegue l’illegittimità dell’estromissione della ricorrente dalle graduatorie provinciali delle supplenze, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo;
- la particolarità delle questioni trattate consente di compensar le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO