TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2553
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Carenza assoluta di motivazione e violazione di legge

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL e aderita dal ricorrente. Le doglianze vertono sulle modalità e i tempi della regressione tariffaria, non sui provvedimenti a monte. L'ASL non agisce con poteri autoritativi ma compie atti paritetici che incidono sull'entità del corrispettivo spettante, come mere operazioni di calcolo. La controversia riguarda profili patrimoniali di un rapporto contrattuale, configurando un diritto soggettivo ascrivibile alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Connessione con l'atto principale

    L'inammissibilità del ricorso principale per difetto di giurisdizione comporta l'inammissibilità anche delle domande accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2553
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2553
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo