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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1943/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1943/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. nata a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...]15
e
(C.F. ) nato in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
12/07/1982 e residente in [...]15,
entrambi elettivamente domiciliati in Venaria Reale, via Aldo Canale n. 14, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Spaolonzi che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “RICORRONO
alla S.V. Ill.ma affinchè Voglia fissare udienza di comparizione personale delle parti onde
esperire il rituale tentativo di conciliazione, non riuscendo il quale, Voglia dare i
provvedimenti del caso, con richiesta di:
- declaratoria di separazione dei coniugi;
- L'alloggio ex coniugale in Venaria Reale, via Amati n. 70/15, di esclusiva proprietà della
IG.ra continuerà ad essere abitato dalla stessa. Il IG. ha già Pt_1 Parte_2
rilasciato l'immobile stesso, portando con sé parte dei propri effetti personali. La totalità dei
beni verrà asportata dal IG. non appena reperita altra idonea sistemazione Pt_2
abitativa. Insieme con il rimanente degli effetti personali asporterà anche il TV LG 55”,
versando, contestualmente, la somma di € 400,00.
- L'arredo presente nell'alloggio, resterà interamente alla IG.ra , in proprietà Parte_1
esclusiva.
- L'auto Peugeot 3008 (TG GL229YE), cointestata, verrà restituita alla società di
finanziamento, entro e non oltre il 03/10/2024, data di scadenza della copertura
assicurativa. Fino ad allora l'auto rimarrà nella disponibilità del IG. che Pt_2
conseguentemente ne avrà ogni tipo di responsabilità. Al momento della restituzione della
vettura, nel caso ci fossero somme da versare alla finanziaria, le stesse verranno suddivise al
50% tra i coniugi. Invece, nel caso in cui vi fosse la restituzione di una determinata somma,
la stessa sarà ad esclusivo beneficio della IG.ra fino alla concorrenza di € 800,00; Pt_1
eventuali somme superiori agli € 800,00 verranno divise al 50% tra i coniugi. Ambedue i
coniugi si impegnano a presenziare ed a sottoscrivere l'atto di riconsegna dell'auto.
Eventuali ratei di finanziamento che dovessero maturare a causa della mancata restituzione
della vettura saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato causa o
motivo, in particolar modo con la mancata presenza alla riconsegna.
Pag. 2 di 4 - I coniugi dichiarano di non richiedersi, reciprocamente, contributi di mantenimento, a
livello personale, essendo entrambi autosufficienti.
- Con il rispetto di quanto sovratenorizzato, le parti dichiarano, di aver già regolato tra loro
e prima d'ora ogni questione economico patrimoniale intercorrente e di non aver più nulla a
pretendere reciprocamente, per nessuna causa o motivo.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 04.09.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Caserta (CE) in data 16/10/2021, trascritto presso il medesimo comune, Atto n. 148, Parte II, Serie A,
Anno 2021, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pag. 3 di 4 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Caserta (CE) in data 16/10/2021,
trascritto presso il medesimo Comune, Atto n. 148, Parte II, Serie A, Anno 2021,
optando per il regime di separazione dei beni
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Caserta (CE) il 16/10/2021, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile parte II, serie A,
atto n. 148 - anno 2021 - Comune di Caserta) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1943/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1943/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. nata a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...]15
e
(C.F. ) nato in [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
12/07/1982 e residente in [...]15,
entrambi elettivamente domiciliati in Venaria Reale, via Aldo Canale n. 14, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Spaolonzi che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “RICORRONO
alla S.V. Ill.ma affinchè Voglia fissare udienza di comparizione personale delle parti onde
esperire il rituale tentativo di conciliazione, non riuscendo il quale, Voglia dare i
provvedimenti del caso, con richiesta di:
- declaratoria di separazione dei coniugi;
- L'alloggio ex coniugale in Venaria Reale, via Amati n. 70/15, di esclusiva proprietà della
IG.ra continuerà ad essere abitato dalla stessa. Il IG. ha già Pt_1 Parte_2
rilasciato l'immobile stesso, portando con sé parte dei propri effetti personali. La totalità dei
beni verrà asportata dal IG. non appena reperita altra idonea sistemazione Pt_2
abitativa. Insieme con il rimanente degli effetti personali asporterà anche il TV LG 55”,
versando, contestualmente, la somma di € 400,00.
- L'arredo presente nell'alloggio, resterà interamente alla IG.ra , in proprietà Parte_1
esclusiva.
- L'auto Peugeot 3008 (TG GL229YE), cointestata, verrà restituita alla società di
finanziamento, entro e non oltre il 03/10/2024, data di scadenza della copertura
assicurativa. Fino ad allora l'auto rimarrà nella disponibilità del IG. che Pt_2
conseguentemente ne avrà ogni tipo di responsabilità. Al momento della restituzione della
vettura, nel caso ci fossero somme da versare alla finanziaria, le stesse verranno suddivise al
50% tra i coniugi. Invece, nel caso in cui vi fosse la restituzione di una determinata somma,
la stessa sarà ad esclusivo beneficio della IG.ra fino alla concorrenza di € 800,00; Pt_1
eventuali somme superiori agli € 800,00 verranno divise al 50% tra i coniugi. Ambedue i
coniugi si impegnano a presenziare ed a sottoscrivere l'atto di riconsegna dell'auto.
Eventuali ratei di finanziamento che dovessero maturare a causa della mancata restituzione
della vettura saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato causa o
motivo, in particolar modo con la mancata presenza alla riconsegna.
Pag. 2 di 4 - I coniugi dichiarano di non richiedersi, reciprocamente, contributi di mantenimento, a
livello personale, essendo entrambi autosufficienti.
- Con il rispetto di quanto sovratenorizzato, le parti dichiarano, di aver già regolato tra loro
e prima d'ora ogni questione economico patrimoniale intercorrente e di non aver più nulla a
pretendere reciprocamente, per nessuna causa o motivo.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 04.09.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Caserta (CE) in data 16/10/2021, trascritto presso il medesimo comune, Atto n. 148, Parte II, Serie A,
Anno 2021, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pag. 3 di 4 Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Caserta (CE) in data 16/10/2021,
trascritto presso il medesimo Comune, Atto n. 148, Parte II, Serie A, Anno 2021,
optando per il regime di separazione dei beni
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Caserta (CE) il 16/10/2021, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile parte II, serie A,
atto n. 148 - anno 2021 - Comune di Caserta) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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