Versione
30 dicembre 1999
30 dicembre 1999
Art. 24. (Norma transitoria in materia di incompatibilita) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall' articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilita' previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis e comma 1-ter, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991 , come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilita'.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , si veda nelle note all'art. 6.
Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , si veda nelle note all'art. 6.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 16/02/2006, n. 60Provvedimento: […] Con l'art. 24 della stessa legge n. 468 del 1999 è stata prevista, per i giudici di pace in servizio alla data della sua entrata in vigore (cioè al 21 dicembre 1999), la possibilità di rimuovere le situazioni di sopravvenuta incompatibilità entro un termine di sessanta giorni. […]Leggi di più...
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