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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2311/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 30/10/2025
Giudice: dott. LU UN
La causa è chiamata alle ore 11:03
Compaiono:
Per , l'avv. MUNNO SANDRA , Parte_1
Per , l'avv. MARRONI GABRIELE . CP_1
Il Giudice invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Munno conclude come da note conclusive depositate cui si riporta ai fini della discussione. Contesta le conclusioni avversarie sulle voci di danno consequenziale di trasloco fa presente che si è rimessa in via equitativa al Giudice.
L'avv. Marroni conclude come da note conclusive depositate cui si riporta ai fini della discussione.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 2311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU UN, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2311/2024 avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.” tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DR Munno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via Roma, n. 9, giusta procura alle liti in calce al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
RICORRENTE
e
(C.F. , titolare dell'impresa EDILRA DI CP_1 C.F._2
RA MI (P. IVA ), in persona del titolare rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Barbara Bettini e Gabriele Marroni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pisa, Via Novecchio, n. 10, come da procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Conclusioni
Come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 02.08.2024, mico ha adito l'intestato Pt_1 Pt_1
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della ditta edile per la presenza di gravi difetti dovuti a vizi di costruzione dell'immobile di CP_2 sua proprietà, sito nel Comune di Cascina (PI), in Via Ripoli, loc. San Sisto al pino, e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 19.800,00 per le opere, oltre spese di allestimento cantiere e per pratiche edilizie, e oltre ai danni, da liquidarsi in via equitativa, causati dal trasloco del mobilio e dal necessario trasferimento in altro immobile per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
In particolare, ha allegato:
- che in data 28.10.2016 è divenuta assegnataria dell'unità immobiliare facente parte di un complesso immobiliare costituito da sei unità abitative indipendenti sito nel Comune di
Cascina (PI), in Via Ripoli, loc. San Sisto al pino;
- che l'immobile è stato realizzato dalla ditta di Raimo Michele;
CP_2
- che, sin dall'anno 2017, si sono presentati diffusi segni di umidità e muffa sulle pareti che sono stati tempestivamente segnalati al costruttore;
- che il costruttore ha inizialmente riconosciuto l'esistenza dei vizi, intervenendo sul bene;
- che gli interventi si sono rivelati, tuttavia, non risolutivi, ripresentandosi le medesime problematiche nel giro di pochi anni;
- che il professionista incaricato dalla proprietà, data la difficoltà nell'accertare le cause dell'ammaloramento, ha suggerito di intervenire in contraddittorio con il costruttore;
- che quest'ultimo si è negato al confronto;
- che è stato presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nel quale il costruttore ha qualificato i vizi denunciati come conseguenze derivanti dall'uso dell'unità abitativa, escludendo la riconducibilità a vizi di costruzione;
- che il CTU nominato ha, invece, confermato i vizi lamentati dalla ricorrente, individuandone le cause;
- che, in particolare, ha ritenuto che le infiltrazioni fossero da imputare alla cattiva esecuzione della terrazza di copertura, individuando, quale rimedio, la demolizione della pavimentazione della terrazza per realizzarne una nuova con pendenze adeguate, oltre al ripristino delle zone ammalorate;
- che i costi di intervento sono stati stimati in € 14.875,81, oltre IVA;
- che la ricorrente si è resa disponibile al risarcimento in forma specifica a cura della stessa
, a condizione che i lavori fossero diretti da un tecnico di propria fiducia;
CP_2
- che, ciò nonostante, la ditta resistente non si è mai attivata;
- che è stato necessario rivolgersi ad un'altra impresa che ha iniziato i lavori di risanamento per un preventivo di complessivi € 19.800,00 oltre IVA al 10%;
- che, a causa dei lavori, la ricorrente, unitamente alla propria famiglia comprensiva di due bambini piccoli, è stata costretta a lasciare l'abitazione; - che è necessario considerare tale circostanza ai fini del risarcimento dei danni complessivamente subiti;
- che i vizi accertati dal CTU sono tali da rendere operante il diritto di garanzia di cui all'art. 1669 c.c., dovendo ritenersi integrato il requisito della gravità dei vizi anche quando gli stessi, pur non incidendo sulla stabilità della struttura, incidano sulla possibilità di concreto godimento del bene;
- che tutti i tentativi di risolvere la questione in via conciliativa si sono rivelati inutili.
Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto esposto, dedotto ed CP_1 eccepito nel ricorso. Ha eccepito, in via preliminare, l'omesso esperimento di un tentativo di conciliazione da parte del CTU, nonostante risulti obbligatoriamente previsto.
Ha, altresì, dedotto:
- che, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il CTU non ha svolto alcun tentativo di conciliazione, limitandosi a rispondere alle osservazioni del solo consulente di parte ricorrente, non tenendo in adeguata considerazione quelle formulate dal consulente di parte resistente;
- che sussistono i presupposti per il rinnovo della CTU;
- che, in ogni caso, la perizia deve essere integrata mediante recepimento delle contestazioni mosse da parte resistente;
- che il complesso immobiliare di cui fa parte l'unità abitativa oggetto del giudizio è stato realizzato dalla resistente negli anni 2014-2015 in conformità al progetto e alle norme e prescrizioni edilizie risultanti dal permesso di costruire n. PC 4-2013, rilasciato a e , originari proprietari del terreno;
Controparte_3 CP_4
- che, nel 2017, è stato necessario intervenire nelle unità abitative al fine di eliminare alcuni segni di umidità dovuti al normale assestamento di nuove abitazioni abitate per la prima volta;
- che dal 2017 nessun ulteriore intervento si è reso necessario in nessuna delle sei unità facenti parte del complesso;
- che solo la ricorrente, alla fine dell'anno 2022, con ricorso per ATP, ha lamentato la ricomparsa di umidità/condensa e muffa;
- che l'immobile della ricorrente è rimasto disabitato per diversi anni, ciò favorendo la manifestazione di umidità e ristagni per omessa adeguata areazione degli spazi;
- che lo stesso CTU ha evidenziato che parte dei problemi lamentati sono riconducibili ad una cattiva o mancata manutenzione dell'immobile; - che, con riferimento alle problematiche dipendenti dalla terrazza, sarebbe stato sufficiente prolungare il bocchettone di scarico esterno alla terrazza, non essendo necessario procedere al completo rifacimento della terrazza;
- che la ricorrente ha deciso di rivolgersi ad una diversa ditta per le opere di intervento, con costi molto più elevati rispetto a quelli quantificati dalla perizia tecnica;
- che la resistente non ha mai negato la possibilità di trovare una soluzione conciliativa, rendendosi disponibile a nuovi interventi sull'immobile, pur ritenendo i vizi derivanti da difetto di manutenzione e inidonea areazione;
- che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia di legge nei confronti del costruttore;
- che, a fronte della disponibilità ad intervenire, le richieste da parte della ricorrente sono state sempre diverse e maggiori;
- che sono contestati i preventivi allegati dalla ricorrente, non trattandosi di fatture e risultando gli stessi generici con riferimento alle singole voci e mancanti di computo metrico;
- che non sussistono i presupposti per la domanda risarcitoria relativa ai disagi dovuti al trasloco, non avendo la ricorrente più abitato l'immobile da diversi anni.
All'udienza del 30.10.2024, il Giudice, su richiesta di parte ricorrente, ha assegnato termini massimi ex art. 281 duodecies, IV comma, c.p.c.
Con successiva ordinanza a seguito della trattazione scritta del 01.04.2025, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed è stata ammessa prova orale per testi.
Svolta l'istruttoria orale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 30.10.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
*****
1. In via preliminare, è rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità della consulenza resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. n. 3824/2022) che ha preceduto il giudizio, sull'argomento del mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Del resto, come già sostenuto in via interinale, nelle operazioni peritali è dato conto del tentativo di conciliazione
(rammentandosi che lo stesso non necessita di formule particolari), fermo che la derubricazione del tentativo a mero adempimento formale è un aspetto che, se non inficia lo strumento processuale, rischia tuttavia di depotenziarne lo scopo, e ben può essere valorizzato in senso negativo in sede di liquidazione del compenso del professionista.
2. Passando al merito, sono incontestati i presupposti giuridici all'origine della controversia, ossia la responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'impresa individuale , fatta valere dalla CP_2
nella qualità di avente causa della committente Cooperativa Pisa 90 Soc. edilizia Parte_1
a r.l.
