Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Paolo TALAMO Presidente
Dott.ssa Silvia BURELLI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 12.5.2022
da e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Inella Parte_1 Parte_2
e Maria Antonietta De Santis, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado, con indirizzi di posta elettronica certificata per le relative comunicazioni
Email_1 Email_2
[...]
Appellanti Contro
E , (nuova denominazione di ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo
Maresca e Monica Grassi giusta delega rilasciata in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Venezia, Dorsoduro 2525 (studio avv. Adalberto
Perulli)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 191/2022 del
7.4.2022
IN PUNTO: manutenzione DPI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”1) Preliminarmente accertare e dichiarare: che gli indumenti di lavoro (elencati nel ricorso in primo grado) forniti dall'azienda ai ricorrenti hanno tutti natura di DPI secondo la normativa vigente;
che i lavoratori hanno l'obbligo legale/contrattuale di indossare tali DPI nell'espletamento delle proprie mansioni;
che tali DPI si sporcano normalmente poiché indossati quotidianamente dai ricorrenti nell'espletamento delle
1
che gli stessi DPI sono stati tutti puliti e manutenuti dai lavoratori con la periodicità indicata sin dall'assunzione; 2) Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale (ex art 77 comma 4 lett. a) d.lgs. n. 81/2008) di di provvedere al mantenimento in stato di efficienza dei DPI Controparte_1
(lavaggio/pulizia, verifica periodica, ripristino delle caratteristiche, e sostituzione), nonché l'inadempimento di tali obblighi da parte della resistente ex art 1218 c.c.; 3) Per l'effetto, condannare all'esatto adempimento ex art. 1453 c.c. Controparte_1 dell'obbligo legale e contrattuale, ex art 77 comma 4 lett. a) d.lgs. n. 81/2008, e dunque ad attivare il servizio di manutenzione in efficienza e di pulizia di tutti i DPI nel rispetto della normativa vigente;
4) Condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni da inadempimento, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, da quantificarsi ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. in €. 8.589,88 per ed in Parte_1
€. 8.589,36 per (somma pari alla retribuzione per un'ora di lavoro Parte_2 straordinario diurno per ogni settimana lavorata nei limiti della prescrizione decennale), nonché degli ulteriori danni subendi e successivi alla messa in mora del 14.07.2020, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla messa in mora del 14.07.2020 al saldo, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa e/o determinata in via equitativa e ritenuta di giustizia;
5) Adottare ogni altro provvedimento conseguenziale o comunque ritenuto opportuno;
6) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.””
Per l'appellato: “”Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare il ricorso in appello depositato il 12.5.2022 e notificato il 14.6.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Treviso, in funzione di Giudice Unico del lavoro di primo grado, dott.ssa Roberta Poiré, del 7.4.2022,
n. 191, depositata nella stessa data e notificata il 12.4.2022, nel giudizio contraddistinto da
RG 962/2020, confermando la stessa e, comunque, rigettando le domande tutte formulate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente giudizio. ””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso proposto da Pt_1
e compensando tra le parti le spese di lite.
[...] Parte_2
2. I ricorrenti, per lo svolgimento delle loro mansioni avevano in dotazione pantaloni e giacca da lavoro resistenti all'arco elettrico, guanti isolanti, visiera incorporata nell'elmetto e tronchetti isolanti, camicia da lavoro, giubbino isotermico, giaccone e pantaloni impermeabili antistatici ed ignifughi, oltre a maglia da lavoro ignifuga e berretto impermeabile;
lamentavano di avere sempre provveduto personalmente alla pulizia dei suddetti capi di abbigliamento (lavandoli, asciugandoli e stirandoli una volta alla settimana) gravando, invece, tale onere sul datore di lavoro secondo quanto sancito dall'art. 77 comma 4 lett A d. lgs 81/2008. Chiedevano, conseguentemente, che venisse accertato l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla manutenzione in efficienza ed alla pulizia di tutti i DPI in dotazione oltre al risarcimento del danno per il periodo pregresso (pari alla retribuzione di un'ora di lavoro straordinario diurno per ciascuna settimana lavorata nei limiti della prescrizione decennale).
3. Il primo giudice, senza svolgere istruttoria, pacifico che gli indumenti oggetto di domanda di lavaggio da parte del datore di lavoro costituissero DPI in quanto diretti a proteggere il lavoratore dal rischio elettrico, ha ritenuto che nel caso di specie non
2 sussistesse l'obbligo aziendale alla relativa pulizia atteso che tra gli obblighi sanciti dalla norma invocata non rientrava quello del lavaggio, facendo tale norma riferimento esclusivamente all'obbligo di igiene da intendersi non necessariamente come onere di pulizia dei dispositivi bensì quale onere di tutela della salute/salubrità; atteso che i DPI in uso ai ricorrenti non erano finalizzati a proteggere dal rischio chimico e biologico, ma esclusivamente da quello elettrico, sul punto non era stata fornita puntuale descrizione degli specifici ambienti e luoghi di lavoro in cui sarebbero rimasti esposti all'eventuale contatto con agenti chimici e biologici, né quali delle mansioni espletate fossero soggette a detti specifici rischi evidenziando che, in ogni caso, i lavoratori nelle sporadiche mansioni potenzialmente soggette a rischio biologico/chimico, venivano dotati di tute monouso.
4. e impugnavano la predetta decisione con due motivi. Parte_1 Parte_2
La contestava i motivi di appello insistendo per la conferma della Parte_3 decisione del primo giudice.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 10 aprile 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Gli appellanti, con il primo motivo, hanno lamentato la violazione dell'art. 15, comma 2, dell'art 64 comma 1 lett d) e dell'art 77 comma 34 lett a) e g) TUSL, rilevando che dalla lettura del testo delle norme invocate, la “pulizia” riferita dal legislatore era da intendersi come funzionale a garantire le condizioni di igiene adeguate dei DPI da assicurarsi attraverso la regolare pulitura dei dispositivi medesimi, ciò rientrando nell'ampio concetto di manutenzione di cui all'art. 77, assunto dalla giurisprudenza come sinonimo di “pulitura periodica”. In merito all'asserita assenza di fattori chimici, biologici e batteriologici, hanno evidenziato come nei luoghi abituali di lavoro degli appellanti (ossia principalmente le cabine secondarie) erano presenti condizioni (escrementi e carcasse di roditori e di volatili contenenti germi e batteri, vetroresina , grasso, clorotene, grasso di vaselina, funghi e muffe vernici isolanti, presenza dia acido fuoriuscito da batterie) che li mettevano in contatto con sostanze nocive e pertanto, il vestiario costituiva ultima barriera di protezione dalle sostanze chimiche e biologiche presenti nell'ambiente di lavoro. Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata i rischi di contaminazione negli ambienti di lavoro erano palesemente presenti ed il primo giudice avrebbe dovuto dare ingresso, sul punto, alla prova testimoniale richiesta sin dal ricorso introduttivo. Con il secondo motivo hanno censurato la decisione nella parte in cui non aveva dato accesso alle istanze istruttorie (testimoniali) ritenendo che le affermazioni della contaminazione dei DPI con agenti chimici e biologici erano assai generiche (mentre i ricorrenti, nella descrizione della storia lavorativa, avevano dettagliatamente indicato le specifiche attività svolte e dei relativi luoghi di lavoro) ed accontentandosi della narrazione fornita dall' secondo la quale la attività tipica degli appellanti era estranea ai rischi di CP_2 tipo chimico e da infezione da elementi patogeni tenuto conto che per alcune fasi di lavorazioni, era prescritto l'uso di specifiche tute “usa e getta” regolarmente fornite agli originari ricorrenti.
7. L'appellato , rispetto al primo motivo di appello, ha sostenuto Controparte_1 l'insussistenza di un generale ed incondizionato obbligo datoriale di assicurare il lavaggio dei DPI in base all'art. 77 d. lgs. n. 81/2008.
3 Ha dedotto, al riguardo, che tale norma onera il datore di lavoro della manutenzione, riparazione e sostituzione dei DPI, in ciò consistendo il mantenimento delle condizioni di efficienza degli stessi, ma non anche del relativo lavaggio.
Ha aggiunto che nella specie i dispositivi in dotazione sono funzionali alla protezione dal rischio elettrico che prescinde dal lavaggio che risulta del tutto ininfluente al fine della protezione dal rischio elettrico. Né può ritenersi che tale obbligo sia ravvisabile nella previsione di “assicurare le condizioni di igiene” che non attiene all'igiene personale del dipendente ma “all'igiene del lavoro” e dunque a quelle procedure ed interventi che consentano di contenere gli effetti potenziali di specifici fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa. Ha precisato che l'obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro presuppone che sia dimostrata la sussistenza dell'obbligo, il suo inadempimento e, riguardo al danno, il nesso eziologico con l'inadempimento stesso. Ha rilevato, inoltre, come le semplici attività di lavaggio sono identiche a quelle del vestiario comune e dunque a carico del dipendente secondo l'art. 78 d.lvo n. 81/08. Quanto al secondo motivo ha evidenziato come il rischio biologico non è contemplato in maniera sostanziale nelle attività degli operari di e i DPI in uso non hanno Controparte_1 la funzione di proteggere dal rischio di contaminazione da agenti biologici (come i camici e tute utilizzate in ambito ospedaliero) o agenti chimici (come nel caso di igiene urbana); sul punto peraltro non era stata fornita alcuna prova circa l'esposizione al rischio biologico della attività svolta dagli appellanti ai quali, peraltro, venivano fornite tute monouso contro agenti insudicianti o rischi di contaminazione.
Ha dedotto, infine, la insussistenza di un qualsiasi danno risarcibile;
in assenza di una condotta giuridicamente qualificabile come inadempimento all'obbligo di lavaggio dei DPI nessuna domanda di risarcimento poteva ritenersi ammissibile e fondata. In ogni caso tale domanda risultava generica ed il presunto lavoro necessario al lavaggio sarebbe stato comunque espletato dai lavoratori con tutte le conseguenze derivanti, compresa quella di liberare il debitore principale In ogni caso gli appellanti avrebbero dovuto provare tanto l'esistenza del pregiudizio subìto quanto la dimostrazione del nesso eziologico, tra l'asserito inadempimento e il relativo danno.
Anche la eventuale valutazione equitativa della perdita patrimoniale ex art 1226 cc necessitava del raggiungimento della prova dell'effettiva sussistenza del danno. Altrettanto erroneo risultava il tentativo di operare la quantificazione del presunto danno facendo ricorso ad un criterio parametrato sulle tariffe retributive previste per il lavoro straordinario atteso che tale attività è incontrovertibilmente solo quella prestata nell'ambito della sfera di controllo del datore di lavoro mentre l'asserito lavaggio risultava avvenuto in ambito domestico, quindi pacificamente fuori dalla sfera di controllo e di intervento del datore di lavoro.
8. L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni di seguito riportate.
9. Riguardo all'obbligo di lavaggio dei DPI, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., si richiama il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza del 10.2.2025 RG
14815/2024, a cui ha fatto poi seguito il decreto di estinzione n. 9177/2025 dell'8.4.2025) secondo la quale:“””Premesso che la norma regolatrice specifica di cui all'art. 77, quarto comma, d. lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro il mantenimento in efficienza dei D.P.I. e l'assicurazione delle condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, si rileva, in relazione a censure analoghe a quelle in esame, che la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16749/2019 e successive conformi), in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha chiarito che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione
4 di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.; con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore di lavoro
(Cass. n. 18674/2015, n. 8042/2022);
...questa Corte ha inoltre più volte affermato, anche sotto il vigore del D. Lgs. n. 626 del 1994, come in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi, oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie;
consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni (cfr. Cass. n. 11139/1998, n. 22929/2005, n. 14712/2006,
n. 22049/2006, n. 18573/2007, n. 11071/2008, n. 11729/2009, n. 23314/2010, n. 16495 del 2014, n. 8585 del 2015)”””.
