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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/08/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 889/2023 R.G. promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. MORENA LUCA, Parte_1
RICORRENTE
contro
: difesa e rappresentata dagli avv.ti BIANCHIN Controparte_1
ROMEO e SISTI ANDREA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio la società al fine di impugnare il licenziamento Controparte_1
irrogatogli in data 14.02.2023 e, per l'effetto, condannarla al reintegro nel proprio posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a tutte le mensilità dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra;
nonché a versare presso l' competente gli oneri contributivi dovuti;
in CP_2
pagina 1 di 12 subordine ne chiedeva la condanna alla corresponsione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. 23/2015, della relativa indennità risarcitoria.
Il ricorrente esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società
[...]
, prima con contratto a tempo determinato (07.05.2015), poi con CP_1
contratto a tempo indeterminato (03.05.2016), con qualifica di operatore di vendita, inquadramento iniziale al 3° liv. e successivamente al 2° liv.
a tempo pieno, con sede di lavoro presso la filiale di Fano. Controparte_3
Il rapporto lavorativo si sviluppava ordinariamente fino all'insorgere di problematiche fisiche del ricorrente a seguito di due infortuni sul lavoro.
Il primo infortunio sul lavoro è datato 29.03.2019 quando, mentre era addetto alle consegne presso la zona di Jesi, scendendo dalla cabina del furgone, a causa della pedana bagnata dalla pioggia, scivolava rovinosamente, riportando una distorsione alla caviglia, con lesione parziale del legamento collaterale e di quello tibio-peroneo della caviglia destra. A seguito di tale infortunio, il Pt_1
era costretto ad assentarsi dal lavoro per cinque mesi, dal 29.03.2019 al
27.08.2019.
Il rapporto proseguiva fino al 14.10.2021, quando il ricorrente subiva un secondo infortunio sul lavoro mentre era addetto alle consegne nella zona di
Borgo Massano di Tavullia, movimentando uno scatolone di birra dall'interno della cabina del mezzo in dotazione all'esterno, avvertiva un dolore acuto alla schiena, da cui derivava lombosciatalgia da distrazione lombare con lesione distrattiva giunzionale del semimembranoso destro con esiti dolorosi all'arto inferiore. Il ricorrente veniva, quindi, posto in malattia per sei mesi, dal
14.10.2021 al 15.04.2022.
Il 28.04.2022, veniva sottoposto a visita di sorveglianza sanitaria e Pt_1
giudicato “non idoneo alla guida di autoveicoli”, pertanto, in data 29.04.2022, il pagina 2 di 12 ricorrente si presentava al lavoro in stampella e gli venivano assegnate attività di promoter porta a porta. Secondo parte ricorrente, si sarebbe trattato di mansioni non solo deteriori ma anche usuranti.
Il 09.05.2022, mentre era intento a percorrere le salite di Orciano di RO
(sempre con stampella), in ossequio alle nuove mansioni di promoter, il ricorrente accusava dolori sempre più persistenti alla schiena ed alla gamba destra, tanto che, rientrato in filiale, si recava dal medico curante che gli prescriveva terapie antinfiammatorie e riposo assoluto, ponendo il lavoratore in malattia dal 09.05.2022 al 30.09.2022, a causa della riacutizzazione degli esiti dolorosi di lesione distrattiva giunzionale del semimembranoso destro che si accentuavano all'estensione dell'arto. Al termine del periodo di malattia
(30.09.2022), il sig. pur rimessosi a disposizione con effetto Pt_1
immediato, veniva collocato in ferie forzate per il periodo 03-14.10.2022 e successivamente sottoposto a sorveglianza sanitaria il 17.10.2022, presso il medico competente dott. all'esito del quale riceveva il giudizio di Per_1
idoneità con prescrizioni: “non idoneo alla guida di autoveicoli”, da rivalutare entro il
16.02.2023, come da certificato consegnatogli a mano. Dal 19.10.2022 l'istante era adibito a mansioni di affiancamento, prima al tutor Persona_2
durante i giri giornalieri, senza scendere dal mezzo (19-20-21.10.2022) e poi al tutor con compiti di promoter porta a porta per circa 2-3 Persona_3
ore a piedi, sempre con stampella (dal 24.10.2022 in poi).
In data 16.01.2023 il ricorrente veniva convocato a visita dal medico competente e giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni di operatore di vendita. Con nota del 23.01.2023, comunicava a CP_1 Pt_1
la sua inidoneità permanente alle mansioni, con sospensione dal servizio, precisando di non aver reperito possibilità di suo reimpiego presso la filiale di pagina 3 di 12 Fano ma unicamente presso il deposito di SA ET del Tronto, a 140 Km di distanza, quale impiegato amministrativo di filiale, con orario parziale di 21 ore settimanali, con l'invito a manifestare la propria disponibilità alla proposta entro 7 giorni.
Con nota legale del 03.02.2023, il ricorrente chiedeva chiarimenti in ordine al mansionario richiesto e se fosse possibile il ricorso allo smart working, pur evidenziando che la proposta datoriale si sarebbe sostanziata in una reformatio in pejus (da full time a part time) e lo avrebbe costretto ad impegnative e costose trasferte che, per frequenza, lontananza e connessi disagi, sarebbero risultate usuranti e non in linea con le accertate limitazioni psicofisiche. Dopo aver comunque segnalato la sussistenza di postazioni e mansioni disponibili presso la filiale di Fano, pienamente compatibili sia che con le sue prerogative contrattuali e sanitarie sia con gli assetti organizzativi di CP_1 Pt_1
comunicava di essere “disponibile ad un serio confronto in merito” al fine di
“assumere le migliori determinazioni del caso, nel rispetto dei [propri] diritti contrattuali”.
Nelle more, in data 14.02.2023 la procedeva con il licenziamento per CP_1
giustificato motivo oggettivo, ribadendo le posizioni già espresse, sul presupposto di un rifiuto opposto da alla proposta di reimpiego. Pt_1
In definitiva, il ricorrente lamentava l'illegittimità del licenziamento intimatogli sotto una pluralità di profili: in primo luogo, in quanto ritorsivo e discriminatorio poiché adottato al culmine di una serie di atteggiamenti ostili della società, iniziati unicamente a seguito delle assenze del lavoratore a causa dei due infortuni sul lavoro;
in secondo luogo, perché la certificata inidoneità permanente non sussisterebbe;
in terzo luogo, per violazione dell'obbligo di repechage e dell'adozione di accomodamenti ragionevoli, non corrispondendo al pagina 4 di 12 vero che l'unica possibilità di reimpiego fosse quella proposta dalla società presso il deposito di SA ET (proposta in ogni caso mai formalmente rifiutata dal lavoratore); infine, l'asserita inidoneità permanente del ricorrente sarebbe da addebitarsi alla stessa società resistente, rea di averlo adibito alle mansioni usuranti del promoter porta a porta, incompatibili con il proprio stato di salute.
Con comparsa di costituzione depositata in data 07.12.2023, si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La società resistente contestava la ricostruzione avversaria sotto plurimi aspetti.
In primo luogo, negava che la riassegnazione ad altri operatori del giro e del portafoglio clienti, in dote al ricorrente prima dell'infortunio del 29.03.2019, avesse carattere punitivo bensì rispondeva ad un'esigenza meramente organizzativa, in quanto, alla luce della prolungata assenza dal lavoro del sig.
la preoccupazione della società era quella di garantire una copertura Pt_1
stabile per tutti i clienti in precedenza seguiti dal ricorrente. In ogni caso, appena rientrato al lavoro nel settembre 2019, era stato adibito all'acquisizione dei clienti e subito dopo aveva ripreso l'attività di vendita, come del resto riconosciuto anche nel ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente. Inoltre, da ottobre 2019 fino a febbraio 2020, al sig. veniva affidato in gestione un Pt_1
portafoglio di circa 400 clienti, costituito da 374 clienti nuovi procacciati da promoters, in sostanza, era stato ricostruito e affidato al ricorrente un portafoglio clienti già acquisito, permettendogli di riprendere subito la sua attività di vendita senza problemi di acquisizioni e ricerche di nuovi clienti. In sintesi, si negava l'asserito atteggiamento ostile tenuto dal responsabile di filiale, sig. nei confronti del ricorrente. La resistente negava il carattere CP_4
usurante delle mansioni a cui era stato assegnato il ricorrente nel breve periodo pagina 5 di 12 (29.04.2022-09.05.2022) intercorso fra il primo infortunio e il secondo infortunio sul lavoro. Parimenti, a seguito del rientro dal secondo infortunio
(ottobre 2022), si escludeva che il ricorrente operasse in zone disagiate o in mezzo ad intemperie, per buona parte aveva operato ad Ancona, peraltro, libero di scegliersi vie, abitazioni e condomini. Evidenziava come il giudizio di inidoneità permanente alla mansione di operatore di vendita non fosse mai stato impugnato dal ricorrente e, pertanto, la società non aveva fatto altro che limitarsi a conformarsi al giudizio del medico competente.
