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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima- nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 254/2024, promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio RT C.F._1
dell'avv. BOGHI CAROLINA, ricorrente;
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAMINITI ANTONIO, resistente che hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE IN PRINCIPALITA':
1. Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi tra i IGg.ri e RT
, autorizzando gli stessi a vivere separati. Controparte_1 2. Assegnarsi l'abitazione coniugale sita in Valgreghentino, Fraz. Ganza 5 al IG. il Controparte_1 quale continuerà ivi a risiedere unitamente al figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
3. Dare atto che la IG.ra , già dalla data del 18/10/2024, si è definitivamente allontanata RT dall'abitazione coniugale ponendola nella piena esclusiva disponibilità del marito e del figlio, asportando unicamente i propri effetti personali nonché beni di proprietà della stessa comunque non funzionali all'habitat domestico. La stessa ha invero reperito temporanea soluzione abitativa con il IG.
in Senna Comasco (CO), Via Roma 44, sostenendo mensilmente il 50% del canone Parte_2 di locazione e delle consuete utenze oltre ad una contribuzione alle spese di vitto nell'ordine di circa
Euro 300,00 mensili circa (doc.19). Stante la temporaneità della soluzione abitativa reperita la stessa non ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica. La Ricorrente, invero, attualmente alla ricerca di stabile attività lavorativa svolgendo quotidianamente colloqui di lavoro (il contratto lavorativo con Icon Retail Srl in scadenza il 31/01/2025 non sarà rinnovato - doc.20) sarebbe intenzionata a ricercare nuova dimora da acquistare con i propri risparmi nei pressi del luogo di lavoro che reperirà.
4. In merito al contributo al mantenimento da parte del marito in favore della moglie, stante la disparità di reddito tra i coniugi, disporsi a carico del IG. l'obbligo di contribuzione al mantenimento CP_1 della stessa mediante versamento di un assegno mensile pari ad Euro 1.200,00=, o altra somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi il giorno 15 di ogni mese.
5. Si dia atto che nonostante quanto disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti e nonostante l'allontanamento da parte della IG.ra dall'abitazione coniugale a far data dal 18/10/2024, RT ad oggi, alcun contributo al mantenimento della moglie da parte del IG. è stato versato. CP_1 Pertanto si richiede disporsi, ex art. 473–bis 37 c.p.c., la corresponsione diretta alla Ricorrente da parte del datore di lavoro del IG. della somma che sarà stabilita a titolo di contributo mensile al CP_1 proprio mantenimento. In denegata ipotesi codesta difesa si rimette all'apprezzamento dell'Ill.mo IG.
Giudice.
6. Stante la disparità di reddito tra i coniugi disporsi l'obbligo in capo al IG. di provvedere CP_1 in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio come da disponibilità già prestata dal Per_1 padre in sede di prima udienza. In denegata ipotesi disporsi che la IG.ra contribuisca al RT mantenimento ordinario del figlio versando la somma mensile pari a Euro 100,00, o altra Per_1 somma ritenuta di giustizia, per dodici mensilità annue, rivalutabile annualmente ex indici Istat, da versarsi il giorno 15 di ogni mese. Ciò sino sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
7. Stante la disparità di reddito tra i coniugi disporsi l'obbligo in capo al IG. di provvedere CP_1 in via esclusiva al mantenimento straordinario del figlio In denegata ipotesi disporsi che la Per_1 IG.ra contribuisca nella misura del 20%, o altra percentuale ritenuta di giustizia, alle spese RT straordinarie sostenute in favore del figlio.
8. Disporsi che l'Assegno Unico Familiare sia assegnato e riscosso al 100% dal padre laddove lo stesso provveda in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Laddove Per_1 sia disposto che la IG.ra debba contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di RT disporsi che l'Assegno Unico Familiare sia assegnato e riscosso al 50% tra i coniugi come per Per_1 legge. Ambedue i coniugi dovranno prestare ogni collaborazione e fornire e sottoscrivere ogni eventuale necessaria documentazione per la richiesta.
9. Spese, competenze ed onorari di giudizio interamente rifusi, in denegata ipotesi compensate.
10. Respingere ogni altra avversa domanda.
11. Con effetti dal deposito del presente ricorso.
IN VIA ISTRUTTORIA: …omissis…
RESISTENTE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi (senza alcun addebito a fronte della rinuncia espressa dalla parte ricorrente all'udienza del 05.06.2024);
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Valgreghentino, Fraz. Ganza 5, di proprietà esclusiva del resistente, al SInor che l'abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma CP_1 Per_1 non economicamente indipendente;
- accertato che la SInora , in occasione del rilascio della casa coniugale, ha asportato beni RT non qualificabili come suoi effetti personali, statuire l'obbligo della ricorrente di ripristinare lo stato di fatto antecedente al proprio rilascio, restituendo al SInor i beni di pertinenza dell'immobile, CP_1
2 e nello specifico: n. 1 cassettiera presente in taverna restaurata dai nonni paterni;
materasso matrimoniale e n. 1 mobile di colore bianco presente presso la camera matrimoniale;
n. 4 sedie, sgabello in pelle e vaso in ceramica presenti in soggiorno;
punti luce presenti nella stanza da bagno, cucina e camera matrimoniale;
n. 2 cilindri verticali illuminanti in vetro presenti in soggiorno;
robot sferico pulisci pavimenti;
tendaggio del bagno, della camera matrimoniale e della sala.
- revocare l'obbligo a carico del SInor di versare entro il giorno 15 di ogni mese alla CP_1 SInora a titolo di mantenimento l'importo di euro 750,00 e, per l'effetto, dichiarare che RT entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento. Prendere atto della disponibilità del SInor già espressa all'udienza del CP_1
05.06.2024 di corrispondere alla SInora un contributo al mantenimento di carattere RT transitorio (che si indica in 6 mesi dal rilascio della casa coniugale).
- prendere atto della disponibilità del SInor già espressa all'udienza del 05.06.2024, di CP_1 onerarsi integralmente del mantenimento del figlio sia delle spese di carattere ordinario che di Per_1 quelle avente carattere straordinario, con ciò manlevando da ogni esborso a tale titolo la SInora
, che dovrà quindi provvedere esclusivamente al proprio mantenimento. RT
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via strettamente subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice confermi in sentenza il diritto della SInora ad ottenere un contributo al proprio mantenimento da parte del marito: RT
- rivedere in diminuzione la quantificazione di tale contributo, tenuto conto che l'importo di € 750,00 mensili disposto in via provvisoria ed urgente risulta ingiustificato in considerazione del fatto che la SInora non è gravata da esborsi per eSIenze abitative;
RT
- statuire che la SInora contribuisca al mantenimento del figlio con una somma RT Per_1 ritenuta equa e di giustizia, e che le spese straordinarie siano suddivise tra i coniugi anch'esse secondo equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In occasione dell'udienza di discussione davanti al Giudice Relatore, le parti hanno confermato che la controversia residua sugli aspetti economici in quanto vi è convergenza sulla sussistenza dei presupposti della separazione personale e sulla collocazione di nato il [...], maggiorenne ma non indipendente Per_1
economicamente, che abiterà, come da lui optato, insieme al padre presso la casa familiare, la quale dunque deve essere assegnata al resistente.
1) ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA RICORRENTE.
Innanzitutto, le parti si contrappongono sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento a favore della SI.ra . RT
Il criterio che deve guidare la decisione del Tribunale su tale questione è consolidato dalla Suprema corte (ad es. ord. 22616 del 2022), nel senso che “In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei
3 figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale”.
Nel caso di specie è pacifico che ai bisogni familiari, descritti senza lussi o particolari uscite, provvedeva interamente il SI. on il proprio reddito, in quanto CP_1
la moglie si è dedicata alla casa ed alla cura del figlio, avendo lasciato il proprio lavoro subito dopo la sua nascita e destinando al risparmio quanto guadagnato con occupazioni saltuarie.
Di conseguenza, la SI.ra con la separazione perde l'alloggio e la RT
possibilità di fruire del reddito del marito, cosicché non vi può essere dubbio che deve esserle riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento in misura tale da far fronte in modo perlomeno dignitoso alle eSIenze abitative e di sopravvivenza.
In senso contrario non hanno pregio le argomentazioni del resistente, fondate sull'asserita capacità lavorativa della ricorrente e sui risparmi da lei accumulati durante il matrimonio. Infatti, alla SI.ra dovrà essere assicurato un RT
tenore di vita accettabile a prescindere dalla sua attività lavorativa, proprio perché così
è sempre avvenuto durante la convivenza matrimoniale.
Dunque, la quantificazione del contributo dovrà avvenire tenendo conto del reddito mensile di circa tre mila euro, dichiarato in atti dal ricorrente e non specificamente contestato, ed al contempo che la ricorrente spende attualmente per l'alloggio circa
300 euro mensili, dovrà contribuire al mantenimento del figlio, è dotata in certa misura di capacità lavorativa e non è sprovvista di risparmi. Ponderando tali elementi si ritiene congruo liquidare l'assegno in euro 800,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, mentre per il periodo precedente permane la quantificazione in euro 750,00 dal momento dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Non può invece essere accolta la domanda riguardante l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro in quanto, a prescindere dalla notazione che la relativa domanda è stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e che nel corso
4 dell'udienza di discussione è emersa l'intenzione delle parti di confrontarsi per stabilire i reciproci rapporti di dare/avere, la disciplina dell'art. 473 bis.37 c.p.c. oramai ne esclude la necessità.
2) ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO. La quantificazione del contributo dovuto dalla madre non collocataria al mantenimento del figlio Per_1
dovrà tenere conto, innanzitutto, sia pur in prospettiva differente, dei medesimi elementi considerati in precedenza. Inoltre, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. 17089/2013), “l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”.
Le parti non hanno messo in rilievo particolari eSIenze di cosicché la Per_1
valorizzazione delle attuali difficoltà della SI.ra , alla ricerca di un RT
alloggio stabile e di una occupazione lavorativa dopo molto anni, inducono a limitare il contributo a suo carico in soli 100 euro, anche in considerazione alla disponibilità a consentire che il marito percepisca integralmente l'assegno unico. La disparità di reddito tra i genitori giustifica altresì la determinazione della percentuale del 70% a carico del resistente per quanto riguarda le spese straordinarie.
3) RIGETTO DELLA DOMANDA DI RESTITUZIONE. Infine, non può essere accolta la domanda del resistente di restituzione dei beni mobili asseritamente asportati dalla casa coniugale da parte della SI.ra . Infatti, è stata RT
formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ne ha contestato i presupposti di fatto e non è stata fornita alcuna prova al riguardo.
4) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. L'accoglimento della domanda della ricorrente per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a suo favore determina la soccombenza di controparte. Tuttavia, la natura costitutiva della
5 pronuncia sulla separazione personale e l'accordo raggiunto sulla collocazione del figlio e sull'assegnazione della casa coniugale, giustifica la compensazione delle spese in misura di due terzi. La quantificazione delle spese è effettuata in relazione al primo scaglione delle causa di valore indeterminabile, con valori medi riguardo alla fase di studio ed introduttiva ed a valori minimi per quella istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da RT
, nel giudizio di separazione personale promosso nei confronti di
[...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, Controparte_1
DISPONE la separazione personale dei coniugi e RT [...]
CP_1
DISPONE
1) l'assegnazione della casa familiare, sita in Valgreghentino, Fraz. Ganza 5, al SI. che vi abiterà con il figlio maggiorenne fino al Controparte_1 Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
2) a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni Controparte_1
mese a l'importo di euro 800,00 a titolo di RT
mantenimento della stessa ricorrente, cui va aggiunta la rivalutazione monetaria da calcolarsi con cadenza annuale in base agli indici ISTAT;
3) a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di RT
ogni mese a 'importo di euro 100,00 a titolo di mantenimento Controparte_1
del figlio cui va aggiunta la rivalutazione monetaria da calcolarsi con cadenza Per_1
annuale in base agli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, determinate e regolamentate secondo i criteri indicati nel protocollo sottoscritto da questo Tribunale in data 29/3/2018, di seguito riportato per completezza:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e
6 farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7
4) che l'assegno unico spettante con riferimento al figlio sia percepito Per_1
integralmente dal SI. CP_1
COMPENSA le spese tra le parti in misura di 2/3.
CONDANNA
a rifondere a le spese del Controparte_1 RT
presente giudizio, quantificate in euro 1.129,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA, già effettuata la compensazione per 2/3.
MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco in data 23.1.2025 nella Camera di ConSIlio di questo
Tribunale.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dario Colasanti Marco Tremolada
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