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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/09/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 523/2025 R.G., trattenuta in decisione in esito a deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.09.2025, vertente tra
Teramo, in persona del Direttore Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di
Ranallo s.n.c., è elettivamente domiciliata;
appellante e
e in persona Controparte_1 Controparte_2
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Teramo, Via Riccitelli n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
appellati
Avverso: la sentenza n. 139/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 05.02.2025 all'esito del procedimento n. R.G. 1467/2018, non notificata, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ad integrale riforme della impugnata sentenza, viziata per le causali di cui in motivazione, respingere il ricorso in opposizione ex adverso proposto in primo grado, perché infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché l'entità della sanzione amministrativa ivi irrogata. Vinte le spese del giudizio”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRINCIPALE: - rigettare l'appello proposto dall
[...]
, in quanto infondato e, per l'effetto, Parte_2
confermare integralmente la sentenza n. 139/2025 del Tribunale di Teramo;
IN VIA
SUBORDINATA: - in riforma parziale della sentenza impugnata, annullare l'ordinanza - ingiunzione prot. n. 14696/2018 per i motivi dedotti in narrativa. IN
OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, già formulati nel ricorso in opposizione e reiterati nelle note conclusionali e in sede di precisazione delle conclusioni: 1) “Vero che la convenzione di incarico professionale ripassata tra la , e il sig. Pt_3 Controparte_2 CP_3
in data 1° ottobre 2011, che si rammostra come documento n. 4 di parte
[...]
ricorrente, è stata sottoscritta in L'Aquila, alla via Carducci n. 32 presso gli uffici amministrativi della e del . 2) “Vero che la convenzione di Pt_3 Parte_4
incarico professionale ripassata tra la e il sig. Controparte_2 CP_3
in data 1° marzo 2012, che si rammostra come documento n. 5 di parte
[...]
ricorrente, è stata sottoscritta in L'Aquila, alla via Carducci n. 32 presso gli uffici amministrativi della del . Si indicano a testimoni: - Pt_5 Parte_4 [...]
residente in [...]; - Tes_1 Testimone_2
residente e/o domiciliata in L'Aquila, via della Rocchetta”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
IA ST, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1467/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 14696, emessa dall
[...]
di Teramo il 23.3.2018; 2) condanna l Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli opponenti, che si Parte_1
liquidano in € 7.831,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal
Primo Giudice.
“Con ricorso depositato in data 27 aprile 2018 Controparte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione Controparte_1
prot. n. 14696, emessa dall di Teramo il Parte_1
23.3.2018 e notificata a mezzo posta a il 31.3.2018 e a Controparte_1
l'11.4.2018, con la quale era stato ingiunto alla sola Controparte_2
il pagamento della somma di € 684.127,02 per le Controparte_2
motivazioni di cui al verbale di contestazione n. 58 della Guardia di Finanza di
L'Aquila dell'8.9.2015.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno dedotto:
- l'eccesso di potere dell di Teramo e l'illegittimità Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione per incompetenza territoriale dell'ufficio sanzionatorio;
- l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, da correlarsi alla tardività della notifica del verbale di contestazione;
- l'inesistenza dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti di;
Controparte_1
- l'infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria;
- la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui all'ordinanza - ingiunzione impugnata.
Hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione dell'ordinanza prot. n. 14696 emessa dall Parte_1 [...]
di Teramo il 23 marzo 2018 2018 e notificata a mezzo posta a Parte_1 CP_1
il 31.3.2018 e alla l'11.4.2018, con la quale è
[...] Controparte_2
stato ingiunto alla sola il pagamento della somma di € Controparte_2
684.127,02.
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: a) accertare e dichiarare che l'ordinanza ingiunzione impugnata è viziata da eccesso di potere, perché illegittimamente emessa dall di Teramo per Parte_1
le ragioni illustrate al punto 2 della parte motiva e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per omessa notifica del verbale di contestazione nel prescritto termine di 90 giorni, per le ragioni esposte al punto 2 della parte motiva e, per l'effetto annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
c) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'ingiunzione nei confronti di CP_1
per le ragioni illustrate al punto 3 della parte motiva e, per l'effetto,
[...]
annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA:
d) Nell'ipotesi di rigetto delle eccezioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa sanzionatoria dell Parte_1
di Teramo per le ragioni illustrate al punto 5 della parte motiva e, per l'effetto,
[...]
annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione impugnata;
NEL MERITO: IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nell'ipotesi di rigetto di tutte le eccezioni che precedono, annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione impugnata, riducendo la somma dovuta all di Teramo ad € Parte_1
530.613,76, essendo la pretesa sanzionatoria prescritta con riguardo ai compensi erogati nell'anno 2011 e ai compensi erogati con bonifici del 18.2.290134, per le ragioni esposte al punto 6 della parte motiva.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Fissata l'udienza di discussione, con comparsa di risposta depositata il 28.12.2018 si è costituita in giudizio l , in persona del Direttore, dott. Parte_1 CP_4
deducendo:
[...]
- la competenza territoriale dell Direzione Provinciale di Parte_1
Teramo ad irrogare la sanzione, non recando il contratto di consulenza il luogo e la data della sua conclusione, e dovendo, quindi, presumersi, fino a prova contraria, concluso a Montorio al Vomano, presso la sede di;
Controparte_2 - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
L. n. 150/2011, in caso di infondatezza dell'eccezione di incompetenza dell
[...]
di Teramo ad emettere l'ordinanza-ingiunzione; Parte_1
- l'infondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, ex art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, atteso che il momento dell'accertamento dell'illecito andrebbe individuato nella data di chiusura del processo verbale di contestazione
(8.9.2015) o, a tutto voler concedere, nella data di in cui l ha attestato lo status Pt_6
giuridico del dipendente (successiva al 25.6.2015) o nella data CP_3
dell'attestazione rilasciata dal dott. dell (29.6.2015); Per_1 Pt_6
- l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti di , in quanto dal complesso della documentazione di Controparte_1
riferimento (p.v.c., ordinanza-ingiunzione e relative notifiche) risulterebbero individuati con sufficiente certezza sia il trasgressore che il soggetto responsabile in solido, e la inammissibilità parziale del ricorso per difetto di legittimazione attiva di
, ove fosse accertata l'inesistenza dell'ordinanza-ingiunzione nei Controparte_1
suoi confronti;
- la fondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria, non potendo trovare applicazione l'esimente della buona fede;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sia perché il termine prescrizionale sarebbe cominciato a decorrere dal conferimento dell'incarico, sia perché il predetto termine sarebbe stato interrotto, prima, dalla notifica del verbale di contestazione (18-19 settembre 2015), poi, dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione
(31.3.2018 alla società e 11.4.2018 a . Controparte_1
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via principale, di confermare la fondatezza del provvedimento impugnato, ogni altra istanza disattesa e respinta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
2) in via subordinata, rideterminare la somma nella misura che venga ritenuta di giustizia in relazione alle risultanze istruttorie, con compensazione integrale di spese, diritti ed onorari”.
2.1 La causa veniva istruita sulla scorta delle sole produzioni documentali e, all'esito del deposito di note conclusive, il Tribunale decideva come sopra riportato. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l , Parte_1
con motivazioni che si vanno ad esaminare.
3.1 Costituitisi in giudizio, gli originari opponenti hanno insistito in via principale per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, per la riforma parziale del provvedimento gravato, riproponendo ex art. 346 c.p.c. i medesimi motivi di opposizione rimasti assorbiti.
3.2 A seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 24.09.2025, questa Corte decide come appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va sin da ora detto che l'appello va accolto e, pertanto, la sentenza impugnata merita di essere riformata, con conseguente necessità di delibare in questa sede il merito dell'opposizione e le domande rimaste assorbite, fondate solo in parte.
4.1 Prima di passare ad analizzare le questioni giuridiche sollevate dalle parti, si impone tuttavia la necessità di puntualizzare i fatti sottesi alla vicenda che ci occupa.
4.2 Come emerge dalla documentazione in atti, con processo verbale di contestazione n. 58 del 08.09.2015 (notificato in data 18-19.09.2015), la Guardia di
Finanza-Nucleo Polizia Tributaria L'Aquila contestava alla Controparte_2
e al suo legale rappresentante pro tempore (rispettivamente,
[...] Controparte_1
obbligato in solido e trasgressore), il conferimento di incarichi retribuiti a CP_3
dipendente pubblico della senza previa autorizzazione
[...] Pt_6
dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2011.
Quest'ultimo risultava aver svolto, tra il 2011 e il 2014, attività nell'interesse della richiamata società, emettendo le fatture dettagliatamente elencate nel verbale ed incassando i relativi compensi, puntualmente pagati a mezzo di assegni e bonifici.
Accertati gli avvenuti pagamenti, lo status di dipendente pubblico del CP_3
nonché l'assenza di idonea autorizzazione da parte della e l'omessa comunicazione a quest'ultima di compensi percepiti dal proprio dipendente da parte di soggetti pubblici o privati ovvero di importi versati alla da parte di erogante e/o percettore, la Polizia Tributaria contestava ai soggetti suindicati l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 9, D.Lgs. 165/2001 (“per aver conferito incarico retribuito al sig. senza la previa Controparte_3 autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza”) e di cui all'art. 53, comma
11, D.Lgs. 165/2001 (“per avere omesso la comunicazione dei compensi corrisposti al sig. all'Amministrazione di appartenenza”), applicando Controparte_3
inizialmente la sanzione pecuniaria di € 1.368.254,04 (pari al quadruplo dell'ammontare degli importi corrisposti al , in base al combinato disposto CP_3
degli art. 53, commi 9, 11, 15 D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 6, comma 1, D.L. 79/1997.
Con sentenza n. 98/2015 la Corta Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, della normativa citata, nella parte in cui disponeva il cumulo delle sanzioni di cui ai commi 9 e 15, per cui la Guardia di
Finanza, con atto del 08.10.2015 annullava in autotutela il precedente proprio verbale di contestazione, rideterminando l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa in € 684.127,02.
Non avendo le parti provveduto all'estinzione in forma ridotta di detta sanzione,
l emetteva in data 23.03.2018 l'ordinanza-ingiunzione prot. Parte_1
14696/2018 (notificata al il 31.03.2018 e alla l'11.04.2018), CP_1 Controparte_2
opposta dagli odierni appellati ed oggetto dell'odierno giudizio.
4.3 A sostegno dell'opposizione costoro avevano dedotto i seguenti motivi:
1. eccesso di potere per incompetenza territoriale dell di Parte_1
Teramo;
2. estinzione dell'obbligazione sanzionatoria;
3. inesistenza dell'ordinanza-ingiunzione nei confronti di;
Controparte_1
4. infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria;
5. prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui all'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In nessuna occasione hanno mai contestato né di aver conferito incarico a CP_3
né di avergli corrisposto le somme indicate nel verbale di contestazione
[...]
della Guardia di Finanza.
4.4 Il Tribunale ha accolto l'opposizione reputando fondata la prima delle eccezioni sollevate, ovvero l'incompetenza territoriale dell'ufficio sanzionatorio
[...]
di Teramo), così statuendo: “L'eccezione è Parte_1
fondata, nei termini che si vedranno e quantomeno nelle premesse da cui trae origine la dedotta invalidità del provvedimento sanzionatorio”. Tanto sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Il primo giudice esordisce dapprima riconoscendo che “Alla società opponente erano state originariamente contestate le violazioni di cui all'art. 53 commi 9 e 11 del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), in quanto negli anni 2011,
2012 2013 e 2014 aveva conferito a dipendente della Controparte_3 [...]
degli incarichi professionali senza darne Parte_7
comunicazione alla amministrazione (comma 9) e senza rendere noti all'amministrazione stessa gli importi corrisposti al dipendente a titolo di compensi
(comma 11; cfr. verbale della Guardia di Finanza dell'8 settembre 2015, in atti)”.
Successivamente, dopo aver riassunto i presupposti in fatto ed in diritto della fattispecie oggetto di causa ed aver asserito che “deve evidenziarsi come, in effetti,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata richiami testualmente solo ed esclusivamente
l'art. 53 comma 11 d.lgs. 165/2001, e pone a fondamento della sanzione comminata la condotta, attribuita all'opponente, consistente nell'omissione della comunicazione alla dei compensi corrisposti al , giudica CP_3
contraddittorie le deduzioni difensive dell e, in relazione al Parte_1
fatto che l'atto impugnato descrive compiutamente l'illecito contestato, afferma:
“Tale ultima affermazione è, invero, fuorviante, poiché omette di considerare che nell'ordinanzaingiunzione impugnata, la condotta descritta e sanzionata è sempre quella consistente nell'omessa comunicazione dei compensi corrisposti al dipendente della P.A.: tanto può evincersi sia nel capo di imputazione vero e proprio
(…) sia nel prosieguo del testo del provvedimento, nella parte in cui si afferma:
“considerato che la i è resa responsabile delle violazioni di cui Controparte_2
sopra avendo corrisposto al sig. emolumenti per un totale Controparte_3
complessivo di € 342.063,51”: il richiamo, com'è evidente, è sempre alla erogazione dei compensi, e mai all'omessa comunicazione del conferimento dell'incarico, sanzionata dal comma 9 dell'art. 53”.
Prosegue quindi statuendo che “Né può ritenersi, alla luce di quanto osservato, che la successiva menzione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79 (cui il comma 9 dell'art. 53 rinvia per l'individuazione della sanzione), possa - in maniera inequivocabile come l'amministrazione afferma - ricondurre la fattispecie, più volte delineata nei termini di una omissione di comunicazione dei compensi corrisposti, a quella, differente, sanzionata dal comma 9 dell'art. 53.
Ancora, non coglie nel segno l'ulteriore argomento addotto dall a difesa del Pt_1
proprio operato, nella parte in cui reputa che il richiamo, per relationem, al verbale della Guardia di Finanza, consentirebbe di superare l'erroneo riferimento, nell'ordinanza-ingiunzione, al comma 11 dell'art. 53.
È pur vero che nel verbale della Guardia di Finanza del 8.10.2015 espressamente si dà atto dell'avvenuta declaratoria di incostituzionalità del comma 15 dell'art. 53
d.lgs. 165/2001, e della conseguente riduzione, in autotutela, della sanzione pecuniaria originariamente comminata: tuttavia, è stato affermato in giurisprudenza che può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento, anche quando questa sia esplicitata in maniera succinta, a condizione che risulti idonea a disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge, e segnatamente purché:
a) le ragioni dell'atto richiamato siano esaurienti - onde sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell'amministrazione si è determinata;
b) l'atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati;
c) non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all'interno del medesimo procedimento.
Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza dei richiamati presupposti, atteso che il richiamo per relationem al verbale della Guardia di Finanza, non consente di comprendere il percorso procedimentale adottato dall'Ufficio sanzionatorio e di appurarne, per tale via, l'intendimento: a ben vedere, il contenuto dell'ordinanza - ingiunzione si pone in palese contrasto con quello del verbale della Guardia di
Finanza, poiché il primo richiama espressamente l'art. 53 comma 11 T.U. Pubblico
Impiego, descrivendo – in maniera senz'altro concludente – una condotta sovrapponibile a quella sanzionata dalla norma indicata, mentre il secondo dà atto della declaratoria di incostituzionalità della norma (comma 15) che sanzionava la condotta di cui al comma 11, così riducendo in autotutela la sanzione.
L'amministrazione è chiaramente incorsa in un grossolano errore che non può ritenersi sanato dal rinvio per relationem al contenuto del verbale della Guardia di
Finanza, e che necessariamente incide sulla validità del provvedimento impugnato sul piano della violazione di legge, ancor prima che su quello della competenza territoriale dell'ufficio sanzionatorio”.
Il Tribunale conclude dunque sostenendo che “Di fatto, è stata comminata una sanzione dichiarata incostituzionale dalla Consulta, ragion per cui l Parte_1
prova, oggi, a ricondurre la vicenda entro i binari del comma 9 art. 53 TU cit.,
[...]
cadendo tuttavia a più riprese in contraddizione e non riuscendo, in ogni caso, a superare l'evidente ostacolo testuale.
Nelle considerazioni sinora svolte restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata”.
4.5 L'impianto motivazionale della sentenza qui impugnata non può in alcun modo essere condiviso, poiché frutto di un chiaro travisamento di tutta la documentazione prodotta in giudizio e della normativa applicabile al caso che occupa, per i motivi che si vanno ad esporre.
5. Per questioni di priorità logica, occorre preliminarmente prendere le mosse dal terzo motivo di opposizione, riproposto ex art. 346 cpc, che è infondato.
Con tale motivo gli odierni appellati contestavano l'inesistenza dell'ordinanza- ingiunzione nei confronti di , poiché l , pur Controparte_1 Parte_1
avendo provveduto alla regolare notifica a quest'ultimo del provvedimento, aveva emesso l'ingiunzione in parola unicamente nei confronti del responsabile in solido
, e non anche nei confronti del citato trasgressore. Controparte_2
5.1 Sul punto, non può non rilevarsi, però, che il processo verbale di contestazione dell'08.09.2015 (al pari del successivo annullamento in autotutela dell'08.10.2015) era stato emesso nei confronti di ambo le parti (cfr. in particolare foglio nr. 10 di 14 del p.v.c. e l'art. 1 della richiamata determina); inoltre, nel provvedimento impugnato viene indicato “anche” quale rappresentante legale Controparte_1
della società e l'ingiunzione deve intendersi rivolta non alla sola ma Controparte_2
anche a lui quale trasgressore e obbligato principale.
Ciò si evince chiaramente non solo dalla parte finale dell'ordinanza-ingiunzione – ove si “ORDINA alla società e per essa all'amministratore Controparte_2
unico nonché legale rappresentante fino al 29/07/2015 sig. di Controparte_1
pagare per la violazione di cui sopra la somma di € 684.127,02 …” e si “INGIUNGE … alla medesima società di versare entro il termine di 30 Controparte_2
(trenta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento …” - ma dall'intero contenuto del provvedimento, atteso che sia le premesse in fatto, sia la motivazione ivi riportata e sia, infine, le successive considerazioni fanno sempre riferimento sia alla società che al nella qualità da egli rivestita, dato il tenore CP_1
dell'espressione “nonché” legale rappresentante.
Il rilievo è confortato dalla circostanza che il nome di quest'ultimo sia stato scritturato in grassetto e che l'atto sia stato a lui regolarmente notificato, tantopiù che il p.v.c. individuava espressamente sia il trasgressore che il responsabile in solido.
Ne deriva, per quanto sopra, che il provvedimento oggetto di opposizione deve essere ritenuto esistente anche nei confronti di , oltre che in quelli Controparte_1
della stante l'autonomia dell'obbligazione del Controparte_2
corresponsabile solidale rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
6. Si passa ora a delibare l'appello avanzato dall . Parte_1
Quest'ultima affida la propria impugnazione a due motivi di doglianza che, censurando l'integrale percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, ben possono essere trattati congiuntamente.
6.1 PRIMO MOTIVO DI APPELLO: “Violazione dell'art. 112 c.p.c.: ultrapetizione”.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha giudicato fondata la domanda in relazione al primo motivo di opposizione. A suo parere, il primo giudice sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché ha ritenuto che l'ordinanza-ingiunzione impugnata fosse meritevole di annullamento per aver fatto riferimento ad una condotta non più sanzionabile, sebbene gli originari opponenti non avessero mai eccepito alcuna insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato, né evidenziato alcun errore in ordine alla corretta individuazione della sanzione irrogata, limitandosi a richiamare la violazione sanzionata dall'art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2011 unicamente al fine di sollevare il difetto di competenza.
6.2 SECONDO MOTIVO DI APPELLO: “Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento e, in particolare, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001; erronea valutazione del materiale istruttorio, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Con il secondo motivo di appello, l impugna la sentenza: nella Parte_1
parte in cui il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha ritenuto che l'ordinanza ingiunzione facesse riferimento alla sola violazione di cui all'art. 53, comma 11,
D.Lgs. 165/2001, affermando che la stessa non fosse oltremodo sanzionabile per effetto della pronuncia di incostituzionalità n. 98/2015; nella parte in cui ha asserito che il provvedimento impugnato era affetto da un vizio di motivazione, non sanato dal rinvio per relationem ai prodromici atti di accertamento.
A parere dell'appellante, il primo giudice sarebbe incorso in un evidente travisamento del contenuto del provvedimento impugnato – atteso che dal corpo dell'atto era facilmente comprensibile quali fossero le violazioni effettivamente contestate – nonché nell'erronea valutazione del materiale istruttorio, in quanto il p.v.c. dell'08.09.2015 e l'atto di rettifica dell'08.10.2015, espressamente richiamati dall'ordinanza ingiunzione, menzionano anche la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53, comma 9, D.Lgs. 165/2001. Secondo l , dunque, le Parte_1
risultanze istruttorie permettevano di individuare con esattezza sia la condotta addebitata al trasgressore, consistente nell'omessa acquisizione dell'autorizzazione (art 53, comma 9, cit.) e nell'omessa comunicazione dei compensi (art. 53, comma 11, cit.), sia la sanzione irrogata, collegata alla sola violazione dell'art. 53, comma 9, cit., essendo l'unica ancora in vigore dopo l'intervento della Corte Costituzionale in relazione alla formulazione dell'art. 53, comma 15.
6.3 Sulla scorta di detti motivi, l'appellante insiste per la riforma della sentenza impugnata, riproponendo da ultimo le difese già svolte nel giudizio di primo grado.
7. Ritiene la Corte che l'appello meriti nel complesso di essere accolto, per le ragioni che seguono.
7.1 Quanto alla prima doglianza, va rilevato che, in effetti, gli originari opponenti non hanno mai espressamente e formalmente eccepito un'insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato;
tuttavia, detta questione è stata oggetto di discussione tra le parti, come si evince dal contenuto della memoria difensiva di primo grado dell , del verbale d'udienza del 14.01.2019, delle Parte_1
note autorizzate dell'ADE depositate il 09.04.2019 e, infine, delle note conclusionali depositate da ambo le parti in vista dell'udienza del 31.05.2023. Avendo le parti svolto specifiche difese di merito sul punto, non è pertanto ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione da parte del Tribunale, in ogni caso escluso dalla circostanza che, “in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità
e la fondatezza della stessa”, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere– dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione (Cass.
6778/2015).
7.2 Cionondimeno, la decisione del primo giudice non appare in alcun modo condivisibile, poggiando su motivazioni errate e contraddittorie.
7.3 In primo luogo, appare ictu oculi evidente che detto provvedimento contenga un espresso richiamo:
a) al verbale di contestazione della Guardia di Finanza, atteso che nelle premesse dell'ordinanza-ingiunzione viene immediatamente riportato quanto segue: “VISTO il processo verbale di contestazione n. 58 del 08/09/2015 redatto dalla Guardia di
Finanza di L'AQUILA nei confronti della società con sede Controparte_2
legale in viale Duca degli Abruzzi, 40 Montorio al Vomano (TE) – P.IVA P.IVA_1
– esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, rappresentata dal sig. , nato a [...] il [...], verbale Controparte_1
notificato il 08/09/2015, costituente atto preliminare e parte integrante del presente atto e a quest'ultimo allegato”;
b) all'atto di rettifica in autotutela del'08.10.2015, riportando “TENUTO CONTO che la sanzione pecuniaria contestata nel PVC per l'importo di € 1.368.254,04 è stata rideterminata in autotutela dalla Guardia di Finanza di L'Aquila con atto del 10 ottobre 2015”.
Nel citato verbale di contestazione (mai tenuto in considerazione dal primo giudice, che cita unicamente quello, successivo, dell'08.10.2015), si legge: “Per esposto in premessa, i Militari operanti, in data odierna, hanno proceduto all'esame della documentazione in possesso rilevando quanto segue: - il sig. , in Controparte_1 qualità di amministratore unico e rappresentante legale fino al 29/07/2015 della società ha conferito gli incarichi di attività di Controparte_2
management, marketing, sviluppo aziendale, ricerca clienti, procacciatore d'affari, relazioni industriali, consulenza al sig. così come si rileva dal Controparte_3
contratto del 01.03.2012 e dalle fatture ricevute negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 in assenza della previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (D.Lgs.
n. 165/2001, art. 53, c. 9); i compensi corrisposti al sig. nel Controparte_3
corso degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 non sono stati comunicati entro i termini previsti dall'art. 53, c. 11, D.Lgs. n. 165/2001 all'Amministrazione di appartenenza del pubblico Dipendente. Pertanto, si contesta a – responsabile Controparte_1
della violazione – e alla società obbligato in solido Controparte_2
– l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 53, c. 9, D.Lgs. n. 165/2001 per avere conferito incarico retribuito al sig. enza la previa autorizzazione Controparte_3
dell'Amministrazione di appartenenza e l'inosservanza di cui all'art. 53, c. 11, D.Lgs.
n. 165/2001 per avere omesso la comunicazione dei compensi corrisposti al sig.
all'Amministrazione di appartenenza Azienda Sanitaria Locale Controparte_3
1 – Avezzano Sulmona L'Aquila, entro i termini di legge. La sanzione pecuniaria prevista è pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma al
Dipendente pubblico, considerati al lordo della ritenuta d'acconto”.
Nel successivo atto di annullamento parziale in autotutela si legge invece “Art. 1 E' parzialmente annullato in autotutela […] il processo verbale di contestazione redatto in data 08.09.2015 nei confronti di: - […]; Controparte_1
[…], limitatamente alla parte in cui sono applicate Controparte_2
le sanzioni di cui all'art. 53, comma 15, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 […]. Art. 2
A seguito dell'annullamento parziale del predetto processo verbale, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa è rideterminato in euro 684.127,02, anziché ad euro 1.368.254,04”.
Il richiamo a detti atti, indicati chiaramente nei loro estremi e a disposizione degli interessati perché a loro notificati (fatto, questo, mai contestato), configura pacificamente una motivazione per relationem (cfr. sul punto Consiglio di Stato
817/2020 e 226/2020; peraltro, è lo stesso provvedimento impugnato che sul punto specifica: “RITENUTA la fondatezza dell'accertamento della violazione così come risultante dal P.V. di contestazione notificato (cui si rinvia ex art. 3, comma 3, della
Legge 241/1990 ed il cui contenuto si intende integralmente riportato)…”), che consente di individuare con esattezza sia la condotta addebitata agli originari opponenti (consistente sia nell'omessa acquisizione dell'autorizzazione ex art 53, comma 9, sia nell'omessa comunicazione dei compensi ex art. 53, comma 11), sia la sanzione irrogata.
7.4 Il Tribunale fornisce poi una interpretazione completamente fuorviante dell'ulteriore contenuto dell'ordinanza ingiunzione, nella parte in cui essa riporta quanto segue: “ATTESO che a carico della società in intestazione sono emerse per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 violazioni alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 30/03/2011
n. 165 in quanto: in violazione dell'art. 53 comma 11, stesso decreto, la società aveva conferito al sig. nato a [...] il Controparte_2 Controparte_3
13/11/1953, dipendente della Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano Sulmona
L'Aquila, incarico per “attività di management, marketing, sviluppo aziendale, ricerca clienti, procacciatore d'affari, relazioni industriali, consulenza” e la stessa non aveva comunicato all'Amministrazione di appartenenza del sig. CP_3
i compensi corrisposti allo stesso per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014
[...]
rispettivamente di € 62.056,63, € 200.180,00, € 54.826,88 e € 25.000,00 come specificato ai fogli n. 10, 11 e 12 del P.V.”.
