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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
11328/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
V SEZIONE
Il Collegio composto da
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11328/2021
Promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. CORRADO OLIVA CATERINA e Parte_1
DIAN FRANCESCO
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
OLIVETTI LUCA CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera dell'Assemblea dei soci del 13 settembre 2021 in quanto non regolarmente convocata, con grave pregiudizio per l'esponente, ovvero annullare in quanto erronea la predetta delibera nella parte in cui effettua la valorizzazione della quota dell'odierno esponente ovvero ancora per avere omesso gli adempimenti previsti dall'art. 2473, comma 4, c.c.
Il tutto con vittoria di onorari Iva, cpa e spese, anche generali.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PREGIUDIZIALE
pagina 1 di 6 ACCERTATO l'intervenuto recesso del Sig. del 23 aprile 2021 dalla società Parte_1 DICHIARARE la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva del Sig. in quanto socio receduto dalla società convenuta Parte_1 relativamente alle domande svolte da parte attrice e/o in ogni caso DICHIARARE la cessazione della materia del contendere.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte svolte da parte attrice emettendo, per l'effetto, pronuncia di integrale rigetto delle medesime per tutti i motivi meglio esplicati in atto.
IN VIA ISTRUTTORIA Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Previa ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze che ci si riserva di capitolare nei termini che verranno concessi ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. e con i testi che ci si riserva di indicare nei medesimi termini. Con vittoria di spese tutte del giudizio e di patrocinio, oltre Iva e C.p.a. sui compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La è stata costituita nel 1939 dal padre di con Controparte_1 Parte_1 compagine sociale formata dall'attore e dal fratello e dalla sorella di questi, ciascuno detentore di un terzo del patrimonio sociale (Prod. n. 2 e 3 Attore). L'atto costitutivo fissava fino al 31.12.2000 l'operatività della società, che però è di fatto rimasta attiva ben oltre tale data (Prod. n. 4 Attore).
Il nuovo amministratore, in carica dal 05.02.2021, convocava assemblea straordinaria in data
23.03.2021 (Prod. n. 5 Attore). All'esito di tale assemblea veniva deliberata dalla maggioranza la proroga della società fino al 2040 (Prod. n. 6 Attore) e adottato un nuovo statuto (Prod. n. 7 Attore), con il voto contrario dell'attore. Quest'ultimo, in data 23.04.2021, esercitava il diritto di recesso (Prod. n. 8). Nelle more della decisione della società circa l'ammissibilità del recesso, impugnava la Parte_1 delibera assembleare del 23.03.2021 , ritenendola viziata sotto diversi profili, così radicando la causa portante RG 6181/2021. In data 13.09.2021 si teneva una nuova assemblea, alla quale l'attore non partecipava;
e all'esito, veniva deliberato l'importo della liquidazione della quota del socio recedente. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di questa seconda delibera.
§ 1. Le allegazioni e deduzioni di parte attrice
• Nullità della delibera del 23.03.2021 perché adottata da un'assemblea convocata senza rispettare le norme previste ex lege per lo stato di liquidazione
La società convenuta sostiene che non vi fosse lo stato di liquidazione, in assenza di registrazione presso il Registro delle imprese, mentre secondo l'attore la disciplina applicabile è quella anteriore al 2003.
• Nullità della delibera del 13.09.2021 per carenza assoluta di informazioni: violazione degli artt. 2479-bis, 2479-ter c.c., degli Statuti della società nonché del principio di buona fede L'attore lamenta di non essere stato tempestivamente informato dell'assemblea in oggetto, non avendo ricevuto alcuna convocazione. La delibera, secondo l'attore, sarebbe nulla per contrarietà al disposto dell'art. 2479-bis c.c., in virtù del quale i soci devono essere convocati per le assemblee secondo le modalità previste dall'atto pagina 2 di 6 costitutivo o, in caso di assenza di indicazioni nell'atto, con raccomandata da inviarsi con un anticipo di almeno otto giorni. Nella specie, il vecchio Statuto sociale prevedeva, all'art. 6, che le convocazioni avvenissero, con almeno otto giorni di anticipo, con raccomandata spedita presso l'indirizzo risultante dal libro soci (Prod. n. 4 Attore); analogo termine è previsto nell'art. 15 del nuovo Statuto, per cui la convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata o via PEC, agli indirizzi fisici e digitali riportati presso il Registro delle imprese (Prod. n. 7 Attore).
La convocazione non è stata effettuata mediante posta elettronica, come era avvenuto per le precedenti assemblee, bensì mediante lettera raccomandata, inviata però “presso un indirizzo disabitato da anni, del tutto differente da quello in cui l'esponente risiede e ha domicilio e neppure coincidente con quello indicato dalla stessa S.A.A.L. presso la Camera di Commercio soltanto pochi mesi prima” (Prod.n. 11, 20 e 22 Attore). A nulla rileverebbe il fatto che non ha un indirizzo e-mail intestato a sé Parte_1 personalmente, ma solo uno intestato alla sua attività professionale in quanto quest'ultimo deve considerarsi a tutti gli effetti il suo indirizzo di posta elettronica personale. Inoltre, nega di essere stato informato personalmente dell'assemblea dal commercialista. Parte_1
Sostiene che l'omessa convocazione sarebbe stata intenzionale per liquidare la quota senza dargli la possibilità di opporsi in sede assembleare e pertanto oltre alla violazione di legge e delle disposizioni statutarie, si configurerebbe anche una condotta contraria alle norme della buona fede ex art. 1175 c.c.
• Legittimazione attiva di Parte_1 L'attore assume di avere la legittimazione attiva in quanto alla data del 13.9.2021, pur essendo socio receduto, non era ancora stato liquidato e quindi, manteneva intatti i suoi diritti di socio (Cass. civ., sez. VI-1, Ord. n. 22303 del 27.09.2013; Trib. Milano, Sez. spec. Imprese, Ord. 02.06.2022). L'ordine del giorno dell'assemblea lo riguardava direttamente, e la stessa controparte avrebbe riconosciuto il suo diritto a parteciparvi, avendolo convocato, sia pure in modo erroneo. Risultando ancora socio al momento di adozione della delibera, l'attore ha conseguentemente diritto a impugnarla. Comunque, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., le delibere assembleari sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse, quando la motivazione consista in un asserito vizio di formazione.
• Erronea quantificazione della quota spettante a Parte_1 lamenta che il valore della quota spettantegli in qualità di socio uscente, come quantificato Parte_1 in € 365.958,33 (da intendersi al lordo delle imposte) dalla delibera impugnata, è molto inferiore al reale dovuto. L'attore evidenzia che gli era stata inizialmente proposta una cifra ben più alta (Prod. n. 24 Attore). L'attore ha prodotto la CTU redatta nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione portante RG 9725/2021, dallo stesso radicato presso questo Tribunale. Tale perizia (pag. 18 – 19) quantifica il Patrimonio Netto della convenuta, alla data del 26.04.2021, in € 1.500.000,00, e la quota spettante al socio recedente in € 500.000,00.
• Illegittimità della delibera per aver liquidato la quota mediante rimborso diretto da parte della società, senza previa offerta di acquisto della quota agli altri soci o ad un terzo Sotto tale aspetto, secondo la tesi attorea, la delibera impugnata violerebbe l'art. 2473 comma IV c.c., secondo cui il rimborso della partecipazione mediante risorse della società stessa costituisce una opzione residuale (Trib. Roma, Sez. spec. imprese, Sent. 14.03.2018) da adottarsi nel caso in cui non risulti possibile alienare la partecipazione del socio recedente. Tale forma di liquidazione è risultata svantaggiosa per l'attore, a causa delle maggiori imposte che il medesimo ha dovuto versare, calcolate con percentuale del 26% anziché 11%. Quanto all'avversa eccezione, secondo cui l'offerta in discorso non sarebbe obbligatoria ex art. 2473 c.c. nelle società diverse da quelle per azioni, l'attore replica che si tratta comunque di una fase essenziale nell'iter previsto da tale articolo per provvedere alla liquidazione delle quote sociali. pagina 3 di 6 Nelle difese finali l'attore in via subordinata chiede, ove le ragioni di annullamento della delibera impugnata fossero ritenute superate dal deposito della CTU nel procedimento di volontaria giurisdizione RG. 9215/2021, la declaratoria di cessata materia del contendere.
§ 2. Le allegazioni e deduzioni della parte convenuta oppone quanto segue. Controparte_1
I soci, preso atto della volontà di di uscire dalla compagine sociale, pur non Parte_1 ravvisando la sussistenza di una giusta causa di recesso hanno proceduto alla liquidazione della quota, al solo fine di non pregiudicare il rapporto familiare tra loro esistente.
La liquidazione della quota di è stata effettuata, dopo aver riscontrato la carenza Parte_1 di interesse degli altri soci all'acquisto di tale quota;
il calcolo è stato fatto sulla base delle perizie di un geometra e di una relazione tecnica di stima del 31.12.2020 già utilizzata dalla Società per la rivalutazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 104/2020).
Relativamente alla doglianza attorea, secondo cui la delibera assembleare del 23.03.2021 di proroga della società e l'adozione del nuovo statuto sarebbe avvenuta arbitrariamente con il solo scopo di danneggiare la parte convenuta contesta tale assunto opponendo le seguenti ragioni. Parte_1
I. La tesi per cui il decorso del termine avrebbe determinato ipso iure lo stato di scioglimento e di liquidazione della a far data dal 01.01.2011 è destituito di fondamento, in quanto, Controparte_1 secondo la normativa applicabile ratione temporis, la causa di scioglimento non opera di diritto dal momento del verificarsi dell'evento dissolutivo, bensì dal momento in cui viene iscritta nel Registro delle imprese la delibera assembleare che dispone lo scioglimento ovvero la dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento;
in ogni caso si tratta di una valutazione oggetto della causa portante RG 6181/2021. II. precisa la convenuta che lo stato di liquidazione, all'epoca dei fatti di causa, non era ancora aperto, dal che consegue l'infondatezza dell'avversa eccezione secondo cui l'amministratore avrebbe omesso di attivare le formalità di legge previste, per il caso di messa in liquidazione, dalla normativa ratione temporis applicabile. III. per lo stesso motivo, risulta infondata l'eccezione di nullità dell'assemblea del 23.03.2021 fondata sul fatto che la stessa sarebbe stata convocata omettendo la preventiva revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 c.c.
Quanto alla nullità dell'assemblea del 13.09.2021 per difetto di convocazione e carenza di informazione e alla supposta violazione delle norme di buona fede da parte della società convenuta, quest'ultima precisa quanto segue: a. L'amministratore non era tenuto a convocare tale assemblea, dato che per legge il procedimento di liquidazione è un atto di pertinenza esclusiva dell'amministratore stesso e, come tale, è sottratto ai soci;
nel caso di specie, la decisione era stata demandata all'assemblea per consentire la partecipazione anche del socio receduto benché quest'ultimo non ne avesse diritto. b. I soci stessi erano stati convocati per semplici ragioni di trasparenza, con l'unico scopo di informarli in ordine ai criteri che sarebbero stati adottati per la valorizzazione della quota del socio uscente. c. Non vi era un obbligo di convocare che non faceva più parte della compagine Parte_1 sociale dal momento in cui aveva comunicato la propria volontà di esercitare il diritto di recesso: stando alla giurisprudenza, infatti, l'esercizio del diritto di recesso è atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono nella sfera giuridica della società sin dal momento in cui questa riceve la relativa dichiarazione art. 1334 c.c. (Cass. civ., Sent. n. 5584/2004). Secondo la convenuta,
“considerato che lo status di socio, permane sino all'inutile spirare del termine di 90 giorni per la revoca della deliberazione che ha dato luogo al recesso, il Sig. (…) alla data Parte_1
pagina 4 di 6 della convocazione della delibera assembleare del 13 settembre 2021 non avrebbe potuto più partecipare alla assemblea de qua” d. La convocazione di è stata regolarmente effettuata a mezzo di raccomandata A.R. Parte_1 all'ultimo domicilio risultante dal Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 2479 bis c.c., dato che il medesimo era sprovvisto di una PEC personale (in precedenza, infatti, alla PEC professionale dell'attore era stata inviato solo un'e-mail di conferma dell'assemblea del 23.03.2021; del resto, il commercialista che lavora per entrambe le parti attesta di avere dato personalmente avviso all'attore della data e dell'oggetto dell'assemblea del 13.09.2021). Pertanto, l'assemblea del 13.09.2021 risulta regolarmente convocata nel rispetto della normativa codicistica e statutaria, e la deliberazione assunta in tale data è assolutamente valida ed efficace. La respinge come infondata anche l'eccezione di nullità della delibera impugnata per omessa CP_1 offerta di acquisto della quota del socio uscente agli altri soci o a terzi. Tale offerta, infatti, ai sensi dell'art. 2473 c.c. è prevista come una scelta discrezionale dell'amministratore, essendo obbligatoria solo nelle società per azioni.
Inoltre la eccepisce la carenza di legittimazione attiva di il quale, essendo CP_1 Parte_1 fuoriuscito dalla società esercitando il diritto di recesso, non ha titolo per impugnare la delibera assembleare e non avrebbe neppure più l'interesse, avendo ricevuto la somma pretesa. L'attore ha instaurato con ricorso ex art. 2473 c.c. il procedimento di volontaria giurisdizione RG
9725/2021 e il perito incaricato ha redatto una perizia secondo cui la somma dovuta al socio uscente ammonta ad € 500.000,00. La parte convenuta non ne condivide il contenuto ritenendo che vi siano stati errori “nella valutazione della partecipazione societaria del socio receduto in ordine a taluni cespiti del compendio immobiliare evidentemente sovrastimati” e si riserva di proporre impugnazione ex art. 1349 c.c.. Tuttavia, a meri fini conciliativi, come riconosciuto alle parti a verbale dell'11.5.2023, ha versato la differenza tra quanto originariamente aveva liquidato all'attore e quanto stimato dal perito.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
Ritiene il collegio che debba dichiararsi la carenza di legittimazione dell'attore ad impugnare la delibera del 13.9.2021 per avere lo stesso esercitato il recesso, comunicato alla società ben prima dell'assemblea. Come già osservato nella sentenza n.517/2025 emessa dal Tribunale nella causa n. R.G. 6181/2021 la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l'accettazione della società, essendo sufficiente per la sua efficacia e validità la sola notifica, occorsa nella presente fattispecie il 26 aprile 2021. La dichiarazione di recesso notificata alla società, oltre a superare la relativa domanda di accertamento della legittimità, ha comportato la privazione della qualità di socio in capo all'attore. La carenza ab origine ha inciso sulla legittimazione ad agire dell'attore che costituisce una condizione dell'azione rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Al riguardo, la giurisprudenza di merito (Trib. Venezia 7 maggio 2024) ha osservato che “la legittimazione a impugnare deriva da un presupposto oggettivo, ossia dalla sussistenza della qualità di socio. Nel valutare la legittimazione ad agire, il giudice deve esclusivamente verificare la sussistenza oggettiva della qualità di socio in capo a chi agisce e non può, nel caso in cui il socio abbia perso la propria qualità in ragione di una esclusione, sindacare la legittimità della deliberazione che ne ha comportato l'esclusione”. Il socio receduto diventa estraneo alla società, rimanendo solo creditore per il valore della quota. L'unico procedimento che l'attore dopo il recesso era dunque legittimato a promuovere- e che ha effettivamente promosso- è quello di volontaria giurisdizione, iscritto al n. RG 9725/2021.
pagina 5 di 6 L'insussistenza della condizione dell'azione comporta la soccombenza e le spese processuali devono essere poste a carico dell'attore. La liquidazione, nel rispetto del parametro valore indeterminabile complessità bassa, va fatta nei valori minimi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00 oltre accessori
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara privo di legittimazione ad agire con riferimento alle domande svolte;
Parte_1 dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di giudizio, liquidate in euro 3.809,00 a titolo di onorari di
[...] causa, oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova, così deciso nella cdc del 8.4.2025 Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
V SEZIONE
Il Collegio composto da
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Francesca Lippi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11328/2021
Promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. CORRADO OLIVA CATERINA e Parte_1
DIAN FRANCESCO
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
OLIVETTI LUCA CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera dell'Assemblea dei soci del 13 settembre 2021 in quanto non regolarmente convocata, con grave pregiudizio per l'esponente, ovvero annullare in quanto erronea la predetta delibera nella parte in cui effettua la valorizzazione della quota dell'odierno esponente ovvero ancora per avere omesso gli adempimenti previsti dall'art. 2473, comma 4, c.c.
Il tutto con vittoria di onorari Iva, cpa e spese, anche generali.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PREGIUDIZIALE
pagina 1 di 6 ACCERTATO l'intervenuto recesso del Sig. del 23 aprile 2021 dalla società Parte_1 DICHIARARE la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva del Sig. in quanto socio receduto dalla società convenuta Parte_1 relativamente alle domande svolte da parte attrice e/o in ogni caso DICHIARARE la cessazione della materia del contendere.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte svolte da parte attrice emettendo, per l'effetto, pronuncia di integrale rigetto delle medesime per tutti i motivi meglio esplicati in atto.
IN VIA ISTRUTTORIA Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Previa ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze che ci si riserva di capitolare nei termini che verranno concessi ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c. e con i testi che ci si riserva di indicare nei medesimi termini. Con vittoria di spese tutte del giudizio e di patrocinio, oltre Iva e C.p.a. sui compensi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La è stata costituita nel 1939 dal padre di con Controparte_1 Parte_1 compagine sociale formata dall'attore e dal fratello e dalla sorella di questi, ciascuno detentore di un terzo del patrimonio sociale (Prod. n. 2 e 3 Attore). L'atto costitutivo fissava fino al 31.12.2000 l'operatività della società, che però è di fatto rimasta attiva ben oltre tale data (Prod. n. 4 Attore).
Il nuovo amministratore, in carica dal 05.02.2021, convocava assemblea straordinaria in data
23.03.2021 (Prod. n. 5 Attore). All'esito di tale assemblea veniva deliberata dalla maggioranza la proroga della società fino al 2040 (Prod. n. 6 Attore) e adottato un nuovo statuto (Prod. n. 7 Attore), con il voto contrario dell'attore. Quest'ultimo, in data 23.04.2021, esercitava il diritto di recesso (Prod. n. 8). Nelle more della decisione della società circa l'ammissibilità del recesso, impugnava la Parte_1 delibera assembleare del 23.03.2021 , ritenendola viziata sotto diversi profili, così radicando la causa portante RG 6181/2021. In data 13.09.2021 si teneva una nuova assemblea, alla quale l'attore non partecipava;
e all'esito, veniva deliberato l'importo della liquidazione della quota del socio recedente. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di questa seconda delibera.
§ 1. Le allegazioni e deduzioni di parte attrice
• Nullità della delibera del 23.03.2021 perché adottata da un'assemblea convocata senza rispettare le norme previste ex lege per lo stato di liquidazione
La società convenuta sostiene che non vi fosse lo stato di liquidazione, in assenza di registrazione presso il Registro delle imprese, mentre secondo l'attore la disciplina applicabile è quella anteriore al 2003.
• Nullità della delibera del 13.09.2021 per carenza assoluta di informazioni: violazione degli artt. 2479-bis, 2479-ter c.c., degli Statuti della società nonché del principio di buona fede L'attore lamenta di non essere stato tempestivamente informato dell'assemblea in oggetto, non avendo ricevuto alcuna convocazione. La delibera, secondo l'attore, sarebbe nulla per contrarietà al disposto dell'art. 2479-bis c.c., in virtù del quale i soci devono essere convocati per le assemblee secondo le modalità previste dall'atto pagina 2 di 6 costitutivo o, in caso di assenza di indicazioni nell'atto, con raccomandata da inviarsi con un anticipo di almeno otto giorni. Nella specie, il vecchio Statuto sociale prevedeva, all'art. 6, che le convocazioni avvenissero, con almeno otto giorni di anticipo, con raccomandata spedita presso l'indirizzo risultante dal libro soci (Prod. n. 4 Attore); analogo termine è previsto nell'art. 15 del nuovo Statuto, per cui la convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata o via PEC, agli indirizzi fisici e digitali riportati presso il Registro delle imprese (Prod. n. 7 Attore).
La convocazione non è stata effettuata mediante posta elettronica, come era avvenuto per le precedenti assemblee, bensì mediante lettera raccomandata, inviata però “presso un indirizzo disabitato da anni, del tutto differente da quello in cui l'esponente risiede e ha domicilio e neppure coincidente con quello indicato dalla stessa S.A.A.L. presso la Camera di Commercio soltanto pochi mesi prima” (Prod.n. 11, 20 e 22 Attore). A nulla rileverebbe il fatto che non ha un indirizzo e-mail intestato a sé Parte_1 personalmente, ma solo uno intestato alla sua attività professionale in quanto quest'ultimo deve considerarsi a tutti gli effetti il suo indirizzo di posta elettronica personale. Inoltre, nega di essere stato informato personalmente dell'assemblea dal commercialista. Parte_1
Sostiene che l'omessa convocazione sarebbe stata intenzionale per liquidare la quota senza dargli la possibilità di opporsi in sede assembleare e pertanto oltre alla violazione di legge e delle disposizioni statutarie, si configurerebbe anche una condotta contraria alle norme della buona fede ex art. 1175 c.c.
• Legittimazione attiva di Parte_1 L'attore assume di avere la legittimazione attiva in quanto alla data del 13.9.2021, pur essendo socio receduto, non era ancora stato liquidato e quindi, manteneva intatti i suoi diritti di socio (Cass. civ., sez. VI-1, Ord. n. 22303 del 27.09.2013; Trib. Milano, Sez. spec. Imprese, Ord. 02.06.2022). L'ordine del giorno dell'assemblea lo riguardava direttamente, e la stessa controparte avrebbe riconosciuto il suo diritto a parteciparvi, avendolo convocato, sia pure in modo erroneo. Risultando ancora socio al momento di adozione della delibera, l'attore ha conseguentemente diritto a impugnarla. Comunque, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., le delibere assembleari sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse, quando la motivazione consista in un asserito vizio di formazione.
• Erronea quantificazione della quota spettante a Parte_1 lamenta che il valore della quota spettantegli in qualità di socio uscente, come quantificato Parte_1 in € 365.958,33 (da intendersi al lordo delle imposte) dalla delibera impugnata, è molto inferiore al reale dovuto. L'attore evidenzia che gli era stata inizialmente proposta una cifra ben più alta (Prod. n. 24 Attore). L'attore ha prodotto la CTU redatta nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione portante RG 9725/2021, dallo stesso radicato presso questo Tribunale. Tale perizia (pag. 18 – 19) quantifica il Patrimonio Netto della convenuta, alla data del 26.04.2021, in € 1.500.000,00, e la quota spettante al socio recedente in € 500.000,00.
• Illegittimità della delibera per aver liquidato la quota mediante rimborso diretto da parte della società, senza previa offerta di acquisto della quota agli altri soci o ad un terzo Sotto tale aspetto, secondo la tesi attorea, la delibera impugnata violerebbe l'art. 2473 comma IV c.c., secondo cui il rimborso della partecipazione mediante risorse della società stessa costituisce una opzione residuale (Trib. Roma, Sez. spec. imprese, Sent. 14.03.2018) da adottarsi nel caso in cui non risulti possibile alienare la partecipazione del socio recedente. Tale forma di liquidazione è risultata svantaggiosa per l'attore, a causa delle maggiori imposte che il medesimo ha dovuto versare, calcolate con percentuale del 26% anziché 11%. Quanto all'avversa eccezione, secondo cui l'offerta in discorso non sarebbe obbligatoria ex art. 2473 c.c. nelle società diverse da quelle per azioni, l'attore replica che si tratta comunque di una fase essenziale nell'iter previsto da tale articolo per provvedere alla liquidazione delle quote sociali. pagina 3 di 6 Nelle difese finali l'attore in via subordinata chiede, ove le ragioni di annullamento della delibera impugnata fossero ritenute superate dal deposito della CTU nel procedimento di volontaria giurisdizione RG. 9215/2021, la declaratoria di cessata materia del contendere.
