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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 19469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19469 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPUANO CRISTINA presso la quale elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via Vigna n.27/b
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.11.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso che avevano contratto matrimonio in Quarto (NA) il 2.06.2014 e che dalla
[...]
predetta unione era nato un figlio: , il 30.06.2015, rappresentavano la volontà di separarsi in CP_1
quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
pag. 1 di 4 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 28.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. La causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separatamente, con mutuo rispetto, fissando, in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, dandosene tempestiva comunicazione in caso di variazione, con raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima del trasferimento.
2.Il figlio minore, , pur assumendo la residenza preferenziale presso l'abitazione materna, CP_1
resta affidato in forma condivisa a entrambi i ricorrenti, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni che concernono l'educazione, la crescita,
l'istruzione e lo sviluppo psico-fisico del figlio minore, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3.Il sig. , già allontanatosi da diversi mesi dalla casa coniugale, provvederà a Parte_2
fissare altrove la sua nuova residenza e ne darà immediata comunicazione alla sig.ra Pt_1
4.Il padre, in conformità del disposto della Legge sull'affido condiviso potrà incontrare il figlio
, tutte le volte che sarà possibile, per garantire allo stesso il diritto alla bigenitorialità, ed in CP_1
ogni caso: nel corso di ciascuna settimana dal mercoledì alle 18,30, con pernottamento, sino al giovedì successivo, quando sarà accompagnato a scuola, e dal venerdì alle 18,30, con CP_1
pernottamento, sino al sabato successivo alle ore 10,00; nei week-end, a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie trascorrerà con il CP_1
padre, ad anni alterni, il giorno del 24 o del 25 e della vigilia di capodanno o del capodanno;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con il CP_1
padre due settimane, anche non consecutive;
entrambi i genitori avranno facoltà di condurre con se il figlio per un periodo di vacanza, sia in Italia che all'estero, purché ne diano preventiva comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima della partenza;
trascorrerà con ciascun genitore il CP_1 giorno dei rispettivi compleanno e onomastico, con la madre il giorno della “festa della mamma” e con il padre il giorno della “festa del papà”; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale mentre il giorno del suo compleanno lo festeggerà con entrambi i genitori. CP_1
5.I genitori, nei fine settimana di loro spettanza, potranno condurre il figlio anche fuori la provincia di
Napoli, dandone comunicazione all'altro genitore con sms, e-mail o WhatsApp.
6.Il sig. , elettricista, si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 25 di Parte_2
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento mensile del figlio minore , la somma di CP_1
€ 300,00 (trecento). Tale somma sarà ogni anno automaticamente adeguata in relazione all'eventuale intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati, a partire dall'anno successivo alla data di omologazione della separazione.
7.Il sig. si obbliga a versare il 50% delle ulteriori spese relative al minore, come Parte_2
stabilite dal Protocollo COA attualmente vigente presso il Tribunale di Napoli che, sottoscritto dalle parti per adesione, si allega al presente atto.
8. la casa coniugale in Quarto, alla via E. Scarpetta n. 4, di proprietà della sig.ra resta ad Pt_1
essa assegnata in uno ai beni mobili ivi esistenti;
9.I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
in particolare il sig. Parte_2
svolge la professione di elettricista e, pur dichiarando un reddito annuo basso, riesce a
[...]
svolgere vari lavoretti da cui trae un sufficiente guadagno;
la sig.ra invece, è medico di Pt_1 medicina generale e percepisce un reddito annuo di circa € 40.000,00;
10.I coniugi dichiarano di non avere beni immobili né conti correnti cointestati;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_3
così provvede: Parte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.26 , parte II , S. A Uff.1 reg. Atti Matrimonio anno 2014); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19469 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPUANO CRISTINA presso la quale elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via Vigna n.27/b
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.11.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso che avevano contratto matrimonio in Quarto (NA) il 2.06.2014 e che dalla
[...]
predetta unione era nato un figlio: , il 30.06.2015, rappresentavano la volontà di separarsi in CP_1
quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
pag. 1 di 4 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 28.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. La causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separatamente, con mutuo rispetto, fissando, in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio, dandosene tempestiva comunicazione in caso di variazione, con raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima del trasferimento.
2.Il figlio minore, , pur assumendo la residenza preferenziale presso l'abitazione materna, CP_1
resta affidato in forma condivisa a entrambi i ricorrenti, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni che concernono l'educazione, la crescita,
l'istruzione e lo sviluppo psico-fisico del figlio minore, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3.Il sig. , già allontanatosi da diversi mesi dalla casa coniugale, provvederà a Parte_2
fissare altrove la sua nuova residenza e ne darà immediata comunicazione alla sig.ra Pt_1
4.Il padre, in conformità del disposto della Legge sull'affido condiviso potrà incontrare il figlio
, tutte le volte che sarà possibile, per garantire allo stesso il diritto alla bigenitorialità, ed in CP_1
ogni caso: nel corso di ciascuna settimana dal mercoledì alle 18,30, con pernottamento, sino al giovedì successivo, quando sarà accompagnato a scuola, e dal venerdì alle 18,30, con CP_1
pernottamento, sino al sabato successivo alle ore 10,00; nei week-end, a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie trascorrerà con il CP_1
padre, ad anni alterni, il giorno del 24 o del 25 e della vigilia di capodanno o del capodanno;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorrerà con il CP_1
padre due settimane, anche non consecutive;
entrambi i genitori avranno facoltà di condurre con se il figlio per un periodo di vacanza, sia in Italia che all'estero, purché ne diano preventiva comunicazione all'altro genitore almeno un mese prima della partenza;
trascorrerà con ciascun genitore il CP_1 giorno dei rispettivi compleanno e onomastico, con la madre il giorno della “festa della mamma” e con il padre il giorno della “festa del papà”; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale mentre il giorno del suo compleanno lo festeggerà con entrambi i genitori. CP_1
5.I genitori, nei fine settimana di loro spettanza, potranno condurre il figlio anche fuori la provincia di
Napoli, dandone comunicazione all'altro genitore con sms, e-mail o WhatsApp.
6.Il sig. , elettricista, si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 25 di Parte_2
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento mensile del figlio minore , la somma di CP_1
€ 300,00 (trecento). Tale somma sarà ogni anno automaticamente adeguata in relazione all'eventuale intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati, a partire dall'anno successivo alla data di omologazione della separazione.
7.Il sig. si obbliga a versare il 50% delle ulteriori spese relative al minore, come Parte_2
stabilite dal Protocollo COA attualmente vigente presso il Tribunale di Napoli che, sottoscritto dalle parti per adesione, si allega al presente atto.
8. la casa coniugale in Quarto, alla via E. Scarpetta n. 4, di proprietà della sig.ra resta ad Pt_1
essa assegnata in uno ai beni mobili ivi esistenti;
9.I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
in particolare il sig. Parte_2
svolge la professione di elettricista e, pur dichiarando un reddito annuo basso, riesce a
[...]
svolgere vari lavoretti da cui trae un sufficiente guadagno;
la sig.ra invece, è medico di Pt_1 medicina generale e percepisce un reddito annuo di circa € 40.000,00;
10.I coniugi dichiarano di non avere beni immobili né conti correnti cointestati;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_3
così provvede: Parte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.26 , parte II , S. A Uff.1 reg. Atti Matrimonio anno 2014); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4