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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 116 dell'anno 2021 alla quale è stata riunita la causa R.G. 733/2021, posta in decisione con ordinanza del 13/12/2024 comunicata il 16/12/2024, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Messina, via Santa Maria del C.F._1
Selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (cod. fisc. , CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_2 C.F._3
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) e CP_3 C.F._4
nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_2 Parte_2
), tutti elettivamente domiciliati in Messina alla Via Ghibellina C.F._5 n.82 presso lo studio dell'Avv. Maria Torre che li rappresenta e difende come da mandato in atti
APPELLATI residente in [...] e CP_4 CP_5
residente in [...]
[...]
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 1169\2021 del Tribunale di Messina del 01/06/2021 ed avverso la precedente ordinanza pronunciata in data 02/12/2020 nel procedimento R.G.
705/2016.
OGGETTO: scioglimento di comunione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29/01-05/02-06/02/2016 CP_1 Pt_3
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale
[...] Parte_4 Parte_5
di Messina i sigg,ri , e esponendo Parte_1 Controparte_5 CP_4
di essere comproprietari insieme ai convenuti di un immobile sito in Messina Viale San
Martino n. 369 int. 41 piano 1 in catasto al foglio 233 part. 133 sub. 40 e di essere altresì comproprietari, ad eccezione della di altro immobile sito in Messina CP_4
via Castel Gonzaga fondo Pistone piano terra in catasto al foglio 119 part. 130 sub. 2 con annessa pertinenza al piano seminterrato di Via Sibari;
esponevano che in particolare il primo immobile apparteneva a per la quota di 28/81, a CP_1
e per la quota complessiva di 22/81, a Parte_3 Parte_2 CP_3 CP_5
ed a per la quota di 22/81 ed a per la quota
[...] Parte_1 CP_4
di 9/81 e che il secondo immobile apparteneva a per la quota di 20/24, a CP_1
e per la quota complessiva di 2/24, a Parte_3 Parte_2 CP_3 CP_5
ed a per la quota complessiva di 2/24 e in conclusione
[...] Parte_1
chiedevano lo scioglimento delle due comunioni con la vendita dell'immobile sito in
Viale San Martino e l'assegnazione in piena ed esclusiva proprietà a , CP_1
proprietaria dell'83% del bene, dell'immobile sito a Messina in Fondo Pistone.
pag. 2/11 Nell'instaurato giudizio R.G. 70572016 si costituiva , evidenziando Parte_1
che il padre , con testamento olografo del 21/01/2013, pubblicato il Controparte_6
21/11/2013 gli aveva lasciato tutti i diritti a lui spettanti sulla casa sita in Viale San
Martino, consistenti nella proprietà dell'intero bene gravata dal diritto di abitazione, come risultava da contratto di attribuzione e assegnazione del 14/09/1968, stipulato dai comproprietari (madre dei , , Controparte_7 Pt_3 Controparte_8
e (quest'ultimo dante causa di della , Controparte_6 Controparte_9 CP_1
sua seconda moglie), ai quali era pervenuto per successione del comune genitore
, deceduto il 06/03/1968, sicché gli attori non potevano vantare Controparte_5
alcun diritto di comproprietà sul predetto immobile, essendo il detto contratto di attribuzione a loro opponibile, ancorché non trascritto, quali eredi delle parti stipulanti.
Osservava, in particolare, che con la suddetta scrittura privata i germani Parte_1 avevano concesso l'uso ed il godimento del detto appartamento a , Controparte_8
a ed a (moglie di con diritto di Controparte_9 Controparte_10 CP_8 accrescimento tra loro e con l'obbligo a carico di questi ultimi di pagare il canone mensile dovuto alle Ferrovie dello Stato a scomputo rateale del prezzo di vendita del bene;
osservava inoltre che a maggiore garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi i germani e avrebbero poi dovuto lasciare, Controparte_6 Controparte_7 mediante testamento, l'usufrutto dell'appartamento anzidetto a , a Controparte_8
ed a mentre avrebbero dovuto lasciare la nuda Controparte_9 CP_10
proprietà ai nipoti e (e cioè lui stesso Controparte_5 Parte_1
convenuto). Esponeva inoltre che anche e Controparte_8 Controparte_9 avrebbero dovuto lasciare, mediante testamento, il suddetto appartamento a lui ed a ed in tal modo, alla morte degli originari proprietari, entrambi Controparte_5
sarebbero divenuti proprietari esclusivi del bene. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse accertato che gli attori non erano proprietari del suddetto immobile.
