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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12925 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 30556/2025 all'udienza del 16/12/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Fernanda Elisa De Parte_6 Persona_1
NA EC , giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE CP_1
LAURINO EC: t, giusta delega rilasciata dal Email_2
Direttore p.t. della Filiale Metropolitana INPS di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/9/2025, i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto del de cuius ad ottenere, da marzo CP_ 2023, i ratei dell'accompagno fino al suo decesso avvenuto il 20/6/24, condannare l' al pagamento dei ratei maturati della prestazione suddetta oltre interessi, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Deducevano che in data 21/6/24 veniva riconosciuto con decreto di omologa il diritto all'indennità di accompagnamento del de cuius con decorrenza dal marzo 2023; che in data 3/10/24 notificavano il decreto di omologa e in data 9/4/25 trasmettevano il modello AP23, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludevano come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva aver l'istituto liquidato la prestazione con la decorrenza accertata in sede di omologa e fino al decesso, ma gli eredi non avevano presentato la domanda di pagamento, stante il mancato inoltro dell'AP23. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso deve essere accolto. Le parti ricorrenti assumono di aver notificato all' l'omologa in data 3/10/24, come non CP_1 CP_ contestato dall' Su richiesta del giudice veniva depositata la comunicazione del modello AP23, avvenuta in data 27/1/25. CP_ Decorsi 120 giorni l' non ha provveduto al pagamento, avendo soltanto predisposto il modello di liquidazione con il quale si quantificavano gli arretrati, dal marzo 2023 al decesso, in euro 8.462,16. CP_ Considerato, quindi che l' alla data del gennaio 2025, aveva tutta la documentazione per poter pagare la prestazione mentre non ha provveduto, il ricorso deve essere accolto e si CP_ condanna l' al pagamento della somma di euro 8.462,16 oltre interessi e rivalutazione, decorsi 120 giorni dal 27/1/25, nei limiti del divieto di cumulo. Si condanna l' al pagamento in favore degli eredi costituiti delle spese di lite che liquida CP_1 in dispositivo in base al principio della soccombenza, tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: accoglie il ricorso condanna l' al pagamento somma di euro 8.462,16 oltre interessi e CP_1 rivalutazione, decorsi 120 giorni dal 27/1/25, nei limiti del divieto di cumulo;
condanna l' al pagamento di euro 1.305,00 oltre iva, cpa e spese generali da attribuire CP_1 al procuratore antistatario.
Roma 16/12/25 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 30556/2025 all'udienza del 16/12/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Fernanda Elisa De Parte_6 Persona_1
NA EC , giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE CP_1
LAURINO EC: t, giusta delega rilasciata dal Email_2
Direttore p.t. della Filiale Metropolitana INPS di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/9/2025, i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto del de cuius ad ottenere, da marzo CP_ 2023, i ratei dell'accompagno fino al suo decesso avvenuto il 20/6/24, condannare l' al pagamento dei ratei maturati della prestazione suddetta oltre interessi, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario. Deducevano che in data 21/6/24 veniva riconosciuto con decreto di omologa il diritto all'indennità di accompagnamento del de cuius con decorrenza dal marzo 2023; che in data 3/10/24 notificavano il decreto di omologa e in data 9/4/25 trasmettevano il modello AP23, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludevano come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva aver l'istituto liquidato la prestazione con la decorrenza accertata in sede di omologa e fino al decesso, ma gli eredi non avevano presentato la domanda di pagamento, stante il mancato inoltro dell'AP23. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso deve essere accolto. Le parti ricorrenti assumono di aver notificato all' l'omologa in data 3/10/24, come non CP_1 CP_ contestato dall' Su richiesta del giudice veniva depositata la comunicazione del modello AP23, avvenuta in data 27/1/25. CP_ Decorsi 120 giorni l' non ha provveduto al pagamento, avendo soltanto predisposto il modello di liquidazione con il quale si quantificavano gli arretrati, dal marzo 2023 al decesso, in euro 8.462,16. CP_ Considerato, quindi che l' alla data del gennaio 2025, aveva tutta la documentazione per poter pagare la prestazione mentre non ha provveduto, il ricorso deve essere accolto e si CP_ condanna l' al pagamento della somma di euro 8.462,16 oltre interessi e rivalutazione, decorsi 120 giorni dal 27/1/25, nei limiti del divieto di cumulo. Si condanna l' al pagamento in favore degli eredi costituiti delle spese di lite che liquida CP_1 in dispositivo in base al principio della soccombenza, tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: accoglie il ricorso condanna l' al pagamento somma di euro 8.462,16 oltre interessi e CP_1 rivalutazione, decorsi 120 giorni dal 27/1/25, nei limiti del divieto di cumulo;
condanna l' al pagamento di euro 1.305,00 oltre iva, cpa e spese generali da attribuire CP_1 al procuratore antistatario.
Roma 16/12/25 Il giudice