Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Castegnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 12 marzo 2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla-osta rilasciato su istanza del datore di lavoro ricorrente in favore del lavoratore -OMISSIS-, nonché di ogni altro consequenziale e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato - su richiesta del ricorrente in qualità di datore di lavoro - per l’ingresso nel territorio nazionale del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, evidenziando in motivazione che l’Ispettorato del lavoro di -OMISSIS- aveva espresso parere ostativo per l’insufficienza della capacità economica dello stesso datore di lavoro.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 12 maggio 2025 e depositato in data 10 giugno 2025.
In punto di fatto, il ricorrente espone: A) di aver presentato in data 4 dicembre 2023 la richiesta di nulla osta nell’ambito delle quote annuali stabilite dal D.P.C.M. 27 settembre 2023, c.d. «decreto flussi» riguardante gli anni 2023, 2024 e 2025; B) che in data 19 maggio 2024 la Prefettura di -OMISSIS- ha rilasciato il nulla osta; C) che in data 17 febbraio 2025 la Prefettura ha avviato il procedimento per la revoca del nulla osta sulla base del parere ostativo dell’Ispettorato del lavoro, fondato sulla non sufficiente capacità economica del datore di lavoro; D) di aver egli documentato alla Prefettura, in data 25 maggio 2025, di soddisfare il requisito della capacità reddituale, comprovato dalla dichiarazione dei reddito per l’anno 2023 e dall’asseverazione di un professionista abilitato, ragion per cui il parere dell’Ispettorato del lavoro si basa su un presupposto fattuale infondato; E) ciononostante, la Prefettura in data 12 marzo 2025 ha adottato il provvedimento di revoca sulla base della stessa motivazione indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorrente deduce quindi la censura di «Violazione di legge per inosservanza/violazione/errata applicazione del DPCM 27.09.2023 “Decreto flussi” e della Circolare INL n. 2066 del 21.03.2023. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti» perché: A) per le istanze presentate nel corso del 2023, il legislatore aveva sottratto all’Ispettorato del Lavoro il potere di verificare la congruità delle richieste di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri e lo aveva attribuito a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili; B) ciononostante, la Prefettura ha fondato la revoca proprio sul parere ostativo dell’Ispettorato del lavoro; C) la circolare dell’Ispettorato nazionale del Lavoro in data 21 marzo 2023 n. 2066 in tema di rilascio del nulla osta al lavoro a favore cittadini extracomunitari, per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, ha fissato in euro 27.000,00 il reddito minimo sufficiente a integrare il requisito della capacità economica del datore di lavoro la cui famiglia anagrafica sia composta da più familiari conviventi; D) egli nell’anno 2023 ha conseguito un reddito in misura superiore, pari a euro 35.292,00; E) la congruità del reddito ai fini dell’assunzione del lavatore extracomunitario è comprovata dall’attestazione di un professionista abilitato prodotta alla Prefettura nel corso del procedimento, ma tale circostanza non è stata presa in considerazione dall’Amministrazione.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con un atto di mero stile.
4. Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 296 del 2025, ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinato all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento stesso alla luce di quanto dedotto nel ricorso.
Ciononostante, l’Amministrazione non ha provveduto al riesame.
5. Successivamente nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Quindi all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso dev’essere accolto.
2. In particolare è fondata la censura secondo cui il potere di verifica della congruità delle richieste di nulla osta è stato sottratto all’Ispettorato del lavoro per essere devoluto ai professionisti elencati nell’art. 1 della legge n. 12 del 1979 (T.A.R. Veneto, sez. III, 2 gennaio 2026, n. 1).
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 30 -bis , comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999, in caso di richiesta di emanazione del nulla osta per procedere all’assunzione di lavoratori stranieri, “Lo Sportello unico… acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro… la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa” .
Ferma restando la necessità di disporre la verifica di congruità delle richieste di nulla osta, l’art. 44, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2022 (convertito in legge n. 122 del 2022) prescrive che per le annualità dal 2021 al 2023 (nel cui ambito ricade l’istanza presentata dal ricorrente) “ la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 ”, con la precisazione, contenuta nel successivo comma 2, che “ Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, … e del tipo di attività svolta dall’impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ”.
Secondo tali disposizioni, ed in ossequio al principio tempus regit actum , per l’istanza presentata dal ricorrente in data 4 dicembre 2023 la verifica della congruità del numero dei dipendenti da assumere (e per i quali era richiesto il rilascio dei nulla osta) era demandata “ in via esclusiva ” ai professionisti appartenenti alle categorie professionali indicate dall’art. 1 della legge n. 12 del 1979, e tale verifica coinvolgeva – per espressa previsione normativa – anche la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro per quanto attiene la sua possibilità di assumere i lavoratori richiesti.
Inoltre l’Amministrazione non ha dimostrato che l’Ispettorato aveva formulato la valutazione negativa a seguito dell’esecuzione di controlli a campione, unica ipotesi in cui – secondo il comma 6 del ricordato art. 44 del decreto legge n. 73 del 2022 – l’autorità pubblica è titolare del potere di verificare (e quindi negare) la congruità per le domande presentate.
È, invece, provato dalla documentazione allegata al ricorso che l’asseverazione era stata favorevolmente resa per l’assunzione del lavoratore di cui trattasi, nonché trasmessa all’Amministrazione procedente, che l’aveva acquisita antecedentemente all’emanazione del provvedimento impugnato.
È, quindi, illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta motivato con riferimento al fatto che l’Ispettorato aveva ravvisato in capo al ricorrente una capacità economica non sufficiente per procedere alla programmata assunzione.
Difatti giova ribadire che per le istanze presentate nel corso del 2023 il legislatore aveva sottratto alla Direzione Provinciale del Lavoro il potere di verificare la congruità delle richieste di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri e lo aveva attribuito ai ricordati professionisti, onerando il richiedente del solo compito di produrre allo Sportello Unico l’asseverazione rilasciata da uno di detti professionisti (onere, come visto, puntualmente assolto dalla ricorrente).
4. In conclusione, il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con assorbimento delle restanti censure, dall’accoglimento delle quali la ricorrente non ritrarrebbe alcuna ulteriore utilità.
5. In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo anche in ragione del fatto che non è stato eseguito il riesame disposto da questo Tribunale con l’ordinanza n. 296 del 2025, devono essere poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno a pagare a favore del ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone indicate nel ricorso.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
ND De Col, Primo Referendario
ND RL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND RL | CA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.