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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Lisi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
fatto e diritto Con atto depositato in data 12.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 23.6.2022, assumendo di essere affetto, sin da tale data, da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi l ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%, laddove etto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non trovi CP_1 applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti. Nel caso di specie, all'esito della visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico in diagnosi renda
1 l'istante invalido in misura non inferiore all'80% con decorrenza dal mese di giugno 2023. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Risultando dimostrata la sussistenza del requisito anagrafico/contributivo sulla scorta dell'estratto conto previdenziale in atti, occorre, poi, puntualizzare come sia nel caso operante la disciplina delle c.d. finestre, con differimento del diritto a conseguire la pensione di un anno rispetto alla maturazione dei relativi requisiti, ritenendo questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con sentenze n. 29191 del 13.1.2018 e n. 30133 del 21.11.2018 e poi ribadito da Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905. Si è, infatti, a tale riguardo chiarito che “la disposizione dell'art. 12, comma 1, individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, … ma anche … di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; sicché, in altri termini, è sbagliato “sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5)”. Dovendosi, in conclusione, ritenere che la ricorrente abbia maturato i requisiti in questione a far data dal mese di giugno 2023, e dovendosi, al contempo, tenere conto dei differimenti di cui al succitato art. 12, D. L. n. 78/2010, è, pertanto, da riconoscere il diritto della medesima ricorrente a conseguire dall' la corresponsione della pensione CP_1 di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91, a decorrere dal mese di giugno 2024. La decorrenza differita del riconoscimento del requisito sanitario, rispetto alla data di instaurazione della lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono, invece, da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 12.6.2023, da Parte_2
[...
[...] nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto
[...] CP_1 di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del alla corresponsione della pensione Pt_1 di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a far data da giugno 2024; condanna l al pagamento dei relativi ratei, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. CP_1
412/92; compensa le spese di lite;
pone i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, in maniera definitiva a carico dell' CP_1
Lecce, 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Lisi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
fatto e diritto Con atto depositato in data 12.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 23.6.2022, assumendo di essere affetto, sin da tale data, da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi l ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%, laddove etto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non trovi CP_1 applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti. Nel caso di specie, all'esito della visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico in diagnosi renda
1 l'istante invalido in misura non inferiore all'80% con decorrenza dal mese di giugno 2023. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Risultando dimostrata la sussistenza del requisito anagrafico/contributivo sulla scorta dell'estratto conto previdenziale in atti, occorre, poi, puntualizzare come sia nel caso operante la disciplina delle c.d. finestre, con differimento del diritto a conseguire la pensione di un anno rispetto alla maturazione dei relativi requisiti, ritenendo questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con sentenze n. 29191 del 13.1.2018 e n. 30133 del 21.11.2018 e poi ribadito da Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905. Si è, infatti, a tale riguardo chiarito che “la disposizione dell'art. 12, comma 1, individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, … ma anche … di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; sicché, in altri termini, è sbagliato “sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5)”. Dovendosi, in conclusione, ritenere che la ricorrente abbia maturato i requisiti in questione a far data dal mese di giugno 2023, e dovendosi, al contempo, tenere conto dei differimenti di cui al succitato art. 12, D. L. n. 78/2010, è, pertanto, da riconoscere il diritto della medesima ricorrente a conseguire dall' la corresponsione della pensione CP_1 di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91, a decorrere dal mese di giugno 2024. La decorrenza differita del riconoscimento del requisito sanitario, rispetto alla data di instaurazione della lite, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono, invece, da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 12.6.2023, da Parte_2
[...
[...] nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto
[...] CP_1 di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del alla corresponsione della pensione Pt_1 di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a far data da giugno 2024; condanna l al pagamento dei relativi ratei, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. CP_1
412/92; compensa le spese di lite;
pone i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, in maniera definitiva a carico dell' CP_1
Lecce, 2 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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