L'utilizzo della congiunzione “e” aggiunge chiaramente una ulteriore condotta, per cui non può negarsi che all' “aveva conferito … incarico” (da intendersi implicitamente senza autorizzazione, visto il richiamo al p.v.c.) si somma “la stessa non aveva comunicato … i compensi”.
E' chiaro, dunque, che la motivazione dell'ingiunzione allude ad entrambe le violazioni contestate, ovvero sia quella di cui al comma 9 dell'art. 53 D.Lgs.
165/2001 per il conferimento di incarichi senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, sia quella di cui al comma 11 della citata disposizione, per l'omessa comunicazione dei compensi erogati.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra vi è, peraltro, il fatto che l'ordinanza cita espressamente l'art. 6, comma 1, D.L. 79/1997, norma richiamata proprio dal suindicato comma 9 dell'art. 53, per cui non può in alcun modo sostenersi che la stessa riguardi unicamente il solo comma 11, a meno che non si voglia dare una sterile interpretazione letterale del provvedimento in parola, che deve al contrario essere inteso nella sua complessità.
7.5 Il Tribunale incorre poi in due ulteriori e lapalissiani errori:
- laddove sostiene che l'ordinanza ingiunzione faccia un erroneo riferimento al comma 11 dell'art. 53;
- laddove conclude asserendo che è stata comminata una sanzione dichiarata incostituzionale dalla Consulta.
Sul punto, occorre chiarire che la Corte Costituzionale, con la sentenza 98/2015, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9»”. A tal riguardo, la Consulta ha puntualizzato che “La previsione della sanzione per l'omessa comunicazione dei compensi corrisposti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni per incarichi non previamente autorizzati finisce per risultare particolarmente vessatoria, atteso che la sanzione si duplica rispetto a quella già prevista – nella stessa, grave misura
– per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto moltiplicativo raccordato ad un inadempimento di carattere formale. La sanzione, in altri termini, per la violazione di un obbligo che appare del tutto “servente” rispetto a quello relativo alla comunicazione del conferimento di un incarico […] – viene a sovrapporsi irragionevolmente – perequando fra loro situazioni del tutto differenziate, per gravità e natura – a quella prevista per la violazione di un obbligo di carattere sostanziale”.
Dunque, come esattamente messo in luce dall'odierna appellante, la richiamata pronuncia non ha eliminato dal contesto normativo l'obbligo di comunicazione del pagamento degli emolumenti, di cui all'art. 53, comma 11 (che rimane comunque censurabile), ma ha dichiarato incostituzionale la relativa sanzione, con la conseguenza per cui, alla contestazione della violazione, non può seguire l'irrogazione della sanzione stessa.
Ciò posto, non è ravvisabile alcun errore nell'ordinanza ingiunzione impugnata. Per vero, quanto al primo dei profili sopra richiamati, il fatto che l'ordinanza ingiunzione richiami nel capo di imputazione il comma 11 non rende quest'ultimo erroneo ma, semmai (qualora volesse deliberatamente ignorarsi che la motivazione richiami, in forza della congiunzione “e”, entrambe le condotte contestate), soltanto incompleto;
esso risulta in ogni caso integrato dall'espresso richiamo del verbale di contestazione dell'08.09.2015 e dell'atto di autotutela del 08.10.2015, per quanto innanzi evidenziato.
Quanto al secondo dei profili, alla luce della determina dell'08.10.2015 – con la quale è stato disposto l'annullamento parziale del p.v.c. “limitatamente alla parte in cui sono applicate le sanzioni di cui all'art. 53, comma 15, del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165”, “pari al doppio dei compensi erogati e non comunicati all'Amministrazione di appartenenza del Pubblico dipendente entro i termini di legge” – è evidente che non è stata applicata alcuna sanzione dichiarata incostituzionale, ma unicamente quella collegata alla sola violazione dell'art. 53, comma 9 (l'unica ancora in vigore all'esito dell'intervento della Corte Costituzionale), per cui l'iniziale sanzione di €
1.368.254,04 è stata ridotta e rideterminata nell'importo di € 684.127,02.
7.6 Per quanto precede, deve concludersi che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata permette di identificare con esattezza la duplice condotta omissiva in cui sono incorsi gli originari opponenti, vale a dire l'omessa acquisizione dell'autorizzazione (art 53, comma 9) e nell'omessa comunicazione dei compensi
(art. 53, comma 11), nonché la sanzione irrogata, collegata, come detto, alla sola violazione dell'art. 53, comma 9.
7.7 La sentenza, pertanto, merita sul punto di essere riformata, il che comporta – come chiarito sin dal principio – la necessità di delibare in questa sede il merito dell'opposizione, che appare infondata, tale già essendo, come rilevato, in relazione al motivo n. 3, innanzi esposto.
8. Quanto agli ulteriori motivi, si rileva quanto segue.
8.1 Con riguardo al primo motivo di opposizione (eccesso di potere per incompetenza territoriale dell di Teramo), gli appellati, sul Parte_1
presupposto che la sanzione irrogata corrisponda esclusivamente alla violazione di cui all'art. 53, comma 11, D.Lgs. 165/2001 e che l'infrazione si sia consumata nel luogo in cui la comunicazione doveva pervenire (ovvero, la , sede di L'Aquila), Pt_6 ritengono che l'Ufficio competente ad emanare l'ingiunzione avrebbe dovuto essere la Direzione Provinciale di L'Aquila e non di Teramo. Ad eguale soluzione avrebbe dovuto pervenirsi nel caso in cui il criterio di attribuzione della competenza territoriale fosse il luogo di conferimento dell'incarico, essendo ciò avvenuto in
L'Aquila, Via Carducci 32, presso l'Ufficio della D.I.P.E. e del Parte_4
8.1.1 Il motivo è infondato.
8.1.2 Come chiarito nei punti precedenti, la sanzione irrogata mediante il provvedimento opposto è quella di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 79/1997 con riferimento all'art. 53 co. 9 D.Lgs. 165/2001, vale a dire il conferimento a pubblico dipendente di incarico retribuito senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
La pronuncia di legittimità richiamata dagli stessi appellati nella propria comparsa di costituzione (Cass. 24316/2009) chiarisce che l'infrazione consistente nel conferimento, da parte di un soggetto privato di un incarico retribuito ad un pubblico dipendente senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza deve considerarsi commessa, in considerazione del carattere recettizio della manifestazione di volontà, presso il luogo in cui il soggetto conferente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'incarico da parte del destinatario.
Nel caso di specie, deve ritenersi che ciò sia avvenuto presso la sede della vale a dire Montorio al Vomano (TE). Controparte_2
Ed invero, il contratto di consulenza del 01.03.2012 esibito ai verbalizzanti in esito alla richiesta da questi inviata con nota del 17.02.2015 ed allegato al p.v.c. dell'08.09.2015 come allegato 1, non fa riferimento ad alcun luogo di stipula, mentre dal verbale e dalla documentazione ad esso allegata non risulta alcuna differente specificazione sul punto. A nulla vale il fatto che tra le parti fosse stata stipulata la precedente convenzione del 01.10.2011 in L'Aquila (doc. 4 fascicolo appellati), atteso che tale documento non è mai stato esibito alla Guardia di Finanza in riscontro alle richieste da questa avanzate, ma prodotto unicamente per la prima volta in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Dovendo presumersi, pertanto, che il luogo di commissione dell'illecito coincide con quello della sede dell'impresa committente, ne deriva che la competenza ad emettere il provvedimento impugnato spettava correttamente alla Direzione
Provinciale di Teramo.
8.2 Con il secondo motivo di opposizione (estinzione dell'obbligazione sanzionatoria), gli appellanti eccepiscono l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per effetto del decorso di un lasso di tempo superiore ai 90 giorni tra l'accertamento e la contestazione dell'illecito. A loro dire, gli accertatori avrebbero avuto contezza dell'illecito in data 13.03.2015 (ovvero allorchè veniva acquisita agli atti la nota della datata 10.03.2015 con la quale quest'ultima Controparte_2
rappresentava di non essere a conoscenza del rapporto di pubblico impiego del e di non aver effettuato alcuna comunicazione all'Amministrazione di CP_3
appartenenza), per cui la notificazione del verbale di contestazione andava effettuata entro l'11.06.2015 e non l'08.09.2015 come in effetti avvenuto.
8.2.1 Anche tale motivo risulta infondato.
8.2.2 Come correttamente rilevato dall'appellante, gli accertatori sono venuti a conoscenza dell'illecito perpetrato da non nel momento in cui Controparte_2
quest'ultima ha esibito il contratto d'opera, le fatture e i bonifici effettuati in favore del fatto, questo, che dimostra unicamente la sussistenza dell'incarico), CP_3
ma soltanto allorchè la ha attestato – anche con specifico riferimento al lasso di tempo in cui è intercorso il rapporto lavorativo con la committente opponente – lo status giuridico di dipendente pubblico del e ciò è avvenuto con missiva CP_3
datata 25.06.2015 a firma del Direttore dell'UOC Personale e Direzione
Amministrativa , dr. (allegato 87 al p.v.c.), Parte_8 Per_1
presumibilmente comunicata alla Guardia di Finanza in data successiva. E' solo in questo momento che si è avuta la certezza che l'incarico oggetto del contratto d'opera era stato affidato a un dipendente pubblico senza la necessaria autorizzazione dell'Ente, concretizzandosi in tal modo la condotta contemplata dall'art. 53, comma 9, D.Lgs. 165/2001.
La successiva missiva del 29.06.2015 (allegato 90 al p.v.c.) comprova poi l'assenza di comunicazioni di compensi e/o versamenti all'Azienda sanitaria da parte di soggetti eroganti o dal percettore riferibili alla posizione del CP_3
Dunque, solo una volta acquisiti tali documenti, la Guardia di Finanza ha avuto tutti gli elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito, pertanto, prendendo in considerazione la data del 25.06.2015, ne deriva che la notifica del verbale
(concretizzatasi il 18-19.09.2015) è avvenuto nel rispetto del termine perentorio contemplato dall'art. 14 c. 2 L. n. 689/1981.
Del resto, emerge dal p.v.c. che la Guardia di Finanza è stata delegata ad effettuare le verifiche di cui alla L. 662/1996 con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.01.2015 e tale accertamento ha richiesto una complessa attività di indagine, tanto da rendere necessaria la proroga della stessa nei confronti del dipendente, autorizzata in data 30.06.2015. Il tempo utilizzato a tal fine dagli accertatori deve dunque ritenersi congruo rispetto agli accertamenti effettuati (sul punto cfr. Cass. 8326/2018: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse – data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione – deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”).
8.3 Con il quarto motivo di opposizione si contesta l'infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria, invocando la buona fede della società, che avrebbe ignorato incolpevolmente lo status di dipendente pubblico del ttesa la ricorrenza CP_3
di plurimi elementi: l'emissione da parte di quest'ultimo di fatture imponibili IVA;
il suo status di consigliere comunale;
la pubblicazione della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali sul Bollettino del Comune di L'Aquila per i redditi 2008-
2009; lo svolgimento di attività, da parte del medesimo, anche nei confronti di altre aziende.
8.3.1 Anche tale motivo non è meritevole di condivisione, apparendo di contro del tutto inconsistente.
Sul punto, occorre rammentare che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 689/1981 art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa,
“giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 4830/2021).
Al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, dunque, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, ovverosia non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. 720/2018; Cass. 28287/2019).
Nel caso di specie la non è riuscita a superare la presunzione di Controparte_2
colpa incombente sulla stessa ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981.
Ed invero, la circostanza che il era titolare di partita IVA non poteva CP_3
assolutamente esimere la società originaria opponente dall'effettuare i dovuti controlli al fine di verificare se lo stesso era dipendente pubblico, dal momento che
è fatto conosciuto che anche i pubblici dipendenti possono essere titolari di partita
IVA, potendo svolgere attività libero professionale che deve, comunque, essere sempre autorizzata dal datore di lavoro pubblico.
Occorre poi considerare che, per espressa ammissione della il Controparte_2
rapporto tra quest'ultima e il ha avuto origine nel 2011 e si è protratto, CP_3
sostanzialmente senza soluzione di continuità, sino alla fine del 2014. Come emerge dall'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, il a emesso CP_3
numerose fatture nei confronti della società, tutte puntualmente pagate, riscuotendo le seguenti somme: anno 2011: € 62.056,63; anno 2012: € 200.180,00; anno 2013: € 54.826,88; anno 2014: € 25.000,00.
L'ammontare, di certo non irrilevante, dei compensi erogati e la costanza del rapporto d'opera rendono francamente inverosimile il fatto che la Controparte_2
ignorava che il osse un dipendente pubblico, anche in considerazione del CP_3
fatto che quest'ultimo, in quanto consigliere comunale, era una figura nota e proveniva da un contesto cittadino circoscritto, quale la città di L'Aquila.
Vi è, poi, il fatto che la società si è rivolta ad un consulente esterno per una indefinita e generica “attività di management, marketing, sviluppo aziendale, ricerca clienti, procacciatore d'affari, relazioni industriali” (peraltro, mai precisata ulteriormente dall'odierna appellata, che non si è mai preoccupata di chiarire in cosa effettivamente e concretamente consistesse l'opera affidata al per un CP_3
lasso di tempo affatto esiguo, il che induce a ritenere che tra i due contraenti vi fosse un rapporto quantomeno di fiducia, tale per cui è difficile immaginare che la società non abbia mai provveduto a chiedere chiarimenti al proprio prestatore d'opera.
Ne deriva che nel caso di specie non può ritenersi sussistente l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/1981, non potendo ovviamente invocarsi a tal fine la mancata conoscenza “degli obblighi di comunicazione ed informazione”, essendo onere di qualunque soggetto giuridico quello di conoscere le normative inerenti all'attività svolta (nel caso di specie, quelle inerenti rapporti di lavoro e di prestazioni d'opera professionale).
8.4 Da ultimo, va ritenuto parimenti infondato il quinto motivo di opposizione, con il quale si contesta la parziale prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate.
Sul presupposto che le sanzioni riguardino la violazione dell'art. 53, comma 11,
D.Lgs. 165/2011, sserisce che la sanzione di € 124.113,26, relativa Controparte_2
all'omessa comunicazione dei compensi erogati nel 2011, si sarebbe prescritta il
30.04.2017, mentre quella di € 29.400,00, relativa all'omessa comunicazione dei compensi erogati dopo il 28.11.2012, si sarebbe prescritta il 05.03.2018.
Dette asserzioni sono del tutto errate, in primo luogo perché poggiano su un assunto giuridico fallace: come ampiamente evidenziato innanzi, la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta riguarda il conferimento di incarichi non autorizzati di cui all'art. 53, comma 9, D.Lgs. 165/2011, il cui termine prescrizionale decorre dal conferimento dell'incarico.
Nel caso di specie, detto conferimento è avvenuto mediante la sottoscrizione del contratto del 01.03.2012, ed il termine di prescrizione è stato interrotto dapprima con la contestazione della violazione (notificata alle parti il 18-19.09.2015) e successivamente mediante la notifica dell'ordinanza ingiunzione (notificata il
31.03.2018 al l'11.04.2018 alla . A non diversa conclusione CP_1 Controparte_2
si perverrebbe anche nel caso in cui si tenesse in considerazione il primo contratto sottoscritto dalle parti in data 01.10.2011, mai esibito in sede di accertamento ma prodotto solo in sede di opposizione.
Come dunque chiaro, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione.
9. Concludendo, in accoglimento dell'appello avanzato da la Parte_1
sentenza di primo grado va integralmente riformata e l'ordinanza-ingiunzione prot.
14696/2018 confermata nei confronti della e di Controparte_2 CP_1
.
[...]
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati e vengono liquidate come sotto alla luce del valore della controversia
(684mila euro), ossia aumentando del 10% i compensi medi previsti per le cause dello scaglione sino a 520mila euro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
139/2025 del Tribunale di Teramo, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
e dalla avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 14696/2018, Controparte_2
che viene confermata;
condanna gli appellati, in solido, alla refusa delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 24.702,70 quanto al primo grado ed in euro 22130,90 quanto all'appello, oltre accessori di legge se dovuti ed euro 1686,00 per CU.
Così deciso in camera di consiglio il 24.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo