Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8522 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
; , nata a Palermo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
14/05/1996 (C.F. ); , nata a [...]- C.F._2 Parte_3
tanissetta (CL), in data 29/04/1967 (C.F. , tutti elet- C.F._3
tivamente domiciliati a Palermo, Piazza V.E. Orlando, n. 33 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raso e rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino Falzone
e Salvatore Falzone per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO (C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è domiciliata ex lege;
– parte convenuta –
E
nato a [...], in data [...] (C.F. CP_2
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Ludovico C.F._4
Ariosto, n. 34 presso lo studio dell'Avv. Ferraro Diego, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Responsabilità professionale.
c.d. cartolare, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_4 Parte_3 [...]
ed il dott. Controparte_1 CP_2
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in relazione
[...]
alle prestazioni sanitarie da questi fornite in occasione dell'esame autoptico sul cadavere del loro congiunto eseguito in data 15/02/2015 Per_1
presso l'azienda convenuta dai consulenti tecnici nominati dal Pubblico Mi- nistero, dott.ri e , nell'ambito del procedi- Persona_2 Persona_3
mento penale n. 14766/15 R.G.N.R. al fine di verificare la presenza, l'entità e la distribuzione delle lesioni cranioencefaliche subite dalla vittima.
Hanno esposto che i Consulenti che avevano effettuato l'esame diagnostico
Tac del cranio-encefalo si erano avvalsi della prestazione professionale del dott. medico radiologo. CP_2
Parte attrice ha allegato che, al momento del deposito della relazione au- toptica nel fascicolo del Pubblico Ministero i consulenti avevano omesso di allegare l'apposito supporto informatico (cd-rom) contenente le immagini del citato esame radiologico.
Nel 2019, a seguito della riapertura delle indagini sull'omicidio di Per_4
[..
e dell'iscrizione di un nuovo procedimento penale per omicidio volontario in concorso (proc. pen. n. 17998/19 RGNR;
13418/19 RGGIP), gli odierni at- tori avevano nominato due consulenti di parte, i quali avevano chiesto di vi- sionare le immagini diagnostiche relative alla Tac cranio-encefalo eseguita sul cadavere di , indicative ed esplicative della causa della morte e Per_1
- 2 - della dinamica dei fatti.
Pertanto, gli attori avevano richiesto la copia integrale, a colori e in forma- to digitale, dell'esame TAC cranio eseguita presso l'Istituto di Radiologia del
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo dal dott. , sia alla Procura Persona_5
della Repubblica di Palermo (cfr. all. n. 2) che al Policlinico (cfr. all. 3 richie- sta reiterata in data 6 luglio 2019).
In data 30 luglio 2019 il , nella persona del Direttore del Dipar- CP_1
timento di Diagnostica per Immagini e di Neuroscienze Interventistiche, prof.
aveva risposto rappresentando che in seguito a verifica nel Persona_6
sistema RIS-PACS del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Neuro- scienze interventistiche, era emerso: 1) che nel suddetto sistema RIS-PACS risultava presente esclusivamente il referto relativo all'esame di TC cranio in modalità Virtopsy del sig. del 15 febbraio 2015 eseguita alle ore Per_1
7,30 dal dirigente medico dott. 2) che per mero errore ma- Persona_7
teriale del dirigente medico le immagini correlate al referto non erano CP_2
state trasferite dalla cosiddetta “area non verificata” allo storage definitivo delle immagini;
3) che la probabile spiegazione dell'errore nasceva dal fatto che i medici legali e i radiologi coinvolti “discutono immediatamente i reperti osservabili in TC prima dell'effettuazione dell'autopsia”. (cfr. all. n. 5) e stan- te l'indisponibilità del materiale iconografico, il Policlinico aveva inviato me- diante mail il referto dell'esame TC cranio (cfr. all. n. 6).
