Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6256 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata ZO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 16286/2020, avente per oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Lallo, giusta procura in atti RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Maria Cipollaro
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 4.2.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico
Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido delle minori in conformità a quanto indicato dal CTU, e conferma degli obblighi di mantenimento a carico del padre.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.9.2020, il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio del 9.5.2011 con la sign.ra sono nate (12.12.2011) e CP_1 Per_1
(14.10.2010) – esponeva: Per_2 (…) C) che entrambi i coniugi sono economicamente sufficienti;
D)che tra gli stessi coniugi, per incompatibilità di carattere sopravvenuta, non esisteva alcuna possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale;
E)che in data 10.10.2018 i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli ed esprimevano la volontà di separarsi consensualmente;
F) che il Tribunale di Napoli, con decreto di omologazione n. cronol. 6611/2018 ha omologato tale separazione, stabilendo in particolare le seguenti condizioni: 1) I coniugi espressamente e liberamente prestano il loro consenso alla separazione personale;
2) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto fissando in piena autonomia la loro residenza ed il loro domicilio;
3) Le figlie minori ed , pur restando affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, che eserciteranno in comune la potestà, continueranno a vivere ed a risiedere con la madre (residenza privilegiata), presso la casa coniugale sita in Napoli alla Via
Mancinelli, 22 ; 4) Al fine di tutelare i diritti delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed
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istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed avuto riguardo alle particolari esigenze riconducibili alla loro età, i coniugi stabiliscono con le stesse modalità i giorni in cui le bambine potranno stare con il padre al di fuori della residenza privilegiata (…) 6) Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproco sostentamento ed emolumento;
7) Entrambi i coniugi contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%
(cinquanta per cento) alle spese sanitarie, non coperte dal S.S.N. riferibili alla salute delle figlie, alle spese straordinarie riguardanti l'istruzione e le attività extra scolastiche;
8) Per il mantenimento delle figlie ed , il sig Per_1 Per_2 Parte_1
corrisponderà, entro il giorno 5 di ciascun mese, una somma mensile di €
[...]
250,00 ( euro duecentocinquanta/00), per ciascun minore, che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT (…) G) che la separazione tra i coniugi sig.
e la sig.ra dura ininterrottamente dal mese di ottobre Parte_1 CP_1 dell'anno 2018. H) che dalla data della separazione le figlie non vedono con regolarità il padre benchè questi faccia di tutto per stare con loro;
I)che la moglie non coinvolge il marito in nessuna delle decisioni importanti che riguardano le minori;
L)che nell'ultimo periodo i legali delle parti convenivano per l'inizio di un percorso di aiuto alla genitorialità presso un ente privato;
M)che in particolare a tanto si attivava il SI.
, mentre il legale della SI.ra prima manifestava la propria Parte_1 CP_1 disponibilità, poi non dava seguito all'impegno assunto, ed anzi comunicava la propria rinuncia al mandato conferito dalla stessa;
N) che al momento le figlie non CP_1 vedono con regolarità il padre e si chiede sin da subito la modifica dei patti e condizioni della separazione individuando il diritto di visita del padre alle figlie due giorni alla settimana ossia il lunedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Ha chiesto: A) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, celebrato il 09.05.2011, disponendo l'affidamento congiunto delle minori ed ai patti e condizioni di cui alla recente Per_1 Per_2 separazione:
1. coniugi vivranno separatamente;
2. il SI. verserà, entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, una somma mensile di € 250,00 per ciascun minore, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici
ISTAT;
3. le minori ed vengano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, continueranno a vivere ed a risiedere con la madre (residenza privilegiata) ;
4.stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sè le minori (…)
Si è costituita la resistente e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, ha dedotto:
Con il presente atto si costituisce la SI.ra chiedendo in via
CP_1 riconvenzionale l'attribuzione di assegno di divorzio per sé e l'aumento del contributo per le figlie. All'uopo, si evidenzia che la SI.ra , in sede di separazione
CP_1 consensuale, si dichiarava economicamente sufficiente. Eppure, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente era il frutto di un impiego, solamente, temporaneo ed occasionale, nonché “in nero”. La SI.ra , difatti, allo stato attuale, è
CP_1 disoccupata e non è, nella maniera più assoluta, in grado di procurarsi reddito. Si evidenzia che l'oggettiva difficoltà della SI.ra di reperire una attività lavorativa
CP_1 trova la propria genesi nella peculiare circostanza per la quale l'odierna comparante, in costanza di matrimonio, non ha mai prestato alcuna attività lavorativa, in ragione di una scelta, assolutamente, condivisa con il marito. La stessa, infatti, si è sempre dedicata alla famiglia, alla casa e alle figlie, così sacrificando le proprie aspettative di lavoro. In senso, assolutamente convergente, la SI.ra , in sede di verbale di
CP_1 comparizione dei coniugi, in relazione al procedimento di separazione consensuale, non esitava a dichiararsi “casalinga”. E' di piena comprensione, dunque, come
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l'inserimento lavorativo della SI.ra sia impedito dal fatto che la stessa, a CP_1 tutt'oggi, non ha maturato nessuna esperienza lavorativa, fatta eccezione per una breve finestra temporale che l'ha vista prestatrice di lavoro occasionale, nonché a nero, come pulitrice domestica. Per di più, lo stato occupazionale della SI.ra è sfavorito CP_1 anche dal fatto che lo stesso deve essere assolutamente compatibile con il soddisfacimento quotidiano delle esigenze di vita delle sue due figlie, non potendo delegare e retribuire nessuno per lo svolgimento di tali incombenze. Al contrario, il SI.