All'udienza del 06/12/2016 il Giudice autorizzava il convenuto a Parte_1
notificare la comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale ai convenuti e i quali non si erano costituiti e dei quali, alla Controparte_5 CP_4
successiva udienza del 03/05/2017, veniva dichiarata la contumacia.
pag. 3/11 Disposta ed espletata C.T.U., all'udienza del 04/07/2018 il Giudice interpellava le parti ponendo la questione relativa alla comoda divisibilità o meno dei beni ed alla eventuale necessità della loro vendita, nonché la questione relativa alla procedibilità della domanda di divisione nell'ipotesi in cui si fosse dovuta effettuare la vendita dei beni.
All'udienza del 06/02/2019 i procuratori delle parti costituite chiedevano che l'oggetto del procedimento di divisione giudiziale fosse limitato al solo immobile sito sul Viale
San Martino, in quanto intendeva acquisire la quota degli altri CP_1
condividenti del compendio immobiliare sito in via Castel Gonzaga e, essendo stato raggiunto un accordo sul punto, dichiaravano di rinunciare alla domanda di divisione di tale bene.
Con ordinanza del 20/01/2020, il giudice rilevato che la notifica della comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale ai convenuti contumaci CP_5
e si era perfezionata nei soli confronti di ha
[...] CP_4 CP_4
ordinato a di notificare al suddetto contumace la Parte_1 Controparte_5
comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale, unitamente al verbale di udienza, quanto sopra nel rispetto dei termini a comparire;
il convenuto Parte_1
provvedeva alla notifica di cui sopra ma alla successiva udienza del
[...]
01/07/2020, il giudice dopo aver dato atto del perfezionamento della notifica in data
08/02/2020, ossia in una data che rispettava il termine assegnato, ha rilevato che sempre tale data risultava comunque insufficiente a rispettare il termine di novanta giorni liberi prima dell'udienza e, ciò, a seguito dei provvedimenti emessi dal governo per contrastare l'emergenza derivante dall'epidemia da Covid 19, che hanno previsto la sospensione di tutti i termini processuali dal 09/03/2020 al 11/05/2020. Per tale motivo, con ulteriore ordinanza ha ordinato a di notificare al contumace Parte_1
la comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale Controparte_5 unitamente all'ordinanza in oggetto, il tutto, nel rispetto dei termini a comparire, rinviando la causa all'udienza del 02/12/2020 in modalità cartolare.
Con provvedimento del 02/12/2020 il Giudice, preso atto del fatto che il convenuto non aveva fornito prova di avere rispettato il termine perentorio per Parte_1
come sopra stabilito, dichiarava l'estinzione del giudizio con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da;
in realtà, invece, Parte_1 Parte_1
pag. 4/11 aveva regolarmente proceduto alla notifica effettuata in data 03/07/2020 a mezzo ufficiale giudiziario, giusta raccomandata a./r. n. 78507292181-7 perfezionatasi in data
10/07/2020, ma nella memoria di trattazione scritta per l'udienza del 02/12/2020, per mera svista non indicava l'avvenuta regolare notifica ma solo quella precedente e risalente al gennaio/febbraio 2020 allegando, di fatto, il precedente provvedimento di notifica rispetto a quello successivo.
