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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4365/2022 R. G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rapp.to e difeso dall' avv Sticchi Damiano Ernesto Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, rappr e difeso dall' avv Domenico Mastrolia
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.4.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver partecipato all'avviso di selezione bandito da per l'assunzione di 159 unità di personale con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di categoria
A, posizione A, per lo svolgimento delle attività di pulizia e ausiliariato, portineria e verde e traslochi;
che la predetta società, in sede di approvazione della graduatoria, non gli aveva riconosciuto ulteriori 3 punti previsti dall'art. 8, n.8, del bando, il quale prevede per l'appunto l'attribuzione di tale punteggio a chi possiede una
“documentata esperienza lavorativa nello stesso settore oggetto della prova selettiva per almeno un semestre anche non continuativo”, nonostante egli avesse dichiarato nella domanda di partecipazione le seguenti esperienze professionali pregresse: 1) quella di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” svolta per mesi 10 durante il periodo di servizio militare come da attestazione allegata alla domanda di partecipazione;
2) quella di
“manutentore” assolta per un periodo di 4 anni e 8 mesi presso l' azienda British American Tobacco e 3) quella di “manutentore di veicoli” svolta per complessivi 3 anni e 7 mesi;
che, in conseguenza della mancata attribuzione del punteggio in questione, si era classificato alla posizione n.525 della graduatoria definitiva come successivamente rettificata con punti 68, mentre con l'attribuzione di ulteriori 3 punti avrebbe raggiunto una posizione tra il 178 posto e il 225 posto con la possibilità di essere assunto nel breve periodo.
Sulla scorta di tanto, chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse illegittima la mancata valutazione delle esperienze professionali pregresse di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” svolta per mesi
10 durante il periodo di servizio militare come da attestazione allegata alla domanda di partecipazione, di “manutentore” assolta per un periodo di
4 anni e 8 mesi presso l' azienda British American Tobacco e di “manutentore di veicoli” svolta per complessivi 3 anni e 7 mesi e per l'effetto dichiarasse il diritto del ricorrente alla riedizione da parte di
, delle procedure valutative del punteggio applicabile nei CP_1 suoi confronti ai fini dell' attribuzione di ulteriori 3 punti per le ragioni di cui in narrativa, da sommare ai 68 punti già attribuiti con conseguente miglior posizionamento in graduatoria.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza Controparte_1 della domanda chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Parte ricorrente, dopo aver partecipato alla selezione pubblica finalizzata all' assunzione di 159 unità da impiegare in attività della
, lamenta la mancata attribuzione del Controparte_1 punteggio spettante in relazione alle esperienze professionali pregresse.
Con tale avviso la società convenuta ha avviato la procedura di selezione pubblica per l' assunzione di 159 unità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria A, posizione economica A, da attribuire nell' ambito delle attività svolte da con specifico riferimento alle attività di pulizia Controparte_1
e ausiliarato.
L' art 2 del predetto bando precisa le figure professionali richieste disponendo che: “le figure professionali di cui Controparte_1 necessita dovranno svolgere le seguenti attività che vengono qui di seguito elencate in modo comunque non esaustivo: Pulizia e ausiliariato,
Portineria, Verde e traslochi”.
Le figure ricercate e poste a bando sono quindi quelle di addetti alle pulizie e ausiliariato, alla portineria, al verde e ai traslochi.
L'art. 8 dell'avviso di selezione, intitolato “Valutazione dei titoli”, stabilisce inoltre che: “La commissione, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, procederà alla valutazione dei titoli, ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 61 (sessantuno) punti, ripartito come segue: (…) 8) Documentata esperienza lavorativa nello stesso settore oggetto della prova selettiva per almeno un semestre anche non continuativo: punti 3 (…).
Ne consegue che l' esperienza lavorativa valutabile ai fini della procedura
è quella maturata nell' ambito delle attività che i concorrenti andranno a svolgere per . CP_1
Ad avviso del ricorrente, la società resistente avrebbe dovuto attribuirgli ulteriori 3 punti di cui al n.8 cit. in ragione delle esperienze professionali pregresse: 1) di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” svolta per mesi 10 durante il periodo di servizio militare come da attestazione allegata alla domanda di partecipazione;
2) di
“manutentore” assolta per un periodo di 4 anni e 8 mesi presso l' azienda
British American Tobacco e 3) di “manutentore di veicoli” svolta per complessivi 3 anni e 7 mesi.
