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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13838 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 36126/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. ROMANELLO Parte_1 C.F._1
GABRIELE,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti MUGLIA MARIA Controparte_1 P.IVA_1
ER e IN UC;
(C.F. ), con l'Avv. DONTI Parte_2 C.F._2
ROBERTA,
PARTI APPELLATE
Controparte_2
, Controparte_3
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Cessione di credito.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello.
Per l'appellata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis: CP_1
- nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in Parte_1
Pagina 1 di 6 fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 23320/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma con condanna alle spese di lite ex art. 96 cpc”.
Per l'appellata «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, Pt_2
eccezione e deduzione disattesa, rigettare ogni domanda nei confronti dell'esponente perché la prestazione sottesa alla cessione di credito oggetto di causa ed il risarcimento, reclamati dal Sig. , nella qualità di secondo cessionario, sono dovuti dalla Parte_1
ceduta, con ogni consequenziale pronuncia di legge. Controparte_1
In via istruttoria si reiterano tutte le istanze del primo grado, con particolare riferimento alla CTU tecnica ed alle prove per testi con i IG.ri , e Testimone_1 Testimone_2
sui capitoli 3, 4, 8, 9 e 10 della comparsa di primo grado nonché sui capitoli Testimone_3
8 e 9 dell'atto di citazione della oltre che su quelli articolati a Parte_3 verbale.
Si dichiara, ex art. 9 L.23.12.1999, n. 488 e succ. mod., che il valore complessivo della domanda non varia con la presente costituzione.
Il tutto con vittoria delle spese di tutte le fasi processuali, da distrarsi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione in fatto.
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, n. 23320/2021, con la quale è stata rigettata la sua domanda, nei confronti di
, di condanna al pagamento della somma di € 630,00, quale credito per Controparte_1 risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale, che il aveva acquistato in Parte_1
forza di atto di cessione, dalla -che, a sua volta, l'aveva Parte_3 acquistato per cessione dalla danneggiata, sig.ra Parte_2
Occorre precisare che il giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, traeva origine da un precedente giudizio, già instaurato dalla prima cessionaria, , Parte_3
nei confronti di e di la cui sentenza definitiva (che pure aveva rigettato CP_1 Pt_2
la domanda) era stata annullata dal Tribunale di Roma, con rinvio al giudice di primo grado, avendo riscontrato un difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo responsabile del sinistro;
il giudizio veniva quindi riassunto davanti al Giudice di Pace, e, nel frattempo, subentrava il sig. , quale ulteriore Parte_1
cessionario del credito.
Pagina 2 di 6 All'esito, il GdP ha dichiarato, in via preliminare, la domanda improponibile, per abusivo frazionamento del credito e, comunque, l'ha rigettata nel merito, ritenendo non provato ed insussistente il credito ceduto.
Proposta impugnazione da parte del sig. , alla prima udienza del giorno Parte_1
23.09.2022, il GU dichiarava la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2
e , riscontrando la tempestività e ritualità delle notifiche nei loro
[...] Controparte_3
confronti; non essendovi, invece, prova del perfezionamento della notifica nei confronti dell'altra appellata ne ordinava la rinnovazione, nel rispetto dei termini Parte_2
di legge ex art. 163bis c.p.c., fissando nuova udienza al 21 febbraio 2023.
A quest'udienza (svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c.), la difesa di parte appellante dichiarava di non aver ricevuto riscontro sul rinnovo della notifica alla sig.ra e, pertanto, chiedeva ulteriore termine per il rinnovo;
il GU, tuttavia, Pt_2
rilevando che non era allegata agli atti alcuna prova nemmeno dell'invio della notifica, invitava la difesa appellante a depositarla entro il termine del 10.03.2023, riservandosi di disporre ulteriore rinnovo della notifica;
con successiva ordinanza del 30.03.2023, preso atto che entro il termine concesso, la difesa attrice-appellante non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di produrre prova del tentativo di notifica alla convenuta-appellata e che, Pt_2
pertanto, non poteva esserne disposta la ulteriore rinnovazione (e riservata in sentenza ogni valutazione sulle conseguenze processuali di tale omissione), fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il medesimo provvedimento, vista la comparsa di costituzione depositata il 29.03.2023 da parte di , ne revocava la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 5.11.2024 (svoltasi anch'essa con scambio di note scritte ex art. 127ter
c.p.c.), il GU tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Inammissibilità dell'appello.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt.
291 e 307 c.p.c., essendo stata del tutto omessa la rinnovazione della notifica nei confronti dell'appellata a seguito dell'ordine del Giudice all'udienza del Parte_2
23.09.2022.
Come già esposto sopra, infatti, a seguito dell'ordine di rinnovazione della notifica (da
Pagina 3 di 6 eseguirsi nel rispetto del termine a comparire di 90 giorni, rispetto all'udienza del
21.02.2023 e, quindi, entro il 23.11.2022), la difesa appellante non ha ottemperato a tale ordine;
sebbene abbia richiesto, con le note di trattazione scritta depositate il 21.02.2023, ulteriore rinnovo della notifica, dichiarando (ma non provando), di aver effettuato la rinnovazione, ma di non avere avuto riscontro del buon esito, non ha però prodotto alcuna prova di avere realmente inoltrato la notifica rinnovata nel termine (perentorio) indicato dal
GU; prova che non è stata fornita nemmeno nell'ulteriore termine concesso dal Giudice
(10.03.2023) e, peraltro, nemmeno successivamente.
È pacifico che può essere disposta la rinnovazione soltanto di una notifica che sia stata effettuata, anche se nulla, viziata o non andata a buon fine, mentre la rinnovazione non può darsi per una notifica che sia stata completamente omessa;
ed è poi principio altrettanto consolidato, quello per cui l'omessa rinnovazione della notifica di un atto di appello, determina l'inammissibilità del gravame (Cass. sez. 1, n. 23587 del 3/11/2006 e sez. 2, n.
13637 del 30/05/2017; sez. 6-3, n. 18690 del 9/06/2022; v. anche sez. Lav. n. 8125 del
3/04/2013 e n. 19083 del 18/07/2018, che pure si esprime in termini di “improcedibilità” dell'appello).
Dal momento, poi, che l'inammissibilità dell'appello è effetto immediato dell'omessa notifica entro il termine perentorio per la rinnovazione -che il Giudice si limita ad accertare e dichiarare- è del tutto ininfluente la successiva (e tardiva) costituzione della sig.ra
(cfr. Cass. 8125/2013 cit.), avvenuta soltanto con comparsa del 4.11.2024, per Pt_2
l'udienza di precisazione delle conclusioni. Invero, l'inammissibilità del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che si produce, appunto, immediatamente e non può quindi essere sanata dalla successiva e tardiva costituzione dell'appellata (tanto più nella specie, ove, a quanto consta, la costituzione non è stata conseguenza della notifica dell'appello, mai ricevuta).
Resta da valutare se l'inammissibilità dell'appello, sicuramente verificatasi nei confronti della sig.ra si estenda o meno anche alle domande rivolte nei confronti Parte_2
degli altri appellati (e, in particolare, di , questione che va risolta in base alla CP_1 individuazione della inscindibilità o meno delle cause, poiché, laddove si verta in ipotesi di cause inscindibili, l'inammissibilità o l'estinzione del gravame anche nei confronti di un solo litisconsorte, determina l'inammissibilità dell'intero giudizio di appello (art. 331, comma 2 c.p.c.).
Pagina 4 di 6 Ebbene, considerato che una precedente sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di primo appello avverso la sentenza del GdP che aveva definito il primo giudizio (di cui questo costituisce prosecuzione in riassunzione), aveva rilevato un difetto di integrazione del contraddittorio, per omessa citazione di un litisconsorte necessario, è evidente che ci troviamo di fronte a cause inscindibili (nozione che, secondo la consolidata giurisprudenza, ricomprende sicuramente le ipotesi di litisconsorzio necessario, ma è anche più ampia, abbracciando anche altri casi).
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato interamente inammissibile, nei confronti di tutte le parti processuali.
Preme, da ultimo, una precisazione: la questione in base alla quale viene definita la presente controversia, pur se rilevata d'ufficio e non oggetto di specifica eccezione o contestazione, non deve essere sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
In primo luogo, perché trattasi di questione di natura meramente processuale ed in rito, che attiene alla stessa ammissibilità dell'azione, come tale sottratta all'obbligo del Giudice di stimolare il contraddittorio su di essa (ex multis e tra le più recenti, Cass. SU, n. 30883 del
3/12/2024; sez. 6-3, n. 7356 del 7/03/2022 e sez. 6-5, n. 6218 del 4/03/2019).
In secondo luogo, perché la questione dell'omesso rinnovo della notifica era stata, in realtà, già evidenziata dal Giudice, sia nel verbale di udienza del 24.02.2023, ove si era rilevata la totale mancanza di prova in ordine alla rinnovazione della notifica da parte dell'appellante - peraltro invitando espressamente la difesa a produrre in atti la relativa documentazione- sia nel successivo provvedimento del 30.03.2023, ove, preso atto della mancata produzione, si rigettava l'istanza di ulteriore rinnovazione, riservandosi di valutare in sentenza le conseguenze dell'omessa notifica;
sicché le parti, e soprattutto l'appellante, erano state ben edotte della problematica processuale e delle sue possibili conseguenze sull'esito del giudizio e sono state messe in condizione di espletare compiutamente il contraddittorio sulla questione, pur avendo scelto di non esercitare tale diritto, non avendo preso alcuna posizione sui rilievi officiosi del Tribunale.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte appellante, in favore dell'appellata nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, CP_1
n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della
Pagina 5 di 6 complessità dell'attività svolta – in complessivi € 332,00 (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per quella introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per quella decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con riferimento alla posizione dell'altra appellata, tenuto conto della sua Pt_2 costituzione tardiva -che non ha, di fatto, determinato un aggravio di attività processuale- e non processualmente efficace, stante la già verificatasi inammissibilità dell'appello, e considerato anche il fatto che la stessa ha assunto una posizione adesiva a quella dell'appellante, quanto meno riguardo alla domanda principale contro le le spese CP_1
devono essere integralmente compensate.
Infine, nulla deve essere disposto quanto agli appellati rimasti contumaci, che ovviamente non hanno diritto alla refusione di spese da loro non affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 36126/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la Sentenza del
Giudice di Pace di Roma, n. 23320/2021 pubblicata il 5.11.2021, nel procedimento di primo grado NRG 40119/19;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore Parte_1
della parte appellata , delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 332,00, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti della appellata;
Parte_2
- nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
Così deciso in Roma, in data 8/10/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 36126/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. ROMANELLO Parte_1 C.F._1
GABRIELE,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli Avv.ti MUGLIA MARIA Controparte_1 P.IVA_1
ER e IN UC;
(C.F. ), con l'Avv. DONTI Parte_2 C.F._2
ROBERTA,
PARTI APPELLATE
Controparte_2
, Controparte_3
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Cessione di credito.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello.
Per l'appellata “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis: CP_1
- nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in Parte_1
Pagina 1 di 6 fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 23320/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma con condanna alle spese di lite ex art. 96 cpc”.
Per l'appellata «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, Pt_2
eccezione e deduzione disattesa, rigettare ogni domanda nei confronti dell'esponente perché la prestazione sottesa alla cessione di credito oggetto di causa ed il risarcimento, reclamati dal Sig. , nella qualità di secondo cessionario, sono dovuti dalla Parte_1
ceduta, con ogni consequenziale pronuncia di legge. Controparte_1
In via istruttoria si reiterano tutte le istanze del primo grado, con particolare riferimento alla CTU tecnica ed alle prove per testi con i IG.ri , e Testimone_1 Testimone_2
sui capitoli 3, 4, 8, 9 e 10 della comparsa di primo grado nonché sui capitoli Testimone_3
8 e 9 dell'atto di citazione della oltre che su quelli articolati a Parte_3 verbale.
Si dichiara, ex art. 9 L.23.12.1999, n. 488 e succ. mod., che il valore complessivo della domanda non varia con la presente costituzione.
Il tutto con vittoria delle spese di tutte le fasi processuali, da distrarsi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione in fatto.
Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, n. 23320/2021, con la quale è stata rigettata la sua domanda, nei confronti di
, di condanna al pagamento della somma di € 630,00, quale credito per Controparte_1 risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale, che il aveva acquistato in Parte_1
forza di atto di cessione, dalla -che, a sua volta, l'aveva Parte_3 acquistato per cessione dalla danneggiata, sig.ra Parte_2
Occorre precisare che il giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata, traeva origine da un precedente giudizio, già instaurato dalla prima cessionaria, , Parte_3
nei confronti di e di la cui sentenza definitiva (che pure aveva rigettato CP_1 Pt_2
la domanda) era stata annullata dal Tribunale di Roma, con rinvio al giudice di primo grado, avendo riscontrato un difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo responsabile del sinistro;
il giudizio veniva quindi riassunto davanti al Giudice di Pace, e, nel frattempo, subentrava il sig. , quale ulteriore Parte_1
cessionario del credito.
Pagina 2 di 6 All'esito, il GdP ha dichiarato, in via preliminare, la domanda improponibile, per abusivo frazionamento del credito e, comunque, l'ha rigettata nel merito, ritenendo non provato ed insussistente il credito ceduto.
Proposta impugnazione da parte del sig. , alla prima udienza del giorno Parte_1
23.09.2022, il GU dichiarava la contumacia di , Controparte_1 Controparte_2
e , riscontrando la tempestività e ritualità delle notifiche nei loro
[...] Controparte_3
confronti; non essendovi, invece, prova del perfezionamento della notifica nei confronti dell'altra appellata ne ordinava la rinnovazione, nel rispetto dei termini Parte_2
di legge ex art. 163bis c.p.c., fissando nuova udienza al 21 febbraio 2023.
A quest'udienza (svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c.), la difesa di parte appellante dichiarava di non aver ricevuto riscontro sul rinnovo della notifica alla sig.ra e, pertanto, chiedeva ulteriore termine per il rinnovo;
il GU, tuttavia, Pt_2
rilevando che non era allegata agli atti alcuna prova nemmeno dell'invio della notifica, invitava la difesa appellante a depositarla entro il termine del 10.03.2023, riservandosi di disporre ulteriore rinnovo della notifica;
con successiva ordinanza del 30.03.2023, preso atto che entro il termine concesso, la difesa attrice-appellante non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di produrre prova del tentativo di notifica alla convenuta-appellata e che, Pt_2
pertanto, non poteva esserne disposta la ulteriore rinnovazione (e riservata in sentenza ogni valutazione sulle conseguenze processuali di tale omissione), fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il medesimo provvedimento, vista la comparsa di costituzione depositata il 29.03.2023 da parte di , ne revocava la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 5.11.2024 (svoltasi anch'essa con scambio di note scritte ex art. 127ter
c.p.c.), il GU tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Inammissibilità dell'appello.
Deve essere, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt.
291 e 307 c.p.c., essendo stata del tutto omessa la rinnovazione della notifica nei confronti dell'appellata a seguito dell'ordine del Giudice all'udienza del Parte_2
23.09.2022.
Come già esposto sopra, infatti, a seguito dell'ordine di rinnovazione della notifica (da
Pagina 3 di 6 eseguirsi nel rispetto del termine a comparire di 90 giorni, rispetto all'udienza del
21.02.2023 e, quindi, entro il 23.11.2022), la difesa appellante non ha ottemperato a tale ordine;
sebbene abbia richiesto, con le note di trattazione scritta depositate il 21.02.2023, ulteriore rinnovo della notifica, dichiarando (ma non provando), di aver effettuato la rinnovazione, ma di non avere avuto riscontro del buon esito, non ha però prodotto alcuna prova di avere realmente inoltrato la notifica rinnovata nel termine (perentorio) indicato dal
GU; prova che non è stata fornita nemmeno nell'ulteriore termine concesso dal Giudice
(10.03.2023) e, peraltro, nemmeno successivamente.
È pacifico che può essere disposta la rinnovazione soltanto di una notifica che sia stata effettuata, anche se nulla, viziata o non andata a buon fine, mentre la rinnovazione non può darsi per una notifica che sia stata completamente omessa;
ed è poi principio altrettanto consolidato, quello per cui l'omessa rinnovazione della notifica di un atto di appello, determina l'inammissibilità del gravame (Cass. sez. 1, n. 23587 del 3/11/2006 e sez. 2, n.
13637 del 30/05/2017; sez. 6-3, n. 18690 del 9/06/2022; v. anche sez. Lav. n. 8125 del
3/04/2013 e n. 19083 del 18/07/2018, che pure si esprime in termini di “improcedibilità” dell'appello).
Dal momento, poi, che l'inammissibilità dell'appello è effetto immediato dell'omessa notifica entro il termine perentorio per la rinnovazione -che il Giudice si limita ad accertare e dichiarare- è del tutto ininfluente la successiva (e tardiva) costituzione della sig.ra
(cfr. Cass. 8125/2013 cit.), avvenuta soltanto con comparsa del 4.11.2024, per Pt_2
l'udienza di precisazione delle conclusioni. Invero, l'inammissibilità del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che si produce, appunto, immediatamente e non può quindi essere sanata dalla successiva e tardiva costituzione dell'appellata (tanto più nella specie, ove, a quanto consta, la costituzione non è stata conseguenza della notifica dell'appello, mai ricevuta).
Resta da valutare se l'inammissibilità dell'appello, sicuramente verificatasi nei confronti della sig.ra si estenda o meno anche alle domande rivolte nei confronti Parte_2
degli altri appellati (e, in particolare, di , questione che va risolta in base alla CP_1 individuazione della inscindibilità o meno delle cause, poiché, laddove si verta in ipotesi di cause inscindibili, l'inammissibilità o l'estinzione del gravame anche nei confronti di un solo litisconsorte, determina l'inammissibilità dell'intero giudizio di appello (art. 331, comma 2 c.p.c.).
Pagina 4 di 6 Ebbene, considerato che una precedente sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di primo appello avverso la sentenza del GdP che aveva definito il primo giudizio (di cui questo costituisce prosecuzione in riassunzione), aveva rilevato un difetto di integrazione del contraddittorio, per omessa citazione di un litisconsorte necessario, è evidente che ci troviamo di fronte a cause inscindibili (nozione che, secondo la consolidata giurisprudenza, ricomprende sicuramente le ipotesi di litisconsorzio necessario, ma è anche più ampia, abbracciando anche altri casi).
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato interamente inammissibile, nei confronti di tutte le parti processuali.
Preme, da ultimo, una precisazione: la questione in base alla quale viene definita la presente controversia, pur se rilevata d'ufficio e non oggetto di specifica eccezione o contestazione, non deve essere sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
In primo luogo, perché trattasi di questione di natura meramente processuale ed in rito, che attiene alla stessa ammissibilità dell'azione, come tale sottratta all'obbligo del Giudice di stimolare il contraddittorio su di essa (ex multis e tra le più recenti, Cass. SU, n. 30883 del
3/12/2024; sez. 6-3, n. 7356 del 7/03/2022 e sez. 6-5, n. 6218 del 4/03/2019).
In secondo luogo, perché la questione dell'omesso rinnovo della notifica era stata, in realtà, già evidenziata dal Giudice, sia nel verbale di udienza del 24.02.2023, ove si era rilevata la totale mancanza di prova in ordine alla rinnovazione della notifica da parte dell'appellante - peraltro invitando espressamente la difesa a produrre in atti la relativa documentazione- sia nel successivo provvedimento del 30.03.2023, ove, preso atto della mancata produzione, si rigettava l'istanza di ulteriore rinnovazione, riservandosi di valutare in sentenza le conseguenze dell'omessa notifica;
sicché le parti, e soprattutto l'appellante, erano state ben edotte della problematica processuale e delle sue possibili conseguenze sull'esito del giudizio e sono state messe in condizione di espletare compiutamente il contraddittorio sulla questione, pur avendo scelto di non esercitare tale diritto, non avendo preso alcuna posizione sui rilievi officiosi del Tribunale.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte appellante, in favore dell'appellata nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, CP_1
n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della
Pagina 5 di 6 complessità dell'attività svolta – in complessivi € 332,00 (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per quella introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per quella decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con riferimento alla posizione dell'altra appellata, tenuto conto della sua Pt_2 costituzione tardiva -che non ha, di fatto, determinato un aggravio di attività processuale- e non processualmente efficace, stante la già verificatasi inammissibilità dell'appello, e considerato anche il fatto che la stessa ha assunto una posizione adesiva a quella dell'appellante, quanto meno riguardo alla domanda principale contro le le spese CP_1
devono essere integralmente compensate.
Infine, nulla deve essere disposto quanto agli appellati rimasti contumaci, che ovviamente non hanno diritto alla refusione di spese da loro non affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 36126/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la Sentenza del
Giudice di Pace di Roma, n. 23320/2021 pubblicata il 5.11.2021, nel procedimento di primo grado NRG 40119/19;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore Parte_1
della parte appellata , delle spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 332,00, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti della appellata;
Parte_2
- nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
Così deciso in Roma, in data 8/10/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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