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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 3092/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 3092/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. MARCO MARIO Parte_1 C.F._1
D'EMANUELE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del debito azionato dall' con l'avviso CP_1 di addebito n. 410 2025 0000075050 000, notificatogli il 04/03/2025 per l'importo di € 17.981,44, a titolo di versamento della contribuzione dovuta per il licenziamento di alcuni dipendenti negli anni 2014 e 2016;
2. l' si è costituito contestando la fondatezza del ricorso;
CP_1
3. all'udienza del 11/07/2024 parte ricorrente ha dato atto di aver provveduto al pagamento del ticket relativo ai licenziamenti del 2014, per
€ 4.970,05; il residuo debito, riferito ai licenziamenti del 2016, è stato interamente sgravato dall' come attestato all'odierna udienza;
CP_1
4. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
1 RGL n. 3092/2025
5. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
6. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la pretesa contributiva dell' è risultata fondata per l'importo volontariamente CP_1 versato dalla parte ricorrente in corso di causa;
per il rimanente, è pronosticabile la soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, posto che lo sgravio
è avvenuto in autotutela a fronte della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente;
7. alla parziale reciproca soccombenza, tenuto conto del valore degli importi in relazione all'ammontare complessivo oggetto dall'avviso di addebito impugnato, consegue la compensazione tra le parti nella misura di un terzo, e la responsabilità dell' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 del ricorrente per i due terzi della misura liquidata d'ufficio in dispositivo
(in relazione ai parametri minimi, stante la semplicità delle questioni);
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite sostenute dal ricorrente in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- compensa tra le parti le spese di lite per un terzo;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura di due CP_1 terzi di quanto sopra liquidato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/12/2025 nella causa n. 3092/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. MARCO MARIO Parte_1 C.F._1
D'EMANUELE
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del debito azionato dall' con l'avviso CP_1 di addebito n. 410 2025 0000075050 000, notificatogli il 04/03/2025 per l'importo di € 17.981,44, a titolo di versamento della contribuzione dovuta per il licenziamento di alcuni dipendenti negli anni 2014 e 2016;
2. l' si è costituito contestando la fondatezza del ricorso;
CP_1
3. all'udienza del 11/07/2024 parte ricorrente ha dato atto di aver provveduto al pagamento del ticket relativo ai licenziamenti del 2014, per
€ 4.970,05; il residuo debito, riferito ai licenziamenti del 2016, è stato interamente sgravato dall' come attestato all'odierna udienza;
CP_1
4. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
1 RGL n. 3092/2025
5. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
6. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la pretesa contributiva dell' è risultata fondata per l'importo volontariamente CP_1 versato dalla parte ricorrente in corso di causa;
per il rimanente, è pronosticabile la soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, posto che lo sgravio
è avvenuto in autotutela a fronte della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente;
7. alla parziale reciproca soccombenza, tenuto conto del valore degli importi in relazione all'ammontare complessivo oggetto dall'avviso di addebito impugnato, consegue la compensazione tra le parti nella misura di un terzo, e la responsabilità dell' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 del ricorrente per i due terzi della misura liquidata d'ufficio in dispositivo
(in relazione ai parametri minimi, stante la semplicità delle questioni);
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite sostenute dal ricorrente in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- compensa tra le parti le spese di lite per un terzo;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura di due CP_1 terzi di quanto sopra liquidato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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