Articolo 2035 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2035. Formazione sportiva 1. L'attivita' sportiva, condotta da istruttori qualificati, e' parte integrante della formazione del militare di leva. 2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attivita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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