§ 2. Le allegazioni e deduzioni della parte convenuta oppone quanto segue. Controparte_1
I soci, preso atto della volontà di di uscire dalla compagine sociale, pur non Parte_1 ravvisando la sussistenza di una giusta causa di recesso hanno proceduto alla liquidazione della quota, al solo fine di non pregiudicare il rapporto familiare tra loro esistente.
La liquidazione della quota di è stata effettuata, dopo aver riscontrato la carenza Parte_1 di interesse degli altri soci all'acquisto di tale quota;
il calcolo è stato fatto sulla base delle perizie di un geometra e di una relazione tecnica di stima del 31.12.2020 già utilizzata dalla Società per la rivalutazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 104/2020).
Relativamente alla doglianza attorea, secondo cui la delibera assembleare del 23.03.2021 di proroga della società e l'adozione del nuovo statuto sarebbe avvenuta arbitrariamente con il solo scopo di danneggiare la parte convenuta contesta tale assunto opponendo le seguenti ragioni. Parte_1
I. La tesi per cui il decorso del termine avrebbe determinato ipso iure lo stato di scioglimento e di liquidazione della a far data dal 01.01.2011 è destituito di fondamento, in quanto, Controparte_1 secondo la normativa applicabile ratione temporis, la causa di scioglimento non opera di diritto dal momento del verificarsi dell'evento dissolutivo, bensì dal momento in cui viene iscritta nel Registro delle imprese la delibera assembleare che dispone lo scioglimento ovvero la dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento;
in ogni caso si tratta di una valutazione oggetto della causa portante RG 6181/2021. II. precisa la convenuta che lo stato di liquidazione, all'epoca dei fatti di causa, non era ancora aperto, dal che consegue l'infondatezza dell'avversa eccezione secondo cui l'amministratore avrebbe omesso di attivare le formalità di legge previste, per il caso di messa in liquidazione, dalla normativa ratione temporis applicabile. III. per lo stesso motivo, risulta infondata l'eccezione di nullità dell'assemblea del 23.03.2021 fondata sul fatto che la stessa sarebbe stata convocata omettendo la preventiva revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 c.c.
Quanto alla nullità dell'assemblea del 13.09.2021 per difetto di convocazione e carenza di informazione e alla supposta violazione delle norme di buona fede da parte della società convenuta, quest'ultima precisa quanto segue: a. L'amministratore non era tenuto a convocare tale assemblea, dato che per legge il procedimento di liquidazione è un atto di pertinenza esclusiva dell'amministratore stesso e, come tale, è sottratto ai soci;
nel caso di specie, la decisione era stata demandata all'assemblea per consentire la partecipazione anche del socio receduto benché quest'ultimo non ne avesse diritto. b. I soci stessi erano stati convocati per semplici ragioni di trasparenza, con l'unico scopo di informarli in ordine ai criteri che sarebbero stati adottati per la valorizzazione della quota del socio uscente. c. Non vi era un obbligo di convocare che non faceva più parte della compagine Parte_1 sociale dal momento in cui aveva comunicato la propria volontà di esercitare il diritto di recesso: stando alla giurisprudenza, infatti, l'esercizio del diritto di recesso è atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono nella sfera giuridica della società sin dal momento in cui questa riceve la relativa dichiarazione art. 1334 c.c. (Cass. civ., Sent. n. 5584/2004). Secondo la convenuta,
“considerato che lo status di socio, permane sino all'inutile spirare del termine di 90 giorni per la revoca della deliberazione che ha dato luogo al recesso, il Sig. (…) alla data Parte_1
pagina 4 di 6 della convocazione della delibera assembleare del 13 settembre 2021 non avrebbe potuto più partecipare alla assemblea de qua” d. La convocazione di è stata regolarmente effettuata a mezzo di raccomandata A.R. Parte_1 all'ultimo domicilio risultante dal Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 2479 bis c.c., dato che il medesimo era sprovvisto di una PEC personale (in precedenza, infatti, alla PEC professionale dell'attore era stata inviato solo un'e-mail di conferma dell'assemblea del 23.03.2021; del resto, il commercialista che lavora per entrambe le parti attesta di avere dato personalmente avviso all'attore della data e dell'oggetto dell'assemblea del 13.09.2021). Pertanto, l'assemblea del 13.09.2021 risulta regolarmente convocata nel rispetto della normativa codicistica e statutaria, e la deliberazione assunta in tale data è assolutamente valida ed efficace. La respinge come infondata anche l'eccezione di nullità della delibera impugnata per omessa CP_1 offerta di acquisto della quota del socio uscente agli altri soci o a terzi. Tale offerta, infatti, ai sensi dell'art. 2473 c.c. è prevista come una scelta discrezionale dell'amministratore, essendo obbligatoria solo nelle società per azioni.
Inoltre la eccepisce la carenza di legittimazione attiva di il quale, essendo CP_1 Parte_1 fuoriuscito dalla società esercitando il diritto di recesso, non ha titolo per impugnare la delibera assembleare e non avrebbe neppure più l'interesse, avendo ricevuto la somma pretesa. L'attore ha instaurato con ricorso ex art. 2473 c.c. il procedimento di volontaria giurisdizione RG
9725/2021 e il perito incaricato ha redatto una perizia secondo cui la somma dovuta al socio uscente ammonta ad € 500.000,00. La parte convenuta non ne condivide il contenuto ritenendo che vi siano stati errori “nella valutazione della partecipazione societaria del socio receduto in ordine a taluni cespiti del compendio immobiliare evidentemente sovrastimati” e si riserva di proporre impugnazione ex art. 1349 c.c.. Tuttavia, a meri fini conciliativi, come riconosciuto alle parti a verbale dell'11.5.2023, ha versato la differenza tra quanto originariamente aveva liquidato all'attore e quanto stimato dal perito.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
Ritiene il collegio che debba dichiararsi la carenza di legittimazione dell'attore ad impugnare la delibera del 13.9.2021 per avere lo stesso esercitato il recesso, comunicato alla società ben prima dell'assemblea. Come già osservato nella sentenza n.517/2025 emessa dal Tribunale nella causa n. R.G. 6181/2021 la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l'accettazione della società, essendo sufficiente per la sua efficacia e validità la sola notifica, occorsa nella presente fattispecie il 26 aprile 2021. La dichiarazione di recesso notificata alla società, oltre a superare la relativa domanda di accertamento della legittimità, ha comportato la privazione della qualità di socio in capo all'attore. La carenza ab origine ha inciso sulla legittimazione ad agire dell'attore che costituisce una condizione dell'azione rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Al riguardo, la giurisprudenza di merito (Trib. Venezia 7 maggio 2024) ha osservato che “la legittimazione a impugnare deriva da un presupposto oggettivo, ossia dalla sussistenza della qualità di socio. Nel valutare la legittimazione ad agire, il giudice deve esclusivamente verificare la sussistenza oggettiva della qualità di socio in capo a chi agisce e non può, nel caso in cui il socio abbia perso la propria qualità in ragione di una esclusione, sindacare la legittimità della deliberazione che ne ha comportato l'esclusione”. Il socio receduto diventa estraneo alla società, rimanendo solo creditore per il valore della quota. L'unico procedimento che l'attore dopo il recesso era dunque legittimato a promuovere- e che ha effettivamente promosso- è quello di volontaria giurisdizione, iscritto al n. RG 9725/2021.
pagina 5 di 6 L'insussistenza della condizione dell'azione comporta la soccombenza e le spese processuali devono essere poste a carico dell'attore. La liquidazione, nel rispetto del parametro valore indeterminabile complessità bassa, va fatta nei valori minimi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00 oltre accessori
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara privo di legittimazione ad agire con riferimento alle domande svolte;
Parte_1 dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di giudizio, liquidate in euro 3.809,00 a titolo di onorari di
[...] causa, oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova, così deciso nella cdc del 8.4.2025 Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
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