Per tale ragione proponeva appello avverso detta ordinanza Parte_1
instaurando giudizio R.G. 116/2021 nel quale si sono costituiti , CP_1 Pt_3
e chiedendo il chiedendo il rigetto dell'appello,
[...] Parte_4 Parte_5
mentre e sono rimasti contumaci. Controparte_5 CP_4
Nel frattempo con provvedimento del 03/03/2021 il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Con sentenza del 01/06/2021 il Tribunale ha così deciso: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo
Tribunale con atto di citazione notificato in data 29 gennaio, 5 febbraio e 6 febbraio
2016 da e nei CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_6
confronti di e Parte_1 Controparte_5 CP_4
sentiti i procuratori delle parti costituite e nella contumacia di Controparte_5
e così provvede: 1) dichiara che l'immobile sito in Messina viale CP_4
San Martino n. 369 int. 41 paino 1 in catasto al foglio 233 part. 133 sub. 40 è oggetto di comunione tra le parti in causa secondo le quote meglio specificate in parte motiva;
2) dispone lo scioglimento della suddetta comunione;
3) ordina la vendita del suddetto immobile e provvede con separata ordinanza ai relativi incombenti;
4) pone a carico della massa le spese di C.T.U. e le spese non imponibili;
5) dichiara compensate tra le parti le spese relative alla fase studio ed alla fase introduttiva mentre pone a carico di le altre spese che liquida in complessivi € 3.645,00, di cui € Parte_1
1.620,00 per fase istruttoria ed € 2.025,00 per fase decisoria oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.”.
Il Giudice, rilevata la disposta estinzione del giudizio con riferimento alla domanda riconvenzionale ha ugualmente esaminato la stessa qualificandola come eccezione pag. 5/11 riconvenzionale e rigettandola nel merito, e preso atto della indivisibilità del bene e della mancata disponibilità di alcuno dei condividenti ad acquisirne l'intera proprietà, ha proseguito il giudizio per la successiva fase di vendita del bene e ripartizione dell'attivo ricavato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio R.G. 733/2021 si sono costituiti , CP_1 Parte_3
e chiedendo il chiedendo il rigetto dell'appello, mentre Parte_4 Parte_5
e sono rimasti contumaci. Controparte_5 CP_4
La Corte disponeva la riunione del procedimento R.G. 733/2021 a quello R.G.
116/2021.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e che, Controparte_5 CP_4
benché regolarmente citati, non si sono costituti nel giudizio.
Osserva la Corte che il presente procedimento è costituito dalla riunione di due distinti giudizi promossi entrambi da . Il primo e segnatamente quello iscritto al numero R.G. Parte_1
116\2021, è stato proposto al fine di costituire l'integrità del contraddittorio anche nei confronti di stante il disguido riguardante l'adempimento di notifica Controparte_5
richiesto dal Giudice di prime cure ed effettivamente eseguito, con la conseguente richiesta di accertare che la rinnovazione della citazione nei confronti di è stata Controparte_5
eseguita nel termine stabilito;
il secondo giudizio e cioè quello R.G. 733/2021 ha per oggetto il gravame avverso la pronunzia di mancato accoglimento della domanda (rectius eccezione) riconvenzionale relativa alla piena titolarità in capo all'odierno appellante, anche a seguito della rinunzia alla eredità del fratello , dell'immobile sito in Viale San Controparte_5
Martino n. 369, con ogni conseguenza in ordine alla distribuzione del ricavo di vendita, dovendosi verificare se la domanda (eccezione) riconvenzionale svolta dall'odierno appellante possa ritenersi preclusa in quanto rientrante nell'alveo del divieto del patto successorio l'accordo di divisione tra i coeredi.
