TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3207/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3207/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/03/2025 promossa congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Walter Orlando, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 06/11/2012 nel pagina 1 di 6 Comune di Pachino (SR);
- che dall'unione è nata la figlia a Noto il 10/05/2013; Per_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 290/2022 del 05/07/2022, divenuto efficace il 01/08/2022.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo e vicendevole rispetto e potranno fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale mutamento della stessa a mezzo pagina 2 di 6 di raccomandata A/R fino al raggiungimento della maggiore età della figlia e della sua completa autosufficienza economica;
il marito ha già trasferito la propria residenza in Pachino nella via Q. Sella n. 42.
2. La figlia minore , di anni undici, viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza materna in
Pachino. Il padre, Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza di liberi accordi, tre pomeriggi settimanali feriali (dalle ore 16:30 alle ore 20:30) compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi della minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con possibilità di pernottamento presso la casa del padre due week end alternati al mese
(dalle ore 18:00 del sabato sino alle 18:30 della domenica), e comunque mai contro la volontà della minore;
qualora non fosse possibile rispettare il precedente accordo, il padre potrà avere con sé la minore il giorno feriale o il fine settimana successivo. Le festività del Santo Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose, il compleanno della minore nonché la c.d. settimana bianca, seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori, sempre rispettando come prioritaria la volontà di . I coniugi si comunicheranno le rispettive Per_1 località ed i numeri telefonici ove trascorreranno le eventuali vacanze estive con la figlia, in modo da permettere alla stessa i dovuti contatti telefonici;
durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere dieci giorni, Per_1 anche frazionabili, con il padre nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, con comunicazione da pervenire alla sig.ra a mezzo racc. A/R. Parte_2 con preavviso di giorni 15 dalla data prevista.
3. Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente ed in soverchia considerazione le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate da , senza che nessuno dei genitori Per_1 possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro pagina 3 di 6 personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo evangelico impartito alla figlia dai genitori.
4. I coniugi concordano che venga revocata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra avendo la predetta già trasferito la Parte_2 residenza in altra abitazione sita a Pachino in via V. Arangio n. 16.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, verserà all'altro genitore una somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
a decorrere dal compimento del tredicesimo anno di età della figlia , il padre a Per_1 titolo di concorso nel mantenimento della minore non ancora economicamente autosufficiente verserà all'altro genitore una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. Il padre provvederà altresì al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia da individuarsi sulla base del protocollo in vigore presso il Tribunale di
Siracusa.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi emolumento a titolo di assegno di divorzio ovvero a titolo alimentare.
7. Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire alla stessa di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, evitando pertanto ogni tipo di conflitto, consentendo alla figlia minore, ai sensi dell'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare la figlia minore a terzi estranei con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e pagina 4 di 6 continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che la figlia minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità. Eventuali e duraturi partners dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione della figlia, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
9. Ambedue i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
10. Le parti si riservano di proporre una modifica all'assegno di mantenimento a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire.
11.I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 06/11/2012 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Pachino dell'anno 2012 (Atto n. 29, Parte I Serie);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 14.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3207/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/03/2025 promossa congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Walter Orlando, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 06/11/2012 nel pagina 1 di 6 Comune di Pachino (SR);
- che dall'unione è nata la figlia a Noto il 10/05/2013; Per_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 290/2022 del 05/07/2022, divenuto efficace il 01/08/2022.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi insistevano in ricorso.
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente, con obbligo del mutuo e vicendevole rispetto e potranno fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale mutamento della stessa a mezzo pagina 2 di 6 di raccomandata A/R fino al raggiungimento della maggiore età della figlia e della sua completa autosufficienza economica;
il marito ha già trasferito la propria residenza in Pachino nella via Q. Sella n. 42.
2. La figlia minore , di anni undici, viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza materna in
Pachino. Il padre, Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia Parte_1 secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza di liberi accordi, tre pomeriggi settimanali feriali (dalle ore 16:30 alle ore 20:30) compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi della minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, con possibilità di pernottamento presso la casa del padre due week end alternati al mese
(dalle ore 18:00 del sabato sino alle 18:30 della domenica), e comunque mai contro la volontà della minore;
qualora non fosse possibile rispettare il precedente accordo, il padre potrà avere con sé la minore il giorno feriale o il fine settimana successivo. Le festività del Santo Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività nazionali e religiose, il compleanno della minore nonché la c.d. settimana bianca, seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori, sempre rispettando come prioritaria la volontà di . I coniugi si comunicheranno le rispettive Per_1 località ed i numeri telefonici ove trascorreranno le eventuali vacanze estive con la figlia, in modo da permettere alla stessa i dovuti contatti telefonici;
durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere dieci giorni, Per_1 anche frazionabili, con il padre nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, con comunicazione da pervenire alla sig.ra a mezzo racc. A/R. Parte_2 con preavviso di giorni 15 dalla data prevista.
3. Per quanto concerne le eventuali scelte di Istituti scolastici futuri (Istituti professionali, Università), pubblici e/o privati, dette scelte saranno operate dai genitori di comune accordo, i quali si adopereranno per la migliore e più conveniente scelta, tenendo sempre presente ed in soverchia considerazione le attitudini, le inclinazioni, le capacità ed i desideri della figlia. Entrambi i genitori si impegnano a rispettare tutte le scelte scolastiche, religiose e/o di fede che verranno manifestate da , senza che nessuno dei genitori Per_1 possa e/o voglia influire su dette scelte, indipendentemente dalle loro pagina 3 di 6 personali convinzioni ed eviteranno, specialmente in punto di elezione di religione e/o di fede, di mutare l'attuale indirizzo evangelico impartito alla figlia dai genitori.
4. I coniugi concordano che venga revocata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra avendo la predetta già trasferito la Parte_2 residenza in altra abitazione sita a Pachino in via V. Arangio n. 16.
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, verserà all'altro genitore una somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
a decorrere dal compimento del tredicesimo anno di età della figlia , il padre a Per_1 titolo di concorso nel mantenimento della minore non ancora economicamente autosufficiente verserà all'altro genitore una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. Il padre provvederà altresì al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia da individuarsi sulla base del protocollo in vigore presso il Tribunale di
Siracusa.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi emolumento a titolo di assegno di divorzio ovvero a titolo alimentare.
7. Entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse della figlia, onde consentire alla stessa di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno, altresì, ogni reciproca denigrazione e collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, evitando pertanto ogni tipo di conflitto, consentendo alla figlia minore, ai sensi dell'art. 155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. Entrambi i genitori si impegnano, vicendevolmente, a non far frequentare la figlia minore a terzi estranei con i quali possano avere sporadici rapporti sentimentali. Laddove, invece, i genitori dovessero mantenere stabili e pagina 4 di 6 continuativi rapporti affettivi con terzi estranei, gli stessi si autorizzano sin d'ora a consentire che la figlia minore possa frequentare dette persone attuando rigorosamente il criterio della gradualità. Eventuali e duraturi partners dei genitori non dovranno mai sostituirsi nell'educazione della figlia, in quanto tali rapporti saranno curati esclusivamente dagli stessi genitori biologici.
9. Ambedue i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
10. Le parti si riservano di proporre una modifica all'assegno di mantenimento a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire.
11.I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 06/11/2012 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Pachino dell'anno 2012 (Atto n. 29, Parte I Serie);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 14.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6