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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3839/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 11:40
Presidente Dott. ER LO Consigliere Relatore Dott. UL SP
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GIOVANNI PIETRO MARIA
Avv. DI GIOVANNI ANNALISA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv Diprietropaolo pres in sost.
Nessuno compare per l'appellante alle ore 12.25
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Dipietropaolo discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ER LO
MA BR NN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER LO Presidente dott.ssa UL SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P. IVA , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1 di San Basilio n. 61, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Picozza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
TR MA di VA (C. F. ) e Avv. Annalisa di VA (C. F. CodiceFiscale_1 [...]
), giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Cicerone n. 49, presso lo studio legale dell'Avv. Sveva Bernardini (C.F. che C.F._3 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_2 Controparte_2 affinché ne venisse accertata la responsabilità contrattuale in relazione alle lesioni subite durante il ricovero del 14 aprile 2012 e la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione. La domanda così proposta veniva proseguita dalla n.q. di erede della a seguito del suo decesso. Controparte_3 Pt_2
La convenuta si costituiva evidenziando la totale estraneità della casa di cura Controparte_2
2 rispetto alla caduta della dalla barella atteso che il trasporto in ambulanza veniva eseguito in Pt_2 autonomia e tramite proprio personale dalla unica responsabile. Evidenziava in Parte_1 ogni caso che in forza del contratto di appalto di servizi di trasporto infermi stipulato dalla casa di cura e quest'ultima si obbligava a garantire e manlevare la CP_2 Parte_1 CP_2
a qualsivoglia responsabilità per infortuni e danni a terzi o a cose derivanti dall'esecuzione della
[...] prestazione oggetto del contratto. Negava che la responsabilità in capo alla struttura potesse essere ricondotta ad una responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità atteso che l'evento esulava dalla prestazione sanitaria la quale era stata correttamente assolta. Chiedeva in ogni caso essere autorizzata a chiamare in causa la affinché questa venisse dichiarata Parte_1 esclusiva responsabile dei danni patiti dalla ovvero venisse condannata a manlevare la Pt_2 [...] in relazione alle somme eventualmente da corrispondersi in favore dell'attrice Controparte_2 previo accertamento del grado di responsabilità imputabile a ciascuno. In relazione al dedotto ritardo nell'intervento chirurgico contestava gli avversi assunti deducendo la correttezza dell'operato dei sanitari che avevano portato alla piena risoluzione dei problemi derivati dalla caduta dalla barella.
Negava la sussistenza di danni causalmente connessi alla condotta dei sanitari nonché la dedotta violazione del consenso informato. Chiedeva, in ogni caso essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
per essere da questa garantita e manlevata da ogni conseguenza derivante CP_4 dall'accoglimento anche parziale della domanda per esborsi superiori a € 1.000.000 in virtù di polizza per la responsabilità professionale.
A seguito di chiamata in causa si costituiva la eccependo l'inesistenza di Parte_1 responsabilità in relazione ai danni lamentati dall'attrice integralmente ed esclusivamente riconducibili alla condotta del personale sanitario della ed evidenziando l'insussistenza di CP_2 nesso causale tra la caduta e l'insorgenza dei postumi lamentati dalla Chiedeva in ogni caso Pt_2 procedersi al riparto ovvero alla graduazione delle responsabilità. Chiedeva poi chiamarsi in causa la per essere da questa garantita e manlevata in forza di polizza per la responsabilità Controparte_1 civile professionale.
Si costituiva poi l' (oggi ) aderendo alle difese della propria CP_4 Controparte_5 assicurata in relazione alla domanda attorea ed evidenziando i limiti contrattuali della polizza in relazione alla domanda di garanzia.
Infine, si costituiva aderendo alle difese della propria assicurata in relazione alla Controparte_1 domanda attorea e contestando la domanda di manleva svolta da casa di Cura Mater Dei. Quanto alla domanda di garanzia eccepiva l'inoperatività della polizza atteso che l'evento in oggetto non rientrava nel rischio assicurato.
3 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22978/2018, pubblicata il 29.11.2018 così statuiva: “1. accoglie la domanda di quale erede di e per l'effetto condanna Parte_3 Parte_2
e in solido tra loro al pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1 dell'attrice, della complessiva somma di € 15.896,82 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna a rifondere a quanto da questi Parte_1 Controparte_2 sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che precede in ragione della quota di responsabilità accertata;
3. dichiara tenuta a manlevare e garantire la Controparte_1 [...] in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice 4. condanna Parte_1 [...]