In relazione alla violazione dell'obbligo di repechage e all'adozione degli accomodamenti ragionevoli, la società ribadiva l'insussistenza di altri impieghi nella filiale di Fano nonché di ruoli impiegatizi nelle altre filiali “vicine”.
Sottolineava l'erroneità della prospettazione avversaria, volta ad individuare i singoli compiti dell'operatore di vendita compatibili con le limitazioni del poiché, affinché il ricorrente possa essere assegnato alle mansioni Pt_1
rivendicate, dovrebbe essere in grado di adempiere tutti i compiti di cui si compone il mansionario, non risultando efficace un suo svolgimento solo parziale, anche alla luce della sua impossibilità di guidare l'autoveicolo.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalle parti e dalla consulenza tecnica medica disposta con ordinanza del
28.11.2024.
***
1. Il ricorso ha per oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente in data 14.02.2023 per sopravvenuta inidoneità permanente alle mansioni di operatore di vendita. Il rapporto è stato risolto a seguito dell'accertamento compiuto dal medico competente in data 16.01.2023 con valutazione di inidoneità permanente.
pagina 6 di 12 Per valutare la legittimità del recesso è opportuno ricordare che l'accertamento dell'inidoneità sopravvenuta del dipendente può provenire dal medico competente su richiesta del lavoratore, ai sensi della normativa prevista in materia di sicurezza (art. 41 D. Lgs. n. 81/2008), ovvero dalla Commissione medica istituita presso l'ASL (organo competente secondo l'art. 5 Legge n.
300/1970) su richiesta del datore di lavoro.
Al termine della visita medica, sulla base delle risultanze della stessa, il medico esprimerà un giudizio relativo alla mansione specifica che potrà essere:
• di idoneità;
• di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
• di inidoneità temporanea, con precisazione dei limiti temporali di validità;
• di inidoneità permanente.
Avverso i giudizi del medico competente il lavoratore può presentare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente che, dopo eventuali ulteriori accertamenti, potrà confermarlo, modificarlo o revocarlo.
Tanto il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medica competente e quanto il giudizio del medico competente non vincolano il giudice che può giungere a conclusioni diverse tramite il proprio consulente tecnico d'ufficio (v.
Cass. 4757/2015).
2. La sopravvenuta inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni affidategli configura una ipotesi distinta dalla malattia impediente, avendo quest'ultima carattere temporaneo, a differenza della inidoneità che si caratterizza per essere permanente, o con una durata temporale indeterminata o quantomeno indeterminabile, e per dare luogo ad una impossibilità della prestazione lavorativa (non necessariamente assoluta) che, in presenza di talune condizioni e indipendentemente dal superamento del periodo di comporto, può condurre pagina 7 di 12 alla risoluzione del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cass. n. 4206/2013, n
9581/2001, n. 14065/1999, n. 8855/1991).
3. In ipotesi di inidoneità fisica relativa alle mansioni si deve, pertanto, verificare ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione che non sia possibile in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva (cfr. Cass. 18020/2017, Cass. S.U. n.
7755/1998), sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione (cfr. Cass. n. 12489/2015).
Tale obbligo discende dalla ormai pacifica riconducibilità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione all'art. 3 della legge 604/1966 (Cass. SU
7755/1998; id. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18196 del 29/07/2013) nonché dalla previsione di cui all'art. 42, del d.lgs. 81/2008.
Ed è in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con il suo stato di salute, ed assolva quindi all'obbligo di repêchage, Cass. 20 /09/ 2016,
n. 18411.
4. In caso, invece, di sopravvenuta inidoneità assoluta (e non relativa) del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, la Suprema Corte ha affermato che si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111 c.c., con la conseguenza che, al verificarsi di tale impossibilità assoluta, e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa, si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore),
pagina 8 di 12 dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322 c.c., co. 2, che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto.
5. Gli obblighi di reimpiego del lavoratore a carico del datore di lavoro assumono un carattere più esteso se l'inidoneità alla mansione discende da una condizione di disabilità. Tale situazione, che è onere del lavoratore dimostrare (Cass.
27502/2019), si configura quale limitazione risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazioni con barriere di diversa natura può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale, su base di eguaglianza con gli altri lavoratori. In tal caso, in base all'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. 216, il datore di lavoro è tenuto ad adottare
“accomodamenti ragionevoli” ossia misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa altrimenti preclusa, a persona con disabilità.
6. Premesso ciò, deve anzitutto verificarsi se il datore di lavoro abbia assolto al suo primario onere probatorio, ossia la dimostrazione dell'inidoneità permanente alla mansione. Si tratta di un profilo espressamente contestato dalla difesa ricorrente, secondo cui le problematiche di natura ortopedica (accertate dall'Inail nella misura dell'8%) non erano tali da rendere incompatibili le mansioni di operatore di vendita e configuravano al più un'impossibilità temporanea di svolgere le mansioni.
7. Su tali profili si è svolta la ctu del dott. il quale, con Persona_4
riferimento alla condizione attuale del ricorrente non ha rilevato alcuna condizione patologica di rilievo (“Trattasi di Soggetto in sovrappeso (alt cm 173 (sul verbale di licenziamento è riportato 169 ma questa misura di 173 cm sembra più adeguata) per un peso di oltre 100 kg (103 ..). Non si rilevano aspetti patologici evidenti a carico di
SNC, di apparato respiratorio, di cardiovascolare .. buona la muscolatura e la
pagina 9 di 12 cinetica/articolarità di arti superiori, in torace “a botte” (+-) con qualche rumore bronchitico
…(il P/o è tabagista.. .dice ..). Buona la articolarità di coxo/femorali e ginocchia, muscolatura di arti inferiori presente e a modesto trofismo. Deambulazione e movimenti posturali ndr.”). Secondo il ctu il ricorrente – a distanza di circa 2 anni dalla licenziamento - ha recuperato, apparentemente in maniera ampia, una concreta capacità di lavoro in attività confacenti e comunque non dissimili da quelle già svolte a suo tempo.
8. Il ctu si è pure espresso sulla condizione del ricorrente all'epoca del licenziamento ritenendo che fosse “temporaneamente non idoneo”, sul rilievo che “Quando il periziando venne licenziato si trovava ancora in una fase di sub/acuzie di malattia, la stessa situazione per la quale in precedenza era stato fatto idoneo con limitazioni”. Sollecitato dal procuratore del ricorrente ad approfondimenti su tale ultimo profilo – in realtà di primario rilievo posto che la valutazione del motivo oggettivo di recesso deve valutarsi all'epoca dell'intimato licenziamento – il ctu ha affermato che all'epoca “il Soggetto poteva svolgere le mansioni ridotte eseguite sino a quel tempo” precisando che “su questi giudizi ora per allora grava anche il comportamento allora tenuto dal periziato (in altri temini non è dato di sapere SE e quanto/come il Soggetto esprimesse la sua soggettività, inducendo il giudizio del medico competente”).
9. Pare al decidente che queste ultime valutazioni sconfessino il giudizio di permanente inidoneità espresso dal medico competente, poiché attestano una condizione di parziale idoneità alla mansione, di carattere non permanente (il
Soggetto poteva svolgere le mansioni ridotte eseguite sino a quel tempo”). La valutazione del carattere permanente dell'inidoneità ritenuta dal medico competente appare effettivamente apodittica anche perché tra la diagnosi di idoneità con limitazioni espressa dal medico competente il 17 ottobre e quella di inidoneità del 16 gennaio 2023, non risultano documentati mutamenti della situazione pagina 10 di 12 clinica. Pertanto, non potrebbe neppure validamente opporsi che ai fini della configurabilità del g.m.o. la situazione di inabilità che può giustificare il recesso possa avere oltre che il carattere della certa permanenza il più sfumato carattere di imprevedibilità della sua durata.
In sostanza, secondo la valutazione del dott. all'epoca del recesso, Per_4
l'istante avrebbe potuto essere ancora impiegato nelle mansioni di operatore di vendita, sia pure con le limitazioni precedentemente prescritte dal medico competente. La conclusione obbligata è che all'epoca del licenziamento il ricorrente non fosse permanentemente inidoneo alla mansione ma al più idoneo con limitazioni.
10. La condizione di parziale idoneità temporanea alla mansione – ritenuta dal ctu - non costituisce un giustificato motivo oggettivo di licenziamento poichè, pur escludendo temporaneamente la possibilità di impiegare il lavoratore sul complesso delle mansioni normalmente esigibili, ne consente comunque l'utilizzo parziale fino al pieno recupero dell'idoneità. Cosa peraltro pacificamente avvenuta nel periodo dal 19.10.2022 al 14.02.2023.
11. Il licenziamento è quindi stato intimato in difetto di un giustificato motivo oggettivo.
Poiché il rapporto di lavoro è successivo al 7 marzo 2015, deve applicarsi l'art. 2, comma 4, del d.lgs. 23/2015, in base al quale “La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipoesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore anche ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
4657,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva a cpa come per legge. A definitivo carico della resistente sono poste le spese di ctu.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e ordina al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite e di ctu che liquida come in parte motiva.
