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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9086 /2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 9086 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ed introdotto con atto di citazione da:
, nato a , il , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. SUPPA CLAUDIO GIORGIO, , domiciliato come in atti;
C.F._1
- Parte attrice
NEI CONFRONTI DI
, ; CP_1 C.F._2
- Convenuto contumace;
NONCHÉ nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Controparte_2 C.F._3
Giugliano in Campania (NA) alla Via Epitaffio 100/Lett. 3, elett.te dom.ta in UM NE (Na) via D. Padula n.
5 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Di Bernardo C.F.: ; C.F._4
- Convenuta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato alle parti in data 14 ottobre 2023 ed iscritto a ruolo il successivo 18 ottobre, la
[...]
rappresentata dagli avvocati Claudio Giorgio Suppa e Marco Suppa, citava il Sig. Parte_1
e la Sig.ra dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di ottenere la CP_1 Controparte_2 dichiarazione di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. o la simulazione assoluta dell'atto di trasferimento immobiliare che il effettuava in favore della moglie, . CP_1 Controparte_2
Parte attrice rappresentava di essere creditrice del disponente, , per un importo di euro 176.389,28, CP_1 derivante da un decreto ingiuntivo che non veniva opposto.
Ad avviso di parte attrice pertanto il , consapevole del deterioramento delle proprie condizioni patrimoniali e CP_1 finanziarie, trasferiva alla moglie la proprietà di un appartamento sito in Giugliano in Campania (NA), in Via Epitaffio
n. 100, in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Napoli nord.
Secondo la prospettiva assunta dalla banca, tale trasferimento sarebbe stato posto in essere dal disponente al fine di sottrarre il cespite in oggetto alla garanzia patrimoniale dei creditori.
L'immobile, il cui valore dichiarato in atto ammontava ad euro 36.500, risultava, infatti, gravato da un mutuo residuo di circa 135.000,00 euro.
Peraltro, nonostante la separazione, il continuava a risiedere nell'appartamento oggetto di trasferimento, con CP_1 la moglie e i figli. Ciò denoterebbe, per un verso, il carattere simulato dell'alienazione, per altro verso il carattere pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie di parte attrice (eventus damni) e l'intento da parte dei soggetti coinvolti di sottrarre il bene in esame all'eventuale esecuzione dei creditori (scientia damni).
In virtù di ciò la banca chiedeva disporsi la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di trasferimento immobiliare in esame;
in subordine chiedeva accertarsi il carattere simulato dell'atto.
***
Con comparsa di costituzione e risposta del 15 aprile 2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_2
Con l'atto in questione la contestava la domanda attorea avanzata dalla Controparte_2 [...]
per azioni, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto. Parte_1
Parte convenuta sosteneva l'inammissibilità dell'azione revocatoria, poiché il trasferimento dell'immobile sito in
Giugliano in Campania (NA) era avvenuto in esecuzione di un accordo di separazione tra coniugi, omologato dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 6413/2022.
Tale trasferimento, secondo la prospettazione offerta da parte convenuta, dovrebbe considerarsi sottratto all'azione revocatoria, se, come accaduto nel caso di specie, posto in essere con intenti solutorio-compensativi dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Inoltre, la evidenziava altresì l'inesistenza, nel caso in esame, dei presupposti sostanziali Controparte_2 dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ad avviso di parte convenuta, infatti, l'istituto di credito attore non avrebbe dimostrato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla disposizione in esame ai fini della revocabilità. Si rappresentava, inoltre, il carattere oneroso dell'atto di trasferimento immobiliare impugnato.
Il trasferimento dell'immobile alla avveniva, infatti, come corrispettivo per l'obbligo di mantenimento CP_2 derivante dalla separazione consensuale.
Si osservava, inoltre, che la convenuta non poteva essere a conoscenza della posizione debitoria dell'ex coniuge nei confronti della banca attrice.
Sulla scorta di tali motivi, quindi, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
***
La domanda ex art. 2901 c.c. va accolta e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia, rispetto all'istituto di credito attore, dell'atto stipulato dal e dalla il 4 luglio 2022 dinanzi al Notaio dott. , con numero di CP_1 CP_2 Persona_1 repertorio 40129 e raccolta 9858; trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 2 in data 6 luglio 2022, con registrazione generale 34352 e registrazione particolare 26175; avente ad oggetto: il trasferimento della proprietà di un appartamento situato a Giugliano in Campania (NA), in Via Epitaffio 100, scala A, interno 14, piano 5, in esecuzione di un accordo di separazione consensuale.
In via preliminare occorre pronunciarsi in merito all'ammissibilità di un'azione revocatoria esperita avverso un atto di trasferimento adottato in adempimento di un accordo di separazione omologato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, in più di un'occasione, chiarito che, in linea teorica, è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata.
Nei termini suddetti si è espressa infatti Cass. n. 11914/2018, ove si legge "L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale stabiliscono il trasferimento di beni immobili o di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'avvenuta omologa, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nell'intangibilità della separazione, essendo detta statuizione non oggetto della domanda revocatoria e logicamente scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare;
né il fatto che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento".
Ciò premesso in merito alla ammissibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto impugnato, occorre a questo punto vagliarne, in concreto, la fondatezza.
Come è noto, i requisiti su cui si fonda l'actio pauliana sono: l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del creditore, il cd. eventus damni; un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che consiste nella mera consapevolezza del pregiudizio, in caso di atto successivo al sorgere del credito, oppure nella dolosa preordinazione, se l'atto è anteriore alla pretesa creditoria di chi agisce (scientia damni o consilium fraudis); la medesima predisposizione psicologica del terzo in caso di atto a titolo oneroso.
Quanto alla esistenza di un credito in capo alla banca attrice, si dà atto della circostanza che quest'ultima ha prodotto in atti il decreto ingiuntivo vantato nei confronti del , emesso l'11 aprile del 2023 dal Tribunale di Napoli e CP_1 notificato al il successivo 21 aprile. CP_1
Emerge con tutta evidenza anche il carattere pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie, ciò in quanto: dalle visure prodotte da parte attrice non è emersa la sussistenza, nel patrimonio del , di altri beni immobili CP_1 potenzialmente aggredibili;
l'operazione ha prodotto una modificazione del patrimonio del che si lascia CP_1 apprezzare già solo sotto l'aspetto qualitativo, essendosi, il disponente, privato di un bene immobile (come tale facilmente aggredibile in sede esecutiva) a tacitazione di una pretesa creditoria a titolo di mantenimento che le parti hanno quantificato in euro 36.500,00 (importo, questo, peraltro di gran lunga inferiore a quello preso a mutuo dallo stesso , con mutuo fondiario del 2008 con ipoteca iscritta sul medesimo immobile oggetto di trasferimento, al CP_1 momento del suo acquisto;
dunque con potenziale diminuzione della garanzia patrimoniale anche sotto l'aspetto quantitativo).
Quanto alla scientia damni sussistente in capo al disponente, si rileva che la debitoria, cristallizzatasi nel decreto ingiuntivo dell'aprile 2023, attiene ad un contratto di conto corrente aperto nel giugno 2019 dal , quale socio CP_1 in nome collettivo della “Caffetteria Penta” s.n.c., e ad una apertura di credito in conto corrente sino ad euro
170.000,00, concessa nel luglio 2020, ed oggetto di successiva revoca nel marzo 2022 (pochi mesi prima della separazione fra i coniugi e del successivo atto di trasferimento).
Tali elementi inducono a ritenere che il disponente, al momento del trasferimento, fosse ben consapevole della portata potenzialmente lesiva dell'atto per la soddisfazione del ceto creditorio.
Lo stesso stato soggettivo può ritenersi sussistente in capo alla moglie, terza acquirente, come si evince agevolmente dai seguenti elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.: lo stretto legame di parentela fra i due soggetti, tale da far presumere che la moglie fosse pienamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali del marito al momento della disposizione patrimoniale;
la circostanza che, anche dopo la separazione personale, i due abbiano continuato a risiedere nell'abitazione trasferita, col proprio nucleo familiare (lo si evince dai certificati di residenza depositati e dal fatto che la notifica si è perfezionata nei confronti di entrambi, sempre presso l'abitazione di Giugliano in Campania); il valore attribuito all'immobile in sede di trasferimento, potenzialmente irrisorio (se paragonato agli importi relativi al mutuo fondiario concesso per l'acquisto dell'immobile nel 2008); la stretta connessione temporale tra la separazione (maggio 2022), prima, ed il trasferimento immobiliare (luglio 2022), poi, con le lettere di messa in mora recapitate al da parte dell'istituto di credito (marzo 2022) e successivamente CP_1 culminate con la notifica del titolo monitorio, non opposto.
Tutti questi elementi, nel complesso considerati, consentono di ritenere in via presuntiva integrato l'elemento soggettivo anche in capo alla terza acquirente, dell'atto in questione. CP_2
Per questi motivi
, come già detto in precedenza, la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. va accolta, con assorbimento della domanda di simulazione proposta dall'istituto di credito in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Si precisa inoltre che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma 1): “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”(così Cass. n.
10089/2014; nello stesso senso V. Cass. 3697/2020).
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
Accoglie la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice e per l'effetto dichiara inefficace, nei confronti dell'istituto di credito attore, l'atto stipulato dal e dalla il 4 luglio CP_1 Controparte_2
2022 dinanzi al Notaio dott. , con numero di repertorio 40129 e raccolta 9858; trascritto presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio di Napoli 2 in data 6 luglio 2022, con registrazione generale 34352 e registrazione particolare
26175; avente ad oggetto: il trasferimento della proprietà di un appartamento situato a Giugliano in Campania (NA), in Via Epitaffio 100, scala A, interno 14, piano 5, in esecuzione di un accordo di separazione consensuale;
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in euro
786,00 per spese ed euro 4.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.