Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 363/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice nel procedimento n. 363/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F: ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato (C.F: ). Controparte_1 C.F._1
…oooOooo… letto il ricorso proposto da per l'apertura Parte_1 della liquidazione controllata del patrimonio del debitore Controparte_1 considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che a seguito dell'istanza del creditore è stata fissata udienza per la comparizione personale del debitore, il quale, costituitosi a mezzo di difensore di
considerato che
il convenuto, pur eccependo il proprio stato di incapienza, non ha depositato alcuna memoria di costituzione (salvo il solo conferimento di procura ad litem al difensore di fiducia nominato), né alcuna documentazione e non si è attivato tempestivamente per conseguire l'attestazione dell'OCC che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
pertanto deve ritenersi non integrata la preclusione stabilita dal terzo comma dell'art. 268 CCII;
considerato che
il credito della società ricorrente risulta da titolo giudiziale, costituito dalla sentenza emessa in primo grado a conferma del decreto ingiuntivo emesso a carico di per la somma capitale di € 42.680,21, oltre Controparte_1 interessi e spese ed in forza della quale la ricorrente ha notificato atto di precetto per la somma di € 107.514,10; pur non essendo stata documentata, né prospettata la irrevocabilità della pronuncia giudiziale, il credito azionato non risulta in questa sede specificatamente contestato dal convenuto, il quale si è limitato ad invocare la propria incapacità economica a far fronte alla esposizione debitoria maturata;
considerato che
l'importo del credito del ricorrente supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
considerato che
sussiste il presupposto dell'insolvenza del debitore, tenuto conto del protratto inadempimento nei confronti del ricorrente pur a fronte di titoli giudiziali esecutivi, nonché della stessa dichiarazione del convenuto in ordine al proprio stato di incapienza;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F.: ), residente in Comune Controparte_1 C.F._1 di Casaleone (VR), via Pranovi n. 2;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA Liquidatore la dr.ssa Tatiana BIANCHETTI;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale;
5) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato all'esito delle verifiche in ordine alle sue attuali capacità reddituali, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
8) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura non appena abbia acquisito risorse liquide dalla procedura;
ferma ogni altra statuizione del giudice delegato, all'esito delle verifiche in ordine al patrimonio ed alle capacità reddituali del debitore;
9) DISPONE che il datore di lavoro (o l'INPS), su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito dal giudice delegato all'esito delle verifiche indicate al punto precedente e come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il provvedimento del giudice delegato sarà comunicato al datore di lavoro;
10) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile, nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC
o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30 giugno 2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e alla società ricorrente Parte_1 una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
11. AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
12. DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18.04.2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio