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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4804/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5831/2021 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 07.04.2021, proposto con atto di appello notificato in data 12.07.2021, da: (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Luisa Campanella (c.f.: ) e dall'avv. C.F._2
Fabrizia Equizi (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Roma, via A. C.F._3
Cantore 19, giusta delega in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio.
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._4
Funaro (CF. , ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini C.F._5
n. 47 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
(C.F. e P.I. n° ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma C.F._6
Via Salaria n. 292 giusta procura in atti.
Appellata
All'udienza cartolare del 13.03.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la Parte_1 dott.ssa per sentire accogliere, nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: CP_1 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: accogliere la domanda attrice;
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in ordine alla produzione dell'evento dannoso Controparte_3 per cui è causa;
condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento in favore dell'istante, quanto alla liquidazione del danno biologico, di €. 14.671,63, oltre ad €.
10.000,00 a titolo di danno morale ed €. 8.000,00 a titolo di danno esistenziale, oltre le spese mediche sostenute e documentate pari ad €. 600,00, oltre ad €. 8.500,00 a titolo di spese mediche future da sostenere per l'eventuale intervento di plastica alle cicatrici, oltre ad €. 3172,00 a titolo di spese di ctu sostenute nel giudizio di Atp;
quanto alla liquidazione del lucro cessante, di €. 6.000,00 e così per un totale complessivo di €.
50.943,63 (cinquantamilanovecentoquarantatre/63); Il tutto a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali, non patrimoniali, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla veste estetica, morale subiettivo esistenziale, oltre al risarcimento per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta secondo giustizia;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la parte convenuta al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali
e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante un abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatarii”.
A tali richieste l'attrice ha premesso: -di essersi recata, nell'anno 2013, presso lo studio della dott.ssa per sottoporsi ad un trattamento estetico di rimozione degli CP_1 strati superficiali cutanei al viso, al décolleté e alle mani e l'11.12.2013 le veniva praticato il trattamento di peeling BRA di Auriga al 15%; -che detto trattamento le provocava immediato intenso dolore e bruciore locale nelle zone trattate;
e, perdurando il dolore, si era recata presso lo studio della dott.ssa , il 16, il 23 e il 27 dicembre 2013, ma CP_1 quest'ultima l'aveva rassicurata circa l'esito positivo del trattamento stesso;
-che nel gennaio 2014 si era resa conto che erano residuate, sulle zone sottoposte al trattamento sopra indicato, cicatrici retraenti e parzialmente ipertrofiche, per cui la convenuta le aveva consigliato l'uso di cerotti al silicone. Successivamente, verso la fine del mese di gennaio, aveva deciso di rivolgersi ad altro medico per i trattamenti laser delle cicatrici;
-che effettuava detti trattamenti per circa sei mesi, e altri diversi per altri 4 mesi ma senza risultato;
-che, pertanto, si era rivolta al dott. chirurgo plastico, il quale Persona_1 aveva redatto la relazione medico-legale allegata in atti, elencando le eventuali possibilità terapeutiche, e aveva quantificato i costi dell'intervento di riduzione chirurgica delle cicatrici nella misura di € 8.500,00; -che, il danno estetico subito aveva peggiorato la sua qualità di vita, essendo residuati esiti di carattere permanente;
-che, dal punto di vista psichico, era insorta una depressione cronica reattiva associata ai residuati plurimi esiti cicatriziali al volto, al collo, al torace ed alle mani;
-che aveva instaurato, presso il medesimo Tribunale di Roma, procedimento per ATP (R.G. n. 45361/17), nell'ambito del quale era stata redatta CTU medico-legale dal dott. chirurgo plastico e Persona_2 dal dott. medico legale;
ed era stata tentata la composizione della Persona_3 contesa, con esito negativo.
1.1-Si è costituita e ha chiesto di chiamare in causa la CP_1 Controparte_2 con la quale aveva sottoscritto contratto assicurativo per la responsabilità professionale, al fine di essere dalla stessa manlevata. Quanto al merito, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la sussistenza del nesso eziologico tra il proprio operato e il danno subito da nonché le poste risarcitorie richieste. Ha poi eccepito il concorso Parte_1 di colpa dell'attrice nella causazione del danno, determinato dall'esposizione al sole subito dopo il contestato trattamento di peeling e l'insussistenza del lamentato danno per lucro cessante, mancando la prova dell'imputabilità del mancato rinnovo del contratto con l'emittente televisiva privata HSE24 alle cicatrici residuate dopo il censurato intervento.
è costituita e ha eccepito la mancanza di copertura CP_4 Controparte_2 assicurativa per il danno contestato;
in subordine l'operatività della polizza entro i limiti del massimale, con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, entro i limiti del minimo di € 5.000,00 e del massimo di € 25.000,00; quindi, ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia nonché di quella attorea.
1.3-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, e con prova per testi. Precisate le conclusioni, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto parzialmente la domanda proposta da , liquidando in suo favore, Parte_1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 2.213,19 per IP ed euro 737,66 per il danno morale soggettivo.
Il primo giudice ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale e ha liquidato euro 2.000,00 per risarcire il danno patrimoniale, sulla scorta della CTU redatta in sede di ATP, che ha così quantificato la spesa necessaria per l'intervento di camouflage, individuato come unico rimedio esperibile per attutire nella misura del 95% gli inestetismi residuati a seguito del censurato trattamento estetico.
Nello specifico, il tribunale, nel liquidare la domma ritenuta dovuta all'attrice a titolo di risarcimento dei lamentati danni, ha così motivato: “Trattandosi di somme soggette a rivalutazione monetaria e, in parte liquidate alla data odierna sulla scorta di indicazioni tabellari (IP al 3% pari a euro 2.950,85), in parte liquidate a titolo di spese future
(camouflage pari a euro 2.000,00) e in parte di spese anticipate (Atp pari a euro
3.172,00), il decidente ne stima equa la liquidazione complessiva ex art. 1226 c.c. alla data odierna in euro 8.500,00”.
Quanto alla domanda di manleva avanzata da il tribunale ha ritenuto CP_1 operante la invocata garanzia assicurativa e, accolta l'eccezione della terza chiamata relativamente ai limiti della somma indennizzabile, ha condannato la compagnia assicurativa a garantire limitatamente a quanto eccedente l'importo di euro CP_1
5.000,00. Infine, riguardo al governo delle spese di lite ha così statuito: “b) condanna, ancora, parte conventa al pagamento in favore dell'attrice delle spese legali sostenute nel corso del giudizio R.G. 45361/2017 che liquida in euro 2.225,00 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e spese di contributo unificato (ove corrisposto), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
c) condanna, infine, parte conventa al pagamento in favore dell'attrice delle spese legali sostenute nel corso del presente giudizio che liquida in euro 4.835,00 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% ed euro
545,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
e) condanna al pagamento in favore della Controparte_2 convenuta delle spese di lite relative alla chiamata di terzo che liquida, previa compensazione nella misura del 50%, in euro 2.300,00 oltre Iva, Cpa e spese generali al
15% e spese contributo unificato (ove corrisposto)”.
§2-La sentenza è stata impugnata da , con atto di appello alla cui integrale Parte_1 lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “A) ERRONEO ED
ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CTU MEDICO LEGALE”: il primo giudice ha disatteso illegittimamente ed ingiustamente la richiesta di rinnovazione della CTU, pur avanzata e reiterata nel corso del giudizio di primo grado dall'attrice, ritenendola generica e tardiva ed acriticamente aderendo alle conclusioni contenute nella consulenza espletata nel procedimento per ATP. Di contro,
l'attrice-appellane ha fornito chiare e precise motivazioni in merito alla necessità di disporre una rinnovazione della CTU medico legale, avendo puntualmente ed esaustivamente contestato la CTU espletata in sede di ATP.
“B) ERRONEITA' NELLA APPLICAZIONE DELLE TABELLE DI LIQUIDAZIONE PER
LESIONI MICROPERMANENTI – mancata Motivazione”; il primo giudice ha errato nell'applicare le tabelle per le lesioni micropermanenti previste all'art. 139 del Cod. delle
Assicurazioni e non le Tabelle del Tribunale di Milano, basandosi solo ed esclusivamente sulla quantificazione del danno per I.P. al 3% come indicato dai CC.TT.UU, omettendo di fornire qualsivoglia adeguata motivazione e specificare i riferimenti normativi che lo hanno portato a detta decisione.
“C) ERRONEITA' NELLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
PATITO – mancata personalizzazione del danno biologico con riferimento al danno estetico”: il primo giudice ha erroneamente escluso una personalizzazione del danno biologico nonostante il grave danno estetico subito dalla danneggiata.
“D) ERRONEITA' NELLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
PATITO– Mancato riconoscimento del danno esistenziale”: il primo giudice ha erroneamente motivato il rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno esistenziale, nonostante l'attrice avesse dimostrato l'alterazione della sua quotidianità in seguito al trattamento estetico per cui è causa attraverso le prove per testi espletate.
“E) ERRONEITA' NELLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
PATITO – Mancato riconoscimento del danno lavorativo specifico e perdita di chance”: il primo giudice non ha valutato che l'attrice non ha più potuto proseguire l'attività lavorativa di modella all'interno dell'emittente televisiva HSE24, in quanto le macchie e le cicatrici riportate a seguito del censurato trattamento estetico erano così visibili da risultare in concreto incompatibili con il messaggio pubblicitario dei prodotti cosmetici che ella pubblicizzava. E in siffatto modo il tribunale ha mancato di riconoscere l'incidenza della lesione “specifica” presente e futura, in una percentuale pari al 100%, sull'attività lavorativa svolta dall'attrice-appellante, meritevole, in quanto “danno- conseguenza”, di autonoma configurazione e quindi di autonomo e congruo risarcimento. L'appellante ha quindi chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: - accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa;
- in accoglimento del primo motivo di appello riformare parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del
Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N. 69976/2018 tra c/ e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5
e notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto, in via
[...] preliminare ed istruttoria, in accoglimento della richiesta avanzata dalla scrivente difesa, illegittimamente rigettata dal Giudice di Prime Cure ed espressamente reiterata in sede di appello, disporre il rinnovo della CTU medico-legale sulla persona della Sig. Pt_1 stante, in primo luogo, le puntuali note critiche di cui è stata oggetto che hanno messo in evidenza la contraddittorietà ed incongruenza della consulenza espletata nel corso del giudizio di ATP, e comunque per le motivazioni di cui in premessa;
- In via subordinata e nella denegata ipotesi che la Corte decida di non accogliere il primo motivo di appello e dunque non disporre il rinnovo della CTU, confermando le valutazioni dei CC.TT.UU ed in accoglimento del secondo motivo di appelli, riformare parzialmente la sentenza n.
5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Dr. Cisterna in data
07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N.
69976/2018 tra c/ e e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5 notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale secondo i parametri delle Tabelle del
Tribunale di Milano. - In accoglimento del terzo motivo di appello riformare parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg.
N. 69976/2018 tra c/ e e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5 notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto, nel merito, accertare
e dichiarare in favore della Sig.ra l diritto al risarcimento del danno esistenziale Pt_1 subito a seguito delle lesioni derivate dall'errato intervento eseguito dalla Dott.ssa
, per le motivazioni di cui in premessa;
- In accoglimento del quarto motivo di CP_1 appello riformare parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N. 69976/2018 tra c/ Parte_1 Controparte_3
e e notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per Controparte_5
l'effetto accertare e dichiarare in favore della Sig.ra il diritto al risarcimento del Pt_1 danno alla capacità lavorativa specifica e perdita di chance dalla stessa subito a seguito delle lesioni derivate dall'errato intervento eseguito dalla Dott.ssa , per le CP_1 motivazioni di cui in premessa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovo della CTU medico-legale sulla persona della Sig. riformare Pt_1 parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del
Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N. 69976/2018 tra c/ D.ssa e Parte_1 CP_1 Controparte_5
e notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto riformulare
[...]
i conteggi del danno residuato alla Sig.ra utilizzando le tabelle del Tribunale di Pt_1
Milano. - Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di appello, oltre I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatarii”.
è costituita e ha contestato l'appello, in quanto infondato e ne ha CP_6 CP_1 chiesto il rigetto. In via subordinata, ha chiesto di confermare l'obbligo di manleva della
Controparte_2
è costituita anche la predetta compagnia e, contestate le motivazioni poste a CP_7 fondamento dell'atto di appello, ne ha chiesto anch'essa il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha chiesto limitare la somma garantita a quanto contrattualmente convenuto, così come fatto in primo grado.
2.3-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e, pertanto, non merita condivisione.
In relazione al primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'erroneo e illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU, giova anzitutto richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue le seguenti tre diverse ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti hanno contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente i dati pretermessi dal c.t.u., ovvero gli errori in cui questi sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione sui rilievi delle parti in modo esplicito ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio
2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono state formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio
2021, n. 11917).
Nell'ipotesi in esame, come evincibile anche dalla lettura dell'atto di appello, l'istante ha frapposto alle valutazioni dei CCTTUU nominati nell'ambito del procedimento per ATP,
i quali pure hanno supportato le loro considerazioni e conclusioni medico-legali, anche quanto alla determinazione dell'IP residuata, con richiami a dati oggettivi e alla letteratura medico-scientifica più accreditata (cfr. relazione peritale in atti, specialmente ove testualmente riportata nella sentenza impugnata), con deduzioni del tutto generiche, prive di riferimenti a dati oggettivi sia di ordine medico che fattuale.
L'appellante insiste nell'affermare che ella ha avuto ripercussioni negative dal punto di vista psicologico, con forti connotati depressivi, a seguito degli esiti cicatriziali riportati, che sarebbero state del tutto trascurate dai CCTTUU, i quali perciò avrebbero sottostimato i postumi reliquati. Tuttavia, per scardinare l'affermazione degli ausiliari che hanno segnalato l'assenza di qualsivoglia riscontro diagnostico dell'asserito stato depressivo, mancando ogni pur minimo accertamento medico sia riguardo al periodo immediatamente seguente il censurato intervento che a quello successivo, nulla ha allegato e dedotto;
tal che non è dato comprendere in base a quali oggettivi elementi di prova tale patologia avrebbe potuto essere presa in considerazione ai desiderati fini.
Come pure va segnalato che nessuna letteratura medico-legale che induca a diversa determinazione del danno reliquato è stata indicata. E, in più, le foto allegate all'atto di appello ritraggono una situazione della medesima appellante ben meno grave, dal punto di vista estetico, rispetto a quella raccontata nei difensivi della stessa, particolarmente considerando che, come pure segnalato dall'appellata , sono riscontrabili CP_1 inestetismi e macchie della pelle del tutto indipendenti dalle cicatrici reliquate. Inoltre, sempre come evincibile dalle foto allegate, la piccola cicatrice al volto, per la posizione in cui è posta, non risulta particolarmente evidente.
Il tutto non senza rimarcare che nemmeno risulta adeguatamente comprovata quale fosse la sua situazione pregressa all'intervento, siccome le foto all'uopo prodotte, con tutta evidenza, ritraggono il volto di una donna ben più giovane, di qualche decennio, rispetto a quella ritratta nelle foto allegate alla relazione medico legale in atti.
Deve perciò ritenersi che il tribunale ha condivisibilmente ritenuto superfluo disporre il rinnovo della consulenza tecnica, considerando che già vi era in atti la consulenza espletata nell'ambito del procedimento per ATP e che le valutazioni dei dott.ri e Per_3 sono degne di condivisione dal punto di visto logico e tecnico nonché congrue Per_2 rispetto ai lamentati danni.
Risolutivamente, vale la pena anche segnalare che: “In tema di consulenza tecnica
d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o del tutto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. In particolare, è discrezionale la scelta se rinnovare o meno una Ctu a fronte di contestazioni che non siano relative alla regolarità del procedimento ma al merito delle conclusioni tratte dal consulente”
(Cassazione civile sez. III, 05/07/2024, n.18430), particolarmente se la richiesta è supportata da allegazioni generiche e, come nel caso di specie, i consulenti di parte hanno mosso osservazioni e contestazioni cui i CCTTUU hanno puntualmente risposto, in maniera convincente ed esaustiva.
Privo di pregio risulta essere anche il secondo motivo di appello, diretto a censurare l'applicazione da parte del primo giudice delle tabelle previste dall'art. 139 del D.L.vo n.
