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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE RA,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2248/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] [...] (codice fiscale: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'avv. PUGLISI ORESTE giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. COMUNALE ANTONINO, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: risarcimento del danno MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 25/04/2023 esponeva come dal 17/11/2008 è stato Parte_1
dipendente di ruolo, a tempo indeterminato, dell' in CP_1 Controparte_1
presso il reparto di Cardiochirurgia del P.O. Papardo. con inquadramento CP_2 Pt_2
nella Cat. D del CCNL Integrativo Sanità del 20/09/2001 con il profilo professionale di
Infermiere.
Rappresentava come l'art. 1 del D.M. n° 739 del 14/09/1994 disponesse che “l'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso di diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.” cui compete, fra l'altro: - a) la partecipazione, insieme al personale medico, al processo di identificazione dei bisogni di salute della persona;
- b) l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e la formulazione dei relativi obiettivi;
- c) la pianificazione, gestione e costante valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;
- d) la garanzia di corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”.
Denunciava come, fin dal momento della sua assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza sino al 2016, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto
(Operatori socio-sanitari di Cat. BS), la ricorrente, piuttosto che all'esercizio della professione infermieristica è stata sistematicamente e prevalentemente adibito a mansioni proprie di livelli professionali inferiori e, cioè, ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Tale attribuzione di competenze di qualifica inferiore aveva pertanto determinato lo svuotamento, in via di fatto, del contenuto delle proprie mansioni specialistiche.
Tale deduzione di fatto era corroborata dalla circostanza che al reparto di rianimazione dell' (P.O. ) erano stati atribuiti 8 posti letto con la presenza, non sempre CP_1 CP_1
costante, di 5 infermieri turnisti, pari cioè a meno di 2 unità per turno e che con la deliberazione n° 484 del 08/07/2016 la direzione dava espressamente atto “che su 90 posti previsti dalla dotazione organica vigente per il profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS), in atto i posti coperti erano solamente n° 8, con una complessiva dotazione di posti vacanti pari a n° 82 posti”.
Esponeva che, quindi, fino almeno al 2016, essendo stato assegnato ad un reparto con pazienti o ammalati non-autosufficienti, aveva svolto mansioni inferiori dequalificanti e dannose per la professionalità acquisita e per l'immagine; chiedeva pertanto il risarcimento del danno da demansionamento, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 5/1/2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
In via preliminare, eccepiva l'avvenuta decadenza – ex artt. 1442 e 2948 n.4 e n.
5 - dalla possibilità di proporre l'azione per ottenere il riconoscimento del presunto credito vantato dal ricorrente atteso che la richiesta di risarcimento dei danni si riferiva a un presunto credito maturato nell'anno 2016 a fronte di un ricorso depositato sette anni dopo.
Nel merito, premetteva che con l'approvazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” è stata sancita l'autonomia della professione infermieristica ed il suo riconoscimento sul piano normativo e sociale.
Rappresentava, per ciò che attiene l'esercizio della professione, che in base alla stessa legge n. 42/99, la professione infermieristica è regolata dalle norme inerenti al “profilo professionale dell'Infermiere”, “all'ordinamento didattico del Diploma Universitario” ed infine dal codice deontologico dell'Infermiere (IPASVI 2009); che la legge n. 42/99 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere. Sottolineava, pertanto, che con l'abrogazione del mansionario contenuto del D.P.R. n. 225/74 ad opera della legge 42/99, è stato superato quel modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva e dettava un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze;
la Professione
Infermieristica, quindi, ha subito cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa che ha consentito il passaggio da attività ausiliaria a vera e propria “professione sanitaria”, dotata di un autonomo profilo professionale e di un codice deontologico.
Riferiva che la carenza di personale infermieristico ha comportato l'istituzione delle cosiddette figure di supporto. La prima figura di supporto, secondo il D.P.R. n. 384/90, era l'operatore tecnico di assistenza (OTA), figura utilizzata all'interno delle unità operative in collaborazione con l'infermiere, poi sostituita dalla figura di supporto sanitario e sociale denominata “OSS”, la quale è rivolta all'assistenza infermieristica, atteso che l'attività per la corretta gestione dell'assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il D.M. n.
739/94 art.
1. Sottolineava, dunque, che l'infermiere, anche quando utilizza l'OSS nell'ambito assistenziale, è responsabile della tutela della salute dei pazienti.
Precisava che la ricorrente ha svolto sempre le funzioni di infermiere professionale in modo continuativo e preminente e che se ha svolto attività rientrante nelle mansioni proprie degli ausiliari (OSS), lo ha fatto in via residuale, nel rispetto del disposto dell'art. 49 del Codice deontologico infermieri e perché confacente al proprio profilo professionale relativo alla funzione di infermiere professionale.
Rilevava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è inammissibile oltre che infondata, in quanto la ricorrente non ha subito demansionamento, lesione della dignità di lavoratore, danno all'immagine professionale e personale.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza odierna veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
2. Esame dei presupposti della fattispecie.
Si richiamano i precedenti di Sezione, ex art. 118 disp.att.c.p.c., adottati nella medesima fattispecie.
Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006). La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n.
4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività
(v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v.
Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, per oltre la metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatto carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali. La resistente non ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel D.P.R. n. 225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze, l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale.
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale. Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto. Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Il teste , collega di lavoro del ricorrente presso il reparto di Testimone_1
cardiochirurgia del P.O. e indifferente alle parti, ha riferito che sino al 2016 non sono CP_1 stati presenti in reparto gli O.S.S. ai quali compete l'attività di assistenza alberghiera ed igienico sanitaria in favore dei degenti ricoverati e che “sino al 2016, per effetto della totale mancanza di personale di supporto, sono sempre stati gli infermieri del reparto a provvedere alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione, trasporto ed alla loro assistenza di base … ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti ed immobilizzati a letto anche durante la defecazione e … all'igiene delle parti intime ed anche allo svuotamenti pulitura dei presidi utilizzati”. Ha quindi aggiunto che all'interno del reparto tutti i posti letto sono sempre costantemente occupati dai pazienti, la maggior parte non autosufficienti e che “il ricorrente, sino al 2016, all'interno del reparto è stata sistematicamente costretta, per circa metà dell'orario di servizio, a svolgere le mansioni alberghiere e di igiene personale dei pazienti”.
Ha altresì dichiarato che “la ricorrente, sino al 2016, durante ogni turno, occupava gran parte del proprio tempo ad imboccare i pasti ai pazienti non autosufficienti” e che provvedeva direttamente al cambio lenzuola e della biancheria anche personale dei pazienti allettati, alla detersione cutanea per evitare le piaghe da decubito, alla sistemazione dei letti a seguito delle dimissioni ed ai ricoveri di nuovi pazienti. Da ultimo, ha precisato che le incombenze alberghiere o di igiene personale dei pazienti “sottraggono gran pare della mattinata alle incombenze dell'assistenza infermieristica”, tant'è che il ricorrente “sino al 2016, al pari degli altri infermieri, non è stata in grado di poter accompagnare il medico nel 'giro'quotidiano delle visite, dovendo occuparsi di altro” e che “sino al 2016 il ricorrente non ha più volte potuto, per disposizione aziendale, partecipare a corsi di aggiornamento per non lasciare scoperti i turni di servizio”.
Ha infine aggiunto come gli infermieri in turno erano spesso solo due.
Tale deposizione si pone in riscontro a quella di , di analogo tenore. Testimone_2
I due testi hanno, pertanto, confermato gli assunti di parte ricorrente. Né vi sono dubbi in ordine alla loro attendibilità, avendo dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
E' in particolare importante sottolineare come concordemente i testi hanno riferito i seguenti punti cruciali in punto di fatto: - la sussistenza di pazienti non autosufficienti;
- l'inesistenza della figura delle O.S.S. sopperita da squadre trasversali addette solo alla pulizia dei locali e al ritiro dei rifiuti;
- l'adibizione, per metà del tempo di lavoro, degli infermieri alle attività alberghiere e di igiene personale dei pazienti.
Generica è invece la deposizione della teste collaboratore Testimone_3 professionale sanitario esperto. La teste ha dichiarato di sapere che i lavori di pulizia dei locali dei reparti vengono svolti giornalmente dalla , la quale si occupa di pulizia locali e CP_3 facchinaggio, mentre la pulizia dei carrelli e stoccaggio rifiuti speciali viene effettuata dal personale di supporto. La teste ha, inoltre, riferito che la Direzione di Presidio, la quale gestiva il personale del comparto, aveva istituito per tutto il presidio , oltre al personale CP_1
attribuito direttamente alle singole UU.OO., una squadra trasversale di ausiliari che interviene su chiamata diretta dei reparti;
tuttavia, tale squadra, dall'aprile 2016, al è stata tolta CP_1
e gli operatori sono stati attribuiti direttamente alle aree assistenziali.
E' stata inoltre riscontrata la circostanza, riferita anche dal Dott. che i pazienti Persona_1
fossero non autosufficienti e che le attività assistenziali erano prevalentemente a carico del personale infermieristico e non del personale di supporto.
Vi è infine un riscontro documentale nella delibera n. 484/2016 con cui è stata infatti riconosciuta, dalla Direzione ospedaliera della nuova : “la carenza di assistenza Parte_3 di base (accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso) rende difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi (…) le dure condizioni di lavoro conseguenti comportano situazioni preoccupanti quali
l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio (…) la superiore situazione si concretizza con una violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell'azienda che determina inevitabili pronunce di pesanti risarcimenti economici a loro favore”.
Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa del ricorrente, in via niente affatto marginale, e sino al settembre 2016, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico. Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale. In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n. 27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli).
Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che la ricorrente ha svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che il demansionamento ha avuto significativi riflessi sull'immagine della ricorrente.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 agosto 2013 fino al 30 settembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. Essa è CP_1
destituita di fondamento. Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza che in tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre, Cass.
6/5/2013 n. 10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente, che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo, ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato. Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è cessato nel settembre 2016 ed il ricorso è stato depositato nell'aprile 2023, sicchè la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande, l' CP_1 resistente va condannata a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dalla data di assunzione (1/11/2005) al dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso.
Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - in accoglimento delle domande, condanna l' a Controparte_1
risarcire per il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato Parte_1 demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dalla data di assunzione (17/11/2008) al settembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese dal giudizio, che liquida in CP_1 in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 2/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BE RA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE RA,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
02/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2248/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] [...] (codice fiscale: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall'avv. PUGLISI ORESTE giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. COMUNALE ANTONINO, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: risarcimento del danno MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 25/04/2023 esponeva come dal 17/11/2008 è stato Parte_1
dipendente di ruolo, a tempo indeterminato, dell' in CP_1 Controparte_1
presso il reparto di Cardiochirurgia del P.O. Papardo. con inquadramento CP_2 Pt_2
nella Cat. D del CCNL Integrativo Sanità del 20/09/2001 con il profilo professionale di
Infermiere.
Rappresentava come l'art. 1 del D.M. n° 739 del 14/09/1994 disponesse che “l'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso di diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.” cui compete, fra l'altro: - a) la partecipazione, insieme al personale medico, al processo di identificazione dei bisogni di salute della persona;
- b) l'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e la formulazione dei relativi obiettivi;
- c) la pianificazione, gestione e costante valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;
- d) la garanzia di corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche”.
Denunciava come, fin dal momento della sua assegnazione al reparto, a causa della pressoché totale assenza sino al 2016, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto
(Operatori socio-sanitari di Cat. BS), la ricorrente, piuttosto che all'esercizio della professione infermieristica è stata sistematicamente e prevalentemente adibito a mansioni proprie di livelli professionali inferiori e, cioè, ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Tale attribuzione di competenze di qualifica inferiore aveva pertanto determinato lo svuotamento, in via di fatto, del contenuto delle proprie mansioni specialistiche.
Tale deduzione di fatto era corroborata dalla circostanza che al reparto di rianimazione dell' (P.O. ) erano stati atribuiti 8 posti letto con la presenza, non sempre CP_1 CP_1
costante, di 5 infermieri turnisti, pari cioè a meno di 2 unità per turno e che con la deliberazione n° 484 del 08/07/2016 la direzione dava espressamente atto “che su 90 posti previsti dalla dotazione organica vigente per il profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS), in atto i posti coperti erano solamente n° 8, con una complessiva dotazione di posti vacanti pari a n° 82 posti”.
Esponeva che, quindi, fino almeno al 2016, essendo stato assegnato ad un reparto con pazienti o ammalati non-autosufficienti, aveva svolto mansioni inferiori dequalificanti e dannose per la professionalità acquisita e per l'immagine; chiedeva pertanto il risarcimento del danno da demansionamento, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 5/1/2024 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
In via preliminare, eccepiva l'avvenuta decadenza – ex artt. 1442 e 2948 n.4 e n.
5 - dalla possibilità di proporre l'azione per ottenere il riconoscimento del presunto credito vantato dal ricorrente atteso che la richiesta di risarcimento dei danni si riferiva a un presunto credito maturato nell'anno 2016 a fronte di un ricorso depositato sette anni dopo.
Nel merito, premetteva che con l'approvazione della legge 26 febbraio 1999 n. 42
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” è stata sancita l'autonomia della professione infermieristica ed il suo riconoscimento sul piano normativo e sociale.
Rappresentava, per ciò che attiene l'esercizio della professione, che in base alla stessa legge n. 42/99, la professione infermieristica è regolata dalle norme inerenti al “profilo professionale dell'Infermiere”, “all'ordinamento didattico del Diploma Universitario” ed infine dal codice deontologico dell'Infermiere (IPASVI 2009); che la legge n. 42/99 riconosce la piena responsabilità nelle decisioni e nelle scelte assistenziali dell'infermiere. Sottolineava, pertanto, che con l'abrogazione del mansionario contenuto del D.P.R. n. 225/74 ad opera della legge 42/99, è stato superato quel modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva e dettava un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze;
la Professione
Infermieristica, quindi, ha subito cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa che ha consentito il passaggio da attività ausiliaria a vera e propria “professione sanitaria”, dotata di un autonomo profilo professionale e di un codice deontologico.
Riferiva che la carenza di personale infermieristico ha comportato l'istituzione delle cosiddette figure di supporto. La prima figura di supporto, secondo il D.P.R. n. 384/90, era l'operatore tecnico di assistenza (OTA), figura utilizzata all'interno delle unità operative in collaborazione con l'infermiere, poi sostituita dalla figura di supporto sanitario e sociale denominata “OSS”, la quale è rivolta all'assistenza infermieristica, atteso che l'attività per la corretta gestione dell'assistenza è in mano alla figura infermieristica come dispone il D.M. n.
739/94 art.
1. Sottolineava, dunque, che l'infermiere, anche quando utilizza l'OSS nell'ambito assistenziale, è responsabile della tutela della salute dei pazienti.
Precisava che la ricorrente ha svolto sempre le funzioni di infermiere professionale in modo continuativo e preminente e che se ha svolto attività rientrante nelle mansioni proprie degli ausiliari (OSS), lo ha fatto in via residuale, nel rispetto del disposto dell'art. 49 del Codice deontologico infermieri e perché confacente al proprio profilo professionale relativo alla funzione di infermiere professionale.
Rilevava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è inammissibile oltre che infondata, in quanto la ricorrente non ha subito demansionamento, lesione della dignità di lavoratore, danno all'immagine professionale e personale.
Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza odierna veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
2. Esame dei presupposti della fattispecie.
Si richiamano i precedenti di Sezione, ex art. 118 disp.att.c.p.c., adottati nella medesima fattispecie.
Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006). La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n.
4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività
(v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v.
Cass. nn. 1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, per oltre la metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatto carico, specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali. La resistente non ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel D.P.R. n. 225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze, l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale.
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale. Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto. Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Il teste , collega di lavoro del ricorrente presso il reparto di Testimone_1
cardiochirurgia del P.O. e indifferente alle parti, ha riferito che sino al 2016 non sono CP_1 stati presenti in reparto gli O.S.S. ai quali compete l'attività di assistenza alberghiera ed igienico sanitaria in favore dei degenti ricoverati e che “sino al 2016, per effetto della totale mancanza di personale di supporto, sono sempre stati gli infermieri del reparto a provvedere alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione, trasporto ed alla loro assistenza di base … ai cambi di pannoloni, all'assistenza dei pazienti non autosufficienti ed immobilizzati a letto anche durante la defecazione e … all'igiene delle parti intime ed anche allo svuotamenti pulitura dei presidi utilizzati”. Ha quindi aggiunto che all'interno del reparto tutti i posti letto sono sempre costantemente occupati dai pazienti, la maggior parte non autosufficienti e che “il ricorrente, sino al 2016, all'interno del reparto è stata sistematicamente costretta, per circa metà dell'orario di servizio, a svolgere le mansioni alberghiere e di igiene personale dei pazienti”.
Ha altresì dichiarato che “la ricorrente, sino al 2016, durante ogni turno, occupava gran parte del proprio tempo ad imboccare i pasti ai pazienti non autosufficienti” e che provvedeva direttamente al cambio lenzuola e della biancheria anche personale dei pazienti allettati, alla detersione cutanea per evitare le piaghe da decubito, alla sistemazione dei letti a seguito delle dimissioni ed ai ricoveri di nuovi pazienti. Da ultimo, ha precisato che le incombenze alberghiere o di igiene personale dei pazienti “sottraggono gran pare della mattinata alle incombenze dell'assistenza infermieristica”, tant'è che il ricorrente “sino al 2016, al pari degli altri infermieri, non è stata in grado di poter accompagnare il medico nel 'giro'quotidiano delle visite, dovendo occuparsi di altro” e che “sino al 2016 il ricorrente non ha più volte potuto, per disposizione aziendale, partecipare a corsi di aggiornamento per non lasciare scoperti i turni di servizio”.
Ha infine aggiunto come gli infermieri in turno erano spesso solo due.
Tale deposizione si pone in riscontro a quella di , di analogo tenore. Testimone_2
I due testi hanno, pertanto, confermato gli assunti di parte ricorrente. Né vi sono dubbi in ordine alla loro attendibilità, avendo dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
E' in particolare importante sottolineare come concordemente i testi hanno riferito i seguenti punti cruciali in punto di fatto: - la sussistenza di pazienti non autosufficienti;
- l'inesistenza della figura delle O.S.S. sopperita da squadre trasversali addette solo alla pulizia dei locali e al ritiro dei rifiuti;
- l'adibizione, per metà del tempo di lavoro, degli infermieri alle attività alberghiere e di igiene personale dei pazienti.
Generica è invece la deposizione della teste collaboratore Testimone_3 professionale sanitario esperto. La teste ha dichiarato di sapere che i lavori di pulizia dei locali dei reparti vengono svolti giornalmente dalla , la quale si occupa di pulizia locali e CP_3 facchinaggio, mentre la pulizia dei carrelli e stoccaggio rifiuti speciali viene effettuata dal personale di supporto. La teste ha, inoltre, riferito che la Direzione di Presidio, la quale gestiva il personale del comparto, aveva istituito per tutto il presidio , oltre al personale CP_1
attribuito direttamente alle singole UU.OO., una squadra trasversale di ausiliari che interviene su chiamata diretta dei reparti;
tuttavia, tale squadra, dall'aprile 2016, al è stata tolta CP_1
e gli operatori sono stati attribuiti direttamente alle aree assistenziali.
E' stata inoltre riscontrata la circostanza, riferita anche dal Dott. che i pazienti Persona_1
fossero non autosufficienti e che le attività assistenziali erano prevalentemente a carico del personale infermieristico e non del personale di supporto.
Vi è infine un riscontro documentale nella delibera n. 484/2016 con cui è stata infatti riconosciuta, dalla Direzione ospedaliera della nuova : “la carenza di assistenza Parte_3 di base (accudimento della persona, ai bisogni primari dell'utente, al benessere ed autonomia dello stesso) rende difficilmente perseguibile quella che si definisce assistenza avanzata, attesa l'impossibilità degli operatori di operare secondo adeguato mansionario e buone prassi (…) le dure condizioni di lavoro conseguenti comportano situazioni preoccupanti quali
l'essere costretti a svolgere mansioni improprie e/o inferiori da parte degli infermieri in servizio (…) la superiore situazione si concretizza con una violazione psicologica, provocando mortificazione morale e professionale degli infermieri in servizio con conseguenti azioni di rivalsa, mediante vertenze e contenziosi da parte dei medesimi a carico dell'azienda che determina inevitabili pronunce di pesanti risarcimenti economici a loro favore”.
Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa del ricorrente, in via niente affatto marginale, e sino al settembre 2016, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico. Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale. In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n. 27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli).
Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che la ricorrente ha svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che il demansionamento ha avuto significativi riflessi sull'immagine della ricorrente.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 agosto 2013 fino al 30 settembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. Essa è CP_1
destituita di fondamento. Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza che in tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre, Cass.
6/5/2013 n. 10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente, che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo, ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato. Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è cessato nel settembre 2016 ed il ricorso è stato depositato nell'aprile 2023, sicchè la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande, l' CP_1 resistente va condannata a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dalla data di assunzione (1/11/2005) al dicembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso.
Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - in accoglimento delle domande, condanna l' a Controparte_1
risarcire per il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato Parte_1 demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dalla data di assunzione (17/11/2008) al settembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese dal giudizio, che liquida in CP_1 in euro 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 2/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BE RA