Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3312/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile iscritta al n. 3312/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D.
639/10 e vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura speciale alle liti in atti, dall'Avv. Guglielmo Lima, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Pezzella n. 24
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Acierno dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio rep. n. 33646 del Persona_1
14/3/2018, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
OPPOSTA
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rapp.te p.t., con sede legale in via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe impugnava l'ingiunzione di pagamento n. pg/2021/0617688 del 10.12.21, emessa dalla Controparte_3
dg 50-01 della Giunta
[...] Controparte_4
notificata a mezzo servizio postale alla
[...] Parte_1 in data 05.01.2022, ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 24.814,38, oltre interessi e spese di notifica. L'opponente concludeva, chiedendo: “In via preliminare: - Disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto. Nel merito, in via principale: -
Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inesistenza dell'ingiunzione di pagamento opposta. - Il tutto con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge, come previsti dal D.M. 55/2014, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente deduceva il mancato rispetto della procedura di revoca del finanziamento concesso, come stabilito nell'avviso per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento del
Fondo Microcredito FSE e nel contratto di finanziamento stipulato con la società la Sviluppo Campania S.p.A. Nello specifico, costui si doleva del fatto che, sino alla notifica dell'ingiunzione opposta, non aveva mai ricevuto alcun atto che lo rendesse edotto dell'esistenza di circostanze atte a giustificare la revoca del finanziamento disposto, assumendo altresì, la nullità delle comunicazioni e notifiche eseguite a mezzo p.e.c. dalla parte opposta, ivi compresa la notifica della revoca dell'ammissione al finanziamento, in quanto indirizzate ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello della società beneficiaria (v. note scritte parte opponente per l'udienza del
10/11/2022).
Si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio dall'opponente, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e la conferma del provvedimento opposto.
Restava, per converso, contumace la società pur Controparte_2 essendosi ritualmente perfezionato l'iter notificatorio nei suoi confronti.
Disattesa l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice la rinviava all'udienza del 22/01/2024 per la precisazione delle conclusioni, e di qui in prosieguo conclusioni all'udienza del 13/01/2025 ove, sostituita quest'ultima con la trattazione
- 2 - scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, la riservava in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e, per tale ragione, non merita accoglimento.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della società
[...]
non costituitasi nonostante si sia ritualmente perfezionato Controparte_2
l'iter notificatorio nei suoi confronti.
Va evidenziato ancora, in premessa, che il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 14.4.1910, n. 639 è un ordinario giudizio di cognizione (per tutte, Cass. 16.5.2016 n. 9989; 16.6.2006 n. 14051; 14.5.2005
n. 10132; 2.4.2004 n. 6487), con oggetto la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, in cui l'opponente assume le vesti di attore solo in senso formale ma non anche in senso sostanziale, giacché tutti gli elementi dell'obbligazione vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto, all'esito, all'onere dell'allegazione e della dimostrazione di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa (in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 09/07/1999, n. 7179 ha così statuito: “Allorquando la p.a. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo (nella specie, un'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 639 del 1910), e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della stessa p.a. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria - vede la p.a. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o
l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti”). Detto altrimenti, il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 integra “un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2006, n. 10802).
- 3 - L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1474/1910 n. 639, inoltre, deve ritenersi adeguatamente motivata se contiene gli elementi necessari a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale per consentirgli di opporvisi (cfr. Cass. sent. n. 2874/1998).
Lo speciale procedimento disciplinato dal 639/1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A. da soggetti all'uopo autorizzati, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima
P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. S.U. n. 11992/2009).
Ciò posto, devono considerarsi incontestati ex art.115 c.p.c. i fatti posti dalla parte opposta a fondamento dell'azionato credito, avuto specifico riguardo all'erogazione delle somme a titolo di contributo ed alla sussistenza dei presupposti per addivenire alla revoca dello stesso (nello specifico l'esistenza di morosità).
Venendo al merito, non può mancarsi di sottolineare come le contestazioni mosse dall'opponente siano di natura formale. Costui sostiene, infatti, che l'ingiunzione di pagamento sarebbe nulla in quanto egli non sarebbe stato reso edotto delle circostanze poste a base della revoca, poiché sarebbero da considerarsi nulle le notifiche degli atti prodromici a tale provvedimento, nonché la notifica della revoca stessa, avvenute presso un indirizzo e-mail pec estraneo alla sua società, ovvero, all'indirizzo laddove, di contro, l'indirizzo Email_1 corretto della società e risultante dalla visura camerale sarebbe stato
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Ora, come si evince dagli atti di causa, l'indirizzo pec ritenuto “estraneo” dall'opponente è proprio quello dal quale costui ha inviato all'ente preposto la richiesta di rateizzazione della morosità maturata (v. allegato 10 produzione parte opposta non contestato dall'opponente), sicché non può ragionevolmente sostenersi che l'indirizzo pec, cui sono stati inviati gli atti contestati, sia a costui estraneo. Tuttavia, seppure si ritenesse nulla o
- 4 - inesistente la notifica degli atti connessi al procedimento di revoca, ciò non inficia la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dalla CP_1
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, contrariamente a quanto
[...] sostenuto dall'opponente, non appaia decisiva ovvero preclusiva dell'esame di fondatezza della pretesa restitutoria azionata dalla p.a., la circostanza afferente all'eventuale difetto di rituale notifica del decreto di revoca del finanziamento concesso, come degli altri atti prodromici.
Invero la Suprema Corte di cassazione ha, anche di recente, ribadito che “ai fini della proposizione di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a., ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, per la restituzione delle somme pagate a titolo di contributo per i danni cagionati dalla siccità, in base all'art.
10 del d.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 1991, non è necessaria la previa impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca su cui quella ingiunzione si fonda, posto che, avendo la lite ad oggetto
l'esistenza (o meno) d'un diritto soggettivo di credito, spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa e, se del caso, disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento (Cassazione Sez. 3 -, Sentenza n. 28301 del 09/10/2023).
È stato, pertanto, ribadito che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 investe il giudice dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall'amministrazione (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023, Rv. 666803 - 01), senza che tale accertamento possa essere pregiudicato ovvero ostacolato dalla omessa rituale notifica ovvero dalla omessa impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto (avente natura paritetica e sostanzialmente ricognitiva del diritto di credito) con cui venga disposta la revoca del contributo concesso.
Se, quindi, a fondamento dell'opposizione è vantato un diritto soggettivo, nei poteri del giudice dell'opposizione rientra, “quale mezzo al fine della tutela dei diritti [dell'opponente], l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi posti a base della pretesa” della P.A. (Sez. U, Sentenza n.
5811 del 23/11/1985, Rv. 442998 - 01).
In applicazione di questi princìpi, ed in fattispecie simile, la Suprema Corte ha già ritenuto che nel caso di opposizione proposta avverso un'ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l'Amministrazione esercita una domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l'atto
- 5 - impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale l'impugnazione del provvedimento di autoannullamento” del pagamento che si assume indebito
(Sez. U, Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016, in motivazione). Da tali principi discende che, in astratto, l'omessa rituale notifica del provvedimento di revoca, come degli altri atti prodromici, non può pregiudicare l'accertamento, nella presente sede giudiziale, del diritto di credito vantato dalla CP_1 con l'impugnata ingiunzione di pagamento, non configurandosi,
[...] nel caso di specie (ed a differenza di quanto accade in caso di accertamento di crediti di natura fiscale), una invalidità derivata per omessa notifica dell'atto prodromico.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/22, e ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
b. Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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