Articolo 13 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 agosto 1957
Art. 13.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilite per l'esercizio finanziario 1957-58, in lire 12.000.000.00 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957