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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1927/
Repubblica Italiana 2025_____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. _______/______, IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 luglio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Radaelli
e
2) Controparte_1
Nato a Rho (MI) il 2 novembre 1969
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Paola Radaelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Grandate (CO), in data 12 maggio 2012 ,
(anno 2012, atto n. 2, parte I );
SEPARAZIONE:
separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 4 giugno2022
e provvedimento del PM del 29 giugno 2022
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...], studentessa universitaria Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile già adibito a casa coniugale, unitamente Parte_1
Per_ alla figlia
2) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1
Per_ figlia l'importo di € 400,00 (quattrocento//00) mensili, da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente acceso c/o Banca Intesa San Paolo con IBAN IT78 M030 6910 9281 0000 0001 213; entro lo
Per_ stesso termine il padre verserà l'importo di € 100,00 (cento//00) mensili sulla carta prepagata della figlia e ciò finché la stessa non sarà economicamente indipendente. 3) La sig.ra continuerà a percepire gli assegni familiari, fornendone al sig. Parte_1 CP_1
evidenza documentale. Tutti gli importi a tale titolo percepiti saranno destinati alle spese straordinarie (così come dettagliatamente indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Como) nell'interesse della figlia
Per_
sia eventuali rimanenze, sia eventuali spese ulteriori occorrenti per la figlia saranno divise o sostenute tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno sempre secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di
Como.
4) i coniugi si obbligano a comunicare la sentenza di scioglimento del matrimonio alle rispettive Casse previdenziali svizzere, così che le stesse provvedano a trasmettere alla Cassa previdenziale dell'altro coniuge quanto a questi spettante del II , in ragione della durata della convivenza e, comunque, secondo quanto Pt_2
previsto dalla normativa svizzera di riferimento.
5) La sig.ra si impegna ad acquistare entro la data del 31.12.2026 la quota parte di proprietà Parte_1
del sig. ovvero il 25%, dell'immobile già adibito a casa coniugale, al prezzo che sarà stimato da un CP_1
tecnico scelto di comune accordo tra le parti, dedotto il mutuo residuo esistente in capo al sig. al CP_1
momento dell'acquisto. L'acquisto ha come causa negoziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, tanto da applicarsi i benefici fiscali di cui all'art. 19 L.74/87, nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti derivanti dal matrimonio, quali atti indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per il raggiungimento dell'accordo, a totale definizione dei rapporti scaturenti dal pregresso rapporto matrimoniale.
6) Le parti danno atto che, con l'esatto adempimento delle pattuizioni indicate nel presente accordo, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo in relazione all'intercorso matrimonio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1
in data 12 maggio 2012, in Grandate
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grandate (CO)
(anno 2012, atto n. 2, parte I )
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grandate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa BA Cao