, in costanza di matrimonio, è stato sempre libero di concentrarsi sulla Parte_1 propria attività lavorativa, derivandone un incremento della propria capacità reddituale Difatti, il coniuge è dedito allo svolgimento di una attività Parte_1 lavorativa stabile e durevole nel tempo, giacché lo stesso lavora presso uno storico negozio di coloniali e mini market, di proprietà e gestione familiare, e percepisce mensilmente uno stipendio, di importo non meglio precisato, ma in merito al quale verranno richiesti, in sede istruttoria i dovuti accertamenti fiscali. In particolare, il predetto esercizio commerciale sotto l'insegna “Coloniali San Potito” è sito in Napoli, alla via Salvatore Tommasi, n. 46. Ed ancora, la SI.ra richiede l'aumento del CP_1 contributo per le sue due figlie, ad oggi determinato in euro 250.00, mensili, per ciascuna figlia. L'odierna comparente richiede che lo stesso venga aumentato ad euro 350.00, mensili, per ciascuna figlia. (…) In ultimo, la SI.ra per quanto concerne CP_1 la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti delle figlie contesta, in fatto e in diritto, ogni comportamento addebitatole dal SI. e si mette a Parte_1 disposizione dell'autorità giudiziaria nell'interesse delle minori. La stessa, invero, non ha mai posto in essere alcuna condotta ostativa all'esercizio del predetto diritto del SI.
. Al contrario, si registra che il SI. per sue esigenze personali e Parte_1 Parte_1 lavorative, spesse volte, si è disinteressato delle proprie figlie, non tenendole con sé neanche un pomeriggio alla settimana. Tuttavia, per completezza, si rileva che il SI.
è, di fatto, domiciliato presso una abitazione che insiste sullo stesso Parte_1 pianerottolo della ex casa coniugale dove risiede la SI.ra con le proprie figlie. CP_1
La predetta abitazione, invero, è di proprietà dello zio della parte ricorrente. Con la immediata conseguenza che il padre, in ogni caso, ha di fatto vissuto la quotidianità delle proprie figlie ed , essendo in effetti dirimpettaie con il loro padre. Per_1 Per_2
Ha chiesto: a) affidare le figlie in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata con la madre, presso la ex casa coniugale sita in Napoli alla Via Mancinelli
n. 22, con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé un qualsiasi giorno della settimana, in considerazione del lavoro svolto e, compatibilmente, con le esigenze della madre e delle figlie, con un preavviso telefonico (…) b) in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che la SI.ra ha conseguito un peggioramento reddituale;
CP_1 conseguentemente, sempre in via riconvenzionale, concedere alla SI.ra CP_1
l'attribuzione di assegno di divorzio per sé, per un importo mensile di euro 250,00, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto a partire dalla presente domanda in via riconvenzionale. c) in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che sono accresciute le esigenze della prole;
conseguentemente, sempre in via riconvenzionale, disporre la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie ed dalla somma di euro 250,00, mensili, per ciascuna Per_1 Per_2 figlia, alla somma di euro 350,00, mensili, pro capite, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto a partire dalla presente domanda in via riconvenzionale, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 7.4.2021 il ricorrente ha dichiarato: (…) in alcune occasioni le bambine hanno accettato di incontrarmi ma solo con la presenza della
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madre; ignoro il motivo per cui le mie figlie si comportino così. Quando ci separammo mia moglie non lavorava;
ora non so;
io guadagnavo circa 80 euro mensili quando ci siamo separati. Ho l'attività commerciale di salumiere con un socio. Attualmente guadagno circa 8.000,00 euro all'anno. Vorrei che si mettesse in atto il percorso genitoriale fino ad ora non iniziato.
La resistente ha dichiarato: le mie figlie vedono il padre in mia presenza perché non hanno nessun rapporto con lui e non vogliono vederlo da solo perché spesso alza la voce ed ha con loro un atteggiamento aggressivo. Quando ci siamo separati facevo lavori di pulizia domestica in nero e per questo non chiesi il mantenimento. Ora non riesco a trovare lavoro perché seguo le bambine e vorrei un mantenimento per me. Vivo nella casa coniugale di proprietà di mio marito che invece vive in una casa di proprietà di un suo zio che si trova sullo stesso pianerottolo. Fa il salumiere ma non so di preciso quanto guadagni.
Il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza di modifica delle modalità di visita recepite negli accordi separativi ritenendo che in tal modo non si sarebbe risolta la problematica dei rapporti con le figlie dedotta dal ricorrente e confermata dalla moglie;
ha, quindi, dato mandato ai SS competenti per territorio di depositare una relazione aggiornata sul nucleo, precisando che la volontà dei minori non è coercibile. Non ha dato accoglimento alla domanda di mantenimento proposta dalla in CP_1 riconvenzionale non essendo documentata alcuna sopravvenuta modifica delle condizioni sussistenti all'epoca della separazione. Ha confermato i patti di cui all'omologa.
L'istruttoria è stata svolta a mezzo del libero interrogatorio delle parti, dell'acquisizione di relazioni dei SS, dell'espletamento di ctu affidata al dott. , e Per_3 dell'escussione dei testimoni ammessi e dell'interrogatorio formale della resistente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 6611 del 18.10.2018. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le modalità di affido di affido delle figlie minori (12.12.2011) e Per_1 (14.10.2010), appare opportuno richiamare l'excursus dell'osservazione Per_2 Con del rapporto padre-figlie effettuato dal el corso del giudizio (iniziato nel 2020
e conclusosi nel 2025) in quanto, dopo che, su sollecitazione del padre (e senza alcuna ostatività della madre) era stato chiesto un approfondimento delle motivazioni del rifiuto delle figlie nei confronti del senza alcun esito in Parte_1 sede di tentativo di conciliazione, è stata, dapprima, tentata la strada degli incontri protetti e poi, successivamente, visto il fallimento degli stessi e l'impossibilità degli operatori - (relazioni del maggio 2021, del dic. 2021, del febbraio 2022, del
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novembre 2022, del maggio 2023, del settembre 2023) - di proseguire gli incontri padre-figlie fino al punto di doverle sospendere per non turbare le minori, il Gi ha affidato al dott. il compito di approfondire le motivazioni del rifiuto Per_3 sempre e costantemente manifestato dalle minori nei confronti del padre.
Nel corso degli incontri protetti presso il Polo delle Famiglie, infatti, che sono stati svolti con grande difficoltà degli operatori (che si sono adoperati fino all'ultimo), non è stato registrato alcun miglioramento e non vi è stato alcun momento di riavvicinamento alla figura paterna in quanto sia che lo Per_1 Per_2 hanno sempre accolto con ostilità ai limiti del rancore, affermando di non capirlo perché parlava in napoletano e che ha sempre urlato con loro. Hanno sempre affermato di non aver bisogno di lui e che se lui arriva anche in giacca e cravatta, fuori di qui sarà sempre terribile, che ha distrutto la loro vita , che le fa sempre soffrire e che non vuole il loro bene ma il loro male. Con ordinanza del 14.3.2024, pertanto, dopo l'ultima relazione, il Gi ha dato atto della effettiva sospensione degli incontri padre-figlia ed ha nominato il CTU.
Dalla relazione del dott. è emersa, effettivamente, una grande sofferenza Pt_2 delle ragazzine.
Appare opportuno riportarne alcuni passi.
dice di sapere che sono uno psicologo e che dovremo parlare della sua Per_1 relazione con “ ” che “non merita di essere chiamato padre”. Ha quasi 12 Pt_1 anni e le piace frequentare la scuola;
attualmente è al secondo anno di scuole medie inferiori. Afferma di non avere alcuna materia preferita e che i suoi voti si aggirano tra il 7 e l'8. Ha delle amiche con cui esce, durante il weekend, per fare una passeggiata o mangiare qualcosa. Dice di voler proseguire gli studi presso il liceo artistico, avendo in mente di fare la stilista, in futuro. Descrive un rapporto molto stretto con la LA e, sebbene ci siano talora dei piccoli screzi tra loro, per la maggior parte del tempo sono in sintonia. La mamma viene definita il “mio tutto”, oltre che riparo da situazioni critiche, come quelle riguardanti il rapporto con il padre. Dice che costui le ha detto che non è intelligente, perché non conosce le tabelline, e che si deve tingersi i capelli;
in un'altra occasione, ha dato i calci alla porta. Non ha alcun ricordo positivo che lo riguardi. Da quando non lo incontra, si sente meglio;
preferirebbe non vederlo più, perché quando ciò avviene, sperimenta paura ed entra in contatto con i propri traumi, legati alle occasioni di litigio tra loro e alle parole che lui le dice che la fanno star male. Fa riferimento alle occasioni di incontro con il padre presso il servizio sociale, anch'esse vissute in modo negativo, anche perché ciò le sottraeva tempo allo studio. Parla, inoltre, di un evento in cui costui si sarebbe introdotto, senza avvisare, in casa loro (utilizzando una scheda). In un'altra occasione, le ha fatto vedere alcuni coltelli custoditi in un cassetto, sebbene non ne sappia il motivo. Del periodo precedente alla separazione ricorda che il padre tornava tardi a casa, facendo rumore;
non lo incontrava neanche la mattina, al risveglio. Dice di non averlo mai chiamato padre,
a causa dei suoi comportamenti. Fa riferimento anche ad alcuni scherzi che costui faceva prima di andare a dormire;
in un'occasione è tornato a casa con un amico, indossando una maschera imbrattata di sangue. Afferma di aver sempre desiderato la compagnia della madre, nelle occasioni di incontro con il padre. Al momento, lo ha bloccato su Whatsapp, perché le dà fastidio ricevere i suoi messaggi. Gli attribuisce la responsabilità dell'intervento degli assistenti sociali;
quando le si fa presente che la loro attivazione è autonoma rispetto al volere del padre, risponde
“è la mia idea.” Su Appare significativo che, quando entra, dando il cambio alla Per_2 Per_2 LA che ha svolto il colloquio prima di lei, quest'ultima la abbraccia, quasi
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come a volerle dare un conforto. Entra in stanza, portando con sé un peluche; la presenza di tic al viso denota un vissuto di tensione. dice di avere dieci Per_2 anni e di frequentare la quinta elementare, con voti alti. Studia molto. Parla del passaggio alle scuole medie, rispetto al quale sa che la madre e la LA le forniranno il proprio aiuto. Ha paura di non riuscire ad integrarsi nel nuovo contesto scolastico, ma sa che andrà bene e che supererà presto i propri timori.
Dice di non tollerare più gli incontri cui è sottoposta, a causa della propria vicenda familiare. Sa che si tratta pur sempre del padre, ma non prova alcun amore nei suoi confronti e ha paura di non potersi liberare di questa situazione. Non riesce a specificare i contenuti associati a questa propria paura e dice di volerlo illustrare con un disegno, in cui lei è rappresentata da un fiore che viene, nel tempo, schiacciato e, pertanto, appassisce. Dice di non aver mai nutrito affetto nei confronti del padre e, dopo la separazione, lo ha odiato maggiormente;
si sente meglio, in sua assenza. Infatti, gli incontri con lui non vanno mai bene e, per questo motivo, in passato lo hanno incontrato solo alla presenza della madre.
Afferma di aver parlato di queste cose con la madre e che le rispondono Per_1 vagamente che è forte e brava. Prova odio e rabbia nei confronti di “ ”. A Pt_1 volte, per la rabbia, piange, perché non le piace questa situazione. Dice che, nelle occasioni in cui il padre telefona a lei e alla LA, litigano sempre e, talora, queste telefonate sono, da lei, vissute come una distrazione dallo studio. Afferma che vi sono anche altre cose che, però, al momento non ricorda. Descrive la madre come caratterizzata da tutti gli aggettivi belli, mentre il padre da tutti gli aggettivi brutti. Della LA dice, in ultimo, che la aiuta e la protegge e, tra l'altro, non vuole imporsi su di lei.
Nelle conclusioni, il dott. ha evidenziato che la fine della relazione di Pt_2 coppia tra i signori e ha ulteriormente inciso su alcune criticità Parte_1 CP_1 pre-esistenti che riguardano la condivisione della genitorialità e la continuità relazionale padre-figlie. La gravità di questa situazione risulta ben chiara, se si considera che, negli anni, le minori hanno manifestato un profondo rifiuto nei confronti del padre, tanto da determinare un esito negativo anche degli incontri protetti (che hanno proprio la finalità di tentare di gestire situazioni relazionali critiche). E' stato possibile rilevare come a tale rifiuto si associ un vissuto di fatica e ostilità nei riguardi del padre che, pur se giustificato, in parte, dal perdurare della condizione di disagio relazionale, risulta comunque esasperato e, pertanto, incongruo, tenendo conto dei dati che le stesse minori portano a supporto del loro vissuto. (…) il signor , già in passato, ma ancor più oggi (considerato Parte_1 l'incancrenirsi della dinamica osservata), non risulta in grado di nutrire, in maniera attiva e propositiva, la dinamica relazionale con le figlie. Gli esiti che questa condizione di sostanziale monogenitorialità ha sulle dinamiche evolutive delle minori sono ben visibili. Infatti, pur non evidenziandosi dimensioni di franco disagio nel loro funzionamento psichico, sono comunque ravvisabili dinamiche intrapsichiche riconducibili alla mancata co-presenza, nel loro percorso di vita, delle funzioni svolte dai due genitori. A carico delle minori e Per_1 [...]
, si rileva un funzionamento che, pur non rientrando in condizioni di Per_4 franco disagio, presenta, comunque, una condizione disarmonica. La loro condizione sembra essere accomunata da un maggiore ancoraggio al piano della razionalità e di un solo parziale contatto con le dinamiche emotive che riguardano la loro vicenda familiare. Nel caso di OR, peraltro, tale condizione determina una dinamica regressiva;
in , invece, si assiste al tentativo di mostrare aspetti Per_1 di sé maggiormente adulti di quelli in linea con la sua età anagrafica. In tale modalità, si determina una netta demarcazione tra il contesto materno, ritenuto del
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tutto adeguato, e quello paterno, ritenuto del tutto inadeguato. Entrambe esprimono, peraltro, con apparente sicurezza, il desiderio di non incontrare il padre, sebbene le motivazioni portate a supporto di tali affermazioni non siano tali da sostenerlo appieno. Inoltre, costoro non risultano in grado di cogliere il dolore che, fisiologicamente, dovrebbe associarsi ad una simile condizione. Pur, come si è detto, non determinando, allo stato, dinamiche francamente critiche nel funzionamento delle minori, una simile condizione relazionale, inevitabilmente, è da ritenersi produttiva di effetti negativi per lo sviluppo intrapsichico delle minori e per la gestione delle dinamiche relazionali. Le condizioni rilevate a carico delle minori rappresentano verosimilmente il frutto della dinamica familiare sperimentata già durante la convivenza matrimoniale dei genitori e che si è acuita,
a seguito della separazione. Tale condizione ha, altresì, inciso sulla possibilità per il signor di avere un'adeguata conoscenza delle esigenze delle figlie e Parte_1 di poter, conseguentemente, sviluppare, nel tempo, una capacità di accudimento tale da modificarsi, con la crescita di costoro. Ad ogni modo, la compartecipazione dei due genitori al verificarsi di questa dinamica è osservabile nel fatto che, dai loro stessi narrati, emerge che: - il padre ha, nel tempo, chiesto alla moglie un aiuto nella gestione della propria relazione con le figlie;
- la madre, invece, evidentemente per il disagio rilevato in tale relazione, ha costantemente presenziato agli incontri tra loro. Parlando dell'attualità, la figura materna risulta in grado di occuparsi adeguatamente delle figlie e di prendersene cura e non può ritenersi che le difficoltà relazionali tra costoro e il padre siano ascrivibili, in modo sostanziale, ad una modalità di costei che non consente l'accesso delle bambine al padre. I dati clinici e la condizione relazionale emersa non consentono, in alcun modo, di ipotizzare un affido condiviso;
va, pertanto, ipotizzato un affido esclusivo alla madre. Non è altresì possibile ipotizzare alcuna forma di frequentazione autonoma padre-figlie, considerato che essa non è mai avvenuta, in maniera stabile. Inoltre, va rilevato che: - in presenza di difficoltà relazionali tra genitore e figli, è frequente l'indicazione, da parte dell'A.G., degli incontri protetti. Tale strumento, già utilizzato nel caso di specie, non solo non ha consentito di rendere più fluida la dinamica relazionale padre-figlie, ma ha verosimilmente esasperato la tensione esistente nelle minori che ha rappresentato il motivo di tali incontri;
- inoltre, la coppia ha già effettuato un percorso, della durata di alcuni mesi, che tuttavia non risulta aver prodotto alcun effetto sostanziale sulla condivisione della genitorialità, né tanto meno, seppur in via indiretta, sulla relazione padre-figlie. Ciò ha, inevitabilmente, acuito un vissuto di sfiducia, da parte della stessa SI . Sul piano prognostico, tali elementi non risultano CP_1 favorevoli alla possibilità di un cambiamento della relazione padre-figlie. Infatti, considerate le ridotte risorse, allo stato, disponibili e che ognuno dei membri del nucleo familiare dovrebbe investire per attivare un reale cambiamento, su un piano clinico è poco verosimile ipotizzare un miglioramento della situazione osservata, sia pure con il supporto di specifici percorsi. Tali percorsi, nel caso di specie, rischiano di essere dannosi, in quanto potrebbero determinare un'ulteriore cristallizzazione, nelle minori, di vissuti quali disagio, rabbia, dolore e timore, già profondamente esasperati. Anche l'eventuale indicazione di altri percorsi per le minori – ad esempio, un sostegno psicologico che, per quanto non strettamente necessario, potrebbe comunque fornire un supporto ad un corretto sviluppo psicoaffettivo – sarebbe verosimilmente sperimentato da costoro come il frutto di responsabilità paterne, gravando ulteriormente sul loro vissuto. Una simile osservazione espone, inevitabilmente, all'idea di un'ineluttabilità della condizione osservata, ma è quanto emerge sul piano clinico, tenuto conto della dinamica
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cristallizzata ed inscalfibile. Un percorso di sostegno alla genitorialità individuale per il signor potrebbe, senz'altro, favorire la gestione, da parte di Parte_1 costui, di alcune criticità presenti nel modo in cui costui svolge il proprio ruolo genitoriale. Peraltro, va rilevato che, sul piano prognostico, esso, di per sé solo, non può ritenersi in grado di generare un cambiamento sostanziale in questa vicenda.
Orbene, - premesso che tali conclusioni non sono state contestate dal ctp del ricorrente che non ha depositato note conclusive (come precisato dal Dott.
), - negli atti conclusivi finali il ricorrente ha chiesto: Il SI. Pt_2 Parte_1 ha come unico interesse quello di vedere le proprie e figlie e di trascorrere del tempo con le stesse. Il ricorrente ha sempre manifestato il proprio assenso ad intraprendere un percorso sulla genitorialità e tra l'altro è stato l'unico genitore che si è realmente attivato in tal senso. Il SI. ha sempre manifestato Parte_1 la volontà di riunirsi con le proprie figlie senza mai cercare di forzare la volontà o
i sentimenti delle stesse. Questa difesa, pur rispettando il parere del CTU, si chiede possa il padre migliorare il rapporto con le minori se non viene data a questi la possibilità di vederle e di passare del tempo con loro. Ad ogni modo nel caso che ci occupa non vi è alcun motivo ostativo per non concedere l'affido condiviso. Infatti, è derogabile la pronuncia dell'affido condiviso, qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della prole. (…) Nel caso che ci occupa il non è mai stato un padre assente, come innanzi detto si è Parte_1 sempre speso per cercare delle soluzioni volte a migliorare il proprio rapporto con le figlie e ha sempre messo l'interesse delle stesse avanti a tutto. Anche dal punto di vista economico il non è mai stato assente dal momento che Parte_1 ha sempre versato quanto dovuto a titolo di assegno di mantenimento. (…)
La resistente si è rimessa al Tribunale.
Osserva il Tribunale che, come espresso dalla Corte di Cassazione, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass.
n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019). Anche la
Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere, e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione. A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori. La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, § 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).
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Questa essendo, dunque, la qui condivisa cornice giurisprudenziale nazionale e sovranazionale di riferimento, osserva il Collegio che nel caso concreto, il diritto alla bigenitorialità da parte delle minori è, sin da subito, risultato compromesso dalla condotta del come sopra riportato. Parte_1
Questo Tribunale- seppure non ha ritenuto opportuno disporre l'ascolto delle minori avendo affidato ai SS ed al Ctu il delicato compito di tentare di ricostruire il rapporto affettivo con il padre – non può che condividere le conclusioni del dott. in Pt_2 quanto supportate da approfondimenti tecnico-scientifici e dalla somministrazioni di test a e Per_1 Per_2
Non pare, pertanto, alla luce di quanto emerso (anche nel corso degli incontri protetti presso il Polo, come sopra richiamati) che ad oggi sia conforme all'interesse delle minori la modalità dell'affido condiviso;
va disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre. Nulla, inoltre, va statuito in ordine alle visite padre-figlie che di fatto sono state fallimentari fino a quando si sono svolte;
stante il rifiuto delle minori (che oggi hanno
14 e 15 anni), gli incontri saranno ripresi quando le stesse si sentiranno di riallacciare il rapporto con il padre.
Altra questione sottoposta al Collegio è quella relativa all'assegnazione della casa coniugale.
Il ricorrente – proprietario della ex casa coniugale nella quale risiedono la moglie e le figlie – che ha, inizialmente dedotto di abitare nello stesso stabile in altro immobile concessogli in comodato d'uso da uno zio – ha poi dichiarato di sostenere un canone di 400 euro per la suddetta abitazione ed ha chiesto che la rilasci l'immobile CP_1 deducendo che la stessa si è ormai trasferita altrove con le figlie e con un nuovo compagno.
Negli atti conclusivi finali ha dedotto: la SI.ra abbia di fatto lasciato la casa CP_1 coniugale che pertanto dovrà necessariamente tornare al SI. . Tale Parte_1 allontanamento dell'odierna resistente era stato già evidenziato in sede di escussione dei testimoni (…) La predetta circostanza è indubbiamente confermata da una lettura delle bollette relative alle utenze della casa coniugale versate in atti. Le bollette de quo sostanzialmente non presentano consumi e quindi appare cristallino che la SI.ra CP_1 abbia lasciato la casa coniugale. Per fornire supporto documentale a quanto già dimostrato dai testi si depositano n.7 bollette per i bienni febbraio 2024 a febbraio
2025. La media degli importi da pagare per i bimestri febbraio, marzo,aprile,maggio 2024 era di €.150,00 mensili, poi abbassatasi per i bimestri giugno,luglio ad €.97,00 per poi arrivare ad €.50 mensili circa da agosto 2024 ad oggi. Si è passati dai 310 kwh di febbraio ai 29 di agosto ai 2 di ottobre ai 0 di gennaio febbraio 2025. In sintesi è da
Agosto che l'abitazione del ricorrente è totalmente disabitata! Sul punto si rappresenta come sia indiscutibile che l'allontanamento volontario dell'ex coniugi comporti la revoca del diritto di abitazione. (…) L'art. 337-sexies comma I c.c. sancisce che il diritto al godimento della casa familiare da parte del genitore assegnatario venga meno nei seguenti casi: a)non vi abiti b) cessi di abitarvi stabilmente c) conviva more uxorio
d) contragga nuovo matrimonio. Il SI. conduce in locazione un Parte_1 appartamento per il quale versa un canone di circa 400,00 euro mensili oltre a pagarne le utenze, spesa che ben potrebbe essere evitata al ricorrente dal momento che la casa coniugale è vuota.
La resistente, sul punto, così ha concluso nella memoria di replica: non è veritiera la circostanza che la SI.ra si è allontanata dalla casa coniugale e che non vi abita CP_1
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più e ciò non risulta provato neanche dalle testimonianze di parte ricorrente. (…) Altra doglianza da eccepire a parte avversa riguarda l'allegazione in comparsa conclusionale delle bollette dell'elettricità. Il ricorrente, infatti, tenta, pur non potendo, di indurre in errore il Giudicante depositando documentazione che mira a provare un consumo ridotto di corrente elettrica nella casa coniugale e, dunque, proverebbe la circostanza di un uso saltuario della stessa. È opportuno ribadire che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, nonché il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, intendendosi con ciò assicurare che, nella fase decisionale del procedimento, non venga alterato l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. (…) Oltre che essere tardivo, dunque, il deposito delle bollette dell'elettricità in questa fase conclusiva del giudizio, è stato scientificamente architettato per tentare, da un lato, di mostrare al Giudice i presunti esborsi che il ha effettuato per le utenze Parte_1 facendolo dunque apparire in una condizione economica più disagiata, e dall'altro per cercare di disegnare una situazione che nella realtà non esiste: infatti, è cosa certa ed incontestabile che la resistente mai ha cambiato residenza per se e per le bambine e, se risultano dei consumi difformi nei vari periodi dell'anno, essi possono derivare solamente da una diligente condotta di vita familiare della la quale è solamente CP_1 stata più attenta ed oculata nei consumi. Questa eccezione deve essere disattesa dal
Giudice e la casa coniugale deve restare in godimento della resistente.
Orbene, preliminarmente il Collegio ritiene fondata l'eccezione della parte resistente laddove evidenzia la irritualità della produzione documentale in sede di deposito degli atti conclusivi finali. Nessuna rilevanza, ai fini delle valutazioni che seguono, avrà, pertanto, la documentazione tardivamente allegata dal . Parte_1
Passando, pertanto, all'esame delle testimonianze rese all'udienza del 21.11.2024, di (lontana parente del ), (lontana parente del Testimone_1 Parte_1 Testimone_2
), (madre della resistente) e (amica della Parte_1 Testimone_3 Testimone_4 famiglia della resistente), appare opportuno riportarle come di seguito.
ha dichiarato: Non lavoro, sono casalinga. Mio padre è cugino del Testimone_1
. Non ho nessun motivo di rancore nei confronti di che non Parte_1 CP_1 frequento. Lei ha sempre mantenuto le distanze tra noi, nonostante abitiamo nello stesso palazzo ed io abbia dei figli coetanei alle sue. Mi è stato detto che gestisce CP_1 un B&B a Corso Vittorio Emanuele ma non ci sono mai stata. L'ho saputo da conoscenti in comune. Non so che altro lavoro abbia fatto in passato forse, se non sbaglio la baby-sitter. Non so se ora lavori o meno. La sign. abita ufficialmente CP_1 nel mio stesso palazzo, come ho già detto. C'è ancora la targhetta sul citofono e poiché io sto al terzo piano e lei al primo piano, non penso che abiti più lì. Non la vedo più da settembre scorso cioè da quando sono iniziate le scuole. Neppure mio marito l'ha più incontrata. E' stata vista che caricava delle cose su un furgoncino, ma io non l'ho vista. Qualcuno ha chiesto a me di chiedere al se la casa fosse libera ma io non Parte_1 ho detto niente perché non so cosa dire.
: sono lontana parente di in quanto il padre di mio marito Testimone_2 Parte_1
è il cugino del . Nei primi anni del matrimonio (andai Parte_1 Parte_3 anche al loro matrimonio) frequentavamo la coppia. Il nostro rapporto non è mai stato di amicizia, intendo il mio rapporto con in quanto io ho sempre abitato ad Aversa CP_1
e quella volta a settimana che veniamo a Napoli, è capitato di incontrarla per strada spesso davanti al minimarket dove c'è casa dei miei suoceri. Non posso dire nulla sul
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lavoro della in quanto non sono a conoscenza del fatto che lei abbia in passato CP_1 lavorato;
né so se oggi lavora. La LA di mio marito mi ha detto che non abita CP_1 più lì, che è entrata prima a testimoniare, e mi ha detto che si è Testimone_1 CP_1 trasferita da qualche mese ma non so dire altro.
ha dichiarato: sono la madre di . Mia figlia fa piccoli lavori Testimone_3 CP_1 saltuari, come collaboratrice domestica o altro;
fa quello che riesce a trovare. Nel Parte periodo del COVID ebbe l'opportunità di prendere un monolocale e lo adibì a non lo comprò, ma ne rilevò solo la gestione. Purtroppo con la crisi del COVID, per non rimetterci le spese, l'ha dovuto cedere. Mia figlia vive ancora a via Mancinelli 22 con le bambine.
ha dichiarato: Non ho nessun rapporto di parentela con , ma Testimone_4 CP_1 sono amica della mamma di e conosco la famiglia dal 2003 quando mi sono CP_1 trasferita a C.V.Emanuele; il mio terrazzo è sottoposto alle finestre della casa di
[...]
; conosco perché quando era ragazza ed aveva le bambine piccole, le Tes_3 CP_1 chiesi se poteva fare da baby-sitter ai miei figli o darmi una mano in casa.
Saltuariamente veniva a casa mia anche con le sue figlie (a volte le lasciava alla
CP_1 madre); sto parlando di circa una decina di anni orsono. Poiché la mamma mi diceva che era in difficoltà, io per aiutarla le offrì questo piccolo lavoro ma è durato
CP_1 molto poco in quanto aveva due bambine piccole e le seguiva. Per quanto ne
CP_1 sappia non ha mai lavorato;
quando qualche volta passavo a casa sua (di la
CP_1 vedevo sempre a casa;
il parco dove io abito è molto vicino a casa di Non ho mai
CP_1 Parte sentito parlare di un Che io sappia abita sempre a via Mancinelli. Non mi
CP_1 risulta che abbia cambiato casa.
La resistente, , in sede di libero interrogatorio reso alla medesima udienza, CP_1 ha dichiarato: abito sempre a via Mancinelli n. 22 che è di proprietà di . Non ho Pt_1 cambiato abitazione ma vivo sempre con le mie figlie;
ho solo portato via delle cose delle mie figlie a casa di mia madre ma non mi sono assolutamente trasferita. Ora
non vive più lì affianco a noi dopo la morte dello zio;
spesso le persone dicono Pt_1 di me tante cose ed io purtroppo non so come difendermi dalla calunnia.
Osserva il Tribunale che le deposizioni dei testi di parte attrice - oltre ad essere chiaramente influenzate da chiara inimicizia delle stesse ( e Per_5 Tes_1
nei confronti della , - appaiono in parte relative a circostanze apprese de
[...] CP_1 relato dalle stesse parti. Tra i giudici di legittimità, è principio acquisito quello per il quale la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, ma può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione (cfr. ex multis, Cass.
20.01.2006, n. 1109). Occorre però distinguere i testimoni de relato actoris da quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi - quelli de relato in genere - depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul
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fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, ma ciò nonostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. 05.01.1998 n. 43; Cass. 23.12.2003 n. 19774; Cass.
03.04.2007 n. 8358).
Peraltro, le dichiarazioni della e della sono state smentite e confutate Tes_1 Tes_2 dalla madre della resistente e dalla teste che hanno confermato che la abita Tes_3 CP_1 sempre nella ex casa coniugale con le figlie minori. Va, pertanto, accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla sign. CP_3
che vi risiede con le figlie minori.
[...]
Circa il contributo al mantenimento per le minori ed stabilito in Per_1 Per_2 omologa nella misura di € 500,00 a carico del padre, il ricorrente ne ha chiesto la conferma, salvo poi, all'udienza in presenza del 7.6.2022, dichiarare la sua disponibilità ad aumentare l'assegno nella misura di e 600,00 per entrambe. Negli atti difensivi finali, contraddicendosi, ha chiesto conferma dell'assegno pattuito in omologa.
La resistente – che sin dal primo atto difensivo ha chiesto aumentarsi la somma per le figlie a carico del padre nella misura di € 700,00 per entrambe, ha confermato tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni. Il ha prodotto agli atti una sola certificazione reddituale del 2019 (per l'anno Parte_1 di imposta 2018) e null'altro; posto che la separazione consensuale è stata omologata nel 2018, non sono state depositate agli atti dichiarazioni successive.
Peraltro, lo stesso ricorrente, in sede di udienza presidenziale del 7.4.2021, aveva dichiarato di svolgere l'attività di salumiere in società con altra persona e di avere un reddito annuo non superiore ad 8.000,00. Ha, inoltre, affermato che risiede presso la casa dello zio (in comodato d'uso gratuito), salvo poi, successivamente, aver dedotto di sostenere una canone di € 400,00 senza, però allegare agli atti alcunchè. Non pare, pertanto, che vi siano elementi tali da potersi ritenere fondata la domanda di conferma dell'assegno per le minori nella misura di € 500,00 per entrambe. Atteso il notevole tempo trascorso dall'omologa del 2018, tenuto conto del fatto che le esigenze dei minori aumentano con l'età senza che sia necessario allegare o dedurre alcunchè, nonché della circostanza che la madre contribuisce al mantenimento in via diretta delle minori, il Tribunale ritiene congrua la somma da porre a carico del quale contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 650,00 Parte_1 mensili, con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione annuale da maggio 2026.
Nulla è stato dedotto dalle parti sull'Assegno Unico per le minori che, in ogni caso, sarà percepito per intero dalla sign.ra con la quale vivono le minori, alla luce della CP_1 recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025.
Le spese straordinarie restano divise a metà tra i coniugi, come da Protocollo del
2018.
Avuto infine riguardo alla domanda di assegno divorzile proposta dalla CP_1 in comparsa di costituzione e confermata negli atti difensivi finali, alla quale il si è sempre opposto sostenendo che la moglie lavori, osserva il Parte_1
Collegio che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, - il giudice chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la
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determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I
21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass.
Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo. Il Collegio, inoltre, doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale- compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale. Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (Cassazione 11832/23 e. Cass. n.
21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli. Invero , la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge
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durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020). Ed infatti (Cassazione 11832/23): il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del
13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. Tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. E' irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono
"totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità
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professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. Nel caso de quo, la – in sede di udienza presidenziale del 7.4.2021, CP_1 dichiarava che dopo la separazione nel 2018 aveva lavorato come domestica “al nero” ma che poi non era più riuscita a trovare lavoro in quanto aveva dovuto occuparsi delle figlie. In sede di interrogatorio formale deferitole dal , all'udienza del Parte_1
21.11.2024 la ha dichiarato: attualmente non lavoro;
ho lavorato fino a CP_1 giugno scorso nelle scuole come assistente alla comunicazione dopo aver fatto un corso della Regione Campania;
ho lavorato per 7 mesi. Dopo la chiusura della scuola a settembre non mi hanno richiamato. Prima del Covid gestivo un B&B a
Corso Vittorio Emanuele ed ero proprietaria di un monolocale di circa 20 mq. Dopo il Covid l'ho venduto perché non sono riuscita a sostenere le spese. Al momento non lavoro e sto cercando, come sempre;
sono diplomata ed ho fatto questo corso e sono stata retribuita per 7 mesi ricevendo un compenso di 600 euro al mese. La madre della , la sign.ra , sulle circostanze di cui all'attività CP_1 Testimone_3 lavorativa della figlia, ha dichiarato: Mia figlia fa piccoli lavori saltuari, come collaboratrice domestica o altro;
fa quello che riesce a trovare. Nel periodo del Parte COVID ebbe l'opportunità di prendere un monolocale e lo adibì a non lo comprò, ma ne rilevò solo la gestione. Purtroppo con la crisi del COVID, per non rimetterci le spese, l'ha dovuto cedere. Applicando i principi sopra richiamati esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che essendo contestato tra le parti sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile, ai fini che ci occupano , i criteri contemplati dalla disposizione sopra citata vanno applicati per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura, atteso che, come sopra visto, il resistente nulla vorrebbe corrispondere alla moglie. La comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, in quest'ultima prospettiva, nel caso di specie, il matrimonio dei coniugi
è durato poco più di 7 anni (dal 2011 al 2018), anni nei quali la Parte_3 moglie non ha mai lavorato (circostanza non contestata). Posto che i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento sono diversi rispetto a quanto è necessario vada provato in questa sede ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, il Tribunale osserva che dopo la separazione del 2018, la non è rimasta inerte ed è riuscita a trovare lavoro. E' donna di CP_1 ancor giovane età (42 anni) e ben potrà sfruttare l'esperienza conseguita alla Parte Regione nonché l'esperienza del per potersi ricollocare nel mondo del lavoro. Tenuto conto, inoltre, della breve durata del matrimonio e della circostanza che la gode della casa coniugale senza sostenere gli oneri di una CP_1
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locazione, il Tribunale non ritiene fondata la domanda di assegno divorzile che va, pertanto, rigettata.
Le spese di giudizio – stante la non opposizione al divorzio e la parziale reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.
Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu come già liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Napoli in data 9.5.2011 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'affido esclusivo delle figlie minori ed alla Per_1 Per_2 madre;
- visite libere, come indicato in parte motiva;
- assegna la casa coniugale alla resistente;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla resistente mensilmente, quale contributo al mantenimento delle figlie la somma pari ad euro 650,00 con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento ISTAT annuale da maggio 2026;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per le figlie, come espresso in parte motiva;
- autorizza a percepire per intero l'assegno unico per le CP_1 figlie minori;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 10 parte II s. A Sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011);
- compensa le spese di giudizio e pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 2.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata ZO Dott. Raffaele Sdino
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