pag. 6/11 Va preliminarmente esaminata l'impugnazione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato l'estinzione della sua domanda riconvenzionale, per quanto risulti assorbita stante il rigetto nel merito della domanda;
sul punto osserva la Corte che in effetti aveva ottemperato alla rinotifica nei Parte_1
confronti di nel rispetto dei termini assegnati e di quelli previsti a Controparte_5
comparire dal codice, errando poi nell'indicare quanto sopra nella memoria cartolare sostitutiva dell'udienza; il suo errore ha determinato la decisione del Giudice, al quale non può essere mossa alcuna censura, ma purtuttavia stante la buona fede del e l'evidente Parte_1 mero errore, scusabile a fronte di quella che risultava una novità nel mondo processuale, e cioè la redazione di memoria sostitutiva dell'udienza ancora in fase iniziale rodaggio, questa
Corte ritiene di potere accogliere la richiesta dell'appellante e di conseguenza revocare la disposizione giudiziale in questione e dichiarare l'integrità del contraddittorio e l'ammissione in rito della domanda riconvenzionale per quanto la stessa, come infra, va nel merito rigettata.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale sull'erroneo presupposto l'accordo stipulato fra i fratelli originari comproprietari costituisse patto successorio e quindi nullo, sostenendo che la disposizione in questione resa dagli aventi causa nell'ambito di un unico progetto dismissivo, debba essere inquadrata diversamente;
sostiene ancora l'appellante che il Giudice di prime cure ha errato nell'applicare il disposto di cui all'art. 458 cod, civ, avendo travisato quella che non era una volontà rinunciativa o estintiva della futura proiezione successoria ma semmai era una dismissione di ciò che era già divenuto patrimonio disponibile dopo l'apertura della successione di . Controparte_5
Sul punto va ricordato il contenuto del citato art. 458 cod, civ, secondo il quale “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Nella fattispecie per cui è causa è accaduto che con testamento del 12/11/1964 pubblicato il
08/06/1968, l'originario dante causa ha cosi disposto dei sui beni: “La casa Controparte_5
che in atto abito a scomputo in 20 anni sita in viale san Martino isolato 37 int. 41 la lascio a miglio figlio il quale viene da me nominato erede universale e ciò per il fatto Controparte_9 che lo stesso si è prodigato con affetto in premure assistenza ed in più occasioni con aiuti
pag. 7/11 economici specie in occasione della lunga malattia di mia moglie e di lui madre che mi ha dissanguato in ogni modesta economia. Esso intendo che abbia anzitutto la quota disponibile di legge e quindi di quanto con il presente testamento ho disposto. Intendo ancora che agli altri tre miei figli vengano corrisposte le sole quote di Persona_1
legittima decurtate della quota parte a ciascuno di essi facenti carico per spese varie e funerarie e per debiti da me contratti. A detta operazione provvederà mio figlio che CP_9
nomino erede universale ed al quale va la quota di disponibile su l'unico mio patrimonio che è la casa che ho precisato prima”.
E' poi accaduto che il successivo 14/09/1968 tutti i quattro fratelli, dichiarandosi comproprietari del bene, “convengono di concedere l'uso e il godimento del detto appartamento ai sigg. e e , con diritto di Controparte_8 CP_9 CP_10
accrescimento tra loro e con l'obbligo da parte di questi ultimi di pagare il canone mensile di L.
9.445 dovuto alle Ferrovie dello Stato a scomputo rateale del prezzo di detto appartamento venduto al loro defunto padre , per i loro meriti. A maggiore garanzia e per il Controparte_5 puntuale adempimento degli obblighi sopra assunti, gli stessi faranno risultare da testamento, non revocabile, quanto segue: i germani e lasceranno Controparte_6 CP_7
l'usufrutto, dell'appartamento anzidetto ai Sigg. e e a Controparte_8 CP_9 CP_10
, con diritto di accrescimento tra loro e la nuda proprietà ai nipoti anzidetti
[...] CP_5
ed e questi ultimi, ad eccezione della , con loro testamento
[...] Pt_1 CP_10
lasceranno l'appartamento stesso ai predetti nipoti ed i quali Controparte_5 Pt_1
diverranno esclusivi proprietari dell'appartamento sito in Messina Viale s, Martino isol. 37 int
41 a morte dell'ultimo dei detti , e ...”. Controparte_8 CP_9 CP_10
A parte ogni considerazione sulla effettiva titolarità del diritto di proprietà alla data della suddetta scrittura, atteso che in essa i fratelli si dichiarano comproprietari quando invece il dante causa aveva lasciato il bene al solo figlio , aspetto comunque non CP_5 CP_9
formante oggetto di domanda giudiziale, si rileva quanto segue.
