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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2024, trattenuta in decisione in data
17.03.2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Forcione
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro CP_1 C.F._2
Terminiello
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.11.2024 ha proposto presso l'intestato Tribunale ricorso per Parte_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
pagina 1 di 3 , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Persona_2
dalla sua relazione more uxorio con . CP_1
Si è costituito in giudizio , prendendo posizione su ciascuna delle avverse CP_1
richieste.
Alla prima udienza del 17.03.2025 lo scrivente giudice relatore ha provveduto ad un lungo ed approfondito ascolto delle parti ed al rituale tentativo di conciliazione, che ha avuto esito positivo, atteso il raggiungimento di un accordo nel corso della stessa udienza, le cui condizioni sono state riportate nel relativo verbale e vengono qui richiamate:
“- affidamento condiviso dei minori e , con collocazione prevalente presso Per_1 Persona_2
l'abitazione attuale della madre sita in Campobasso alla via Sturzo n. 31; Parte_1
- diritto di visita del padre : 2 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola a dopo CP_1
cena, da intendersi in maniera flessibile, in modo che il padre possa organizzarsi con i turni lavorativi (tendenzialmente martedì e giovedì); durante le vacanze estive per almeno 15 giorni
i minori staranno con il padre;
durante le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; per la Pasqua le parti si accorderanno di anno in anno a seconda delle esigenze lavorative;
weekend alternati tra genitori dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica dopo cena;
- assegno di mantenimento a carico del padre : 800 euro complessivi al mese per CP_1
entrambi i minori e , con rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie al 50% Per_1 Persona_2
tra i due genitori, regolate nei modi e termini di cui alle Linee guida spese straordinarie del
Tribunale di Milano;
- impegno delle parti alla vendita dell'immobile che costituiva la casa familiare;
- spese del giudizio compensate”.
Lo scrivente Giudice relatore, dopo aver disposto l'immediata esecutività dell'accordo raggiunto dalle parti e pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori ex art. 473 bis22 c.p.c. conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
In data 19.03.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole.
________
Il Collegio prende atto della volontà delle parti di definire il presente giudizio alla luce dell'accordo sopra richiamato.
pagina 2 di 3
Considerato che
le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge, esse possono essere integralmente recepite da questo Tribunale.
Deve essere dunque disposta la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato a [...] il [...], e Persona_3 Per_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto
[...]
dalle parti, sopra richiamato, che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Spese compensate, come peraltro espressamente previsto nell'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.03.2025 in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato a [...] il [...], e , nato a Persona_3 Persona_2
Campobasso il 12/07/2021;
b) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
c) SPESE compensate.
Campobasso, 23.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2024, trattenuta in decisione in data
17.03.2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Forcione
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro CP_1 C.F._2
Terminiello
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.11.2024 ha proposto presso l'intestato Tribunale ricorso per Parte_1 la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
pagina 1 di 3 , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Persona_2
dalla sua relazione more uxorio con . CP_1
Si è costituito in giudizio , prendendo posizione su ciascuna delle avverse CP_1
richieste.
Alla prima udienza del 17.03.2025 lo scrivente giudice relatore ha provveduto ad un lungo ed approfondito ascolto delle parti ed al rituale tentativo di conciliazione, che ha avuto esito positivo, atteso il raggiungimento di un accordo nel corso della stessa udienza, le cui condizioni sono state riportate nel relativo verbale e vengono qui richiamate:
“- affidamento condiviso dei minori e , con collocazione prevalente presso Per_1 Persona_2
l'abitazione attuale della madre sita in Campobasso alla via Sturzo n. 31; Parte_1
- diritto di visita del padre : 2 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola a dopo CP_1
cena, da intendersi in maniera flessibile, in modo che il padre possa organizzarsi con i turni lavorativi (tendenzialmente martedì e giovedì); durante le vacanze estive per almeno 15 giorni
i minori staranno con il padre;
durante le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; per la Pasqua le parti si accorderanno di anno in anno a seconda delle esigenze lavorative;
weekend alternati tra genitori dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica dopo cena;
- assegno di mantenimento a carico del padre : 800 euro complessivi al mese per CP_1
entrambi i minori e , con rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie al 50% Per_1 Persona_2
tra i due genitori, regolate nei modi e termini di cui alle Linee guida spese straordinarie del
Tribunale di Milano;
- impegno delle parti alla vendita dell'immobile che costituiva la casa familiare;
- spese del giudizio compensate”.
Lo scrivente Giudice relatore, dopo aver disposto l'immediata esecutività dell'accordo raggiunto dalle parti e pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori ex art. 473 bis22 c.p.c. conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
In data 19.03.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole.
________
Il Collegio prende atto della volontà delle parti di definire il presente giudizio alla luce dell'accordo sopra richiamato.
pagina 2 di 3
Considerato che
le condizioni sulle quali le parti si sono accordate sono conformi alla legge, esse possono essere integralmente recepite da questo Tribunale.
Deve essere dunque disposta la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato a [...] il [...], e Persona_3 Per_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto
[...]
dalle parti, sopra richiamato, che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Spese compensate, come peraltro espressamente previsto nell'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.03.2025 in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato a [...] il [...], e , nato a Persona_3 Persona_2
Campobasso il 12/07/2021;
b) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
c) SPESE compensate.
Campobasso, 23.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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