In fattispecie esattamente sovrapponibile si richiama anche Corte di Appello di Brescia, sentenza 252/2023, la cui motivazione si condivide, che ha così precisato: “” Ebbene, la questione centrale del giudizio riguarda la sussistenza, o meno, dell'obbligo della società datrice di lavoro di farsi carico di questo lavaggio (essendo peraltro fuori discussione e pacifico in causa che i DPI venissero periodicamente sostituiti dalla società, dopo un tot di anni, al fine di mantenerne l'efficacia protettiva, ovvero in caso di danneggiamento).
…….L'art.77 del d.lgs.81 del 2008, dedicato agli obblighi a carico del datore per quanto attiene ai dispositivi di protezione individuale, dopo aver disposto che il datore di lavoro effettua l'analisi e la valutazione dei rischi e individua le caratteristiche necessarie affinché i dispositivi siano adeguati a detti rischi, individuando anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante le condizioni in cui il DPI deve essere usato, al comma 4, dispone, per quel che qui interessa, che “il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
…”. Dal canto suo, l'art.78, immediatamente successivo, dedicato agli obblighi del lavoratore, sancisce, al comma 3, che “i lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa”. Aggiunge al comma 4 che “al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI” e al comma 5 che “i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”. Stando al tenore letterale delle due disposizioni, è difficile ritenere che il lavaggio dei DPI, quando questi consistano in indumenti e capi di abbigliamento che proteggono il lavoratore da un determinato rischio, non rientri nelle “condizioni di igiene” dei DPI che il datore deve assicurare ai sensi del riportato art.77. Anche a voler leggere l'obbligo di assicurare “le condizioni di igiene” dei DPI come strettamente correlato all'attività di “manutenzione” tramite la quale il datore di lavoro deve garantire dette condizioni di igiene (oltre che l'efficienza del DPI), è indubbio che il
5 lavaggio normalmente rientri nel concetto di “manutenzione”, essendo una delle tipiche misure che contribuiscono a manutenere un dispositivo. Tra l'altro, l'utilizzo dello specifico termine 'igiene' sembra rimandare proprio, quando il DPI è un capo di abbigliamento, all'attività di lavaggio ossia a una di quelle azioni che normalmente sono correlate all''igiene' di un determinato bene. Di contro, è altrettanto difficile far rientrare il lavaggio del DPI nel concetto generale di 'cura' cui è tenuto il lavoratore ai sensi dell'art.78, posto che una simile espressione più che evocare un'attività di pulizia degli stessi, pare riferirsi all'obbligo del lavoratore di occuparsi dei DPI nel senso di custodirli e conservarli, evitando di danneggiarli, di perderli, di lasciarli esposti al rischio di furto e condotte similari. Non a caso, l'art.78, diversamente dall'art.77, parla unicamente di 'cura' e non anche di 'igiene' del DPI, proprio perché quest'ultima attività è stata enucleata nel precedente art.77, come attività posta a carico del datore di lavoro. Ne deriva che la disposizione dell'art.77 non può essere letta nel senso limitativo proposto dalla società appellante, secondo cui l'igiene del DPI sarebbe a carico del datore di lavoro soltanto quando la stessa è indispensabile per mantenere l'efficienza del DPI, ma deve essere interpretata quale previsione di un obbligo di carattere generale posto a carico del datore di lavoro di garantire l'adeguatezza, l'efficienza e la 'manutenzione' dei DPI, da intendersi quest'ultima anche quale pulizia degli stessi (essendo il datore di lavoro tenuto ad assicurarne 'le condizioni di igiene'), e ciò in virtù del principio generale secondo cui il datore di lavoro è tenuto non soltanto a valutare e scegliere i DPI più adeguati e maggiormente protettivi del rischio cui è esposto il lavoratore, ma anche a manutenere questi dispositivi durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Dunque, quando gli indumenti di lavoro assumono la caratteristica di DPI, grava sul datore di lavoro anche l'obbligo della loro pulizia (a queste conclusioni è giunta pure la circolare n.34 del 1999 del Ministero del Lavoro, richiamata dal giudice di primo grado, la quale espone principi condivisibili e validi anche nel caso di specie, per quanto la stessa si riferisca alla normativa anteriore al t.u. n.81 del 2008, posto che anche il precedente art.43, comma 4, del d.lgs.626/1994, poneva a carico del datore di lavoro l'obbligo di assicurare 'le condizioni igieniche' nonché l''efficienza' dei dispositivi personali di protezione). Né pare inficiare questa conclusione la considerazione che l'art.77 non è norma dettata specificamente per gli abiti da lavoro, inquadrabili quali DPI, ma è norma che riguarda ogni possibile dispositivo di protezione individuale e quindi anche dispositivi per i quali il concetto di 'igiene', inteso quale lavaggio, asciugatura e stiratura, non è neppure concepibile (come, ad esempio, nel caso delle imbracature di sicurezza, delle maschere protettive, ecc…), con la conseguenza che laddove la norma parla di 'condizioni di igiene' riferite ai DPI, dovrebbe intendersi come riferita al concetto più generale del mantenimento dell'efficienza del DPI, attraverso le tre azioni elencate nella norma medesima (della manutenzione, della riparazione e della sostituzione), e il termine 'igiene' sarebbe usato non in senso di pulizia, bensì in senso di salute e salubrità, per cui 'assicurare le condizioni di igiene' non significherebbe assicurare le condizioni di pulizia, ma quelle di salubrità e quindi di efficienza e sicurezza del DPI: è evidente che proprio perché la norma è diretta a disciplinare in via generale gli obblighi correlati ad ogni tipo di DPI, la stessa parla di 'condizioni di igiene' in termini generali, affiancando questo concetto all'altro, pure espresso in termini generali, del mantenimento dell''efficienza' del DPI, per cui è altrettanto evidente che il primo concetto vale con riferimento, ovviamente, a quei DPI che richiedono un'“igiene”, quali appunto gli indumenti da lavoro, non essendovi peraltro neppure ragione di sovrapporre il concetto di 'igiene' a quello di 'efficienza', pure richiamato dall'art.77, considerato che le due espressioni sono mantenute ben distinte dalla norma, ognuna con un proprio significato e non avrebbe senso svuotare completamente di contenuto una delle due, ossia l'espressione in esame dell''assicurare le condizioni di igiene' dei DPI, rendendola del tutto superflua, pur avendola il legislatore espressamente inserita nella norma.
6 In conclusione, quando i DPI sono costituiti da capi di abbigliamento che necessitano di lavaggio, spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art.77, provvedere allo stesso. 4) Per la verità, se pure così non fosse e dovesse aderirsi alla tesi della società appellante, le conclusioni, nel caso di specie, non sarebbero differenti. Secondo la società l'obbligo di lavaggio degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria di DPI, graverebbe sul datore di lavoro soltanto quando il corretto lavaggio è indispensabile per mantenere gli indumenti-DPI in stato di efficienza, nel senso che l'obbligo manutentivo si concretizzerebbe anche nell'operazione di lavaggio o pulizia degli indumenti solo in ragione dell'indispensabilità della pulizia ai fine di garantire la funzione protettiva specifica del DPI (ciò, ad esempio, accade nel caso, più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, delle tute o divise indossate dai lavoratori addetti alla nettezza urbana o adibiti alle pulizie di mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, essendo evidente che in queste ipotesi la pulizia dell'abito da lavoro-DPI finalizzato alla protezione del dipendente dal rischio biologico o da contatto con le più svariate sostanze tossiche sarebbe non eliminato, ma addirittura aggravato, se le tute o le divise indossate dal dipendente e 'contaminate' nello svolgimento dell'attività lavorativa, dovessero essere poi lavate dallo stesso lavoratore).
