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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2024, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11367/23 promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Natalie GHIRARDI
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. , P.IVA_1 domiciliata in via dell'Arsenale n. 21
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 27.4.2023 notificato il 4.5.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
Conclusioni parte attrice: rilascio del permesso per motivi familiari;
in subordine, riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 18.2.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi familiari, il Questore di Torino, con provvedimento prot. N. 310/2023, reso in data 27.4.2023 e notificato il 4.5.2023 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio, in quanto ritenuto ha ritenuto prevalente sulla regolare presenza sul territorio la pericolosità sociale del ricorrente, evincibile dalla condanna dello stesso a un anno di reclusione e
1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio di un permesso per motivi famigliari o, in subordine, per protezione speciale.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, con comparsa 17.3.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.3.2024, rinviata per l'escussione dei testi al 11.10.2024; in tale occasione, sentiti i testi, la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies
e 275 bis c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, al 30.10.2024, sostituendola con il deposito di note scritte. Allo scadere del termine previsto per il deposito, le parti depositavano le rispettive note scritte e conclusioni e il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nel ricorso introduttivo, la difesa ha illustrato e documentato come il sig. viva Pt_1
regolarmente in Italia con la propria famiglia da decenni, risieda a Torino, in via Baltea n. 30 bis, con tutta la propria famiglia composta dalla sorella, sig.ra dal cognato, sig. Parte_2 Pt_3
e dai due nipoti, e e come la sorella ed i nipoti del ricorrente siano
[...] Parte_4 Parte_5
cittadini italiani.
La difesa ha proseguito evidenziando che il ricorrente, affetto da monocolo fz. le OS in distacco di retina OD traumatico ed ipertensione arteriosa, è stato riconosciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa al 35% dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile nonché portatore di handicap.
Egli ha lavorato come collaboratore occasionale presso lo STUDIO CONSULTING srl, come addetto alla vendita su di un banco di mercato rionale e, da ultimo, lavora come pizzaiolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. in Marocco non ha più alcun familiare, vivendo tutta la sua famiglia in Italia. In Pt_1
particolare, vivono in Italia con le rispettive famiglie, le tre sorelle del ricorrente Parte_2
e , nonché la loro madre ed il cugino sig. Persona_1 Persona_2 Persona_3
Il ricorrente, inoltre, è fidanzato da oltre tredici anni con la sig.ra cittadina Parte_6
italiana con un regolare lavoro.
All'udienza dell'11.10.2024 sono state sentite dal giudice, in qualità di testimoni, le sorelle del ricorrente – e – e la compagna, , tutte cittadine italiane. Pt_2 Persona_4 Parte_6
Le sorelle del ricorrente hanno chiarito che ha sempre vissuto e risieduto Parte_1 nell'abitazione di Torino, Via Baltea n. 30 bis con la sorella il marito e i loro figli;
tuttavia, Pt_2
egli, attualmente, si è trasferito in un appartamento di Via San Domenico n. 4, a Torino, in quanto, a seguito della scarcerazione e della concessione della detenzione domiciliare, egli ha preferito rendersi autonomo per evitare di arrecare disturbo alla sorella e ai nipoti con i frequenti controlli, anche notturni, del personale di polizia deputato agli stessi.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla compagna del ricorrente.
Queste dichiarazioni sono, peraltro, coerenti con quanto attestato dal documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (ordinanza Tribunale di Sorveglianza 7.11.23 in cui viene indicato il domicilio del ricorrente in Via San Domenico n. 4 Torino) e con le dichiarazioni rese dal ricorrente stesso, sentito dal giudice all'udienza del 20.3.24 (“vivo a Torino in via San Domenico 4, dal luglio del 2023; sono in regime di detenzione domiciliare, per una condanna per spaccio, affitto senza contratto, pago 220 euro al mese”).
Dalla istruttoria espletata e dalle produzioni documentali emerge dunque, con tutta evidenza, che il ricorrente vive da solo, in un appartamento di via San Domenico n. 4 a Torino e non convive con alcuna delle sorelle, nè con la compagna, cittadine italiane.
Va dunque rigettata la domanda formulata in via principale di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 19 co. 2 lett. c) TUI, essendo carente il requisito essenziale della convivenza con parente cittadino italiano.
In via subordinata, il ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Il Collegio si ritiene competente a valutare la fondatezza di tale domanda formulata dalla difesa, rilevato che nel provvedimento impugnato il Questore, nell'argomentare il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, motiva altresì sull'assenza di “gravi motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano che precludano l'adozione del provvedimento”.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
La domanda deve essere accolta.
Il ricorrente, in Italia regolarmente quantomeno a far data dall'anno 2014, risulta integrato dal punto di vista lavorativo, abitativo e relazionale sul territorio italiano.
Infatti, ha lavorato in modo occasionale come collaboratore per lo Studio Consulting Pt_1
s.r.l. e come addetto alla vendita di un banco del mercato e, attualmente, è titolare di un regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato come pizzaiolo presso Mr. OM s.r.l.s.
Qui in Italia vivono le sue sorelle, divenute cittadine italiane, con le rispettive famiglie, nonché la compagna . Parte_6
è inoltre titolare di una pensione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa del Pt_1
35%, in quanto portatore di handicap a causa di una patologia oculare. (cfr. doc. 4 e 5 ricorso introduttivo).
Relativamente all'asserita pericolosità sociale in capo al ricorrente, si osserva come Pt_1
seppure destinatario di tre condanne in materia di stupefacenti, abbia ottenuto, nel 2023, dal
Tribunale di Sorveglianza di Torino il regime di semi detenzione, indice di un buon percorso riabilitativo. In un giudizio di bilanciamento, si evidenzia come, rispetto alle condanne riportate Pt_1
sembra aver dimostrato resipiscenza e volontà di condurre una vita improntata alla legalità, in quanto egli ora lavora in modo regolare, è legato sentimentalmente a una donna italiana con un regolare lavoro e mantiene un comportamento rispettoso delle norme.
Alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata e famigliare, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU), tenuto conto della lunga permanenza di sul territorio Pt_1
italiano, della presenza di pressochè tutta la sua famiglia in Italia (tre sorelle, cognati e nipoti), della costruzione di una relazione sentimentale duratura e stabile con una donna italiana, della più che buona padronanza della lingua italiana (dimostrata anche in udienza, sentito dal giudice), nonché dell'impegno nell'attività lavorativa prestata in modo continuativo e regolare dal 9.1.2023.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il ricorrente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, tenuto anche conto del fatto che il ricorrente è portatore di handicap.
Sulla base di tali ragioni, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Rigetta la domanda di rilascio del permesso per motivi famigliari;
-Accoglie la domanda formulata in via subordinata e, per l'effetto, riconosce a Pt_1
, nato in [...] il [...], il diritto al permesso di soggiorno per protezione
[...] speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020, mandando alla Questura per rilascio;
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente
Monica Mastrandrea Giudice Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11367/23 promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Natalie GHIRARDI
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Torino, c.f. , P.IVA_1 domiciliata in via dell'Arsenale n. 21
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 27.4.2023 notificato il 4.5.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
Conclusioni parte attrice: rilascio del permesso per motivi familiari;
in subordine, riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 18.2.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi familiari, il Questore di Torino, con provvedimento prot. N. 310/2023, reso in data 27.4.2023 e notificato il 4.5.2023 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio, in quanto ritenuto ha ritenuto prevalente sulla regolare presenza sul territorio la pericolosità sociale del ricorrente, evincibile dalla condanna dello stesso a un anno di reclusione e
1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio di un permesso per motivi famigliari o, in subordine, per protezione speciale.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, con comparsa 17.3.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 20.3.2024, rinviata per l'escussione dei testi al 11.10.2024; in tale occasione, sentiti i testi, la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies
e 275 bis c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, al 30.10.2024, sostituendola con il deposito di note scritte. Allo scadere del termine previsto per il deposito, le parti depositavano le rispettive note scritte e conclusioni e il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nel ricorso introduttivo, la difesa ha illustrato e documentato come il sig. viva Pt_1
regolarmente in Italia con la propria famiglia da decenni, risieda a Torino, in via Baltea n. 30 bis, con tutta la propria famiglia composta dalla sorella, sig.ra dal cognato, sig. Parte_2 Pt_3
e dai due nipoti, e e come la sorella ed i nipoti del ricorrente siano
[...] Parte_4 Parte_5
cittadini italiani.
La difesa ha proseguito evidenziando che il ricorrente, affetto da monocolo fz. le OS in distacco di retina OD traumatico ed ipertensione arteriosa, è stato riconosciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa al 35% dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile nonché portatore di handicap.
Egli ha lavorato come collaboratore occasionale presso lo STUDIO CONSULTING srl, come addetto alla vendita su di un banco di mercato rionale e, da ultimo, lavora come pizzaiolo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. in Marocco non ha più alcun familiare, vivendo tutta la sua famiglia in Italia. In Pt_1
particolare, vivono in Italia con le rispettive famiglie, le tre sorelle del ricorrente Parte_2
e , nonché la loro madre ed il cugino sig. Persona_1 Persona_2 Persona_3
Il ricorrente, inoltre, è fidanzato da oltre tredici anni con la sig.ra cittadina Parte_6
italiana con un regolare lavoro.
All'udienza dell'11.10.2024 sono state sentite dal giudice, in qualità di testimoni, le sorelle del ricorrente – e – e la compagna, , tutte cittadine italiane. Pt_2 Persona_4 Parte_6
Le sorelle del ricorrente hanno chiarito che ha sempre vissuto e risieduto Parte_1 nell'abitazione di Torino, Via Baltea n. 30 bis con la sorella il marito e i loro figli;
tuttavia, Pt_2
egli, attualmente, si è trasferito in un appartamento di Via San Domenico n. 4, a Torino, in quanto, a seguito della scarcerazione e della concessione della detenzione domiciliare, egli ha preferito rendersi autonomo per evitare di arrecare disturbo alla sorella e ai nipoti con i frequenti controlli, anche notturni, del personale di polizia deputato agli stessi.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla compagna del ricorrente.
Queste dichiarazioni sono, peraltro, coerenti con quanto attestato dal documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (ordinanza Tribunale di Sorveglianza 7.11.23 in cui viene indicato il domicilio del ricorrente in Via San Domenico n. 4 Torino) e con le dichiarazioni rese dal ricorrente stesso, sentito dal giudice all'udienza del 20.3.24 (“vivo a Torino in via San Domenico 4, dal luglio del 2023; sono in regime di detenzione domiciliare, per una condanna per spaccio, affitto senza contratto, pago 220 euro al mese”).
Dalla istruttoria espletata e dalle produzioni documentali emerge dunque, con tutta evidenza, che il ricorrente vive da solo, in un appartamento di via San Domenico n. 4 a Torino e non convive con alcuna delle sorelle, nè con la compagna, cittadine italiane.
Va dunque rigettata la domanda formulata in via principale di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 19 co. 2 lett. c) TUI, essendo carente il requisito essenziale della convivenza con parente cittadino italiano.
In via subordinata, il ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Il Collegio si ritiene competente a valutare la fondatezza di tale domanda formulata dalla difesa, rilevato che nel provvedimento impugnato il Questore, nell'argomentare il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, motiva altresì sull'assenza di “gravi motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano che precludano l'adozione del provvedimento”.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
La domanda deve essere accolta.
Il ricorrente, in Italia regolarmente quantomeno a far data dall'anno 2014, risulta integrato dal punto di vista lavorativo, abitativo e relazionale sul territorio italiano.
Infatti, ha lavorato in modo occasionale come collaboratore per lo Studio Consulting Pt_1
s.r.l. e come addetto alla vendita di un banco del mercato e, attualmente, è titolare di un regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato come pizzaiolo presso Mr. OM s.r.l.s.
Qui in Italia vivono le sue sorelle, divenute cittadine italiane, con le rispettive famiglie, nonché la compagna . Parte_6
è inoltre titolare di una pensione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa del Pt_1
35%, in quanto portatore di handicap a causa di una patologia oculare. (cfr. doc. 4 e 5 ricorso introduttivo).
Relativamente all'asserita pericolosità sociale in capo al ricorrente, si osserva come Pt_1
seppure destinatario di tre condanne in materia di stupefacenti, abbia ottenuto, nel 2023, dal
Tribunale di Sorveglianza di Torino il regime di semi detenzione, indice di un buon percorso riabilitativo. In un giudizio di bilanciamento, si evidenzia come, rispetto alle condanne riportate Pt_1
sembra aver dimostrato resipiscenza e volontà di condurre una vita improntata alla legalità, in quanto egli ora lavora in modo regolare, è legato sentimentalmente a una donna italiana con un regolare lavoro e mantiene un comportamento rispettoso delle norme.
Alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata e famigliare, tutelato a livello nazionale e comunitario (art. 8 CEDU), tenuto conto della lunga permanenza di sul territorio Pt_1
italiano, della presenza di pressochè tutta la sua famiglia in Italia (tre sorelle, cognati e nipoti), della costruzione di una relazione sentimentale duratura e stabile con una donna italiana, della più che buona padronanza della lingua italiana (dimostrata anche in udienza, sentito dal giudice), nonché dell'impegno nell'attività lavorativa prestata in modo continuativo e regolare dal 9.1.2023.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il ricorrente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, tenuto anche conto del fatto che il ricorrente è portatore di handicap.
Sulla base di tali ragioni, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Rigetta la domanda di rilascio del permesso per motivi famigliari;
-Accoglie la domanda formulata in via subordinata e, per l'effetto, riconosce a Pt_1
, nato in [...] il [...], il diritto al permesso di soggiorno per protezione
[...] speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs.
130/2020, mandando alla Questura per rilascio;
- Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott.ssa Roberta Dotta