Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4129/2022
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4129 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Antonietta Cestra, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Paoletti per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 24.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
pagina 1 di 5
in Cisterna di Latina (LT), il 21.8.1988.
[...]
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Rimessione della causa in istruttoria
Preliminarmente, va rigettata la richiesta di parte resistente di ammissione dei capitoli di prova articolati
nelle proprie memorie istruttorie, essendo i capitoli di prova inammissibili perché irrilevanti ai fini della decisione.
Assegno divorzile
La domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente non può trovare accoglimento per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente pagina 2 di 5 fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del
1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del
17.2.2021).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio non è emersa la prova (non essendo stati articolati capitoli di prova sul punto né versata in atti documentazione tesa a comprovare tali circostanze) che la disparità tra le situazioni economico-patrimoniali dei coniugi (peraltro di scarsa entità) sia dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, difatti parte resistente non ha provato di aver sacrificato le sue aspettative professionali (in riferimento alle quali nulla è stato dedotto) in favore dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare per scelta concordata e condivisa tra i coniugi. Parimenti, non è stato provato che la resistente abbia fornito un apporto significativo alla realizzazione del patrimonio familiare o personale del tale da dover essere Pt_1
compensato.
Pertanto, non avendo la resistente dedotto, né tantomeno provato, che per provvedere all'accudimento dei figli ed alla cura dell'ambiente domestico, la stessa abbia rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale, né di aver fornito un apporto alla realizzazione del patrimonio familiare o personale del non possono ritenersi Pt_1
pagina 3 di 5 sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa.
Con riferimento alla componente assistenziale dell'assegno divorzile deve escludersi che, nel caso di specie, ne ricorrano i requisiti.
Difatti, tenuto dell'età della resistente (56 anni) e della ridotta incidenza degli oneri abitativi gravanti sulla (assegnataria di alloggio ATER con canone di locazione mensile pari a CP_1
circa 80,00 euro, v. contratto di locazione in atti), non può ritenersi provata l'effettiva e concreta non autosufficienza economica della richiedente, non risultando in tal senso di per sé
solo sufficiente il verbale (in atti) della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità
civile, del 23.2.2021.
Tale documento, difatti, certifica una riduzione permanente della capacità lavorativa della nella misura del 50% ma non comprova né la totale mancanza di capacità lavorativa CP_1
della resistente né l'effettiva e concreta non autosufficienza economica della stessa.
In via ulteriore occorre, altresì, considerare che parte resistente ha del tutto disatteso l'ordine del Giudice di depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto e carte di credito degli ultimi due anni rendendo conseguentemente impossibile qualsivoglia valutazione sulle attuali condizioni patrimoniali della resistente. Tale comportamento processuale della dovrà, quindi, essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. CP_1
Pertanto, fatta applicazione del principio di autodeterminazione ed autoresponsabilità dei coniugi, valutata la situazione economico-patrimoniale delle parti, tenuto conto del mancato assolvimento da parte della dell'onere probatorio sulla stessa gravante, e valutato ai CP_1
sensi dell'art 116 c.p.c. il comportamento processuale della resistente, la richiesta di assegno divorzile spiegata da non può che essere rigettata. CP_1
Richiesta di attribuzione di una quota tfr
Ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70 "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e
in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine
rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro".
pagina 4 di 5 Pertanto, il rigetto della domanda di assegno divorzile travolge la domanda di attribuzione della quota prevista TFR avanzata dalla resistente.
Contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
E' pacifico tra le parti il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia primogenita , nata il [...] (v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni Per_1
: ha lavorato part time sino a luglio 2022 percependo € 350 circa al mese e CP_1 Per_1
successivamente, essendo aumentate le ore lavorative, percepisce € 700/800 mensili).
Conseguentemente, va accolta la richiesta del di revocare, in via definitiva, Pt_1
l'assegno di mantenimento previsto per la ragazza in sede di separazione, essendo, la stessa,
economicamente autosufficiente.
spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 1744/2023, pubblicata il 21.6.2023, così provvede:
RIGETTA la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
DICHIARA inammissibile la domanda di attribuzione di una quota del TFR;
REVOCA l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, economicamente autosufficiente, ; Per_1
COMPENSA integralmente le spese di lite;
ORDINA l'annotazione per legge.
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 24.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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