Del resto, la tipologia di vizi di costruzione denunciati e confermati dalla consulenza resa nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non pone dubbi rispetto alla loro attitudine ad incidere sul godimento e sulla funzionalità dell'immobile, anche in relazione alla sua destinazione d'uso.
Il Tribunale recepisce le risultanze della CTU svolta nel corso del procedimento r.g. n.
3824/2022, siccome immune da censure: il consulente descrive analiticamente i vizi delle opere denunciati dalla ricorrente, identifica in modo persuasivo le cause degli stessi e fornisce un computo metrico dettagliato per ciascuno degli interventi necessari.
3. Quanto alle difese del resistente, la circostanza che l'impresa non sia intervenuta sulle altre unità del complesso dopo l'anno 2017 (dandosi atto di interventi mirati a risolvere problemi di infiltrazione) è irrilevante, visti gli accertamenti di cui alla CTU.
Ancora, osserva il Tribunale che a fronte delle soluzioni tecniche prospettate dalla CTU,
non aveva alcun obbligo di concordare con la controparte una forma di Parte_1 risarcimento in forma specifica, commissionandole la realizzazione delle opere di cui al capitolato di cui alla consulenza in data 4.10.2023. Il fatto che gli interventi effettuati in proprio dall'impresa sarebbero stati per questa meno onerosi è meramente accidentale e non consente di limitare la libertà operativa e negoziale della parte. Ancora, la circostanza che l'immobile sia rimasto disabitato per anni non rileva, viste le risultanze della CTU.
Il resistente, infine, muove plurime obiezioni attinenti alle opere in tesi necessarie per il ripristino degli ambienti secondo la regola dell'arte, e quindi alla stima dei costi consequenziali.
Le doglianze colgono parzialmente nel segno.
Innanzitutto, anche nella CTU viene dato atto che non tutti gli ammaloramenti riscontrati sono imputabili al costruttore, e segnatamente devono essere escluse le voci relative alla sistemazione del condizionatore della zona ingresso.
Rispetto al quantum complessivo, si osserva che in questa sede viene richiesto il risarcimento pari al diverso e maggiore esborso concretamente sostenuto dalla danneggiata per il ripristino degli ambienti come indicato in consulenza.
Tuttavia, la documentazione agli atti e l'esito della prova orale espletata (cfr. deposizione di verbale di udienza del 14.5.2025,), non consente di stimare l'inerenza e la congruità Tes_1 delle spese – documentate – sostenute per gli interventi di risanamento sull'immobile.
In altri termini, parte attrice ha attestato gli esborsi, ma ha mancato di produrre un computo metrico dal quale verificare, in uno con gli ulteriori necessari riscontri probatori, che il nuovo appaltatore si sia attenuto a quanto indicato nella consulenza e che gli ulteriori costi si siano resi effettivamente necessari in corso d'opera.
Ne consegue che il risarcimento del danno non potrà essere riconosciuto nell'importo pari agli esborsi sostenuti, ma in quello, minore, indicato nella consulenza resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., emendata della voce pari ad € 224,47 per la sistemazione del condizionatore, ossia in definitiva per € 14.651,30, oltre iva 10%, per € 16.116,10 oltre interessi a far data dalla domanda, comprensivi di spese tecniche.
È altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di consulenza nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre interessi dalla data dell'effettivo esborso.
4. Non merita accoglimento la domanda risarcitoria per disagi dovuti al trasloco o costi altra abitazione da reperire durante i lavori. La richiesta, evidentemente disancorata dagli accertamenti di cui alla consulenza, è basata su mere allegazioni prive di riscontro asseverativo – tanto di prova documentale, nel caso esigibile, quanto di costituzione processuale – ed è dunque insuscettibili di apprezzamento.
5. Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, con riduzione tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta in relazione a ciascuna fase;
devono altresì riconoscersi le spese tecniche e legali di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. n. 3824/2022), parimenti liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, di € 16.116,10 oltre interessi a far data dalla domanda, oltre ad €
2.030,08 oltre interessi come in parte motiva a titolo di rimborso spese di consulenza nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. n. 3824/2022);
- condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre ad € 1.600,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Il Giudice
LU UN
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.