TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5246 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10951/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. BERNARDI GABRIELE che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]n. 3, RIVOLI (TO) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di , con nomina di tutore provvisorio. Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché Controparte_1
affetto da deterioramento neuro-cognitivo di grado moderato-severo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.P. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito rimetteva parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato la parte ricorrente depositava note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che non ricorrano, allo stato, i presupposti per procedere alla declaratoria di interdizione nei confronti del convenuto, ritenendo maggiormente consono e adeguato al caso di specie, il diverso e più duttile strumento dell'amministrazione di sostegno.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da “disturbo Controparte_1
neurocognitivo maggiore di grado moderato-severo a genesi vascolare in presenza di plurime comorbidità cardo respiratorie e metaboliche in precario e labile compenso” (doc. 03 ric.).
Tali patologie non sembrano, allo stato, comprometterne completamente le funzioni psichiche, come accertato in sede di esame.
Interrogato nel corso dell'udienza ex art. 714 cpc, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste, ha dimostrato di essere orientato nello spazio e nel tempo e di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
pagina 2 di 5 Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire Controparte_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti la propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare pagina 3 di 5 l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I,
01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta il ricorso per l'interdizione di , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1
Largo Alcide De Gasperi n. 3, RIVOLI (TO);
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla in punto spese.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10951/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. BERNARDI GABRIELE che la rappresenta e difende in forza di procura
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]n. 3, RIVOLI (TO) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di , con nomina di tutore provvisorio. Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché Controparte_1
affetto da deterioramento neuro-cognitivo di grado moderato-severo.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.P. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito rimetteva parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Nel termine assegnato la parte ricorrente depositava note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che non ricorrano, allo stato, i presupposti per procedere alla declaratoria di interdizione nei confronti del convenuto, ritenendo maggiormente consono e adeguato al caso di specie, il diverso e più duttile strumento dell'amministrazione di sostegno.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da “disturbo Controparte_1
neurocognitivo maggiore di grado moderato-severo a genesi vascolare in presenza di plurime comorbidità cardo respiratorie e metaboliche in precario e labile compenso” (doc. 03 ric.).
Tali patologie non sembrano, allo stato, comprometterne completamente le funzioni psichiche, come accertato in sede di esame.
Interrogato nel corso dell'udienza ex art. 714 cpc, l'interdicendo ha risposto in modo adeguato alle domande che gli venivano poste, ha dimostrato di essere orientato nello spazio e nel tempo e di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
pagina 2 di 5 Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire Controparte_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti la propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare pagina 3 di 5 l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584), mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I,
01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Rigetta il ricorso per l'interdizione di , nato a [...], il [...] e residente in Controparte_1
Largo Alcide De Gasperi n. 3, RIVOLI (TO);
Provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla in punto spese.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5