RO, 21/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 889/2023 R.G. promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. MORENA LUCA, Parte_1
RICORRENTE
contro
: difesa e rappresentata dagli avv.ti BIANCHIN Controparte_1
ROMEO e SISTI ANDREA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio la società al fine di impugnare il licenziamento Controparte_1
irrogatogli in data 14.02.2023 e, per l'effetto, condannarla al reintegro nel proprio posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a tutte le mensilità dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra;
nonché a versare presso l' competente gli oneri contributivi dovuti;
in CP_2
pagina 1 di 12 subordine ne chiedeva la condanna alla corresponsione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. 23/2015, della relativa indennità risarcitoria.
Il ricorrente esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società
[...]
, prima con contratto a tempo determinato (07.05.2015), poi con CP_1
contratto a tempo indeterminato (03.05.2016), con qualifica di operatore di vendita, inquadramento iniziale al 3° liv. e successivamente al 2° liv.
a tempo pieno, con sede di lavoro presso la filiale di Fano. Controparte_3
Il rapporto lavorativo si sviluppava ordinariamente fino all'insorgere di problematiche fisiche del ricorrente a seguito di due infortuni sul lavoro.
Il primo infortunio sul lavoro è datato 29.03.2019 quando, mentre era addetto alle consegne presso la zona di Jesi, scendendo dalla cabina del furgone, a causa della pedana bagnata dalla pioggia, scivolava rovinosamente, riportando una distorsione alla caviglia, con lesione parziale del legamento collaterale e di quello tibio-peroneo della caviglia destra. A seguito di tale infortunio, il Pt_1
era costretto ad assentarsi dal lavoro per cinque mesi, dal 29.03.2019 al
27.08.2019.
Il rapporto proseguiva fino al 14.10.2021, quando il ricorrente subiva un secondo infortunio sul lavoro mentre era addetto alle consegne nella zona di
Borgo Massano di Tavullia, movimentando uno scatolone di birra dall'interno della cabina del mezzo in dotazione all'esterno, avvertiva un dolore acuto alla schiena, da cui derivava lombosciatalgia da distrazione lombare con lesione distrattiva giunzionale del semimembranoso destro con esiti dolorosi all'arto inferiore. Il ricorrente veniva, quindi, posto in malattia per sei mesi, dal
14.10.2021 al 15.04.2022.
Il 28.04.2022, veniva sottoposto a visita di sorveglianza sanitaria e Pt_1
giudicato “non idoneo alla guida di autoveicoli”, pertanto, in data 29.04.2022, il pagina 2 di 12 ricorrente si presentava al lavoro in stampella e gli venivano assegnate attività di promoter porta a porta. Secondo parte ricorrente, si sarebbe trattato di mansioni non solo deteriori ma anche usuranti.
Il 09.05.2022, mentre era intento a percorrere le salite di Orciano di RO
(sempre con stampella), in ossequio alle nuove mansioni di promoter, il ricorrente accusava dolori sempre più persistenti alla schiena ed alla gamba destra, tanto che, rientrato in filiale, si recava dal medico curante che gli prescriveva terapie antinfiammatorie e riposo assoluto, ponendo il lavoratore in malattia dal 09.05.2022 al 30.09.2022, a causa della riacutizzazione degli esiti dolorosi di lesione distrattiva giunzionale del semimembranoso destro che si accentuavano all'estensione dell'arto. Al termine del periodo di malattia
(30.09.2022), il sig. pur rimessosi a disposizione con effetto Pt_1
immediato, veniva collocato in ferie forzate per il periodo 03-14.10.2022 e successivamente sottoposto a sorveglianza sanitaria il 17.10.2022, presso il medico competente dott. all'esito del quale riceveva il giudizio di Per_1
idoneità con prescrizioni: “non idoneo alla guida di autoveicoli”, da rivalutare entro il
16.02.2023, come da certificato consegnatogli a mano. Dal 19.10.2022 l'istante era adibito a mansioni di affiancamento, prima al tutor Persona_2
durante i giri giornalieri, senza scendere dal mezzo (19-20-21.10.2022) e poi al tutor con compiti di promoter porta a porta per circa 2-3 Persona_3
ore a piedi, sempre con stampella (dal 24.10.2022 in poi).
In data 16.01.2023 il ricorrente veniva convocato a visita dal medico competente e giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni di operatore di vendita. Con nota del 23.01.2023, comunicava a CP_1 Pt_1
la sua inidoneità permanente alle mansioni, con sospensione dal servizio, precisando di non aver reperito possibilità di suo reimpiego presso la filiale di pagina 3 di 12 Fano ma unicamente presso il deposito di SA ET del Tronto, a 140 Km di distanza, quale impiegato amministrativo di filiale, con orario parziale di 21 ore settimanali, con l'invito a manifestare la propria disponibilità alla proposta entro 7 giorni.
Con nota legale del 03.02.2023, il ricorrente chiedeva chiarimenti in ordine al mansionario richiesto e se fosse possibile il ricorso allo smart working, pur evidenziando che la proposta datoriale si sarebbe sostanziata in una reformatio in pejus (da full time a part time) e lo avrebbe costretto ad impegnative e costose trasferte che, per frequenza, lontananza e connessi disagi, sarebbero risultate usuranti e non in linea con le accertate limitazioni psicofisiche. Dopo aver comunque segnalato la sussistenza di postazioni e mansioni disponibili presso la filiale di Fano, pienamente compatibili sia che con le sue prerogative contrattuali e sanitarie sia con gli assetti organizzativi di CP_1 Pt_1
comunicava di essere “disponibile ad un serio confronto in merito” al fine di
“assumere le migliori determinazioni del caso, nel rispetto dei [propri] diritti contrattuali”.
Nelle more, in data 14.02.2023 la procedeva con il licenziamento per CP_1
giustificato motivo oggettivo, ribadendo le posizioni già espresse, sul presupposto di un rifiuto opposto da alla proposta di reimpiego. Pt_1
In definitiva, il ricorrente lamentava l'illegittimità del licenziamento intimatogli sotto una pluralità di profili: in primo luogo, in quanto ritorsivo e discriminatorio poiché adottato al culmine di una serie di atteggiamenti ostili della società, iniziati unicamente a seguito delle assenze del lavoratore a causa dei due infortuni sul lavoro;
in secondo luogo, perché la certificata inidoneità permanente non sussisterebbe;
in terzo luogo, per violazione dell'obbligo di repechage e dell'adozione di accomodamenti ragionevoli, non corrispondendo al pagina 4 di 12 vero che l'unica possibilità di reimpiego fosse quella proposta dalla società presso il deposito di SA ET (proposta in ogni caso mai formalmente rifiutata dal lavoratore); infine, l'asserita inidoneità permanente del ricorrente sarebbe da addebitarsi alla stessa società resistente, rea di averlo adibito alle mansioni usuranti del promoter porta a porta, incompatibili con il proprio stato di salute.
Con comparsa di costituzione depositata in data 07.12.2023, si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La società resistente contestava la ricostruzione avversaria sotto plurimi aspetti.
In primo luogo, negava che la riassegnazione ad altri operatori del giro e del portafoglio clienti, in dote al ricorrente prima dell'infortunio del 29.03.2019, avesse carattere punitivo bensì rispondeva ad un'esigenza meramente organizzativa, in quanto, alla luce della prolungata assenza dal lavoro del sig.
la preoccupazione della società era quella di garantire una copertura Pt_1
stabile per tutti i clienti in precedenza seguiti dal ricorrente. In ogni caso, appena rientrato al lavoro nel settembre 2019, era stato adibito all'acquisizione dei clienti e subito dopo aveva ripreso l'attività di vendita, come del resto riconosciuto anche nel ricorso introduttivo dallo stesso ricorrente. Inoltre, da ottobre 2019 fino a febbraio 2020, al sig. veniva affidato in gestione un Pt_1
portafoglio di circa 400 clienti, costituito da 374 clienti nuovi procacciati da promoters, in sostanza, era stato ricostruito e affidato al ricorrente un portafoglio clienti già acquisito, permettendogli di riprendere subito la sua attività di vendita senza problemi di acquisizioni e ricerche di nuovi clienti. In sintesi, si negava l'asserito atteggiamento ostile tenuto dal responsabile di filiale, sig. nei confronti del ricorrente. La resistente negava il carattere CP_4
usurante delle mansioni a cui era stato assegnato il ricorrente nel breve periodo pagina 5 di 12 (29.04.2022-09.05.2022) intercorso fra il primo infortunio e il secondo infortunio sul lavoro. Parimenti, a seguito del rientro dal secondo infortunio
(ottobre 2022), si escludeva che il ricorrente operasse in zone disagiate o in mezzo ad intemperie, per buona parte aveva operato ad Ancona, peraltro, libero di scegliersi vie, abitazioni e condomini. Evidenziava come il giudizio di inidoneità permanente alla mansione di operatore di vendita non fosse mai stato impugnato dal ricorrente e, pertanto, la società non aveva fatto altro che limitarsi a conformarsi al giudizio del medico competente.
In relazione alla violazione dell'obbligo di repechage e all'adozione degli accomodamenti ragionevoli, la società ribadiva l'insussistenza di altri impieghi nella filiale di Fano nonché di ruoli impiegatizi nelle altre filiali “vicine”.
Sottolineava l'erroneità della prospettazione avversaria, volta ad individuare i singoli compiti dell'operatore di vendita compatibili con le limitazioni del poiché, affinché il ricorrente possa essere assegnato alle mansioni Pt_1
rivendicate, dovrebbe essere in grado di adempiere tutti i compiti di cui si compone il mansionario, non risultando efficace un suo svolgimento solo parziale, anche alla luce della sua impossibilità di guidare l'autoveicolo.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalle parti e dalla consulenza tecnica medica disposta con ordinanza del
28.11.2024.
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1. Il ricorso ha per oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente in data 14.02.2023 per sopravvenuta inidoneità permanente alle mansioni di operatore di vendita. Il rapporto è stato risolto a seguito dell'accertamento compiuto dal medico competente in data 16.01.2023 con valutazione di inidoneità permanente.
pagina 6 di 12 Per valutare la legittimità del recesso è opportuno ricordare che l'accertamento dell'inidoneità sopravvenuta del dipendente può provenire dal medico competente su richiesta del lavoratore, ai sensi della normativa prevista in materia di sicurezza (art. 41 D. Lgs. n. 81/2008), ovvero dalla Commissione medica istituita presso l'ASL (organo competente secondo l'art. 5 Legge n.
300/1970) su richiesta del datore di lavoro.
Al termine della visita medica, sulla base delle risultanze della stessa, il medico esprimerà un giudizio relativo alla mansione specifica che potrà essere:
• di idoneità;
• di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
• di inidoneità temporanea, con precisazione dei limiti temporali di validità;
• di inidoneità permanente.
Avverso i giudizi del medico competente il lavoratore può presentare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente che, dopo eventuali ulteriori accertamenti, potrà confermarlo, modificarlo o revocarlo.
Tanto il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medica competente e quanto il giudizio del medico competente non vincolano il giudice che può giungere a conclusioni diverse tramite il proprio consulente tecnico d'ufficio (v.
Cass. 4757/2015).
2. La sopravvenuta inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni affidategli configura una ipotesi distinta dalla malattia impediente, avendo quest'ultima carattere temporaneo, a differenza della inidoneità che si caratterizza per essere permanente, o con una durata temporale indeterminata o quantomeno indeterminabile, e per dare luogo ad una impossibilità della prestazione lavorativa (non necessariamente assoluta) che, in presenza di talune condizioni e indipendentemente dal superamento del periodo di comporto, può condurre pagina 7 di 12 alla risoluzione del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cass. n. 4206/2013, n
9581/2001, n. 14065/1999, n. 8855/1991).
3. In ipotesi di inidoneità fisica relativa alle mansioni si deve, pertanto, verificare ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione che non sia possibile in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva (cfr. Cass. 18020/2017, Cass. S.U. n.
7755/1998), sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione (cfr. Cass. n. 12489/2015).
Tale obbligo discende dalla ormai pacifica riconducibilità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione all'art. 3 della legge 604/1966 (Cass. SU
7755/1998; id. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18196 del 29/07/2013) nonché dalla previsione di cui all'art. 42, del d.lgs. 81/2008.
Ed è in virtù di tale aspetto che si rende necessario che il datore di lavoro tenti la ricollocazione del lavoratore in altra prestazione lavorativa compatibile con il suo stato di salute, ed assolva quindi all'obbligo di repêchage, Cass. 20 /09/ 2016,
n. 18411.
4. In caso, invece, di sopravvenuta inidoneità assoluta (e non relativa) del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, la Suprema Corte ha affermato che si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111 c.c., con la conseguenza che, al verificarsi di tale impossibilità assoluta, e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa, si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore),
pagina 8 di 12 dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322 c.c., co. 2, che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto.
5. Gli obblighi di reimpiego del lavoratore a carico del datore di lavoro assumono un carattere più esteso se l'inidoneità alla mansione discende da una condizione di disabilità. Tale situazione, che è onere del lavoratore dimostrare (Cass.
27502/2019), si configura quale limitazione risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazioni con barriere di diversa natura può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale, su base di eguaglianza con gli altri lavoratori. In tal caso, in base all'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. 216, il datore di lavoro è tenuto ad adottare
“accomodamenti ragionevoli” ossia misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa altrimenti preclusa, a persona con disabilità.
6. Premesso ciò, deve anzitutto verificarsi se il datore di lavoro abbia assolto al suo primario onere probatorio, ossia la dimostrazione dell'inidoneità permanente alla mansione. Si tratta di un profilo espressamente contestato dalla difesa ricorrente, secondo cui le problematiche di natura ortopedica (accertate dall'Inail nella misura dell'8%) non erano tali da rendere incompatibili le mansioni di operatore di vendita e configuravano al più un'impossibilità temporanea di svolgere le mansioni.
7. Su tali profili si è svolta la ctu del dott. il quale, con Persona_4
riferimento alla condizione attuale del ricorrente non ha rilevato alcuna condizione patologica di rilievo (“Trattasi di Soggetto in sovrappeso (alt cm 173 (sul verbale di licenziamento è riportato 169 ma questa misura di 173 cm sembra più adeguata) per un peso di oltre 100 kg (103 ..). Non si rilevano aspetti patologici evidenti a carico di
SNC, di apparato respiratorio, di cardiovascolare .. buona la muscolatura e la
pagina 9 di 12 cinetica/articolarità di arti superiori, in torace “a botte” (+-) con qualche rumore bronchitico
…(il P/o è tabagista.. .dice ..). Buona la articolarità di coxo/femorali e ginocchia, muscolatura di arti inferiori presente e a modesto trofismo. Deambulazione e movimenti posturali ndr.”). Secondo il ctu il ricorrente – a distanza di circa 2 anni dalla licenziamento - ha recuperato, apparentemente in maniera ampia, una concreta capacità di lavoro in attività confacenti e comunque non dissimili da quelle già svolte a suo tempo.
8. Il ctu si è pure espresso sulla condizione del ricorrente all'epoca del licenziamento ritenendo che fosse “temporaneamente non idoneo”, sul rilievo che “Quando il periziando venne licenziato si trovava ancora in una fase di sub/acuzie di malattia, la stessa situazione per la quale in precedenza era stato fatto idoneo con limitazioni”. Sollecitato dal procuratore del ricorrente ad approfondimenti su tale ultimo profilo – in realtà di primario rilievo posto che la valutazione del motivo oggettivo di recesso deve valutarsi all'epoca dell'intimato licenziamento – il ctu ha affermato che all'epoca “il Soggetto poteva svolgere le mansioni ridotte eseguite sino a quel tempo” precisando che “su questi giudizi ora per allora grava anche il comportamento allora tenuto dal periziato (in altri temini non è dato di sapere SE e quanto/come il Soggetto esprimesse la sua soggettività, inducendo il giudizio del medico competente”).
9. Pare al decidente che queste ultime valutazioni sconfessino il giudizio di permanente inidoneità espresso dal medico competente, poiché attestano una condizione di parziale idoneità alla mansione, di carattere non permanente (il
Soggetto poteva svolgere le mansioni ridotte eseguite sino a quel tempo”). La valutazione del carattere permanente dell'inidoneità ritenuta dal medico competente appare effettivamente apodittica anche perché tra la diagnosi di idoneità con limitazioni espressa dal medico competente il 17 ottobre e quella di inidoneità del 16 gennaio 2023, non risultano documentati mutamenti della situazione pagina 10 di 12 clinica. Pertanto, non potrebbe neppure validamente opporsi che ai fini della configurabilità del g.m.o. la situazione di inabilità che può giustificare il recesso possa avere oltre che il carattere della certa permanenza il più sfumato carattere di imprevedibilità della sua durata.
In sostanza, secondo la valutazione del dott. all'epoca del recesso, Per_4
l'istante avrebbe potuto essere ancora impiegato nelle mansioni di operatore di vendita, sia pure con le limitazioni precedentemente prescritte dal medico competente. La conclusione obbligata è che all'epoca del licenziamento il ricorrente non fosse permanentemente inidoneo alla mansione ma al più idoneo con limitazioni.
10. La condizione di parziale idoneità temporanea alla mansione – ritenuta dal ctu - non costituisce un giustificato motivo oggettivo di licenziamento poichè, pur escludendo temporaneamente la possibilità di impiegare il lavoratore sul complesso delle mansioni normalmente esigibili, ne consente comunque l'utilizzo parziale fino al pieno recupero dell'idoneità. Cosa peraltro pacificamente avvenuta nel periodo dal 19.10.2022 al 14.02.2023.
11. Il licenziamento è quindi stato intimato in difetto di un giustificato motivo oggettivo.
Poiché il rapporto di lavoro è successivo al 7 marzo 2015, deve applicarsi l'art. 2, comma 4, del d.lgs. 23/2015, in base al quale “La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipoesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore anche ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
4657,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva a cpa come per legge. A definitivo carico della resistente sono poste le spese di ctu.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e ordina al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite e di ctu che liquida come in parte motiva.
RO, 21/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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