209/2005 (cd. codice delle assicurazioni) piuttosto che i parametri di liquidazioni previsti nelle cd. tabelle del Tribunale di Milano.
La doglianza è, anzitutto, estremamente generica, non essendo in alcun modo specificato il pregiudizio derivato all'appellante da tale scelta del giudicante. Inoltre, l'applicabilità della tabella legale per la liquidazione dei postumi permanenti derivanti da lesioni micropermanenti è stata già da tempo affermata dalla Corte di Cassazione: “il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno "biologico" secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private) che, come espressamente previsto dall'art. 138, comma 2, risponde "ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità" secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f). La norma della legge
"Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4,
- Legge "Gelli Bianco" - con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescrizionale ("4. Il danno (la legge
Balduzzi specificava: "biologico") conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria (la legge
Balduzzi si riferiva alla: "attività dell'esercente della professione sanitaria") è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019 n.28990).
Parimenti, del tutto generica è la doglianza di cui al terzo motivo di appello, relativa al mancato riconoscimento, all'esito del giudizio di primo grado, della personalizzazione del danno biologico.
A tal proposito soccorre l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la personalizzazione del danno non costituisce mai mero automatismo, indotto dall'applicazione dei parametri tabellari, piuttosto dovendo essere giustificata dal positivo accertamento di specifiche peculiari condizioni, che abbiano provocato al danneggiato un pregiudizio ultroneo e diverso rispetto a quelli normalmente riconducibili alla lesione subita.
La Suprema Corte infatti ha ripetutamente affermato che: “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plernmque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Cassazione civile sez. III,
04/08/2022, n.24227; vedi anche Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, n.27482 nonché
Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del
03/03/2023; Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del
17/05/2022; Sez. III, ordinanza n. 9006 del 21.03.2022; ordinanza n. 15733 del
17/05/2022).
Il tutto non senza evidenziare che, anche in ipotesi di fatto illecito integrante gli estremi del reato, il danno morale non è in re ipsa, ma occorre pur sempre la prova che l'evento abbia cagionato al leso una compromissione soggettiva, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione.
Nulla di tutto ciò è stato comprovato dall'istante e, con particolare riguardo al cd. danno morale, va sottolineato come ella in nessun modo abbia effettivamente dimostrato di aver patito una sofferenza soggettiva particolarmente intensa, in termini di stress, turbamento interiore, angoscia, paura. E, anzi, pur avendo allegato i predetti patimenti, gli stessi, oltre a non apparire ragionevolmente riconducibili alla natura ed entità dei postumi residuati
(pari solo al 3%), non hanno ricevuto il conforto delle risultanze documentali agli atti e, come detto, nella relazione medico legale gli ausiliari non hanno riscontrato, nemmeno in sede di anamnesi, i profili sintomatici di una condizione psichica o di uno stato d'animo in qualche misura negativamente condizionati dalle dedotte lesioni.
In definitiva, l'appellante non ha fornito alcuna idonea prova di aver subito un pregiudizio ulteriore e di gravità maggiore rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persona di pari età e condizioni di salute, per cui nulla può essere attribuito né a titolo di personalizzazione del danno biologico né
a titolo di risarcimento del danno morale.
Il quarto motivo di appello, prima ancora che infondato, è da stimarsi inammissibile, poiché l'asserito danno esistenziale è desumibile dai medesimi elementi atti fondare la richiesta di personalizzazione del danno biologico, tal che non è dato comprendere su quali basi logico giuridiche se ne chiede una liquidazione autonoma. Inoltre, pare sufficiente il richiamo a quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità, sin dalle cd. sentenze gemelle di S. Martino del 2008 (per tutte la sentenza n. 26972/2008), che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, affermando che “Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere. […………]
Palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità”. Dunque, “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario nè è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo
Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n.
23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri)”, per escludere ogni pregio alle deduzioni dell'appellante.
Miglior sorte non può essere riservata neppure al quinto motivo di appello, volto a contestare il mancato riconoscimento del risarcimento per danno lavorativo specifico e perdita di chance. Difatti, tutti i lamentati pregiudizi economici derivanti dalla perdita di futuri guadagni in ambito lavorativo sono rimasti sul piano delle mere allegazioni difensive, basate su semplici speranze di senza nessuna prova certa Parte_1 dell'automatismo della prosecuzione della carriera in ambito televisivo, in assenza del lamentato evento lesivo. Anzi, pur non tenendo conto della testimonianza di Tes_1 perché de relato, dalle ricevute di pagamento allegate dall'attrice-appellante, emerge che quest'ultima ha sempre svolto prestazioni di lavoro occasionale per l'emittente televisiva privata HSE24, potendosi verosimilmente interrompere la collaborazione, tutt'altro che stabile, per qualsiasi altro motivo ed in qualunque momento. Inoltre, la possibilità di ridurre i danni provocati dal trattamento eseguito da del 95%, effettuando CP_1
l'operazione di camouflage, come prospettato dai CCTTUU nominati nel procedimento di istruzione preventiva, induce a ritenere che la stessa ben avrebbe potuto proseguire la carriera lavorativa successivamente, ove effettivamente sua collaborazione fosse stata connotata dal requisito della stabilità.
L'appello va dunque rigettato e le spese processuali del secondo grado, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, dato il tenore delle questioni agitate in lite e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5831/2021 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 07.04.2021, proposto con atto di appello notificato in data 12.07.2021, da: (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Maria Luisa Campanella (c.f.: ) e dall'avv. C.F._2
Fabrizia Equizi (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Roma, via A. C.F._3
Cantore 19, giusta delega in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio.
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._4
Funaro (CF. , ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini C.F._5
n. 47 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
(C.F. e P.I. n° ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Baldi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma C.F._6
Via Salaria n. 292 giusta procura in atti.
Appellata
All'udienza cartolare del 13.03.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la Parte_1 dott.ssa per sentire accogliere, nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: CP_1 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: accogliere la domanda attrice;
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in ordine alla produzione dell'evento dannoso Controparte_3 per cui è causa;
condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento in favore dell'istante, quanto alla liquidazione del danno biologico, di €. 14.671,63, oltre ad €.
10.000,00 a titolo di danno morale ed €. 8.000,00 a titolo di danno esistenziale, oltre le spese mediche sostenute e documentate pari ad €. 600,00, oltre ad €. 8.500,00 a titolo di spese mediche future da sostenere per l'eventuale intervento di plastica alle cicatrici, oltre ad €. 3172,00 a titolo di spese di ctu sostenute nel giudizio di Atp;
quanto alla liquidazione del lucro cessante, di €. 6.000,00 e così per un totale complessivo di €.
50.943,63 (cinquantamilanovecentoquarantatre/63); Il tutto a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali, non patrimoniali, biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, alla veste estetica, morale subiettivo esistenziale, oltre al risarcimento per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta secondo giustizia;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la parte convenuta al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali
e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante un abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatarii”.
A tali richieste l'attrice ha premesso: -di essersi recata, nell'anno 2013, presso lo studio della dott.ssa per sottoporsi ad un trattamento estetico di rimozione degli CP_1 strati superficiali cutanei al viso, al décolleté e alle mani e l'11.12.2013 le veniva praticato il trattamento di peeling BRA di Auriga al 15%; -che detto trattamento le provocava immediato intenso dolore e bruciore locale nelle zone trattate;
e, perdurando il dolore, si era recata presso lo studio della dott.ssa , il 16, il 23 e il 27 dicembre 2013, ma CP_1 quest'ultima l'aveva rassicurata circa l'esito positivo del trattamento stesso;
-che nel gennaio 2014 si era resa conto che erano residuate, sulle zone sottoposte al trattamento sopra indicato, cicatrici retraenti e parzialmente ipertrofiche, per cui la convenuta le aveva consigliato l'uso di cerotti al silicone. Successivamente, verso la fine del mese di gennaio, aveva deciso di rivolgersi ad altro medico per i trattamenti laser delle cicatrici;
-che effettuava detti trattamenti per circa sei mesi, e altri diversi per altri 4 mesi ma senza risultato;
-che, pertanto, si era rivolta al dott. chirurgo plastico, il quale Persona_1 aveva redatto la relazione medico-legale allegata in atti, elencando le eventuali possibilità terapeutiche, e aveva quantificato i costi dell'intervento di riduzione chirurgica delle cicatrici nella misura di € 8.500,00; -che, il danno estetico subito aveva peggiorato la sua qualità di vita, essendo residuati esiti di carattere permanente;
-che, dal punto di vista psichico, era insorta una depressione cronica reattiva associata ai residuati plurimi esiti cicatriziali al volto, al collo, al torace ed alle mani;
-che aveva instaurato, presso il medesimo Tribunale di Roma, procedimento per ATP (R.G. n. 45361/17), nell'ambito del quale era stata redatta CTU medico-legale dal dott. chirurgo plastico e Persona_2 dal dott. medico legale;
ed era stata tentata la composizione della Persona_3 contesa, con esito negativo.
1.1-Si è costituita e ha chiesto di chiamare in causa la CP_1 Controparte_2 con la quale aveva sottoscritto contratto assicurativo per la responsabilità professionale, al fine di essere dalla stessa manlevata. Quanto al merito, ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la sussistenza del nesso eziologico tra il proprio operato e il danno subito da nonché le poste risarcitorie richieste. Ha poi eccepito il concorso Parte_1 di colpa dell'attrice nella causazione del danno, determinato dall'esposizione al sole subito dopo il contestato trattamento di peeling e l'insussistenza del lamentato danno per lucro cessante, mancando la prova dell'imputabilità del mancato rinnovo del contratto con l'emittente televisiva privata HSE24 alle cicatrici residuate dopo il censurato intervento.
è costituita e ha eccepito la mancanza di copertura CP_4 Controparte_2 assicurativa per il danno contestato;
in subordine l'operatività della polizza entro i limiti del massimale, con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, entro i limiti del minimo di € 5.000,00 e del massimo di € 25.000,00; quindi, ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia nonché di quella attorea.
1.3-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, e con prova per testi. Precisate le conclusioni, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto parzialmente la domanda proposta da , liquidando in suo favore, Parte_1 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 2.213,19 per IP ed euro 737,66 per il danno morale soggettivo.
Il primo giudice ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale e ha liquidato euro 2.000,00 per risarcire il danno patrimoniale, sulla scorta della CTU redatta in sede di ATP, che ha così quantificato la spesa necessaria per l'intervento di camouflage, individuato come unico rimedio esperibile per attutire nella misura del 95% gli inestetismi residuati a seguito del censurato trattamento estetico.
Nello specifico, il tribunale, nel liquidare la domma ritenuta dovuta all'attrice a titolo di risarcimento dei lamentati danni, ha così motivato: “Trattandosi di somme soggette a rivalutazione monetaria e, in parte liquidate alla data odierna sulla scorta di indicazioni tabellari (IP al 3% pari a euro 2.950,85), in parte liquidate a titolo di spese future
(camouflage pari a euro 2.000,00) e in parte di spese anticipate (Atp pari a euro
3.172,00), il decidente ne stima equa la liquidazione complessiva ex art. 1226 c.c. alla data odierna in euro 8.500,00”.
Quanto alla domanda di manleva avanzata da il tribunale ha ritenuto CP_1 operante la invocata garanzia assicurativa e, accolta l'eccezione della terza chiamata relativamente ai limiti della somma indennizzabile, ha condannato la compagnia assicurativa a garantire limitatamente a quanto eccedente l'importo di euro CP_1
5.000,00. Infine, riguardo al governo delle spese di lite ha così statuito: “b) condanna, ancora, parte conventa al pagamento in favore dell'attrice delle spese legali sostenute nel corso del giudizio R.G. 45361/2017 che liquida in euro 2.225,00 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e spese di contributo unificato (ove corrisposto), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
c) condanna, infine, parte conventa al pagamento in favore dell'attrice delle spese legali sostenute nel corso del presente giudizio che liquida in euro 4.835,00 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% ed euro
545,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
e) condanna al pagamento in favore della Controparte_2 convenuta delle spese di lite relative alla chiamata di terzo che liquida, previa compensazione nella misura del 50%, in euro 2.300,00 oltre Iva, Cpa e spese generali al
15% e spese contributo unificato (ove corrisposto)”.
§2-La sentenza è stata impugnata da , con atto di appello alla cui integrale Parte_1 lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “A) ERRONEO ED
ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELLA CTU MEDICO LEGALE”: il primo giudice ha disatteso illegittimamente ed ingiustamente la richiesta di rinnovazione della CTU, pur avanzata e reiterata nel corso del giudizio di primo grado dall'attrice, ritenendola generica e tardiva ed acriticamente aderendo alle conclusioni contenute nella consulenza espletata nel procedimento per ATP. Di contro,
l'attrice-appellane ha fornito chiare e precise motivazioni in merito alla necessità di disporre una rinnovazione della CTU medico legale, avendo puntualmente ed esaustivamente contestato la CTU espletata in sede di ATP.
“B) ERRONEITA' NELLA APPLICAZIONE DELLE TABELLE DI LIQUIDAZIONE PER
LESIONI MICROPERMANENTI – mancata Motivazione”; il primo giudice ha errato nell'applicare le tabelle per le lesioni micropermanenti previste all'art. 139 del Cod. delle
Assicurazioni e non le Tabelle del Tribunale di Milano, basandosi solo ed esclusivamente sulla quantificazione del danno per I.P. al 3% come indicato dai CC.TT.UU, omettendo di fornire qualsivoglia adeguata motivazione e specificare i riferimenti normativi che lo hanno portato a detta decisione.
“C) ERRONEITA' NELLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
PATITO – mancata personalizzazione del danno biologico con riferimento al danno estetico”: il primo giudice ha erroneamente escluso una personalizzazione del danno biologico nonostante il grave danno estetico subito dalla danneggiata.
“D) ERRONEITA' NELLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
PATITO– Mancato riconoscimento del danno esistenziale”: il primo giudice ha erroneamente motivato il rigetto della domanda relativa al risarcimento del danno esistenziale, nonostante l'attrice avesse dimostrato l'alterazione della sua quotidianità in seguito al trattamento estetico per cui è causa attraverso le prove per testi espletate.
“E) ERRONEITA' NELLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
PATITO – Mancato riconoscimento del danno lavorativo specifico e perdita di chance”: il primo giudice non ha valutato che l'attrice non ha più potuto proseguire l'attività lavorativa di modella all'interno dell'emittente televisiva HSE24, in quanto le macchie e le cicatrici riportate a seguito del censurato trattamento estetico erano così visibili da risultare in concreto incompatibili con il messaggio pubblicitario dei prodotti cosmetici che ella pubblicizzava. E in siffatto modo il tribunale ha mancato di riconoscere l'incidenza della lesione “specifica” presente e futura, in una percentuale pari al 100%, sull'attività lavorativa svolta dall'attrice-appellante, meritevole, in quanto “danno- conseguenza”, di autonoma configurazione e quindi di autonomo e congruo risarcimento. L'appellante ha quindi chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: - accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa;
- in accoglimento del primo motivo di appello riformare parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del
Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N. 69976/2018 tra c/ e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5
e notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto, in via
[...] preliminare ed istruttoria, in accoglimento della richiesta avanzata dalla scrivente difesa, illegittimamente rigettata dal Giudice di Prime Cure ed espressamente reiterata in sede di appello, disporre il rinnovo della CTU medico-legale sulla persona della Sig. Pt_1 stante, in primo luogo, le puntuali note critiche di cui è stata oggetto che hanno messo in evidenza la contraddittorietà ed incongruenza della consulenza espletata nel corso del giudizio di ATP, e comunque per le motivazioni di cui in premessa;
- In via subordinata e nella denegata ipotesi che la Corte decida di non accogliere il primo motivo di appello e dunque non disporre il rinnovo della CTU, confermando le valutazioni dei CC.TT.UU ed in accoglimento del secondo motivo di appelli, riformare parzialmente la sentenza n.
5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Dr. Cisterna in data
07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N.
69976/2018 tra c/ e e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5 notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale secondo i parametri delle Tabelle del
Tribunale di Milano. - In accoglimento del terzo motivo di appello riformare parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg.
N. 69976/2018 tra c/ e e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5 notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto, nel merito, accertare
e dichiarare in favore della Sig.ra l diritto al risarcimento del danno esistenziale Pt_1 subito a seguito delle lesioni derivate dall'errato intervento eseguito dalla Dott.ssa
, per le motivazioni di cui in premessa;
- In accoglimento del quarto motivo di CP_1 appello riformare parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N. 69976/2018 tra c/ Parte_1 Controparte_3
e e notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per Controparte_5
l'effetto accertare e dichiarare in favore della Sig.ra il diritto al risarcimento del Pt_1 danno alla capacità lavorativa specifica e perdita di chance dalla stessa subito a seguito delle lesioni derivate dall'errato intervento eseguito dalla Dott.ssa , per le CP_1 motivazioni di cui in premessa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovo della CTU medico-legale sulla persona della Sig. riformare Pt_1 parzialmente la sentenza n. 5831/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del
Dr. Cisterna in data 07.04.2021 e pubblicata in pari data, a conclusione del procedimento recante Rg. N. 69976/2018 tra c/ D.ssa e Parte_1 CP_1 Controparte_5
e notificata alla odierna appellante in data 10.06.2021 e per l'effetto riformulare
[...]
i conteggi del danno residuato alla Sig.ra utilizzando le tabelle del Tribunale di Pt_1
Milano. - Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di appello, oltre I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatarii”.
è costituita e ha contestato l'appello, in quanto infondato e ne ha CP_6 CP_1 chiesto il rigetto. In via subordinata, ha chiesto di confermare l'obbligo di manleva della
Controparte_2
è costituita anche la predetta compagnia e, contestate le motivazioni poste a CP_7 fondamento dell'atto di appello, ne ha chiesto anch'essa il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha chiesto limitare la somma garantita a quanto contrattualmente convenuto, così come fatto in primo grado.
2.3-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e, pertanto, non merita condivisione.
In relazione al primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'erroneo e illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU, giova anzitutto richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue le seguenti tre diverse ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti hanno contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente i dati pretermessi dal c.t.u., ovvero gli errori in cui questi sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione sui rilievi delle parti in modo esplicito ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio
2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono state formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio
2021, n. 11917).
Nell'ipotesi in esame, come evincibile anche dalla lettura dell'atto di appello, l'istante ha frapposto alle valutazioni dei CCTTUU nominati nell'ambito del procedimento per ATP,
i quali pure hanno supportato le loro considerazioni e conclusioni medico-legali, anche quanto alla determinazione dell'IP residuata, con richiami a dati oggettivi e alla letteratura medico-scientifica più accreditata (cfr. relazione peritale in atti, specialmente ove testualmente riportata nella sentenza impugnata), con deduzioni del tutto generiche, prive di riferimenti a dati oggettivi sia di ordine medico che fattuale.
L'appellante insiste nell'affermare che ella ha avuto ripercussioni negative dal punto di vista psicologico, con forti connotati depressivi, a seguito degli esiti cicatriziali riportati, che sarebbero state del tutto trascurate dai CCTTUU, i quali perciò avrebbero sottostimato i postumi reliquati. Tuttavia, per scardinare l'affermazione degli ausiliari che hanno segnalato l'assenza di qualsivoglia riscontro diagnostico dell'asserito stato depressivo, mancando ogni pur minimo accertamento medico sia riguardo al periodo immediatamente seguente il censurato intervento che a quello successivo, nulla ha allegato e dedotto;
tal che non è dato comprendere in base a quali oggettivi elementi di prova tale patologia avrebbe potuto essere presa in considerazione ai desiderati fini.
Come pure va segnalato che nessuna letteratura medico-legale che induca a diversa determinazione del danno reliquato è stata indicata. E, in più, le foto allegate all'atto di appello ritraggono una situazione della medesima appellante ben meno grave, dal punto di vista estetico, rispetto a quella raccontata nei difensivi della stessa, particolarmente considerando che, come pure segnalato dall'appellata , sono riscontrabili CP_1 inestetismi e macchie della pelle del tutto indipendenti dalle cicatrici reliquate. Inoltre, sempre come evincibile dalle foto allegate, la piccola cicatrice al volto, per la posizione in cui è posta, non risulta particolarmente evidente.
Il tutto non senza rimarcare che nemmeno risulta adeguatamente comprovata quale fosse la sua situazione pregressa all'intervento, siccome le foto all'uopo prodotte, con tutta evidenza, ritraggono il volto di una donna ben più giovane, di qualche decennio, rispetto a quella ritratta nelle foto allegate alla relazione medico legale in atti.
Deve perciò ritenersi che il tribunale ha condivisibilmente ritenuto superfluo disporre il rinnovo della consulenza tecnica, considerando che già vi era in atti la consulenza espletata nell'ambito del procedimento per ATP e che le valutazioni dei dott.ri e Per_3 sono degne di condivisione dal punto di visto logico e tecnico nonché congrue Per_2 rispetto ai lamentati danni.
Risolutivamente, vale la pena anche segnalare che: “In tema di consulenza tecnica
d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o del tutto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. In particolare, è discrezionale la scelta se rinnovare o meno una Ctu a fronte di contestazioni che non siano relative alla regolarità del procedimento ma al merito delle conclusioni tratte dal consulente”
(Cassazione civile sez. III, 05/07/2024, n.18430), particolarmente se la richiesta è supportata da allegazioni generiche e, come nel caso di specie, i consulenti di parte hanno mosso osservazioni e contestazioni cui i CCTTUU hanno puntualmente risposto, in maniera convincente ed esaustiva.
Privo di pregio risulta essere anche il secondo motivo di appello, diretto a censurare l'applicazione da parte del primo giudice delle tabelle previste dall'art. 139 del D.L.vo n.
209/2005 (cd. codice delle assicurazioni) piuttosto che i parametri di liquidazioni previsti nelle cd. tabelle del Tribunale di Milano.
La doglianza è, anzitutto, estremamente generica, non essendo in alcun modo specificato il pregiudizio derivato all'appellante da tale scelta del giudicante. Inoltre, l'applicabilità della tabella legale per la liquidazione dei postumi permanenti derivanti da lesioni micropermanenti è stata già da tempo affermata dalla Corte di Cassazione: “il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno "biologico" secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private) che, come espressamente previsto dall'art. 138, comma 2, risponde "ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità" secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f). La norma della legge
"Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4,
- Legge "Gelli Bianco" - con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescrizionale ("4. Il danno (la legge
Balduzzi specificava: "biologico") conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria (la legge
Balduzzi si riferiva alla: "attività dell'esercente della professione sanitaria") è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019 n.28990).
Parimenti, del tutto generica è la doglianza di cui al terzo motivo di appello, relativa al mancato riconoscimento, all'esito del giudizio di primo grado, della personalizzazione del danno biologico.
A tal proposito soccorre l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la personalizzazione del danno non costituisce mai mero automatismo, indotto dall'applicazione dei parametri tabellari, piuttosto dovendo essere giustificata dal positivo accertamento di specifiche peculiari condizioni, che abbiano provocato al danneggiato un pregiudizio ultroneo e diverso rispetto a quelli normalmente riconducibili alla lesione subita.
La Suprema Corte infatti ha ripetutamente affermato che: “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plernmque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (Cassazione civile sez. III,
04/08/2022, n.24227; vedi anche Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, n.27482 nonché
Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del
03/03/2023; Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 17/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del
17/05/2022; Sez. III, ordinanza n. 9006 del 21.03.2022; ordinanza n. 15733 del
17/05/2022).
Il tutto non senza evidenziare che, anche in ipotesi di fatto illecito integrante gli estremi del reato, il danno morale non è in re ipsa, ma occorre pur sempre la prova che l'evento abbia cagionato al leso una compromissione soggettiva, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione.
Nulla di tutto ciò è stato comprovato dall'istante e, con particolare riguardo al cd. danno morale, va sottolineato come ella in nessun modo abbia effettivamente dimostrato di aver patito una sofferenza soggettiva particolarmente intensa, in termini di stress, turbamento interiore, angoscia, paura. E, anzi, pur avendo allegato i predetti patimenti, gli stessi, oltre a non apparire ragionevolmente riconducibili alla natura ed entità dei postumi residuati
(pari solo al 3%), non hanno ricevuto il conforto delle risultanze documentali agli atti e, come detto, nella relazione medico legale gli ausiliari non hanno riscontrato, nemmeno in sede di anamnesi, i profili sintomatici di una condizione psichica o di uno stato d'animo in qualche misura negativamente condizionati dalle dedotte lesioni.
In definitiva, l'appellante non ha fornito alcuna idonea prova di aver subito un pregiudizio ulteriore e di gravità maggiore rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persona di pari età e condizioni di salute, per cui nulla può essere attribuito né a titolo di personalizzazione del danno biologico né
a titolo di risarcimento del danno morale.
Il quarto motivo di appello, prima ancora che infondato, è da stimarsi inammissibile, poiché l'asserito danno esistenziale è desumibile dai medesimi elementi atti fondare la richiesta di personalizzazione del danno biologico, tal che non è dato comprendere su quali basi logico giuridiche se ne chiede una liquidazione autonoma. Inoltre, pare sufficiente il richiamo a quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità, sin dalle cd. sentenze gemelle di S. Martino del 2008 (per tutte la sentenza n. 26972/2008), che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, affermando che “Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere. […………]
Palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità”. Dunque, “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario nè è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo
Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n.
23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri)”, per escludere ogni pregio alle deduzioni dell'appellante.
Miglior sorte non può essere riservata neppure al quinto motivo di appello, volto a contestare il mancato riconoscimento del risarcimento per danno lavorativo specifico e perdita di chance. Difatti, tutti i lamentati pregiudizi economici derivanti dalla perdita di futuri guadagni in ambito lavorativo sono rimasti sul piano delle mere allegazioni difensive, basate su semplici speranze di senza nessuna prova certa Parte_1 dell'automatismo della prosecuzione della carriera in ambito televisivo, in assenza del lamentato evento lesivo. Anzi, pur non tenendo conto della testimonianza di Tes_1 perché de relato, dalle ricevute di pagamento allegate dall'attrice-appellante, emerge che quest'ultima ha sempre svolto prestazioni di lavoro occasionale per l'emittente televisiva privata HSE24, potendosi verosimilmente interrompere la collaborazione, tutt'altro che stabile, per qualsiasi altro motivo ed in qualunque momento. Inoltre, la possibilità di ridurre i danni provocati dal trattamento eseguito da del 95%, effettuando CP_1
l'operazione di camouflage, come prospettato dai CCTTUU nominati nel procedimento di istruzione preventiva, induce a ritenere che la stessa ben avrebbe potuto proseguire la carriera lavorativa successivamente, ove effettivamente sua collaborazione fosse stata connotata dal requisito della stabilità.
L'appello va dunque rigettato e le spese processuali del secondo grado, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, dato il tenore delle questioni agitate in lite e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, essendosi risolta in meri rinvii la prima e non essendosi svolta affatto la seconda. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino