Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11233 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07839/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7839 del 2022, proposto da
You social s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Barneschi, Rosa Lacava e Palma Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Gianluca Barneschi in Roma, via Panama, n. 77;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento protocollo n. 0036236, notificato in data 22 aprile 2022, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con il quale è stato deliberato di irrogare alla You social la sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.000,00, per asserita «pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. b) e 22, comma 2 del codice del consumo»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), accertata la commissione di una pratica commerciale scorretta, proibita ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. b) e 22, comma 2 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), ne vietava la diffusione o reiterazione ed irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Segnatamente, l’Agcm reputava illecita la condotta posta in essere dalle due società You social e DN Italia consistente nella realizzazione da parte della prima di interviste promosse come gratuite, prospettando a titolari di microimprese e piccoli artigiani la possibilità di promuovere la loro attività commerciale all’interno di un programma radiofonico diffuso sull’emittente di cui è titolare la seconda.
3. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
4. Tutte le parti depositavano ulteriori documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 2 aprile 2025, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
DIRITTO
5. Con il primo motivo viene evidenziato come sarebbe inapplicabile la normativa richiamata essendo la pratica commerciale rivolta direttamente ad imprenditori e non anche a consumatori. Peraltro, gli artt. 21 e 22 cod. cons. fanno riferimento al «consumatore medio» concetto non traslabile sulla microimpresa.
6. La doglianza non può essere accolta.
7. In primo luogo, è pacifico che i soggetti contattati fossero qualificabili come microimprese : in tal senso è quasi confessorio quanto riportato nel ricorso, secondo cui l’attività della You social « consisteva nel contattare telefonicamente titolari di piccole attività commerciali e-o artigianali » (v. pag. 6 ricorso), ossia quelle imprese che « occupan [o] meno di dieci persone e realizzan [o] un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro » (v. art. 18, comma 1, lett. d- bis ) cod. cons.).
8. In secondo luogo, la mancata definizione normativa della «microimpresa media» non determina, come sostenuto dall’esponente, l’impossibilità di applicare le disposizioni circa la repressione delle pratiche commerciali scorrette: invero, un simile argomentare svuoterebbe di significato ed utilità la precisa prescrizione positiva che prevede la sanzionabilità amministrativa delle condotte commerciali illecite tra un professionista e una microimpresa. Tuttavia, è bene precisare che la disciplina positiva non assimila tout court quest’ultima al consumatore (medio), bensí impone di individuare un parametro astratto che può essere impiegato per verificare la sussistenza delle esigenze di tutela previste dalle regole consumeristiche: in tal senso, la microimpresa da assumere a riferimento è quella che agisce in maniera normalmente informata e ragionevolmente attenta e avveduta, tenendo conto del contesto economico e merceologico nel quale si trova ad operare.
9. Poste tali premesse, è chiaro che la condotta contestata abbia chiaramente coinvolto due imprenditori che si collocano su piani ampiamente differenti, tanto da far emergere un evidente squilibrio di posizione (intesa come forza) contrattuale: da un lato, un professionista che offre (con le modalità che si analizzeranno infra ) i proprî servizî comunicativi; dall’altro, una microimpresa (attiva in tutt’altro settore) che tenta di raggiungere una piú ampia clientela per mezzo della sponsorizzazione proposta dalla ricorrente. Ne consegue, chiaramente, che la pratica commerciale indagata dall’Autorità si configuri come intercorrente tra un professionista e una microimpresa: di qui discende logicamente la competenza all’adozione del provvedimento impugnato.
10. Passando alla seconda censura, va rilevato come – secondo il professionista – la pratica contestata non integrerebbe i requisiti di legge, atteso che le interviste venivano realizzate gratuitamente e trasmesse anche in assenza di acquisto del facoltativo servizio di messa a disposizione del video. Ciò dimostrerebbe la mancata fornitura di false o decettive informazioni; viepiú, la gratuità del servizio offerto evidenzierebbe come la condotta indagata sarebbe priva di ripercussioni patrimoniali, essendo « eventuale e facoltativo [l’] acquisto del video ».
11. Infine, con l’ultimo motivo viene lamentato l’illegittimo operato dell’Autorità che avrebbe ignorato i numerosi riscontri positivi alla propria attività evidenziati nel corso del procedimento dalla società ricorrente.
12. Ambedue le deduzioni – da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse da un punto di vista logico-giuridico – non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
13. Appare opportuno, a questo punto, precisare come la pratica accertata dall’Agcm sia sicuramente da considerare scorretta ai sensi degli artt. 21, comma 1, lett. b) e 22, comma 2 cod. cons. Nel dettaglio, risulta pacifico che l’odierna ricorrente abbia acquistato dalla società DN Italia spazî televisivi/radiofonici e web per realizzare alcuni programmi: il principale format consisteva nella messa in onda di interviste a microimprese e piccoli artigiani per descrivere e promuovere la loro attività commerciale. Va immediatamente chiarito come l’attività di registrazione e messa in onda delle interviste era – il punto è incontestato – gratuita; nondimeno, all’imprenditore contattato era concessa la facoltà di acquistare il video dell’intervista. Ed è proprio sulla tecnica di aggancio che si incentra la contestazione dell’Autorità (in generale sull’aggancio v. Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1751).
14. Sul punto, va precisato come gli script impiegati dagli operatori della società ricorrente e le comunicazioni trasmesse alle microimprese (trascritti ai punti 22 ss. del provvedimento) dimostrano come nel primo approccio con il potenziale cliente non si facesse puntuale menzione del canale di trasmissione, né della possibilità di acquistare in seguito il video del colloquio: invero, molta enfasi era posta sul ristretto arco temporale lasciato al microimprenditore per sottoporsi all’intervista. Solo nelle successive comunicazioni, ossia dopo aver fissato l’appuntamento per la registrazione, gli incaricati della società esponente rappresentavano la facoltà di ottenere (dietro corrispettivo) il video. È evidente, dunque, come l’aggancio avvenisse a mezzo di informazioni poco chiare ed incomplete, mettendo il titolare della microimpresa in una scomoda posizione, atteso che gli veniva concesso un limitato margine di tempo per assumere la decisione: inoltre, solo una volta riuscito l’aggancio, il professionista proponeva la vendita onerosa di un diverso prodotto, sfruttando cosí il legame già creato con la controparte.
15. In aggiunta – ed è questo l’autentico punctum pruriens della contestazione – l’odierna ricorrente non trasmetteva tutte le interviste realizzate. Difatti, comparando il numero di colloqui realizzati e gli spazî di trasmissione resi disponibili dalla DN Italia, emerge con chiarezza come neppure metà degli incontri andasse in onda. Orbene, l’osservazione del professionista circa la messa a disposizione delle interviste tramite un servizio di streaming non è idonea a dimostrare la correttezza del proprio operato. Difatti, nella comunicazione con eventuali clienti quest’ultima modalità era, alternativamente, omessa oppure indicata in maniera poco precisa: a ben vedere, ai microimprenditori era proposta la diffusione radiofonica della registrazione in tutta Italia (in modulazione di frequenza – Fm), precisando solo che ove indisponibile la trasmissione in Fm si sarebbe ricorsi alla trasmissione via streaming .
16. Orbene, a tal proposito va chiarito, da un lato, come DN non trasmetta sull’intero territorio nazionale in Fm, dall’altro, che l’offerta del professionista (« qualora non arrivasse Fm [sarà] ascoltabile in streaming sul sito della radio ») appare intesa a far supporre una trasmissione del contenuto, non la mera messa a disposizione dello stesso sul sito web . In merito a quest’ultimo rilievo, infatti, va precisato come vi sia una notevole differenza tra la trasmissione in streaming e il caricamento sul sito web della radio: nel primo caso si trasmette il medesimo prodotto su due diversi canali (es. Fm ed internet ), sicché l’ascoltatore può decidere unicamente le modalità di fruizione, ma non anche il contenuto; nel secondo, è rimessa all’utente la scelta di cosa ascoltare. La manifesta differenza di tali modalità di fruizione dei contenuti audio rende palese l’impossibilità di equiparare la messa a disposizione del prodotto sul sito web con la trasmissione all’interno di programma radiofonico: trattandosi di pubblicità, il messaggio deve essere consegnato al potenziale consumatore e non anche reso a questi disponibile, poiché in questa seconda ipotesi si presuppone un’attivazione del cliente. Ciò rende infondate le tesi della società ricorrente circa il corretto adempimento della propria prestazione commerciale nei confronti dei microimprenditori contattati, atteso che sin dal principio il professionista sapeva di non poter adempiere mediante la trasmissione in Fm sull’intero territorio italiano, essendo emerso che solamente alcune zone della Lombardia erano coperte.
17. Conseguentemente, l’offerta commerciale della ricorrente è chiaramente ingannevole atteso che la proposta gratuità dell’intervista è semplicemente lo strumento per agganciare i microimprenditori: si ribadisce, infatti, come l’Agcm non abbia sanzionato l’esponente per irregolarità della proposta di acquisto del video; invero, quel che viene censurato è unicamente la modalità, subdola ed ingannevole, di contatto del potenziale cliente.
18. Quanto appena esposto consente altresí di superare tutte le critiche mosse al provvedimento ed incentrate sulla gratuità della prestazione: orbene, quand’anche ciò risultasse dimostrato, non viene meno la sussumibilità nella fattispecie astratta della pratica commerciale scorretta, atteso che si tratta di una condotta che si giustifica in ragione di un interesse economico (non vi è, in altre parole, una causa di liberalità), circostanza che esclude la possibilità per l’obbligato di decidere arbitrariamente se adempiere la propria prestazione. Tale ultima notazione conferma l’offensività della condotta e, a fortiori , la legittimità dell’intervento repressivo dell’Autorità.
19. D’altro canto, per giurisprudenza costante le pratiche commerciali scorrette costituiscono illeciti di pericolo relativamente ai quali cioè non è necessaria la prova della effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161), essendo invece sufficiente l’esposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). In tale prospettiva, appare chiaro che l’aggancio di un microimprenditore mediante l’offerta gratuita, ma ingannevole, di un servizio – per poi proporgliene uno oneroso in seguito – costituisca una tipica ipotesi di messa in pericolo della capacità del cliente di assumere una decisione commerciale pienamente consapevole ed informata.
20. Alla luce della descritta infondatezza di tutte le censure il ricorso è respinto.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO