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9 ottobre 2010
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28 febbraio 2012
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26 febbraio 2014
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28 maggio 2026
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Art. 1096. Requisiti speciali 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.
3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.
4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
6. ((I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa:)) a) ((su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;)) b) ((per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;)) c) ((per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanita' militare.)) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.
3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.
4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
6. ((I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa:)) a) ((su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;)) b) ((per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;)) c) ((per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanita' militare.)) ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/07/2021, n. 4972Provvedimento: […] Ha sostenuto, in proposito, ai fini dell'inserimento nella prima aliquota utile e della valutazione del militare, pretermesso per l'anno 2017, la necessità del possesso di tutti i requisiti speciali di avanzamento prescritti dall'art. 1096 del Codice dell'ordinamento militare (c.o.m.), ritenuti mancanti nel caso in esame.Leggi di più...
- art. 1071 D.lgs. n. 66/2010·
- art. 114 c.p.a.·
- giurisprudenza in materia di avanzamento di anzianità·
- ottemperanza delle sentenze amministrative·
- principio di esecuzione delle sentenze amministrative·
- art. 1085 D.lgs. n. 66/2010·
- compatibilità tra congedo straordinario e avanzamento di anzianità·
- giudizio di ottemperanza·
- art. 911 D.lgs. n. 66/2010·
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- art. 1096 D.lgs. n. 66/2010·
- art. 1088 D.lgs. n. 66/2010·
- art. 1055 D.lgs. n. 66/2010·
- valutazione delle prove e della discrezionalità amministrativa·
- art. 112 c.p.a.