e in solido tra loro alla refusione delle spese processuali Controparte_2 Parte_1 in favore di che liquida in € 4.835 per compensi ed € 600 per spese oltre Parte_3 accessori come per legge 5. compensa le spese tra e Controparte_2 Controparte_6
6. condanna e in solido tra loro alla
[...] Controparte_2 Parte_1 refusione delle spese di CTU.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti Parte_4 conclusioni: “A)- NEL MERITO: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 22978/2018 Sent. pubblicata in data 29.11.2018 dal
Tribunale di Roma in seno al procedimento civile n. 149075/2014 R.G., per i motivi tutti libellati in diritto del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che “le spese della terza chiamata Parte_1 seguono la soccombenza e vanno poste a carico della compagnia ,
[...] Controparte_1 per effetto del rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 – valore della controversia da € 260.001,00 ad €
560.000,00” (ovvero in subordine valore della controversia determinato da € 26.001,00 ad €
260.000,00)”; B)-Condannare la compagnia , in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
a rivalere alla società istante spese e competenze del doppio grado di giudizio”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni formulando l'appello Controparte_1 incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare la non corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo stati convenuti in giudizio anche Controparte_7 di erede di , ,
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_6
, tutte parti del giudizio di I^ grado e quindi litisconsorti necessari nel processo di appello, con
[...] conseguente improcedibilità del gravame. Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo perché infondato in fatto e in diritto ed in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, accogliere l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla Compagnia e per l'effetto respingere la domanda di manleva azionata da con conseguente condanna alla restituzione degli importi Parte_1
4 versati da in conseguenza della sentenza di I grado che ha accolto la manleva. Vittoria di CP_1 spese.”
La Corte con ordinanza del 16.9.2019 ha rigettato l'eccezione di relativa alla disintegrità del CP_1 contraddittorio, evidenziando la scindibilità delle cause.
Alla presente udienza il difensore dell'appellante incidentale ha precisato le conclusioni, rinviando al proprio scritto, e ha discusso oralmente la causa.
L'appello principale e quello incidentale sono diretti a censurare quanto ritenuto dal giudice di primo grado in relazione ai loro rapporti.
La sentenza per quanto di interesse è così motivata: “Ciò posto deve sottolinearsi che nel caso di specie è stata la per il solo fatto dell'accettazione nella struttura della Controparte_2
a stipulare il contratto atipico di spedalità con la paziente e che, per il semplice fatto del Pt_2 ricovero, era tenuta a garantire alla paziente la migliore e corretta assistenza, che non si sostanziava nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma anche nel mettere a disposizione della paziente il proprio apparato organizzativo e strumentale. È, dunque, la convenuta il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente che viene posto a fondamento della correlativa responsabilità. Nessun rapporto né contatto diretto risulta, invece, intercorso tra la e la la quale, nell'adempimento di un distinto Pt_2 Controparte_8 accordo contrattuale di appalto di servizi di trasporto infermi (in atti doc. 4 fascicolo e CP_2 doc. 4 fascicolo ) stipulato con la convenuta struttura e su richiesta della stessa Parte_1 [...]
(vd doc. 5 di parte ) ha eseguito il “servizio Ambulanza tipo Controparte_2 Parte_1
B con autista e soccorritore e/o infermiere” con la specifica richiesta che l'infermiera –dipendente della – nella persona di ” o “BR” restasse con la paziente Controparte_2 Per_1 per tutto il periodo necessario al trasporto ed alla esecuzione della scintigrafia. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che la nell'esecuzione della Controparte_2 prestazione sanitaria complessivamente pattuita con la si sia avvalsa dell'opera di un Pt_2 soggetto terzo (la ) del cui operato è pertanto tenuta a rispondere nei confronti Parte_1 della paziente creditrice della prestazione. Alla è, inoltre, riconducibile, Controparte_2
l'eventuale dedotto inadempimento della prestazione sanitaria direttamente effettuata sulla paziente in relazione all'allegato ritardo nella esecuzione dell'intervento chirurgico.
…..
Va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la ricoverata Pt_2 presso la sin dal 14.4.2012 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di Controparte_2 revisione della protesi del ginocchio, in data 15.5.2012 veniva trasportata a mezzo ambulanza della dalla al poliambulatorio Medical Research e che Parte_1 Controparte_2
5 dopo aver eseguito la scintigrafia presso detta struttura, mentre la paziente veniva trasportata in barella all'ambulanza per far rientro alla la barella “si impuntava” con le ruote anteriori CP_2 nello scendere da un marciapiedi (vd denuncia di sinistro del 16.5.2012 svolta da a Parte_1 doc. 3 del fascicolo nonché in senso sostanzialmente conforme la relazione CP_1 Parte_1 di incidente redatta dal direttore sanitario della ed allegata alla denuncia di sinistro svolta CP_2 dalla struttura) e la cadeva a terra. E' del pari incontestato e documentalmente provato che Pt_2 la dopo essere rientrata in clinica veniva sottoposta presso la ad Pt_2 Controparte_2 accertamenti e cure ed anche in data 16.5.2012 ad intervento di evacuazione dell'ematoma subdurale e successivamente in data 6 giugno 2012 all'intervento di revisione della protesi per la quale era stata originariamente ricoverata.
Risulta dunque provata non solo la sussistenza del titolo contrattuale in virtù del contratto di spedalità stipulato dalla con la casa di cura ma anche il verificarsi dell'evento caduta Pt_2 durante lo svolgimento delle prestazioni sanitarie. Tale dato è, infatti, pacifico tra le parti ed è confermato dalla documentazione versata in atti anche dalla convenuta e dalla terza chiamata.
……
Ciò posto va evidenziato che il CTU ha ritenuto che “La scarna documentazione esaminata (…) non permette una serena ed efficace ricostruzione delle vicende sanitarie che hanno portato la signora all'attuale situazione di grave handicap neurologico”. Se, infatti, in base alla Pt_2 documentazione prodotta è possibile senz'altro ritenere provato che la ha riportato un Pt_2 politrauma in conseguenza della caduta dalla barella con trauma cranico e successivo sviluppo di un ematoma subdurale svuotato chirurgicamente, in due interventi consecutivi, non vi è prova in atti della sussistenza del nesso causale tra i gravi postumi neurologici successivamente riscontrati a carico della e la caduta né la successiva condotta dei sanitari della Il CTU, Pt_2 CP_2 infatti, evidenzia che “dall'analisi della diaria si evince però che successivamente agli interventi neurochirurgici praticati per lo svuotamento dell'ematoma la paziente avrebbe manifestato un buon recupero funzionale (vedi le numerosissime note a riguardo, contenute nella diaria, nelle consulenze,
e nel retro dei fogli di terapia) fino alla scomparsa dei segni neurologici precedentemente manifestatisi, con la sola eccezione di una cefalea persistente” e che “dall'esame della documentazione presentata dalla parte attrice si può evincere che la paziente, già dai primi giorni successivi all'intervento, mostrò una rapida e progressiva restitutio ad integrum, presentando a più riprese e in diverse giornate un esame neurologico sostanzialmente nei limiti, segno che l'esposizione a un eventuale ipertensione endocranica, verosimilmente avvenuta nel momento in cui si andava formando l'ematoma, non doveva aver determinato danni irreversibili al parenchima cerebrale”.
…
6 Va, invece, esaminato il profilo della colpa in relazione ai postumi della caduta all'esito degli interventi chirurgici eseguiti così come determinati dal CTU.
Sotto tale aspetto occorre rilevare che la prova in ordine alle modalità con le quali la era Pt_2 stata o meno assicurata alla barella articolata da non risulta richiesta né in Parte_1 sede di comparse conclusionali né in sede di udienza di discussione orale e va pertanto considerata abbandonata. Alla luce delle deduzioni della stessa , peraltro, la prova sarebbe Parte_1 stata del tutto irrilevante tenuto conto che la dinamica descritta sia dalla Controparte_2 che dalla (ossia quella di un “impuntamento” delle ruote e conseguente Controparte_8 ribaltamento della barella) non sarebbe mutata in alcun modo in relazione alla adozione di sistemi di ritenzione della paziente alla barella.
Quanto alla riconducibilità della caduta ad un “caso fortuito” asseritamente riscontrabile nella presenza di un dissesto nel manto stradale va rilevato che ove anche la circostanza fosse stata provata non sarebbe stata tale da costituire un avvenimento imprevisto ed imprevedibile tale da escludere la colpevolezza dell'agente. La presenza del dissesto sarebbe, infatti, stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del conducente dell'ambulanza che stava spingendo la barella il quale avrebbe potuto e dovuto farsi assistere nel trasporto dall'infermiera dipendente della cui era stato a sua volta assegnato il compito CP_2 di assistere la paziente durante la “trasferta”. Va, peraltro, rilevato che gravando l'obbligo di vigilanza sulla paziente durante il trasporto sia sul conducente dell'ambulanza – dipendente della che sulla infermiera deputata all'assistenza- dipendente della Parte_1 CP_2
e concernendo l'obbligo di diligenza che gravava su ciascuno non solo le specifiche
[...] mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, deve ritenersi che la responsabilità dell'evento sia - dal punto di vista soggettivo- imputabile in ugual misura alla ed alla . Controparte_2 Parte_1
…..
Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, si ritiene che siano corresponsabili in misura paritaria in Controparte_9 relazione al danno patito dalla atteso che durante il trasporto dal Poliambulatorio alla Casa Pt_2 di Cura la paziente era affidata sia a personale della casa di cura che della croce Bianca.
Pertanto, alla luce degli esposti criteri, la e la in Controparte_2 Parte_1 solido, devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di €
15.896,82. oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Subordinatamente all'effettivo pagamento, in accoglimento della menzionata domanda di regresso,
7 condanna a rifondere a il” 50% di quanto da Parte_1 Controparte_2 questa sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che precede.
…
Per quanto, invece, attiene alla domanda di garanzia svolta da nei Parte_1 confronti di essa è fondata e va accolta. Va, infatti, rilevato che stante la incontestata Controparte_1 operatività temporale della polizza non può ritenersi che il sinistro in oggetto rientri nella dedotta ipotesi di esclusione invocata dalla compagnia. In primo luogo, infatti, posto che la garanzia era stata stipulata per la “responsabilità civile derivante all'assicurato a termini di legge, nella sua qualità di esercente un'impresa per servizio trasporto infermi con sede in Roma”, nel caso di specie non vi è alcuna “responsabilità personale degli infermieri” non essendo stata la caduta determinata da personale infermieristico dipendente della nell'ambito delle attività di tipo Parte_1 infermieristico ma di mero trasporto pazienti. In secondo luogo deve ritenersi che anche il trasporto del paziente da e per l'ambulanza costituisca “servizio di trasporto infermi” e rientri dunque nella attività assicurata.
Le spese dell'attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale della
[...]
e di nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Controparte_2 Parte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra parte convenuta e terza chiamata
[...] avendo il contenzioso tra dette parti ad oggetto mere questioni relative alla CP_5 interpretazione di clausole contrattuali
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico solidale della Controparte_2
e di .” Controparte_10
L'appellante censura la sentenza per “Omessa decisione sul regolamento delle spese processuali tra e – soccombenza della compagnia assicuratrice e sua Parte_1 Controparte_11 condanna al pagamento delle spese processuali. violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc. omessa e/o carente motivazione.” L'appellante principale censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul regolamento delle spese tra la e la Dalla Parte_1 Controparte_1 fondatezza della domanda di garanzia sarebbe dovuto conseguentemente discendere la dichiarazione di soccombenza della Tuttavia, invece, il giudice di prime cure avrebbe Controparte_1 inopinatamente omesso la pronuncia sul punto tanto nella parte motivazionale quanto nel dispositivo.
L'appello incidentale è articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata in relazione alla ritenuta operatività della polizza, non trattandosi di infortunio causato da vizi del mezzo di trasporto e/o per responsabilità a questa connessa ma per responsabilità del personale medico. Il giudice di primo grado erroneamente ha ritenuto una responsabilità concorrente della e CP_2 della e quindi l'operatività della polizza, risultando provato che la caduta si è verificata Parte_1
8 prima che si attivasse il trasporto, ma prima di salire, quando la paziente era sotto la vigilanza dell'infermiere della casa di cura.
Innanzitutto va esaminato l'appello incidentale, attinente all'operatività della garanzia.
È pacifica tra le parti l'esistenza della polizza n. 15100485249 con decorrenza dal 10.11.2008 al
10.11.2013 con la quale la Compagnia “assicura la responsabilità civile derivante all'assicurato a termini di legge nella sua qualità di esercente un'impresa per il servizio trasporto infermi con sede in Roma, via Pizzo Bernina 14/16. È esclusa la responsabilità civile degli infermieri. È compresa la conduzione degli uffici e del garage…”.
In linea di fatto il giudice di primo grado ha accertato, e sul punto non vi è alcuna censura, che la caduta si è verificata “mentre la paziente veniva trasportata in barella all'ambulanza per far rientro alla la barella “si impuntava” con le ruote anteriori nello scendere da un marciapiedi … CP_2
e la cadeva a terra”. Pertanto la caduta si è verificata quando la paziente era trasportata in Pt_2 barella all'ambulanza.
La polizza in questione esclude la sua operatività relativamente al personale infermieristico. Ma nel caso di specie, come sottolineato dal giudice di primo grado, non è in discussione una responsabilità degli infermieri della sicché è da escludere l'inoperatività della polizza. La previsione Parte_1
“è esclusa la responsabilità civile degli infermieri” attiene evidentemente alla responsabilità degli infermieri della stessa non coprendo la polizza la responsabilità di terzi. Parte_1
Relativamente poi all'assunto secondo cui l'incidente non si è verificato durante il trasporto, va osservato come anche il trasporto in barella verso autoambulanza va inteso come “servizio trasporto infermi” a termini di polizza, ricomprendendo, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, anche il servizio da e per l'autoambulanza a mezzo di barella. E ciò si associa al rilievo ritenuto dal giudice di primo grado e peraltro non oggetto di specifica confutazione che “durante il trasporto dal Poliambulatorio al Casa di Cura la paziente era affidata sia al personale della casa di cura che della ”. Il fatto che la paziente fosse affidata alla sorveglianza di una infermiera della Parte_1 casa di cura non esclude la vigilanza che della competente per il trasporto e quindi Parte_1 anche per la fase del trasporto verso l'autoambulanza.
Pertanto l'appello incidentale è infondato.
Va quindi esaminato l'appello principale.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
9 precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Il motivo è fondato.
In primo luogo va osservato come la sentenza in esame non regolamenta effettivamente le spese tra l'appellante e . Controparte_1
Per quanto sopra evidenziato in ordine all'appello incidentale, infondati sono i rilievi dell'appellante incidentale in ordine all'inoperatività della polizza.
Circa il patto di gestione della lite, richiamato dall'appellante incidentale peraltro solo in grado di appello, va osservato come nel caso di specie non sono in discussione le spese sostenute dall'appellante principale per difendersi in giudizio in relazione alla domanda proposta da parte attrice, ma le spese attinenti alla domanda di garanzia proposta nei confronti di che nel CP_1 costituirsi ha eccepito l'inoperatività della polizza. Ne consegue che non pare pertinente il richiamo all'art. 1917 comma 3, c.p.c.
Accolta la domanda di garanzia, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del decisum in relazione alla quota per cui opera la garanzia (valore della causa sino ad € 26.000,00, tabella II, scaglione terzo, valore nei minimi attese le limitate questioni affrontate).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum in appello (valore sino ad €
5.200, tabella XII, scaglione II, valore nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
Poiché l'impugnazione incidentale è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza 22978/2018 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello incidentale;
accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna alla refusione a favore di delle spese di primo Controparte_1 Parte_1
10 grado che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna alla refusione a favore di delle spese di secondo Controparte_1 Parte_1 grado che liquida in € 1.460,00 per compensi, oltre spese di CU, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL SP ER LO
11
Sezione VI civile
R.G. 3839/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 11:40
Presidente Dott. ER LO Consigliere Relatore Dott. UL SP
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GIOVANNI PIETRO MARIA
Avv. DI GIOVANNI ANNALISA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BERNARDINI SVEVA avv Diprietropaolo pres in sost.
Nessuno compare per l'appellante alle ore 12.25
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Dipietropaolo discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ER LO
MA BR NN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER LO Presidente dott.ssa UL SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 21.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P. IVA , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1 di San Basilio n. 61, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Picozza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
TR MA di VA (C. F. ) e Avv. Annalisa di VA (C. F. CodiceFiscale_1 [...]
), giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Cicerone n. 49, presso lo studio legale dell'Avv. Sveva Bernardini (C.F. che C.F._3 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_2 Controparte_2 affinché ne venisse accertata la responsabilità contrattuale in relazione alle lesioni subite durante il ricovero del 14 aprile 2012 e la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione. La domanda così proposta veniva proseguita dalla n.q. di erede della a seguito del suo decesso. Controparte_3 Pt_2
La convenuta si costituiva evidenziando la totale estraneità della casa di cura Controparte_2
2 rispetto alla caduta della dalla barella atteso che il trasporto in ambulanza veniva eseguito in Pt_2 autonomia e tramite proprio personale dalla unica responsabile. Evidenziava in Parte_1 ogni caso che in forza del contratto di appalto di servizi di trasporto infermi stipulato dalla casa di cura e quest'ultima si obbligava a garantire e manlevare la CP_2 Parte_1 CP_2
a qualsivoglia responsabilità per infortuni e danni a terzi o a cose derivanti dall'esecuzione della
[...] prestazione oggetto del contratto. Negava che la responsabilità in capo alla struttura potesse essere ricondotta ad una responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità atteso che l'evento esulava dalla prestazione sanitaria la quale era stata correttamente assolta. Chiedeva in ogni caso essere autorizzata a chiamare in causa la affinché questa venisse dichiarata Parte_1 esclusiva responsabile dei danni patiti dalla ovvero venisse condannata a manlevare la Pt_2 [...] in relazione alle somme eventualmente da corrispondersi in favore dell'attrice Controparte_2 previo accertamento del grado di responsabilità imputabile a ciascuno. In relazione al dedotto ritardo nell'intervento chirurgico contestava gli avversi assunti deducendo la correttezza dell'operato dei sanitari che avevano portato alla piena risoluzione dei problemi derivati dalla caduta dalla barella.
Negava la sussistenza di danni causalmente connessi alla condotta dei sanitari nonché la dedotta violazione del consenso informato. Chiedeva, in ogni caso essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
per essere da questa garantita e manlevata da ogni conseguenza derivante CP_4 dall'accoglimento anche parziale della domanda per esborsi superiori a € 1.000.000 in virtù di polizza per la responsabilità professionale.
A seguito di chiamata in causa si costituiva la eccependo l'inesistenza di Parte_1 responsabilità in relazione ai danni lamentati dall'attrice integralmente ed esclusivamente riconducibili alla condotta del personale sanitario della ed evidenziando l'insussistenza di CP_2 nesso causale tra la caduta e l'insorgenza dei postumi lamentati dalla Chiedeva in ogni caso Pt_2 procedersi al riparto ovvero alla graduazione delle responsabilità. Chiedeva poi chiamarsi in causa la per essere da questa garantita e manlevata in forza di polizza per la responsabilità Controparte_1 civile professionale.
Si costituiva poi l' (oggi ) aderendo alle difese della propria CP_4 Controparte_5 assicurata in relazione alla domanda attorea ed evidenziando i limiti contrattuali della polizza in relazione alla domanda di garanzia.
Infine, si costituiva aderendo alle difese della propria assicurata in relazione alla Controparte_1 domanda attorea e contestando la domanda di manleva svolta da casa di Cura Mater Dei. Quanto alla domanda di garanzia eccepiva l'inoperatività della polizza atteso che l'evento in oggetto non rientrava nel rischio assicurato.
3 Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22978/2018, pubblicata il 29.11.2018 così statuiva: “1. accoglie la domanda di quale erede di e per l'effetto condanna Parte_3 Parte_2
e in solido tra loro al pagamento, in favore Controparte_2 Parte_1 dell'attrice, della complessiva somma di € 15.896,82 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna a rifondere a quanto da questi Parte_1 Controparte_2 sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che precede in ragione della quota di responsabilità accertata;
3. dichiara tenuta a manlevare e garantire la Controparte_1 [...] in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice 4. condanna Parte_1 [...]
e in solido tra loro alla refusione delle spese processuali Controparte_2 Parte_1 in favore di che liquida in € 4.835 per compensi ed € 600 per spese oltre Parte_3 accessori come per legge 5. compensa le spese tra e Controparte_2 Controparte_6
6. condanna e in solido tra loro alla
[...] Controparte_2 Parte_1 refusione delle spese di CTU.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti Parte_4 conclusioni: “A)- NEL MERITO: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 22978/2018 Sent. pubblicata in data 29.11.2018 dal
Tribunale di Roma in seno al procedimento civile n. 149075/2014 R.G., per i motivi tutti libellati in diritto del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che “le spese della terza chiamata Parte_1 seguono la soccombenza e vanno poste a carico della compagnia ,
[...] Controparte_1 per effetto del rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 – valore della controversia da € 260.001,00 ad €
560.000,00” (ovvero in subordine valore della controversia determinato da € 26.001,00 ad €
260.000,00)”; B)-Condannare la compagnia , in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
a rivalere alla società istante spese e competenze del doppio grado di giudizio”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni formulando l'appello Controparte_1 incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare la non corretta instaurazione del contraddittorio, non essendo stati convenuti in giudizio anche Controparte_7 di erede di , ,
[...] Parte_2 Controparte_2 Controparte_6
, tutte parti del giudizio di I^ grado e quindi litisconsorti necessari nel processo di appello, con
[...] conseguente improcedibilità del gravame. Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo perché infondato in fatto e in diritto ed in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, accogliere l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla Compagnia e per l'effetto respingere la domanda di manleva azionata da con conseguente condanna alla restituzione degli importi Parte_1
4 versati da in conseguenza della sentenza di I grado che ha accolto la manleva. Vittoria di CP_1 spese.”
La Corte con ordinanza del 16.9.2019 ha rigettato l'eccezione di relativa alla disintegrità del CP_1 contraddittorio, evidenziando la scindibilità delle cause.
Alla presente udienza il difensore dell'appellante incidentale ha precisato le conclusioni, rinviando al proprio scritto, e ha discusso oralmente la causa.
L'appello principale e quello incidentale sono diretti a censurare quanto ritenuto dal giudice di primo grado in relazione ai loro rapporti.
La sentenza per quanto di interesse è così motivata: “Ciò posto deve sottolinearsi che nel caso di specie è stata la per il solo fatto dell'accettazione nella struttura della Controparte_2
a stipulare il contratto atipico di spedalità con la paziente e che, per il semplice fatto del Pt_2 ricovero, era tenuta a garantire alla paziente la migliore e corretta assistenza, che non si sostanziava nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma anche nel mettere a disposizione della paziente il proprio apparato organizzativo e strumentale. È, dunque, la convenuta il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente che viene posto a fondamento della correlativa responsabilità. Nessun rapporto né contatto diretto risulta, invece, intercorso tra la e la la quale, nell'adempimento di un distinto Pt_2 Controparte_8 accordo contrattuale di appalto di servizi di trasporto infermi (in atti doc. 4 fascicolo e CP_2 doc. 4 fascicolo ) stipulato con la convenuta struttura e su richiesta della stessa Parte_1 [...]
(vd doc. 5 di parte ) ha eseguito il “servizio Ambulanza tipo Controparte_2 Parte_1
B con autista e soccorritore e/o infermiere” con la specifica richiesta che l'infermiera –dipendente della – nella persona di ” o “BR” restasse con la paziente Controparte_2 Per_1 per tutto il periodo necessario al trasporto ed alla esecuzione della scintigrafia. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che la nell'esecuzione della Controparte_2 prestazione sanitaria complessivamente pattuita con la si sia avvalsa dell'opera di un Pt_2 soggetto terzo (la ) del cui operato è pertanto tenuta a rispondere nei confronti Parte_1 della paziente creditrice della prestazione. Alla è, inoltre, riconducibile, Controparte_2
l'eventuale dedotto inadempimento della prestazione sanitaria direttamente effettuata sulla paziente in relazione all'allegato ritardo nella esecuzione dell'intervento chirurgico.
…..
Va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la ricoverata Pt_2 presso la sin dal 14.4.2012 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di Controparte_2 revisione della protesi del ginocchio, in data 15.5.2012 veniva trasportata a mezzo ambulanza della dalla al poliambulatorio Medical Research e che Parte_1 Controparte_2
5 dopo aver eseguito la scintigrafia presso detta struttura, mentre la paziente veniva trasportata in barella all'ambulanza per far rientro alla la barella “si impuntava” con le ruote anteriori CP_2 nello scendere da un marciapiedi (vd denuncia di sinistro del 16.5.2012 svolta da a Parte_1 doc. 3 del fascicolo nonché in senso sostanzialmente conforme la relazione CP_1 Parte_1 di incidente redatta dal direttore sanitario della ed allegata alla denuncia di sinistro svolta CP_2 dalla struttura) e la cadeva a terra. E' del pari incontestato e documentalmente provato che Pt_2 la dopo essere rientrata in clinica veniva sottoposta presso la ad Pt_2 Controparte_2 accertamenti e cure ed anche in data 16.5.2012 ad intervento di evacuazione dell'ematoma subdurale e successivamente in data 6 giugno 2012 all'intervento di revisione della protesi per la quale era stata originariamente ricoverata.
Risulta dunque provata non solo la sussistenza del titolo contrattuale in virtù del contratto di spedalità stipulato dalla con la casa di cura ma anche il verificarsi dell'evento caduta Pt_2 durante lo svolgimento delle prestazioni sanitarie. Tale dato è, infatti, pacifico tra le parti ed è confermato dalla documentazione versata in atti anche dalla convenuta e dalla terza chiamata.
……
Ciò posto va evidenziato che il CTU ha ritenuto che “La scarna documentazione esaminata (…) non permette una serena ed efficace ricostruzione delle vicende sanitarie che hanno portato la signora all'attuale situazione di grave handicap neurologico”. Se, infatti, in base alla Pt_2 documentazione prodotta è possibile senz'altro ritenere provato che la ha riportato un Pt_2 politrauma in conseguenza della caduta dalla barella con trauma cranico e successivo sviluppo di un ematoma subdurale svuotato chirurgicamente, in due interventi consecutivi, non vi è prova in atti della sussistenza del nesso causale tra i gravi postumi neurologici successivamente riscontrati a carico della e la caduta né la successiva condotta dei sanitari della Il CTU, Pt_2 CP_2 infatti, evidenzia che “dall'analisi della diaria si evince però che successivamente agli interventi neurochirurgici praticati per lo svuotamento dell'ematoma la paziente avrebbe manifestato un buon recupero funzionale (vedi le numerosissime note a riguardo, contenute nella diaria, nelle consulenze,
e nel retro dei fogli di terapia) fino alla scomparsa dei segni neurologici precedentemente manifestatisi, con la sola eccezione di una cefalea persistente” e che “dall'esame della documentazione presentata dalla parte attrice si può evincere che la paziente, già dai primi giorni successivi all'intervento, mostrò una rapida e progressiva restitutio ad integrum, presentando a più riprese e in diverse giornate un esame neurologico sostanzialmente nei limiti, segno che l'esposizione a un eventuale ipertensione endocranica, verosimilmente avvenuta nel momento in cui si andava formando l'ematoma, non doveva aver determinato danni irreversibili al parenchima cerebrale”.
…
6 Va, invece, esaminato il profilo della colpa in relazione ai postumi della caduta all'esito degli interventi chirurgici eseguiti così come determinati dal CTU.
Sotto tale aspetto occorre rilevare che la prova in ordine alle modalità con le quali la era Pt_2 stata o meno assicurata alla barella articolata da non risulta richiesta né in Parte_1 sede di comparse conclusionali né in sede di udienza di discussione orale e va pertanto considerata abbandonata. Alla luce delle deduzioni della stessa , peraltro, la prova sarebbe Parte_1 stata del tutto irrilevante tenuto conto che la dinamica descritta sia dalla Controparte_2 che dalla (ossia quella di un “impuntamento” delle ruote e conseguente Controparte_8 ribaltamento della barella) non sarebbe mutata in alcun modo in relazione alla adozione di sistemi di ritenzione della paziente alla barella.
Quanto alla riconducibilità della caduta ad un “caso fortuito” asseritamente riscontrabile nella presenza di un dissesto nel manto stradale va rilevato che ove anche la circostanza fosse stata provata non sarebbe stata tale da costituire un avvenimento imprevisto ed imprevedibile tale da escludere la colpevolezza dell'agente. La presenza del dissesto sarebbe, infatti, stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del conducente dell'ambulanza che stava spingendo la barella il quale avrebbe potuto e dovuto farsi assistere nel trasporto dall'infermiera dipendente della cui era stato a sua volta assegnato il compito CP_2 di assistere la paziente durante la “trasferta”. Va, peraltro, rilevato che gravando l'obbligo di vigilanza sulla paziente durante il trasporto sia sul conducente dell'ambulanza – dipendente della che sulla infermiera deputata all'assistenza- dipendente della Parte_1 CP_2
e concernendo l'obbligo di diligenza che gravava su ciascuno non solo le specifiche
[...] mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, deve ritenersi che la responsabilità dell'evento sia - dal punto di vista soggettivo- imputabile in ugual misura alla ed alla . Controparte_2 Parte_1
…..
Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, si ritiene che siano corresponsabili in misura paritaria in Controparte_9 relazione al danno patito dalla atteso che durante il trasporto dal Poliambulatorio alla Casa Pt_2 di Cura la paziente era affidata sia a personale della casa di cura che della croce Bianca.
Pertanto, alla luce degli esposti criteri, la e la in Controparte_2 Parte_1 solido, devono essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di €
15.896,82. oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Subordinatamente all'effettivo pagamento, in accoglimento della menzionata domanda di regresso,
7 condanna a rifondere a il” 50% di quanto da Parte_1 Controparte_2 questa sarà pagato in favore dell'attrice per effetto della statuizione che precede.
…
Per quanto, invece, attiene alla domanda di garanzia svolta da nei Parte_1 confronti di essa è fondata e va accolta. Va, infatti, rilevato che stante la incontestata Controparte_1 operatività temporale della polizza non può ritenersi che il sinistro in oggetto rientri nella dedotta ipotesi di esclusione invocata dalla compagnia. In primo luogo, infatti, posto che la garanzia era stata stipulata per la “responsabilità civile derivante all'assicurato a termini di legge, nella sua qualità di esercente un'impresa per servizio trasporto infermi con sede in Roma”, nel caso di specie non vi è alcuna “responsabilità personale degli infermieri” non essendo stata la caduta determinata da personale infermieristico dipendente della nell'ambito delle attività di tipo Parte_1 infermieristico ma di mero trasporto pazienti. In secondo luogo deve ritenersi che anche il trasporto del paziente da e per l'ambulanza costituisca “servizio di trasporto infermi” e rientri dunque nella attività assicurata.
Le spese dell'attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale della
[...]
e di nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Controparte_2 Parte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra parte convenuta e terza chiamata
[...] avendo il contenzioso tra dette parti ad oggetto mere questioni relative alla CP_5 interpretazione di clausole contrattuali
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico solidale della Controparte_2
e di .” Controparte_10
L'appellante censura la sentenza per “Omessa decisione sul regolamento delle spese processuali tra e – soccombenza della compagnia assicuratrice e sua Parte_1 Controparte_11 condanna al pagamento delle spese processuali. violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc. omessa e/o carente motivazione.” L'appellante principale censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul regolamento delle spese tra la e la Dalla Parte_1 Controparte_1 fondatezza della domanda di garanzia sarebbe dovuto conseguentemente discendere la dichiarazione di soccombenza della Tuttavia, invece, il giudice di prime cure avrebbe Controparte_1 inopinatamente omesso la pronuncia sul punto tanto nella parte motivazionale quanto nel dispositivo.
L'appello incidentale è articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata in relazione alla ritenuta operatività della polizza, non trattandosi di infortunio causato da vizi del mezzo di trasporto e/o per responsabilità a questa connessa ma per responsabilità del personale medico. Il giudice di primo grado erroneamente ha ritenuto una responsabilità concorrente della e CP_2 della e quindi l'operatività della polizza, risultando provato che la caduta si è verificata Parte_1
8 prima che si attivasse il trasporto, ma prima di salire, quando la paziente era sotto la vigilanza dell'infermiere della casa di cura.
Innanzitutto va esaminato l'appello incidentale, attinente all'operatività della garanzia.
È pacifica tra le parti l'esistenza della polizza n. 15100485249 con decorrenza dal 10.11.2008 al
10.11.2013 con la quale la Compagnia “assicura la responsabilità civile derivante all'assicurato a termini di legge nella sua qualità di esercente un'impresa per il servizio trasporto infermi con sede in Roma, via Pizzo Bernina 14/16. È esclusa la responsabilità civile degli infermieri. È compresa la conduzione degli uffici e del garage…”.
In linea di fatto il giudice di primo grado ha accertato, e sul punto non vi è alcuna censura, che la caduta si è verificata “mentre la paziente veniva trasportata in barella all'ambulanza per far rientro alla la barella “si impuntava” con le ruote anteriori nello scendere da un marciapiedi … CP_2
e la cadeva a terra”. Pertanto la caduta si è verificata quando la paziente era trasportata in Pt_2 barella all'ambulanza.
La polizza in questione esclude la sua operatività relativamente al personale infermieristico. Ma nel caso di specie, come sottolineato dal giudice di primo grado, non è in discussione una responsabilità degli infermieri della sicché è da escludere l'inoperatività della polizza. La previsione Parte_1
“è esclusa la responsabilità civile degli infermieri” attiene evidentemente alla responsabilità degli infermieri della stessa non coprendo la polizza la responsabilità di terzi. Parte_1
Relativamente poi all'assunto secondo cui l'incidente non si è verificato durante il trasporto, va osservato come anche il trasporto in barella verso autoambulanza va inteso come “servizio trasporto infermi” a termini di polizza, ricomprendendo, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, anche il servizio da e per l'autoambulanza a mezzo di barella. E ciò si associa al rilievo ritenuto dal giudice di primo grado e peraltro non oggetto di specifica confutazione che “durante il trasporto dal Poliambulatorio al Casa di Cura la paziente era affidata sia al personale della casa di cura che della ”. Il fatto che la paziente fosse affidata alla sorveglianza di una infermiera della Parte_1 casa di cura non esclude la vigilanza che della competente per il trasporto e quindi Parte_1 anche per la fase del trasporto verso l'autoambulanza.
Pertanto l'appello incidentale è infondato.
Va quindi esaminato l'appello principale.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
9 precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Il motivo è fondato.
In primo luogo va osservato come la sentenza in esame non regolamenta effettivamente le spese tra l'appellante e . Controparte_1
Per quanto sopra evidenziato in ordine all'appello incidentale, infondati sono i rilievi dell'appellante incidentale in ordine all'inoperatività della polizza.
Circa il patto di gestione della lite, richiamato dall'appellante incidentale peraltro solo in grado di appello, va osservato come nel caso di specie non sono in discussione le spese sostenute dall'appellante principale per difendersi in giudizio in relazione alla domanda proposta da parte attrice, ma le spese attinenti alla domanda di garanzia proposta nei confronti di che nel CP_1 costituirsi ha eccepito l'inoperatività della polizza. Ne consegue che non pare pertinente il richiamo all'art. 1917 comma 3, c.p.c.
Accolta la domanda di garanzia, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del decisum in relazione alla quota per cui opera la garanzia (valore della causa sino ad € 26.000,00, tabella II, scaglione terzo, valore nei minimi attese le limitate questioni affrontate).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum in appello (valore sino ad €
5.200, tabella XII, scaglione II, valore nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
Poiché l'impugnazione incidentale è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza 22978/2018 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello incidentale;
accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna alla refusione a favore di delle spese di primo Controparte_1 Parte_1
10 grado che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna alla refusione a favore di delle spese di secondo Controparte_1 Parte_1 grado che liquida in € 1.460,00 per compensi, oltre spese di CU, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL SP ER LO
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