Articolo 24 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 23Articolo 25
Versione
30 dicembre 1999
Art. 24. (Norma transitoria in materia di incompatibilita) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall' articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991 , come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilita'.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , si veda nelle note all'art. 6.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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