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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2024, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 01/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 974/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. BOVE ANTONIO Pt_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. NAPOLI PIERLUCIO, CP_1
dall'Avv. NAPOLI FRANCESCA e dall'Avv. DE SIMONE ANTONIO
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9.2.2023 il Tribunale di Trani, nella contumacia dell' , Pt_1
accoglieva integralmente la domanda proposta da titolare di pensione CP_1
ai superstiti n. 24061228 cat. SO decorrenza 1.7.2005, condannando l' alla Pt_1
restituzione della somma di € 8.428,19, oltre accessori di legge, posto lo stesso ente previdenziale, in sede di liquidazione degli arretrati pensionistici (afferenti il periodo giugno 2013 – ottobre 2019) – intervenuta con Mod. TE 08 del 30.9.2019 (in seguito ad un lungo e complesso iter amministrativo, meglio evidenziato in sede di ricorso introduttivo, all'esito del quale la , quale vedeva di deceduto il CP_1 Persona_1
25.6.2005, aveva ottenuto il riconoscimento di una serie di periodi contributivi del de cuis, in un primo momento non risultanti dall'apposito estratto previdenziale) - aveva indebitamente applicato l'imposta (id est l'aliquota minima) del 23% “senza applicare le detrazioni spettanti per legge”; laddove, nella specie, la ricorrente, durante il periodo temporale di cui sopra, non aveva (pacificamente) mai lavorato né posseduto redditi quale dipendente dal 2013 in poi e l era “tenuto dall'art. 21, Pt_1
comma 4, Tuir ad applicare le detrazioni per lavoro dipendente/pensione non fruite negli anni di liquidazione dei ratei arretrati”.
Infatti, a mente di tale ultima disposizione, “per gli emolumenti arretrati di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 13 e nei commi 1
e 2 dell'art. 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono”, sicchè, nel caso in esame, “le detrazioni spettanti e richieste avrebbero azzerato l'imposta determinata su € 36.645,05, pari ai ratei 2013-
2018. La difesa della ricorrente ha peraltro redatto una tabella indicante per ciascun anno solare/periodo di imposta la base imponibile, l'imposta lorda astrattamente dovuta ed erroneamente trattenuta dall' , l'ammontare delle detrazioni spettanti Pt_1
ma non applicate ed il saldo dovuto dalla pensionata (zero)”.
Con ricorso del 22.8.2023 l' interponeva appello. Pt_1
Resisteva la . CP_1
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l' lamenta l'inesistenza giuridica della resa Pt_1
sentenza di primo grado, ovvero la sua totale nullità, per la radicale inesistenza dell'instaurarsi di un valido rapporto processuale tra le parti, che non si è assolutamente perfezionato, essendo venuta a mancare la vocatio in ius dell'
[...]
[...
[...] [...]
, conseguendone l'errata dichiarazione di contumacia dell CP_2 [...]
, nonché l'inesistenza e/o nullità insanabile dell'intero giudizio di primo CP_2
grado.
Assume all'uopo che, nella fattispecie, come si rilevava dalle ricevute telematiche di consegna, la notifica del ricorso non era stata effettuata presso il primo indirizzo indicato nel registro Reginde per l' , ovvero: Pt_1
t, “che è l'indirizzo primario Email_1
dell'Istituto al quale notificare gli atti”, per cui doveva ritenersi nulla la notifica effettuata alla PEC della . Parte_2
La questione è assorbita dal rilievo che, sebbene la SC abbia di recente (Cass. n.
24048/2022) chiarito che la notifica degli atti introduttivi del giudizi di cognizione debba essere effettuata presso la sede legale dell , vi è che, nella specie, risulta Pt_1
per tabulas (v. parte finale del Mod. TE 08 del 30.9.2019, emesso dall'
[...]
di odiernamente impugnato, prodotto dall'istante fin Parte_3 Pt_2
del primo grado, e segnatamente la pag. 3 riguardante le istruzioni “per la proposizione dell'azione giudiziaria”) che, come prescritto appunto dallo stesso
, “l'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere Pt_1
notificata presso questa Direzione, avendo il legale rappresentante dell'Istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Direzione stessa, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e per gli effetti dell'art. 30 del codice di procedura civile”.
Va da sé che, anche una (eventuale) notifica errata presso la Provinciale di Parte_2
rappresenterebbe evidentemente un errore scusabile come tale inidoneo a Pt_2
pregiudicare le ragioni dell'assicurato (per un'applicazione di tale principio v., tra le altre, Cass. n. 11219 del 2019 a mente della quale l'errata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine e/o dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile).
Con il secondo motivo l' deduce di aver fatto applicazione, in sede di Pt_1
liquidazione degli arretrati pensionistici, dell'art. 17 T.U.I.R. comma 1 lettera b) e
3 che, per poter fondatamente rivendicare l'applicazione del successivo art. 21 comma
4, le detrazioni per i pregressi anni dovevano necessariamente essere indicate dalla ricorrente nella domanda relativa alla richiesta della prestazione, ovvero nella domanda del 18.5.2018 (prodotta in atti dall' in questa sede di appello), Pt_1
laddove “nella domanda relativa alla pensione indiretta presentata dall'odierna ricorrente in data 18.5.2018, (stranamente non allegata al ricorso introduttivo), che qui ad ogni buon conto si deposita, la stessa appellata precisava di dover usufruire delle detrazioni solo ed esclusivamente dal 1.1.2018. Si legge nella predetta domanda
(pag. n. 4)”.
Si legge infatti in tale domanda “dichiaro di aver diritto alle detrazioni di imposta a decorrere dal 01.01.2018 Per redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione”.
Anche tale motivo è infondato.
Prevede l'art. 17 cit.:
l'imposta si applica separatamente sugli “lett. b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46; inoltre ai sensi del successivo art. 49: “1.sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2.
Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati….”.
Vi è però che, come osservato dal primo giudice, a norma dell'art. 21, comma 4
TUIR cit.:
“per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16
l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e
4 nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
Nella specie la , nella domanda amministrativa del 18.5.2018 come detto CP_1
prodotta dall' in sede di appello ha, da un lato, dichiarato di avere diritto alla Pt_1
detrazione di imposta a decorrere dall'1.1.2018 (ovvero dall'anno corrente, in relazione all'annualità nel corso della quale era stata proposta la domanda, anche perché come dedotto dal funzionario INAS - v. doc. 17 del fascicolo di parte in appello esibito in seguito alla produzione tardiva da parte dell' della domanda Pt_1
amministrativa di cui si è detto sopra - la procedura telematica relativamente alla sezione detrazioni d'imposta non consentiva di indicare una data antecedente all'anno di presentazione della richiesta – ciò che invero l' non ha affatto Pt_1
contestato in questa sede -), dall'altro, in sede di indicazione dei “redditi” (v. pagina seguente della medesima istanza amministrativa), ha, non ha caso, indicato espressamente di aver conseguito e dichiarato “redditi zero” per tutte le annualità dal
2005 a tutto il 2018, così evidenziando il suo diritto a fruire delle detrazioni, giammai fruite durante le cennate annualità.
Per cui, del tutto correttamente il Tribunale ha concluso evidenziando (parte della sentenza non impugnata) che, nel caso in esame (v. sopra), “le detrazioni spettanti e richieste avrebbero azzerato l'imposta determinata su € 36.645,05, pari ai ratei 2013-
2018. La difesa della ricorrente ha peraltro redatto una tabella indicante per ciascun anno solare/periodo di imposta la base imponibile, l'imposta lorda astrattamente dovuta ed erroneamente trattenuta dall' , l'ammontare delle detrazioni spettanti Pt_1
ma non applicate ed il saldo dovuto dalla pensionata (zero)”.
Il tutto in sintonia con l'orientamento di Cass. n. 8648/2024:
“si verte in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, co.4 d.P.R. n.917/86. Come affermato dalla Corte in un caso simile
(Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono
5 state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente. È quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione” (ciò che qui è stato fatto, v. sopra).
L'appello va dunque integralmente disatteso, senza la necessità di ulteriori approfondimenti contabili e/o istruttori, con la conseguenza che resta assorbita ogni ulteriore questione trattata dalle parti.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI BARI sezione lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Pt_1 [...]
con ricorso depositato in data 22.8.2023 avverso la sentenza resa in data CP_1
9.2.2023 dal Tribunale di Trani, Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, Pt_1
in favore dell'appellata e con distrazione, le quali ultime vengono liquidate in €
2.500,00, oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell' , per l'applicazione Pt_1
dell'art. 13, comma-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 01/10/2024
Il Presidente estensore
Dott. Pietro Mastrorilli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 01/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 974/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. BOVE ANTONIO Pt_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. NAPOLI PIERLUCIO, CP_1
dall'Avv. NAPOLI FRANCESCA e dall'Avv. DE SIMONE ANTONIO
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9.2.2023 il Tribunale di Trani, nella contumacia dell' , Pt_1
accoglieva integralmente la domanda proposta da titolare di pensione CP_1
ai superstiti n. 24061228 cat. SO decorrenza 1.7.2005, condannando l' alla Pt_1
restituzione della somma di € 8.428,19, oltre accessori di legge, posto lo stesso ente previdenziale, in sede di liquidazione degli arretrati pensionistici (afferenti il periodo giugno 2013 – ottobre 2019) – intervenuta con Mod. TE 08 del 30.9.2019 (in seguito ad un lungo e complesso iter amministrativo, meglio evidenziato in sede di ricorso introduttivo, all'esito del quale la , quale vedeva di deceduto il CP_1 Persona_1
25.6.2005, aveva ottenuto il riconoscimento di una serie di periodi contributivi del de cuis, in un primo momento non risultanti dall'apposito estratto previdenziale) - aveva indebitamente applicato l'imposta (id est l'aliquota minima) del 23% “senza applicare le detrazioni spettanti per legge”; laddove, nella specie, la ricorrente, durante il periodo temporale di cui sopra, non aveva (pacificamente) mai lavorato né posseduto redditi quale dipendente dal 2013 in poi e l era “tenuto dall'art. 21, Pt_1
comma 4, Tuir ad applicare le detrazioni per lavoro dipendente/pensione non fruite negli anni di liquidazione dei ratei arretrati”.
Infatti, a mente di tale ultima disposizione, “per gli emolumenti arretrati di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 13 e nei commi 1
e 2 dell'art. 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono”, sicchè, nel caso in esame, “le detrazioni spettanti e richieste avrebbero azzerato l'imposta determinata su € 36.645,05, pari ai ratei 2013-
2018. La difesa della ricorrente ha peraltro redatto una tabella indicante per ciascun anno solare/periodo di imposta la base imponibile, l'imposta lorda astrattamente dovuta ed erroneamente trattenuta dall' , l'ammontare delle detrazioni spettanti Pt_1
ma non applicate ed il saldo dovuto dalla pensionata (zero)”.
Con ricorso del 22.8.2023 l' interponeva appello. Pt_1
Resisteva la . CP_1
All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l' lamenta l'inesistenza giuridica della resa Pt_1
sentenza di primo grado, ovvero la sua totale nullità, per la radicale inesistenza dell'instaurarsi di un valido rapporto processuale tra le parti, che non si è assolutamente perfezionato, essendo venuta a mancare la vocatio in ius dell'
[...]
[...
[...] [...]
, conseguendone l'errata dichiarazione di contumacia dell CP_2 [...]
, nonché l'inesistenza e/o nullità insanabile dell'intero giudizio di primo CP_2
grado.
Assume all'uopo che, nella fattispecie, come si rilevava dalle ricevute telematiche di consegna, la notifica del ricorso non era stata effettuata presso il primo indirizzo indicato nel registro Reginde per l' , ovvero: Pt_1
t, “che è l'indirizzo primario Email_1
dell'Istituto al quale notificare gli atti”, per cui doveva ritenersi nulla la notifica effettuata alla PEC della . Parte_2
La questione è assorbita dal rilievo che, sebbene la SC abbia di recente (Cass. n.
24048/2022) chiarito che la notifica degli atti introduttivi del giudizi di cognizione debba essere effettuata presso la sede legale dell , vi è che, nella specie, risulta Pt_1
per tabulas (v. parte finale del Mod. TE 08 del 30.9.2019, emesso dall'
[...]
di odiernamente impugnato, prodotto dall'istante fin Parte_3 Pt_2
del primo grado, e segnatamente la pag. 3 riguardante le istruzioni “per la proposizione dell'azione giudiziaria”) che, come prescritto appunto dallo stesso
, “l'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere Pt_1
notificata presso questa Direzione, avendo il legale rappresentante dell'Istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Direzione stessa, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e per gli effetti dell'art. 30 del codice di procedura civile”.
Va da sé che, anche una (eventuale) notifica errata presso la Provinciale di Parte_2
rappresenterebbe evidentemente un errore scusabile come tale inidoneo a Pt_2
pregiudicare le ragioni dell'assicurato (per un'applicazione di tale principio v., tra le altre, Cass. n. 11219 del 2019 a mente della quale l'errata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine e/o dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile).
Con il secondo motivo l' deduce di aver fatto applicazione, in sede di Pt_1
liquidazione degli arretrati pensionistici, dell'art. 17 T.U.I.R. comma 1 lettera b) e
3 che, per poter fondatamente rivendicare l'applicazione del successivo art. 21 comma
4, le detrazioni per i pregressi anni dovevano necessariamente essere indicate dalla ricorrente nella domanda relativa alla richiesta della prestazione, ovvero nella domanda del 18.5.2018 (prodotta in atti dall' in questa sede di appello), Pt_1
laddove “nella domanda relativa alla pensione indiretta presentata dall'odierna ricorrente in data 18.5.2018, (stranamente non allegata al ricorso introduttivo), che qui ad ogni buon conto si deposita, la stessa appellata precisava di dover usufruire delle detrazioni solo ed esclusivamente dal 1.1.2018. Si legge nella predetta domanda
(pag. n. 4)”.
Si legge infatti in tale domanda “dichiaro di aver diritto alle detrazioni di imposta a decorrere dal 01.01.2018 Per redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione”.
Anche tale motivo è infondato.
Prevede l'art. 17 cit.:
l'imposta si applica separatamente sugli “lett. b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46; inoltre ai sensi del successivo art. 49: “1.sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2.
Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati….”.
Vi è però che, come osservato dal primo giudice, a norma dell'art. 21, comma 4
TUIR cit.:
“per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16
l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e
4 nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
Nella specie la , nella domanda amministrativa del 18.5.2018 come detto CP_1
prodotta dall' in sede di appello ha, da un lato, dichiarato di avere diritto alla Pt_1
detrazione di imposta a decorrere dall'1.1.2018 (ovvero dall'anno corrente, in relazione all'annualità nel corso della quale era stata proposta la domanda, anche perché come dedotto dal funzionario INAS - v. doc. 17 del fascicolo di parte in appello esibito in seguito alla produzione tardiva da parte dell' della domanda Pt_1
amministrativa di cui si è detto sopra - la procedura telematica relativamente alla sezione detrazioni d'imposta non consentiva di indicare una data antecedente all'anno di presentazione della richiesta – ciò che invero l' non ha affatto Pt_1
contestato in questa sede -), dall'altro, in sede di indicazione dei “redditi” (v. pagina seguente della medesima istanza amministrativa), ha, non ha caso, indicato espressamente di aver conseguito e dichiarato “redditi zero” per tutte le annualità dal
2005 a tutto il 2018, così evidenziando il suo diritto a fruire delle detrazioni, giammai fruite durante le cennate annualità.
Per cui, del tutto correttamente il Tribunale ha concluso evidenziando (parte della sentenza non impugnata) che, nel caso in esame (v. sopra), “le detrazioni spettanti e richieste avrebbero azzerato l'imposta determinata su € 36.645,05, pari ai ratei 2013-
2018. La difesa della ricorrente ha peraltro redatto una tabella indicante per ciascun anno solare/periodo di imposta la base imponibile, l'imposta lorda astrattamente dovuta ed erroneamente trattenuta dall' , l'ammontare delle detrazioni spettanti Pt_1
ma non applicate ed il saldo dovuto dalla pensionata (zero)”.
Il tutto in sintonia con l'orientamento di Cass. n. 8648/2024:
“si verte in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, co.4 d.P.R. n.917/86. Come affermato dalla Corte in un caso simile
(Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono
5 state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente. È quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione” (ciò che qui è stato fatto, v. sopra).
L'appello va dunque integralmente disatteso, senza la necessità di ulteriori approfondimenti contabili e/o istruttori, con la conseguenza che resta assorbita ogni ulteriore questione trattata dalle parti.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI BARI sezione lavoro
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Pt_1 [...]
con ricorso depositato in data 22.8.2023 avverso la sentenza resa in data CP_1
9.2.2023 dal Tribunale di Trani, Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, Pt_1
in favore dell'appellata e con distrazione, le quali ultime vengono liquidate in €
2.500,00, oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell' , per l'applicazione Pt_1
dell'art. 13, comma-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 01/10/2024
Il Presidente estensore
Dott. Pietro Mastrorilli
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