Gli attori hanno dedotto che nell'ambito del procedimento penale per omi- cidio volontario in concorso (n. 17998/19 RGNR – 13418/19 RGGIP opposi- zione a richiesta di archiviazione), il Giudice, con ordinanza di incidente pro- batorio aveva disposto la esumazione della salma di al fine di effet- Per_1
tuare una nuova Tac cranio-encefalo e un nuovo esame autoptico.
Espletati i suddetti accertamenti tecnici, i periti avevano depositato in da-
- 3 - ta 14 gennaio 2021 l'elaborato ribaltando l'esito dell'autopsia eseguita a po- che ore dal decesso di . Per_1
La nuova TAC, infatti, aveva rilevato importanti lesioni non registrate nel referto a firma del dott. ed i periti avevano lamentato l'impossibilità di CP_2
procedere a una comparazione tra le immagini TAC cranio acquisite nel set- tembre 2021 con quelle captate nel febbraio 2015 e non archiviate dal medi- co radiologo e dal presidio ospedaliero di Palermo. CP_2 Controparte_1
Ritenuto che l'indisponibilità delle immagini diagnostiche relative alla Tac cranio eseguita presso il Policlinico nel 2015 avesse prodotto un vulnus a ca- rico degli odierni attori fonte di risarcimento di natura aquiliana, Parte_5
[...
, e hanno invocato la responsabili- Parte_2 Parte_3
tà contrattuale, da contatto sociale o, in subordine, extracontrattuale dei convenuti.
Segnatamente gli attori hanno dedotto che la mancanza della Tac-cranio aveva fortemente compromesso l'esercizio dei loro diritti costituzionali (art. 24 e art. 111 Cost.), mortificandone le aspettative di raggiungimento della verità processuale e di risarcimento dei danni e, comunque, provocando un ritardo temporale tale da compromettere in generale l'accertamento dei fatti e in particolare l'acquisizione delle prove in giudizio.
Ed invero, la Procura della Repubblica di Palermo aveva respinto l'ipotesi che la vittima fosse deceduta a causa di un pestaggio ad opera di più sogget- ti, proprio in ragione della tesi prospettata dai suoi consulenti, secondo cui il giovane sarebbe morto a causa di una diffusa emorragia provocata da un unico colpo vibrato al cranio dal minorenne , poi condannato Persona_8
in via definitiva per omicidio volontario.
Sulla scorta delle sommarie informazioni testimoniali raccolte nel corso delle indagini, tuttavia, la famiglia aveva, invece, ritenuto che la deva- Per_1
- 4 - stante emorragia cerebrale fosse stata causata da una plurima serie di colpi inferti al cranio e, per dimostrare tale tesi, i consulenti dalla stessa nominati avevano manifestato l'esigenza di esaminare le immagini iconografiche del cranio e dell'encefalo della vittima e ciò aveva reso necessaria l'esumazione del cadavere di per una nuova autopsia e una nuova tac in moda- Per_1
lità virtopsy, soluzione quest'ultima che aveva avuto risvolti psicologici deva- stanti per gli odierni attori.
Secondo la prospettazione attorea, l'omissione degli odierni convenuti ave- va rallentato, se non addirittura del tutto pregiudicato, l'iter giudiziario di accertamento della verità, in considerazione del lasso di tempo trascorso e dello stato di alterazione del cadavere. Ed infatti, la Procura della Repubblica di Palermo aveva chiesto per ben tre volte l'archiviazione del procedimento per omicidio volontario in concorso contro ignoti proprio sulla base della re- lazione autoptica a firma dei suoi consulenti.
Soltanto in data 14/11/2019 – successivamente al deposito della consu- lenza medica di parte delle persone offese – erano stati iscritti nel registro degli indagati nuovi soggetti per omicidio volontario in concorso.
Gli attori hanno dedotto che, per effetto dell'inadempimento della presta- zione sanitaria, avevano perso la chance di provare – attraverso una consu- lenza medica di parte – che il loro parente era deceduto a causa di lesioni plurime attribuibili al concorso di più persone (e non esclusivamente a causa di un unico calcio, ritenuto mortale in sede autoptica).
Tale chance era andata perduta per i sei anni successivi alla morte del lo- ro congiunto avvenuta il 14 febbraio 2015.
Alla luce di ciò, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il risarcimento danni per c.d. perdita
- 5 - parentale e il c.d. danno morale catastrofico, nonché del danno non patri- moniale derivante dalla esumazione del cadavere per la realizzazione di una nuova autopsia e tac e del danno per lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo ed hanno, quindi, concluso chieden- do al Tribunale di «accertare la responsabilità ex art. 1218 c.c. e 1228 c.c.; inadempimento del contratto atipico di spedalità; violazione D.L. 14 febbraio
1997 dell' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore e per l'effetto condan-
[...]
nare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in fa- vore degli attori nella seguente misura: 1) in favore dell'attore Parte_6
€ 294.201,00 cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa
[...]
per i danni di cui ai punti 5.2 e 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e ri- valutazioni sino al soddisfo;
2) in favore dell'attore € Parte_3
304.007,70, cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivaluta- zioni sino al soddisfo;
3) in favore dell'attore € 186.327, cui Parte_2
sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai pun- ti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddi- sfo;
- accertare la responsabilità contrattuale da contatto sociale, ex art. 1218
c.c., del medico radiologo dott. per l'effetto condannare lo Persona_7
stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore degli attori nella seguente misura: 1) in favore dell'attore € Parte_6
294.201,00 cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivaluta- zioni sino al soddisfo;
2) in favore dell'attore € Parte_3
304.007,70, cui sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivaluta-
- 6 - zioni sino al soddisfo;
3) in favore dell'attore € 186.327, cui Parte_2
sommare il risarcimento da liquidare in via equitativa per i danni di cui ai pun- ti 5.2, 5.3 e 5.4 del presente atto, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddi- sfo;
In via subordinata: - dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento dei danni non patrimoniali su- bìti da parte attrice da liquidarsi interamente in via equitativa. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'
[...]
ed ha contestato le responsabilità invoca- Controparte_4
te e, segnatamente, la natura contrattuale ed ha chiesto il rigetto delle do- mande formulate dagli attori, perché infondate sia nell'an che nel quantum ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Si è costituito in giudizio anche il dott. ed ha contestato la CP_2
fondatezza delle domande attoree, invocandone il rigetto e deducendo che le le immagini della “tac cranio-encefalo” erano state sin da subito acquisite dal
“PACS aziendale” - tanto da essere visionate dal medico e dagli specialisti per oltre tre mesi e fino allo loro vidimazione - ma non erano state “conservate” nel Sistema a causa di una inadeguatezza del software aziendale eventual- mente imputabile alla struttura, non certo al sanitario.
Segnatamente, il convenuto ha dedotto che il Direttore del Dipartimento di
Diagnostica, Dott. con successiva nota integrativa del 13/07/2020, Per_6
prodotta dalla stessa (all. 2 della produzione), aveva precisato che la CP_1
perdita delle immagini era esclusivamente imputabile a “procedure informati- che automatizzate non andate a buon fine” e che l'errore “non sia legato ad
- 7 - alcuna azione omissiva del Dirigente Medico” dott. “o ad errore umano CP_2
in genere”, ha anche riferito che all'epoca dei fatti “non era disponibile la co- siddetta archiviazione legale sostitutiva, che è lo strumento che garantisce la conservazione delle immagini”.
L'inadeguatezza del sistema sarebbe stata, peraltro, confermata da un successivo scambio di note con la richiesta da parte del Dipartimento di Dia- gnostica di un servizio di “Archiviazione Legale Sostitutiva con Disaster Re- covery”.
Alla luce di ciò il dott. ha contestato che gli fosse imputabile alcuna CP_2
responsabilità in ordine alla mancata conservazione delle immagini per cui è causa, essendo la perdita delle stesse eziologicamente riconducibile alla ca- renza di adeguati sistemi informatici da parte della ed ha, quindi, CP_5
concluso chiedendo al Tribunale di «Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto ed in diritto;
- Rigettare in ogni caso le domande pro- poste nei confronti del Dr. perché prive di qualsivoglia fonda- CP_2
mento fattuale e giuridico;
- In caso di accertata responsabilità del Dr. Giusep- pe porre ogni onere risarcitorio a totale carico dell' CP_2 [...]
; - In caso di accertata re- Controparte_6
sponsabilità dei convenuti, graduare le relative colpe in base all'apporto cau- sale di ciascuno di essi in relazione ai danni riconosciuti a controparte e, per
l'effetto, contenere l'eventuale condanna degli stessi nei limiti della porzione di colpa loro ascrivibile. Con vittoria di spese e onorari» .
Istruita mediante acquisizione documentale e interrogatorio formale del dott. Rigettate e respinte le ulteriori richieste istruttorie for- CP_2
mulate da parte attrice, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
10/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termi- ni di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re-
- 8 - plica.
Tanto premesso in fatto, va confermata in questa sede l'ordinanza istrut- toria riservata del 09/01/2023, nella parte in cui ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti ed alle cui motivazioni si rinvia integralmen- te.
Va quindi osservato, in via preliminare, in ordine alla natura della respon- sabilità dell' e del sanitario, che non può condividersi l'assunto atto- CP_1
reo secondo il quale essa sarebbe riconducibile alla previsione dell'art. 1218
c.c., poiché nessun rapporto contrattuale è intercorso tra la menzionata struttura, il sanitario e gli odierni attori.
Ed invero, l'esame autoptico e l'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo della vittima sono stati espletati dai Consulenti tecnici nominati su incarico della Procura della Repubblica e nessun contratto di spedalità è intercorso tra le parti.
Ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere in- quadrata è necessariamente di natura extracontrattuale.
Pertanto, l'onere probatorio degli attori si estende a tutti gli elementi costi- tutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo dell'illecito, non potendo giovarsi della presunzione posta dall'art. 1218 c.c.
Ora, nella specie, gli attori hanno fondato le loro pretese risarcitorie sull'assunto che lo smarrimento delle immagini del l'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo di , oltre ad essere imputabile ad errore del sa- Per_1
nitario, avrebbe determinato un danno da lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo e mortificato le loro aspettative di raggiungimento della verità processuale e di risarcimento dei danni, e co- munque provocato un ritardo temporale tale da compromettere in generale
- 9 - l'accertamento dei fatti e, in particolare, l'acquisizione delle prove in giudizio.
Gli attori hanno, inoltre, lamentato di avere subito un danno da perdita della chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il risarci- mento danni per c.d. perdita parentale e il c.d. danno morale catastrofico.
Infine, parte attrice ha lamentato di avere subito un danno derivante dalla necessità di esumazione del cadavere per la realizzazione di una nuova au- topsia e di una nuova TAC.
Orbene, è incontestato che le immagini della Tac del cranio-encefalo ese- guita in data 15/02/2015 non siano più disponibili.
Oggetto di viva contestazione tra le parti è stata invece la causa di tale in- disponibilità.
Secondo gli attori ed alla luce della nota del 30 luglio 2019 del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Neuroscienze Interventi- stiche del Policlinico, essa sarebbe imputabile ad un errore del sanitario che avrebbe omesso di trasferirle dalla cosiddetta “area non verificata” allo stora- ge definitivo delle immagini.
Secondo l' , invece, lo smarrimento sarebbe stato determinato da CP_1
un mero errore tecnico in capo al sistema RIS-PACS e che detto malfunzio- namento integrerebbe gli estremi della causa non imputabile.
Il dott. ha infine, dedotto che le immagini sarebbero andate perdute CP_2
per l'inadeguatezza del software aziendale, anche alla luce di quanto chiarito dallo stesso Direttore del Dipartimento di Diagnostica, con la successiva no- ta integrativa del 13/07/2020, nonché dalla successiva richiesta da parte del Dipartimento di un servizio di “Archiviazione Legale Sostitutiva con Disa- ster Recovery”.
