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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/11/2024, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5644 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], il25/12/1954, Parte_1 C.F._1
residente in [...]20 16010 ISOLA DEL CANTONE [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BATINI FABIO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._3
ILLES BALEARS PALMA DE MALLORCA 7005 SPAGNA C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 24.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor al fine di ottenere la pronuncia di divorzio Parte_1
dalla moglie;
Rilevato che la signora ha partecipato al procedimento comparendo personalmente CP_1 all'udienza del 24.10.2024 ed ha aderito alla domanda del marito;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Napoli il 04.04.1977 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) dall'unione nasceva una figlia ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
c) i coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 30.01.2023 omologato con Decreto del 09.02.2023 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il dai Signori
e Parte_1 CP_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1977
Numero 78, Parte II Serie A Uff.1, Sez. D) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], il25/12/1954, Parte_1 C.F._1
residente in [...]20 16010 ISOLA DEL CANTONE [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BATINI FABIO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in CP_1 C.F._3
ILLES BALEARS PALMA DE MALLORCA 7005 SPAGNA C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 24.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor al fine di ottenere la pronuncia di divorzio Parte_1
dalla moglie;
Rilevato che la signora ha partecipato al procedimento comparendo personalmente CP_1 all'udienza del 24.10.2024 ed ha aderito alla domanda del marito;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Napoli il 04.04.1977 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) dall'unione nasceva una figlia ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
c) i coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 30.01.2023 omologato con Decreto del 09.02.2023 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il dai Signori
e Parte_1 CP_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1977
Numero 78, Parte II Serie A Uff.1, Sez. D) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro