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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'assistenza dell'avv. FOTI PAOLA
Nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Firenze, Via Salvi Cristiani 2/A, con l'assistenza dell'avv. PARENTI ANNALISA
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 29/01/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/05/2025, chiedendo al Tribunale di disporre: “affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente della prole presso la madre;
i minori permarranno con il padre: due finesettimana al mese dal venerdì dalle pagina 1 di 3 17:30 al lunedì mattina;
due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui trascorreranno il finesettimana con madre, dalle 17:30 alle 22:00 (anziché alle 21:00), fatti salvi diversi accordo tra le parti;
il padre sarà tenuto a comunicare, con congruo anticipo, alla madre tramite mail le proprie partenze per l'estero, con onere per i genitori di concordare i tempi di recupero nl un momento successivo, tenendo conto impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, ad anni alterni, partendo quest'anno a trascorrere con la madre il periodo 1 - 15 agosto e col padre il periodo 16 - 31 agosto;
durante le vacanze pasquali i minori alterneranno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta con ciascun genitore, ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno dalla chiusura della scuola al 30 dicembre compreso con un genitore, dal 31 dicembre fino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
il padre corrisponderà alla madre da maggio 2025 a dicembre 2025
l'importo di e. 200,00 per figlio entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 del mese, a partire da gennaio 2026 l'importo di e.
250,00 per figlio oltre rivalutazione annuale ISTAT;
assegnazione in via esclusiva dell'AUU alla madre, suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore da concordarsi secondo le Linee Guida del CNF 2017; si impegna a restituire a CP_1 Parte_1
entro il giorno 20 del mese, l'importo di e. 250,00 nella misura di e. 50,00 al mese a decorrere
[...] dal mese di maggio 2025, fino ad esaurimento;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24/01/2025, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori ed Per_1 Per_2
entrambi nati il 25/11/2010, dalla relazione more uxorio con con comparsa costitutiva CP_1
del 14/03/2025, si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dalla ricorrente e CP_1
chiedendo il rigetto del ricordo;
all'udienza del 6/05/2025, le parti hanno dato di aver raggiunto un accordo ed hanno concordemente concluso a vebrale come in epigrafe riportato;
di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie conclusionali e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 06/05/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole minorenne.
pagina 2 di 3 3. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse, come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
1) prende atto dell'accordo delle parti, disponendo in conformità alle conclusioni concordate di cui al verbale di udienza del 06/05/2025;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'08/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice est. dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'assistenza dell'avv. FOTI PAOLA
Nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Firenze, Via Salvi Cristiani 2/A, con l'assistenza dell'avv. PARENTI ANNALISA
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 29/01/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 06/05/2025, chiedendo al Tribunale di disporre: “affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente della prole presso la madre;
i minori permarranno con il padre: due finesettimana al mese dal venerdì dalle pagina 1 di 3 17:30 al lunedì mattina;
due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui trascorreranno il finesettimana con madre, dalle 17:30 alle 22:00 (anziché alle 21:00), fatti salvi diversi accordo tra le parti;
il padre sarà tenuto a comunicare, con congruo anticipo, alla madre tramite mail le proprie partenze per l'estero, con onere per i genitori di concordare i tempi di recupero nl un momento successivo, tenendo conto impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, ad anni alterni, partendo quest'anno a trascorrere con la madre il periodo 1 - 15 agosto e col padre il periodo 16 - 31 agosto;
durante le vacanze pasquali i minori alterneranno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta con ciascun genitore, ad anni alterni;
durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno dalla chiusura della scuola al 30 dicembre compreso con un genitore, dal 31 dicembre fino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
il padre corrisponderà alla madre da maggio 2025 a dicembre 2025
l'importo di e. 200,00 per figlio entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 del mese, a partire da gennaio 2026 l'importo di e.
250,00 per figlio oltre rivalutazione annuale ISTAT;
assegnazione in via esclusiva dell'AUU alla madre, suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore da concordarsi secondo le Linee Guida del CNF 2017; si impegna a restituire a CP_1 Parte_1
entro il giorno 20 del mese, l'importo di e. 250,00 nella misura di e. 50,00 al mese a decorrere
[...] dal mese di maggio 2025, fino ad esaurimento;
integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 24/01/2025, ha adìto questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori ed Per_1 Per_2
entrambi nati il 25/11/2010, dalla relazione more uxorio con con comparsa costitutiva CP_1
del 14/03/2025, si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dalla ricorrente e CP_1
chiedendo il rigetto del ricordo;
all'udienza del 6/05/2025, le parti hanno dato di aver raggiunto un accordo ed hanno concordemente concluso a vebrale come in epigrafe riportato;
di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie conclusionali e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 06/05/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole minorenne.
pagina 2 di 3 3. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse, come concordato dalle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
1) prende atto dell'accordo delle parti, disponendo in conformità alle conclusioni concordate di cui al verbale di udienza del 06/05/2025;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'08/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice est. dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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