Gli attori hanno invocato la responsabilità del medico e della struttura alla luce del D.L. del 14 febbraio 1997 che impone alle pubbli- Controparte_7
- 10 - che l'obbligo di conservazione dei documenti sanitari, prescrivendo che i re- ferti radiologici debbono essere conservati per un tempo illimitato mentre i supporti iconografici per un tempo non inferiore ai dieci anni, anche alla lu- ce della C.T.P. a firma dei dott. e prof. . Persona_9 Persona_10
Orbene, la normativa di riferimento in ordine alla conservazione della do- cumentazione sanitaria è costituita dalla Circolare del Controparte_8
del 19 dicembre 1986, n. 900 la quale stabilisce la conservazione illimitata di cartelle cliniche e referti, mentre le radiografie e altri documenti diagnostici devono essere conservati per venti anni;
dall'art. 5 del D.M. del 18 febbraio
1982, che prevede la conservazione quinquennale della documentazione re- lativa alle visite di accertamento per l'attività sportiva agonistica e, infine, dall'art. 4 del D.M. del 14 febbraio 1997 il quale stabilisce le condizioni di conservazione e l'accessibilità ai pazienti dei documenti radiologici, con un periodo minimo di dieci anni.
Si tratta di norme che riflettono l'importanza e la sensibilità di tali infor- mazioni, fondamentali non solo per la storia clinica del paziente, ma anche per eventuali responsabilità legali.
Ora, nella specie, le immagini della Tac del cranio-encefalo sono andate perdute.
Ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova che ciò sia impu- tabile all'omissione del medico convenuto dott. (cfr. verbale di interro- CP_2
gatorio formale del medesimo reso all'udienza del 23/05/2023).
La stessa convenuta, d'altro canto, ha prodotto la nota del Diret- CP_1
tore del Dipartimento di Diagnostica, del 13/07/2020, in seno alla quale, a precisazione di quanto affermato nella precedente del 30/07/2019, il dott. ha affermato che, laddove «è stato segnalato il “mero errore materiale” Per_6
dal quale è derivata la mancata conservazione delle immagini a supporto del
- 11 - referto regolarmente consegnato, si deve specificare che l'errore non è legato ad alcuna azione omissiva del dirigente medico e ad errore umano in genere, polizia procedure informatiche ho mangiato che non sono andati correttamente
a buon fine».
Ora, la mancata conservazione o la predisposizione di misure idonee ad evitare lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione delle stesse non può che essere imputabile all'Azienda la quale, d'altro canto, pur avendo ec- cepito la sussistenza di un malfunzionamento del sistema RIS-PACS, non so- lo non ne ha fornito prova, ma ha omesso, altresì, di dimostrare di avere po- sto in essere ogni cautela necessaria ad evitare la perdita delle stesse.
In altre parole, vanno ricondotte a causa non imputabile solo circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e tale concetto “non può essere dilatato sino a comprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte, soprattutto nei casi, come quelli che interessano una struttura sa- nitaria ed il medico in essa operante, in cui la “buona organizzazione” dovreb- be essere uno dei tratti caratterizzanti della professionalità” (Cassazione Civi- le, Sez. III, n. 15762 del 15.6.2018).
La responsabilità per lo smarrimento delle immagini, pertanto, non può che essere imputata all' Controparte_1
[...]
Venendo, quindi, all'esame delle singole domande proposte dagli attori, va osservato che costoro hanno lamentato di avere subito un danno da perdita della chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il risarci- mento danni per c.d. perdita parentale e il c.d. danno morale catastrofico.
Tuttavia, hanno del tutto omesso di offrire in giudizio la prova della sussi- stenza della responsabilità di ulteriori soggetti, oltre a quello che risulta es- sere stato già condannato per l'omicidio del loro congiunto, nonché del nesso
- 12 - causale tra il danno e l'evento.
Ed invero la perdita di chance è il danno derivante dalla definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici o risultati favorevoli.
Stando così le cose, è evidente che, in tanto una perdita di chance di tale possibilità può configurarsi, in quanto di tale possibilità si fornisca la prova.
In ogni caso, per stessa allegazione di parte attrice, a seguito della riaper- tura delle indagini e dei nuovi accertamenti peritali, è stato avviato un pro- cedimento penale per omicidio volontario in concorso a carico di Persona_11
, e (proc. pen. n. 17998/19 RGNR;
[...] Persona_12 Persona_13
13418/19 RG GIP).
Nonostante gli attori nulla abbiano allegato in ordine agli sviluppi del sud- detto procedimento, risulta evidente che nessun danno da perdita di chance di ottenere da costoro il risarcimento del danno subito può essersi prodotto nella loro sfera giuridica rimanendo, in astratto ed allo stato, del tutto im- pregiudicato il loro diritto al risarcimento del danno da parte degli autori del reato.
Né alcun pregiudizio può ritenersi essersi prodotto in capo agli attori sotto il profilo risarcitorio per il tempo trascorso in attesa della identificazione dei responsabili, alla luce dei noti principi espressi dalla giurisprudenza in ma- teria di debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, per i quali possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in man- canza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, va determinato in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovu- to.
Alla luce di ciò, la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno
- 13 - da perdita di chance di ottenere da parte degli autori materiali del fatto, il ri- sarcimento danni per c.d. perdita parentale e il c.d. danno morale catastrofi- co, pertanto, non può trovare accoglimento e deve ritenersi infondata.
In ordine alla lamentata lesione del diritto di difesa e del diritto alla realiz- zazione di un giusto processo per avere la condotta censurata mortificato le aspettative di raggiungimento della verità processuale e di risarcimento dei danni o comunque determinato un ritardo temporale tale da compromettere l'accertamento dei fatti e l'acquisizione delle prove in giudizio, valgono le me- desime considerazioni appena esposte.
Il procedimento per l'accertamento delle responsabilità in ordine al deces- so del povero è tuttora in corso e gli esiti del medesimo non sono, Per_1
allo stato, prevedibili.
Le gravi carenze in punto di allegazione e documentali in cui sono incorsi gli attori non consentono affatto di ritenere che l'assenza delle immagini del- la Tac del cranio-encefalo abbia determinato una compromissione della pos- sibilità di accertare gli eventi che hanno coinvolto la vittima.
Tanto più in quanto risulta che le indagini sono proseguite e altri soggetti sono stati indagati per l'omicidio di . Per_1
A tale proposito è bene precisare che la vicenda che ha coinvolto il con- giunto degli attori è stata solo sommariamente ricostruita da questi ultimi nell'atto introduttivo, sulla scorta della considerazione che essa ha “scosso fin da subito l'opinione pubblica nazionale e ha prodotto una vasta e perdu- rante eco mediatica”.
Tuttavia, gli eventi verificatisi, in tutta la loro tragicità, soprattutto quelli di natura processuale, non costituiscono un fatto notorio di cui questo giu- dice possa avere cognizione al di là degli oneri di allegazione e prova incom- benti sulle parti.
- 14 - Ora, gli attori non hanno prodotto in seno al presente giudizio tutti gli atti dei procedimenti penali di cui hanno fatto menzione nei loro scritti, ma solo alcune SIT, il Verbale di nomina consulenti PM del 14 febbraio 2015,
l'ordinanza del GIP di incidente probatorio, la Relazione autoptica del
15/2/2015, la Relazione medico-legale necroscopica del 14/01/2021 resa nel proc. penale n. 17998/2019 RGNR, la trascrizione fonoregistrazione au- dizione periti in incidente probatorio del 19/2/2021 e la trascrizione fonore- gistrazione dell'udienza del 9 giugno 2022 nel proc. pen. 17998/2019
R.G.N.R. – 13418/2019 R.G.GIP.
