Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13317/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 13317/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 sig.ra (nata a [...], il [...], C.F.: Parte_2
, res.te in Casoria, alla via Solimena n. 15, con sede in C.F._1
Casoria, alla via Nazionale delle Puglie n. 176, cap. 80026, C.F.:
, elett.te dom.to in Casoria (Na) alla via Principe di Piemonte n. P.IVA_1 57, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Di Lorenzo (C.F.:
), dal quale è e rapp.to e difeso in virtù di procura C.F._2 allegata in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE E
Controparte_1 (Partita Iva n. ) in persona dell'amministratore di condominio e P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore dott. rapp.to e difeso dall' CP_2 avv. Stefano Blandini (C.F. ) in virtù di procura in CodiceFiscale_3 calce all'atto di costituzione, presso il cui studio sito in alla Via Santa CP_1
Lucia n. 107, elettivamente domicilia.
- APPELLATO (APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE)
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: Con scritti conclusionali l'appellante, reiterate istanze e difese, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello per i motivi spiegati con conseguente riforma della sentenza n. 4106/23 e conferma del decreto ingiuntivo n. 7937/2019; inoltre chiedeva il rigetto dell'appello incidentale, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Con scritti conclusionali l'appellato, reiterate le proprie argomentazioni, concludeva per l'inammissibilità in rito, infondatezza nel merito e comunque rigetto dell'appello ex adverso formulato, per tutti i motivi esposti in atti;
con
appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.4106/23 chiedeva condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio iscritto al n. R.G. 32303/2019 dinanzi al Giudice di Pace di il (d'ora in poi solo CP_1 Parte_1
) – odierno appellante – otteneva il decreto ingiuntivo n. 7937/2019, Parte_1 notificato in data 26.09.2019 al Controparte_1 (d'ora in poi solo , per il pagamento della somma di € 3.006,08 CP_1 oltre accessori e spese. A seguito della notifica, il – odierna parte appellata – proponeva CP_1 opposizione, iscrivendo a ruolo il relativo giudizio con n. R.G. 13235/2020. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 4106/2023, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e compensando integralmente le spese tra le parti.
Con atto di citazione in appello, avverso la sentenza n. 4106/2023 del Giudice di Pace di il conveniva dinanzi CP_1 Parte_1 codesto Tribunale, il Controparte_3 spiegando i seguenti motivi di appello:
1-“Valore probatorio alle dichiarazioni rese dal teste in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti - applicazione dell'art. 246 cpc.” Sul punto l'appellante rappresentava che il teste in quanto dipendente e Testimone_1 non socio del , poteva ritenersi perfettamente idoneo a testimoniare. Parte_1
2-“Sul rapporto contrattuale intercorso tra le parti -onere probatorio assolto mediante la prova testimoniale non essendo necessaria la presenza né di un contratto scritto né di una delibera condominiale che autorizzi l'amministratore ad affidare l'incarico dei servizi di pulizia -applicazione degli artt. 1350 -2725 e 1130 cc.” Sul punto l'appellante specificava la mancanza di un obbligo di stipula in forma scritta del contratto di appalto nonché della previa delibera assembleare.
3-“Mancata effettiva contestazione da parte del alla pretesa del
CP_1 : • conseguente dimostrazione -anche implicita e non effettivamente Parte_1 contestata- della richiesta del servizio da parte del nonché' della
CP_1 effettiva esecuzione del servizio di pulizia;
• conseguente carattere contraddittorio delle presunte contestazioni sollevate dal -
CP_1 applicazione degli art. 115 e 167 cpc.” Sul punto l'appellante eccepiva la inconsistenza e contraddittorietà delle difese del nonché la
CP_1 genericità delle contestazioni relative all'inadempimento. Spiegati i suddetti motivi, l'appellante formulava la richiesta di riforma della sentenza n.4106/2023. Si costituiva il appellato ricostruendo l'iter processuale svoltosi
CP_1 in primo grado e contestando i singoli motivi di appello. In primo luogo,
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l'appellato eccepiva l'infondatezza del primo motivo di appello ritenendo sussistente l'inattendibilità del teste;
sul secondo e terzo motivo di appello, il negando che fossero stati richiesti i servizi oggetto di richiesta CP_1 di pagamento al , evidenziava che la prova testimoniale era volta a Parte_1 provare l'erogazione del servizio ma non giungeva a provare la conclusione del contratto;
inoltre l'appellato si soffermava sulla coerenza della propria difesa in quanto vi era stata la contestazione del conferimento dell'incarico e, solo in via subordinata, in caso di dimostrata esistenza del contratto, era stato eccepito l'inadempimento contrattuale per inesatto svolgimento delle prestazioni. Infine, il spiegava appello incidentale per il seguente motivo: CP_1
“Sulla dichiarata compensazione delle spese di lite. Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonché, ove occorra, dell'art. 132 c.p.c.” chiedendo la riforma della sentenza in punto di spese, in applicazione del principio della soccombenza. All'udienza del 21.12.23 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, rinviava per conclusioni al 06.02.2025. In tale data il giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui al 190 c.p.c.
Con scritti conclusionali le parti reiteravano ed ulteriormente specificavano le proprie difese ed eccezioni, prendendo posizione sulle reciproche contestazioni e concludevano come in premessa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO Si rileva, in via pregiudiziale, l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342 c.p.c., l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata nonché la specificazione delle modifiche richieste al Giudice in grado d'appello, Venendo al merito della controversia si procede al vaglio dei singoli motivi come proposti. Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento: il Giudice di Pace ha ritenuto non raggiunta la prova circa l'esistenza del rapporto tra le parti sull'assunto che il teste indicato dalla opposta in quella sede fosse incapace a testimoniare in quanto dipendente e socio del . Parte_1 L'art.246 c.p.c. prevede l'incapacità a testimoniare di coloro che abbiano un interesse nella causa tale da poter giustificare la loro partecipazione al giudizio. Orbene, il teste come trascritto nei verbali di Testimone_2 udienza, si è dichiarato dipendente del e dalla visura storica della Parte_1 società non si evince la sua qualità di socio, pertanto, non risultando provato tale ruolo, non può ritenersi incapace a testimoniare. Il dipendente ben può essere chiamato a testimoniare non avendo quell'interesse qualificato posto a fondamento della previsione ex art.246 c.p.c., con conseguente spostamento, eventualmente, del focus dell'indagine dalla incapacità a testimoniare all'attendibilità del teste.
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Su tale ultimo punto, la lettura del verbale dell'udienza dell'8.06.22, offre elementi per ritenere attendibile il teste, il quale non si è limitato a delle risposte generiche ma ha qualificato il proprio ruolo di caposquadra, ha descritto i lavori svolti con cadenza settimanale e quelli svolti con cadenza mensile, ha rappresentato quanti soggetti erano addetti alle pulizie nel Condominio e ha precisato che le prestazioni si sono svolte sempre nelle medesime modalità dal 2016 al 2018, senza alcuna intervenuta lamentela. Circostanza, quest'ultima che non viene contraddetta documentalmente, poiché l'appellato si limita a contestare che, a seguito del periodo di prova pacificamente svolto e pagato, vi erano state lamentele che avrebbero cagionato l'interrompersi del rapporto, di cui tuttavia non risulta alcuna evidenza probatoria.
Ugualmente meritevole di accoglimento è il secondo motivo di gravame in quanto risulta pacifico in giurisprudenza che il contratto di appalto possa essere concluso anche per facta concludentia e che la prova possa essere data per testimoni e per presunzioni purché siano gravi precise e concordanti (si veda sul punto Cass. Civ. ord. n. 2386/2023 che richiama Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n.
16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983).
Pertanto, è censurabile il ragionamento del giudice di pace laddove adduce come motivazione alla base dell'accoglimento dell'opposizione, la mancata produzione di un contratto scritto o di una delibera assembleare. Invero, quest'ultima non è necessaria poiché l'affidamento dei servizi di pulizia ad una ditta o, nel caso di specie al , può essere fatto Parte_1 dall'amministratore in autonomia senza la previa delibera dell'assemblea condominiale, rientrando tra i suoi compiti di gestione e amministrazione ordinaria delle parti comuni del condominio (sul punto Tribunale di Milano sent. n.2198/2020).
Non risulta fondato e, pertanto, non può essere accolto il terzo motivo di appello poiché, invero, il ha sempre contestato l'affidamento CP_1 dell'incarico di pulizia al , tuttavia, tale contestazione è stata vinta Parte_1 mediante la prova testimoniale nonché da ulteriori elementi che, congiunti ad essa, fondano la pretesa dell'odierna appellante. Infatti, secondo la ricostruzione del il primo trimestre nel quale CP_1 il ha eseguito le prestazioni e per il quale ha ricevuto il pagamento, Parte_1 era da intendersi quale periodo di prova;
all'esito di quest'ultimo sarebbero state sollevate lamentele e interrotti i rapporti. Di tali lamentele e reclami non
è stata prodotta alcuna prova;
né le fatture oggetto di ingiunzione sono mai state contestate in un momento antecedente al giudizio, né tantomeno è stato provato che i servizi di pulizia per l'anno 2017-2018 siano stati svolti da altra ditta. Al contrario, l'odierna appellante in qualità di creditrice ha adempiuto al proprio onere probatorio mediante la prova testimoniale e la produzione di documentazione contabile. A tali elementi probatori va aggiunto che le fatture
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non sono mai state contestate dal prima del giudizio di CP_1 opposizione, nemmeno relativamente al quantum, stante il pacifico pagamento della fattura 538/2017 relativa al IV trimestre 2016, per le medesime attività oggetto delle successive fatture di medesimo importo.
La sentenza n.4106/23 va dunque riformata, in accoglimento dei primi due motivi di appello;
a tale riforma consegue l'accertamento del credito del per l'importo oggetto di ingiunzione pari ad € 3006,08 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda. L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (Cass civ. ord. 20868/2017). L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto di quello incidentale proposto dal in quanto, all'esito del doppio grado di CP_1 giudizio, l'odierno appellato risulta soccombente Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato, unitamente alle spese della fase monitoria atteso che la revoca del decreto è risultata illegittima e che la pretesa creditoria del
Consorzio opposto si è rivelata ab origine fondata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione 12 civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessia Notaro, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 4106/2023, accerta il diritto di credito del
[...] nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) Condanna il Controparte_1 al pagamento di € 3006,08 oltre interessi legali dalla
[...] domanda in favore di . Parte_1
3) Condanna il Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida
[...] complessivamente in € 2.310 (€350 per compensi+ €49 per spese della fase monitoria;
€633 per il giudizio innanzi al giudice di pace;
€1278 per il giudizio di appello) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli il 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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