A seguito della successione di il bene in questione è certamente entrato Controparte_5
nella piena disponibilità di chi (o di coloro) ne ha acquisito la proprietà, potendone di conseguenza disporre liberamente a qualsiasi titolo ed in favore di chiunque, ed è certamente condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale si trattava ormai di patrimonio pag. 8/11 disponibile;
tuttavia, però, sfugge all'appellante, per come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, che la scrittura privata del 14/09/1968 contiene certamente veri e propri patti successori atteso che in essa i soggetti interessati non dispongono del bene dismettendolo subito ma piuttosto concordano le previsioni della loro futura successione tanto da indicare quale dovrebbe essere il contenuto del loro testamento e quindi, in tal modo, violando in pieno il disposto del citato art. 458 cod, civ. risultando il loro accordo una vera e propria convenzione con la quale hanno disposto della propria successione e quindi, come tale, affetto da nullità. La norma in questione vieta tutti i patti successori siano essi istitutivi, consistenti cioè nella delazione contrattuale o pattizia dell'eredità, dispositivi ovvero costituenti un contratto oppure un negozio unilaterale attraverso cui un soggetto dispone di diritti che gli deriverebbero da una successione proveniente da altri e che deve ancora essere aperta e rinunziativi, ovvero quelli attraverso i quali si rinuncia ai diritti eventualmente spettanti;
quanto sopra per tutelare e garantire il soggetto sulla libera disponibilità del proprio asse ereditario fino all'ultimo dei suoi giorni.
In argomento la suprema Corte è costante nel ritenere che “In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art.
458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato” (per tutte ordinanza 24/05/2021, n. 14110); le suddette previsioni risultano certamente esistenti nella scrittura in esame laddove si è certamente disposto di diritti relativi alla propria futura successione della quale si è provveduto in parte privandosi della possibilità di cambiare idea e modificare quanto deciso.
Stante l'assoluta nullità dell'accordo la scrittura in questione non è in alcun modo opponibile a terzi e pertanto quanto dedotto dall'odierno appellante, sia che si consideri quale domanda riconvenzionale che come mera eccezione difensiva riconvenzionale, non può essere accolto.
pag. 9/11 A ciò si aggiunga che la suddetta scrittura non riveste alcuna formale ufficialità, trattandosi di scrittura privata semplice, non registrata e tanto meno trascritta, non potendosi assumere con assoluta certezza la data della sua redazione, per quanto sul punto non vi è stata alcuna specifica contestazione.
Analoga considerazione va fatta con riferimento alla scrittura del 06/09/1981 con la quale ha dichiarato di aver ricevuto la somma di lire 1.500.000 “a saldo per avere Persona_1
rinunciato alla quota parte della casa sita in viale San Martino lasciata in eredità dal padre e poi passata ai miei nipoti e ”; tale documento, come osservato dal Tribunale, CP_5 Pt_1 non costituisce una convenzione volta a trasferire la quota di proprietà del bene spettante a
, ma fa riferimento alla precedente scrittura nulla dalla quale viene Persona_1
inevitabilmente travolto, fermo restando che il contenuto di detto atto risulta ininfluente stante il rigetto della domanda dell'appellante.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello con riferimento al giudizio R.G. 733/2021 sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1169/2021 del Tribunale di Parte_1
pag. 10/11 Messina del 01/06/2021 ed avverso la precedente ordinanza pronunciata in data 02/12/2020 nel procedimento R.G. 705/2016, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e di;
Controparte_5 CP_4
2) Accoglie l'appello con riferimento alla domanda del giudizio iscritto al R.G. 116/2021 e per l'effetto revoca l'ordinanza pronunciata in data 02/12/2020 nel procedimento R.G. 705/2016 ed ammette in rito la domanda riconvenzionale di;
Parte_1
3) Rigetta l'appello con riferimento alla domanda del giudizio iscritto al R.G. 733/2021 e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4) Condanna al rimborso in favore degli appellati costituiti di spese e Parte_1 compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
5) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento R.G, 733/2021.
Messina, camera di consiglio del 27/03/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 11/11