Hanno inoltre dato atto – senza tuttavia produrre la relativa sentenza - che per l'omicidio di è stato condannato in via definitiva per omicidio Per_1
volontario tale e che nel 2019 e, segnatamente, in data Persona_8
14/11/2019, dopo il deposito della consulenza medica di parte delle persone offese, sono stati iscritti nel registro degli indagati nuovi soggetti per omicidio volontario in concorso senza, tuttavia, fornire alcuna informazione in ordine agli ulteriori sviluppi di tale nuovo procedimento.
Ciò rende incompleta la ricostruzione dei fatti processuali relativi ai pro- cedimenti citati dagli attori e sulla cui evoluzione costoro hanno fondato le domande risarcitorie formulate in seno al presente giudizio e legate all'asserita lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo.
Sulla base della scarna produzione documentale offerta in questa sede e, in particolare, dall'esame della Relazione autoptica del 15/2/2015 (all. 16 della produzione attorea) emerge che i Periti del Pubblico Ministero dott.ri e , hanno concluso affermando che « Persona_2 Persona_3 Per_1
venne attinto da un corpo contundente, vibrato con notevole forza viva,
[...]
alla regione temporale sx, responsabile dell'imponente e diffusa emorragia su-
- 15 - baracnoidea, particolarmente rappresentata ai lobi temporali associata a dis- sezione parenchimale, con interessamento della regione ponto-bulbo- cerebellare. Nel caso in esame, l'azione traumatica di notevole forza viva, è stata responsabile del trauma cranico chiuso responsabile della gravissima ed imponente emorragia su subaracnoidea traumatica, che ha portato a molte la vittima».
Parte attrice ha sostenuto che, alla luce di ciò, la Pubblica accusa avrebbe chiesto per tre volte l'archiviazione del procedimento, respingendo l'ipotesi che la vittima fosse deceduta a causa di un pestaggio ad opera di più sogget- ti, proprio in ragione della tesi prospettata dai suoi consulenti.
Tuttavia, gli attori hanno omesso di depositare tali richieste e non hanno nemmeno chiarito l'iter processuale che ha condotto alla condanna di
[...]
. Parte_7
Parte attrice ha sostenuto che l'iscrizione nel registro degli indagati di
“nuovi soggetti per omicidio volontario in concorso” sarebbe avvenuta soltanto in data 14/11/2019 – successivamente al deposito della consulenza medica di parte delle persone offese.
Tuttavia, gli attori hanno omesso di depositare tale consulenza ed i suc- cessivi atti di tale procedimento.
È stata prodotta l'ordinanza del GIP di incidente probatorio del
26/02/2020 che, tuttavia, non contiene alcuna motivazione in ordine alla necessità del nuovo accertamento e, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, si limita a fare rinvio alla richiesta del Pubblico Ministero che, inve- ce, non è stata depositata in questa sede.
Dalla lettura della Relazione medico-legale necroscopica del 14/01/2021 resa nel proc. penale n. 17998/2019 RGNR (all. 17 della produzione attorea)
a firma dei dottori il Prof. e Prof. Parte_8 Persona_14 Per_15
- 16 - emerge che, secondo costoro, «il decesso di è ricondu- Per_16 Per_1
cibile ad arresto cardiorespiratorio secondario a diffusa emorragia celebrale e subaracnoidea con trauma cranio facciale e cervicale a livello di C1-C2 dovuto ad azione meccanica diretta e indiretta sul capo e sferrata da una sequenza rapida di molteplici colpi ad alto impatto contusivo in regione cranica».
I Periti hanno precisato che la nuova indagine radiologica aveva «permesso
a questi periti di comprendere l'entità dell'azione meccanica lesiva e la molte- plicità dei colpi inferti» e che «in virtù delle lesioni interne sia ossee che paren- chimatose al contrario di quanto affermato nell'autopsia del 14.02.2015, è plausibile ritenere che l'azione meccanica traumatica violenta al cranio sia sta- ta estrinsecata non da un unico colpo contundente ma da molteplici colpi con- tundenti in sequenza rapida sferrati nella regione cranica con caratteristica di multipolarità. Tale dato è supportato dalle emorragia cerebrale (subaracnoi- dea, intraventricolare ed intraparenchimale in corrispondenza dei nuclei della base) e dalle lesioni ossee che, solo con un unico corpo contundente, non si sa- rebbero potute generare, considerando la localizzazione topografica sia ante- riore che posteriore».
Ora, in tale stato di cose, non pare a questo giudice che sia stata raggiun- ta la prova che l'assenza delle immagini dell'esame Tac cranio-encefalo abbia avuto efficacia causale in ordine alla lesione del diritto di difesa e del diritto alla realizzazione di un giusto processo o che abbia compromesso le aspetta- tive di raggiungimento della verità processuale, l'accertamento dei fatti e l'acquisizione delle prove in giudizio.
La necessità di nuovi accertamenti - almeno sulla scorta di quanto allega- to dagli attori - pare sia stata sollecitata dalle parti offese alla luce delle SIT raccolte nel corso delle indagini, asseritamente incompatibili con le conclu- sioni qui erano giunti i Periti del Pubblico Ministero, perchè convergenti ver-
- 17 - so l'ipotesi di un concorso di persone in omicidio.
D'altro canto, i Periti del P.M. redatto la relazione autoptica tenendo conto dell'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo che costoro hanno visionato e, tuttavia, sono pervenuti a risultati diversi da quelli raggiunti dai Periti nomi- nati in occasione dell'indicente probatorio, circostanza tutt'altro che infre- quente in ambito medico.
Alla luce di quanto precede anche tale domanda non può essere accolta.
Parte attrice ha chiesto, infine, il ristoro del danno subito a causa della necessità di esumazione del cadavere per la realizzazione di una nuova au- topsia e di una nuova Tac del cranio-encefalo.
Ora, è evidente che in assenza delle immagini dell'esame diagnostico Tac del cranio-encefalo della vittima eseguito in data 15/02/2015 abbia reso ne- cessaria la riesumazione del cadavere in sede di indicente probatorio onde consentire un nuovo accertamento.
È altrettanto evidente che la famiglia già provata da un evento così Per_1
tragico come la morte violenta del congiunto, è stata costretta a subire lo strazio della riesumazione del corpo del familiare, di un nuovo esame autop- tico sul corpo del medesimo e della successiva nuova tumulazione, sicchè il danno non patrimoniale prodottosi può ritenersi sussistente in via presunti- va alla luce dello stretto vicolo familiare ed delle traumatiche modalità in cui ha perso la vita il povero . Per_1
Tale danno non patrimoniale di natura affatto peculiare, sfugge inevita- bilmente ad ogni parametro predeterminato di liquidazione e va determinato in via puramente equitativa ed all'attualità nella somma di € 10.000,00 per ciascuno degli attori in relazione alle circostanze del caso e della intensità del pregiudizio.
In merito alle spese di lite tenuto conto della complessità e drammaticità
- 18 - della vicenda, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il dott. CP_2
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vanno, invece, poste a carico della conve- CP_1
nuta soccombente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (€ 10.000,00) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, provvedendo sulle domande pro- poste da , e nei confron- Parte_1 Parte_2 Parte_3
ti dell' in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, e del dott. così CP_2
decide: rigetta le domande proposte nei confronti del dott. CP_2
in parziale accoglimento delle domande formulate nei confronti dell' in perso- Controparte_1
na del legale rappresentante pro tempore, condanna quest'ultima a pagare l'importo di € 10.000,00 a ciascuno degli attori, oltre interessi legali dalla de- cisione al soddisfo;
condanna l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte at-
- 19 - trice le spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.686,24 per compen- si, oltre marca, C.U., I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi;
dichiara le spese di lite compensate tra gli attori e il dott. CP_2
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 06/06/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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