Art. 4. Contributi determinati a livello nazionale 1. Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.
Articolo 4 della Legge 4 novembre 2016, n. 204
Articolo 3Articolo 5
- Legge 4 novembre 2016, n. 204
Articolo 4 della Legge 4 novembre 2016, n. 204
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11 novembre 2016
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