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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Marsiglia Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: indennità NASPI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.03.2024, il ricorrente in epigrafe deduceva: che era stato dipendente della società con contratto di lavoro a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 12.01.2022 e con la mansione di Manovale;
che il rapporto di lavoro veniva svolto e retribuito regolarmente sino alla data del 15.04.2023 quando lo stesso cessava per dimissioni volontarie di esso ricorrente;
che, successivamente, veniva assunto dalla società con contratto a Parte_2
tempo determinato dal 15.05.2023 al 23.05.2023; che, in data 30.06.2023, per il tramite del patronato , presentava domanda di indennità di disoccupazione NASpI, CP_3
CP_ avendo maturato i requisiti di legge;
che, con provvedimento del 12.07.2023, l' comunicava la reiezione della domanda sulla scorta della seguente motivazione: “ La S.V. non ha le settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessione della prestazione in oggetto”; che avverso tale provvedimento di diniego veniva dapprima proposta istanza di riesame della domanda e successivamente inoltrato ricorso
CP_ amministrativo al comitato provinciale che tali istanze rimanevano inevase;
che il
1 CP_ provvedimento di diniego adottato dall' era illegittimo e destituito di fondamento posto che era documentalmente provato il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del tribunale di Paola chiedendogli di “Accertare e dichiarare il diritto del sig.
a vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione Naspi essendo Parte_1 sussistenti i requisiti previsti dalla legge. Per l'effetto condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo dovuto a titolo di indennità di disoccupazione Naspi con decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con ogni consequenziale provvedimento di legge.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito in giudizio l' , dando atto che la domanda Naspi era stata accolta il CP_1
14.03.2024 e la prestazione liquidata il 02.04.2024. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come chiesto congiuntamente dalle parti.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere
2 fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997,
n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n.
9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'accoglimento del ricorso proposto in sede amministrativa del 14.03.2024 (cfr. all. 1 ) e la liquidazione della prestazione CP_1
NASPI avvenuta in data 02.04.2024 (cfr. all. 3 ), determinano la cessazione della CP_1
materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, considerato che, per come documentato dall' , il ricorso in sede giudiziale è stato CP_1
iscritto a ruolo nelle more del procedimento amministrativo di riesame, non essendo ancora scaduti i termini per la sua definizione (cfr. all. 1 , domanda di riesame CP_1
presentata il 24.01.2024), e che tale procedimento è stato definito con esito favorevole per il ricorrente il 14.03.2024, ovvero in data antecedente la proposizione del ricorso in sede giudiziale. Conseguentemente, non si riscontra nell' alcuna responsabilità CP_1
tale da giustificare la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 26.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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