Art. 24. (Norma transitoria in materia di incompatibilita) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall' articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991 , come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilita'.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , si veda nelle note all'art. 6.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , si veda nelle note all'art. 6.