Si è già detto in premessa che gli indumenti-DPI forniti all'appellante non hanno la specifica funzione di proteggere lo stesso dal rischio biologico, ma hanno la funzione di proteggerlo principalmente dal rischio elettrico. Ciò nonostante, è emerso in giudizio che il lavaggio non corretto dei suddetti DPI incide sulla loro efficienza e sicurezza, riducendone o, addirittura, eleminandone la capacità di resistenza all'arco elettrico. La stessa società ha dato atto che gli indumenti in questione per mantenere la loro funzione di protezione dall'arco elettrico, devono essere lavati secondo le precise modalità riportate nelle etichette apposte dal fabbricante (e, a detta della società, anche illustrate ai lavoratori, sebbene il teste ……………. non abbia riferito di alcuna specifica formazione al riguardo).
In particolare, è emerso in giudizio (come accertato in sede di CTU disposta in un giudizio analogo, avanti ad altra Corte D'Appello, la cui decisione è stata riportata nell'atto di appello – si tratta della sentenza della n.275/2014 della Corte D'Appello di Firenze -) che il reiterato lavaggio degli indumenti effettuato in maniera scorretta (cioè non seguendo le istruzioni riportate sul capo) e usando prodotti inadeguati, può compromettere l'efficienza protettiva dell'indumento dal rischio elettrico. La stessa società appellante ha segnalato che i DPI mantengono inalterate le prestazioni di resistenza all'arco elettrico fino al numero massimo consentito di 30 lavaggi (per il giaccone) o di 50 lavaggi (per camicia, giubbetto e pantaloni).
Se così è, è indubbio che nella specie la correttezza del lavaggio, intesa anche come numero massimo consentito di lavaggi perché i DPI mantengano la loro funzione protettiva, incide sull'efficienza dei dispositivi medesimi. Le loro 'condizioni di igiene' pertanto sono strettamente collegate all'efficacia del DPI, con la conseguenza che il loro lavaggio rientra certamente tra gli obblighi a carico del datore di lavoro, ai sensi del cit.art.77, pur interpretato in maniera restrittiva, come proposto dalla società appellante.
Né questa conclusione può essere neutralizzata, ribaltando sul lavoratore il rischio di uno scorretto lavaggio dei DPI, nel senso di porre a carico dello stesso l'obbligo di lavare correttamente i DPI in questione, secondo le istruzioni riportate sugli indumenti (e, addirittura, tenendo il conteggio del numero dei lavaggi effettuati), in modo che gli stessi non perdano la loro funzione protettiva.
La finalità principale delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (quelle specifiche e quella generale di chiusura di cui all'art.2087 c.c.) è proprio quella di proteggere i lavoratori anche, e soprattutto, nel caso di condotte del lavoratore imprudenti, negligenti, disattente o imperite, essendo evidente che nell'ipotesi di condotte corrette, prudenti e
7 diligenti, difficilmente potrebbe prospettarsi l'esposizione del lavoratore al rischio di infortuni (se detto scopo fosse limitato alla protezione del lavoratore nel caso di esecuzione di operazioni corrette, verrebbe meno la ratio delle stesse).
Le norme sono dunque tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose e sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro, da un lato, è tenuto ad adottare le idonee misure protettive, e, dall'altro lato, deve anche vigilare che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente e che le misure protettive nel corso del rapporto di lavoro mantengano la loro efficacia. Ne deriva che il datore di lavoro, per quel che qui interessa, deve mantenere il controllo dell'efficienza dei mezzi protettivi che appresta e fornisce ai propri dipendenti, e lo deve fare non soltanto nel momento in cui li fornisce, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Solo in questo modo le suddette norme in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzate alla tutela della salute del lavoratore, quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto
(art.32 Cost.), conseguono il loro specifico scopo.
Nel caso di specie, essendo il lavaggio corretto degli indumenti-DPI indispensabile per mantenerli in stato di efficienza, esso non può che essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo di sicurezza, non essendo peraltro sufficiente a questi fini che al lavoratore vengano impartite le informazioni per provvedere al suddetto lavaggio dei DPI in modo corretto, perché una regola di questo genere oltre a non assicurare che il lavoratore, fuori dalla vigilanza del datore di lavoro, poi rispetti in concreto le istruzioni lavaggio (così esponendosi al rischio di indossare DPI che hanno perso la loro efficienza protettiva), non consente, in ogni caso, una verifica da parte del datore dell'efficienza dei DPI medesimi, sfuggendo allo stesso il controllo della correttezza del loro lavaggio (ad esempio, del fatto che i lavaggi vengano contenuti nel numero massimo consentito, non potendo, evidentemente, il datore di lavoro conoscere quanti lavaggi effettui in concreto il dipendente), con conseguente possibile compromissione della funzione resistenza degli indumenti-DPI all'arco elettrico (si è detto sopra che per il giaccone è consentito un numero massimo di 30 lavaggi e per gli altri indumenti - camicia, giubbetto e pantaloni - è consentito un numero massimo di 50 lavaggi).
Né a tal fine è sufficiente che la società, come dedotto dalla stessa, programmi la durata massima dei DPI, sostituendoli alla scadenza prestabilita, perché questa durata massima è soltanto quella teorica, basata sul rigoroso rispetto da parte di ogni lavoratore delle istruzioni di lavaggio e del numero dei lavaggi da effettuare (con una determinata cadenza periodica, sempre teorica) per ogni capo di abbigliamento, ma non coincide con quella effettiva che la società, affidando il lavaggio al singolo lavoratore, non è in grado di accertare, non potendo conoscere e verificare il numero concreto dei lavaggi eseguiti dal lavoratore (che magari potrebbero anche non rispettare la cadenza periodica teorica, perché un capo di abbigliamento si è sporcato più del previsto) e anche le modalità di lavaggio da questi osservate. In sostanza, l'obbligo che grava sul datore di lavoro di mantenere efficienti il DPI nel corso del rapporto di lavoro, anche a mezzo del loro lavaggio corretto, non può essere sostituito dall'obbligo di cura che grava sul lavoratore e neppure dalla sua formazione in materia di lavaggio del DPI, perché in questo modo la verifica dell'efficienza del DPI esce dalla sfera di controllo del datore di lavoro, quando invece questa verifica deve restare all'interno di detta sfera, perché è sul datore di lavoro che grava l'obbligo di sicurezza e di tutela della salute di cui all'art.2087 c.c.. In conclusione, sia che si interpreti l'art.77 del d.lgs.81 del 2008 in maniera estensiva (come introduttivo di un obbligo generale a carico del datore di lavoro di provvedere all'igiene dei DPI anche mediante il loro lavaggio, quando si tratti di capi di abbigliamento), sia che lo si interpreti in maniera restrittiva (ricollegando l'obbligo di lavaggio al mantenimento
8 dell'efficienza e dell'efficacia del DPI), nella specie l'obbligo in questione sussiste, con conseguente inadempimento della società appellante, la quale pacificamente non ha assolto detto obbligo sino al marzo 2021, data in cui ha iniziato a farsi carico del lavaggio dei DPI dati in dotazione al………………, che in precedenza erano stati, invece, lavati direttamente dal lavoratore.””
10. In ragione dei principi fissati dal richiamato orientamento e tenuto conto, altresì, che la società appellata non ha mosso rilievi né censurato il capo della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la natura di DPI dei capi di abbigliamento in dotazione agli appellanti, va affermato l'obbligo di di provvedere (oltre alla manutenzione e Controparte_1 sostituzione dei DPI in dotazione per mantenerne la piena efficienza) anche al lavaggio degli stessi.
11. Accertato l'obbligo datoriale del lavaggio dei DPI in dotazione agli appellanti, deve esaminarsi la domanda risarcitoria formulata dagli stessi avuto riguardo al periodo pregresso (i 10 anni precedenti alla messa in mora del 10.7.2020).
12. Premesso che non è dubbio il pregiudizio specifico derivato agli appellanti i quali hanno necessariamente e continuativamente provveduto personalmente al lavaggio degli indumenti/DPI ed a sostenere i relativi costi per una operazione che avrebbe dovuto eseguire il datore di lavoro, anche in ragione dell'art. 2087 c.c., risultando la attività compiuta per detta manutenzione diretta conseguenza dell'inadempimento datoriale, la stessa è pienamente risarcibile.
Risultando estremamente difficoltosa una stima oggettiva del danno e non potendosi imputare a negligenza della parte danneggiata una omessa allegazione e/o dimostrazione degli elementi da cui desumerne l'entità del pregiudizio ricevuto, il metodo equitativo è quello sicuramente applicabile.
13. Rispetto al quantum questa Corte ritiene di uniformarsi all'orientamento secondo il quale (cfr Corte Appello Brescia cit.) il criterio da utilizzare per calcolare il valore monetario del tempo utilizzato dagli appellanti per il lavaggio dei DPI in dotazione è quello ancorato al prolungamento dell'orario lavorativo e quindi della retribuzione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario;
infatti se è vero che il lavoratore nell'orario utilizzato per i lavaggi dei DPI non abbia prestato attività lavorativa sotto il controllo del datore di lavoro, è altrettanto vero che lo stesso è stato impegnato in un'attività che non avrebbe dovuto svolgere e che è andata comunque a vantaggio del datore di lavoro, cui sarebbe spettato lo svolgimento della stessa.
Appare, dunque, corretto il riferimento al parametro della retribuzione per il lavoro straordinario, ancorché non si tratti di effettivo lavoro straordinario, inteso in senso tecnico.
13.1 Considerando necessari almeno uno/due lavaggi al mese dei DPI in dotazione e tenuto conto dei tempi di caricamento e svuotamento della lavatrice, della durata di un ciclo di lavaggio e dei tempi di stenditura, si ritiene equo imputare per la attività di lavaggio un utilizzo approssimativo (e comprensivo di tutto) di circa un'ora al mese, con esclusione di 4 settimane annue nelle quali il lavoratore è rimasto assente per ferie (non utilizzando in questo periodo i DPI che non necessitavano, conseguentemente, di alcun lavaggio).
13.2 In considerazione del valore economico di un'ora di lavoro straordinario secondo le previsioni dei CCNL di riferimento nel decennio antecedente al 2020 (come individuate nel conteggio sviluppato nel ricorso introduttivo del giudizio e non contestato dalla società odierna appellata e pari ad € 13,29 per il periodo 14.07.2010-14.07.2011, € 13,76 per il periodo 14.07.2011-14.07.2012, € 15,04 per il periodo 14.07.2012-14.07.2013, € 15,64 per il periodo 14.07.2013-14.07.2014, € 15,96 per il periodo 14.07.2014-14.07.2015, €. 17,62
9 per il periodo 14.07.2015-14.07.2016, €. 17,96 per il periodo 14.07.2016-14.07.2017, €. 18,47 per il periodo 14.07.2017-14.07.2018, €. 18,73 per il periodo 14.07.2018-14.07.2019,
€. 18,73 per il periodo 14.07.2019-14.07.2020) e imputando tale spesa per 11 mesi per ciascun anno (non dovendosi considerare il periodo di ferie), il risarcimento spettante, in via equitativa, è pari ad € 1.817,09 per ciascun lavoratore (1 ora di straordinario al mese moltiplicato per 48 settimane e poi moltiplicato per 10 anni).
14. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della controvertibilità delle questioni trattate, vanno compensate tra le parti nella misura del 50% e la residua quota, in applicazione del principio di soccombenza, va posta a carico di Controparte_1 secondo la fascia di valore indeterminato e nei valori minimi tenuto conto, altresì, della evoluzione della giurisprudenza sul punto in tempi recenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza accerta e dichiara l'obbligo di al mantenimento in efficienza dei DPI in dotazione degli appellanti Parte_3 attraverso il servizio di pulizia e di lavaggio;
2) condanna al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti Controparte_1 dell'importo di € 1.817,09 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale legato all'incombente di cui al capo precedente sopportato dagli appellanti sino al 10.7.2020 secondo i criteri indicati in parte motiva, il tutto maggiorato di accessori di legge dalla messa in mora del 10.7.2020 al soddisfo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%
e condanna alla rifusione in favore degli appellanti del residuo 50% Controparte_1 che liquida, per tale quota, quanto al primo grado in € 1.844,00 e quanto al presente giudizio in € 1.736,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed iva con distrazione in favore dei procuratori costituiti anticipatari.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Paolo Talamo
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