Secondo la prospettazione difensiva del resistente, di contro,
avrebbe fatto corretta applicazione delle regole previste Controparte_1 dall'avviso di selezione, dal momento che le pregresse esperienze dichiarate dal ricorrente non erano assimilabili a quelle richieste dal bando.
*
Tanto premesso, venendo ad esaminare le specifiche doglianze sollevate dal ricorrente, parte ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'esperienza lavorativa di manutentore svolta per un periodo di 4 anni e 8 mesi presso l'azienda British American Tobacco, nonché di quella di manutentore di veicoli svolta per 3 anni e 7 mesi.
Tuttavia tale pretesa del ricorrente è priva di fondamento, in quanto l'esperienza maturata dal ricorrente nell'ambito di svolgimento delle professioni di manutentore di macchine industriali e di veicoli esorbita dal “Servizio di manutenzione aree verdi ed incolte” indicato all'art.
6.3 del disciplinare, nonchè dal più generale alveo delle prestazioni richieste dalla resistente. Ed invero non sussiste alcuna attinenza tra le pregresse esperienze professionali di manutentore di macchinari industriali del ricorrente e il profilo di manutentore delle aree verdi ed incolte richiesto dal bando le cui prestazioni hanno ad oggetto le aree verdi, il tappeto erboso, attività quali la concimazione, l'estirpazione di piante secche, la cura di aiuole e superfici alberate, non contemplando in alcun modo la manutenzione di macchine industriali, ambito di riferimento dell'esperienza professionale maturata dal ricorrente.
Parte ricorrente lamenta altresì la mancata valutazione dell'attività di vigilanza e custodia svolta per 10 mesi, durante il periodo di servizio militare dal 16/12/1992 al 24/10/1993, allegando in sede di domanda di partecipazione il diploma di specializzazione, rilasciato dal Ministero della difesa in data 24/10/1993, di “Governo-Vigilanza” corrispondente alla IV qualifica funzionale ed al profilo di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” ai sensi del DM n. 19 del 12/12/1990.
Va premesso il DM n. 19 del 1990 prescrive che l'addetto alle mansioni di
Governo-Vigilanza “Provvede alla vigilanza e alla protezione diurna e notturna di locali, edifici e aree di interesse della Difesa. Effettua o coordina il controllo del personale e dei mezzi in entrata e in uscita presso gli Enti Militari. e verifica gli impianti ed i sistemi di CP_2 sicurezza curandone l'efficienza direttamente o attraverso l'intervento di personale in possesso di professionalità adeguata. Provvede all'inquadramento del personale meno anziano”.
L'art.
6.5 del “Disciplinare di servizio di ausiliariato, pulizie, disinfestazione e derattizzazione, manutenzione del verde” sottoscritto tra e AS LE descrive invece le attività di competenza CP_1 dei preposti al “Servizio di vigilanza (non armata)”: Controllo degli accessi delle infrastrutture di servizio;
Controllo in ingresso/uscita del personale;
Gestione allarmi;
Gestione chiavi e telefoni;
Controlli periodici interni e/o esterni alla Struttura;
Accettazione della posta in entrata e consegna al personale della Struttura per lo smistamento agli uffici e/o reparti di competenza;
Segnalazione in caso di situazioni di emergenza alle autorità competenti;
Apertura e chiusura degli ambienti da pulirsi, se effettuati in assenza dei normali utilizzatori dipendenti della
Cont
.
Le attività espletate dal ricorrente nell'esercizio delle mansioni attinenti a “Governo-Vigilanza” differiscono dal complesso delle attività che qualificano il profilo richiesto dalla resistente non soltanto in considerazione delle esigenze specifiche dell'ambito militare di svolgimento delle stesse ma altresì perché le mansioni richieste da hanno un contenuto professionale più ampio, dove alle CP_1 mansioni di custodia e vigilanza, si affiancano compiti ulteriori coerenti con la natura ausiliaria e di supporto ai servizi sanitari.
Tale valutazione trova conferma nella circostanza secondo la quale il servizio di vigilanza (armata) presso i presidi ospedalieri dell'AS LE non viene svolto da ma da ditte terze mediante contratti CP_1
d'appalto (v. all. 7 fasc. di parte resistente).
Appare pertanto corretta la valutazione della resistente che ha ritenuto di non valutare la pregressa esperienza del ricorrente di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” quale “documentata esperienza lavorativa nel settore oggetto della prova selettiva” ai sensi dell' art 8 n 8) dell' avviso di selezione ai fini dell' attribuzione di ulteriori punti 3.
Inoltre l'aver svolto il servizio di leva non può comportare in capo al ricorrente un maggior punteggio atteso che, il possesso di tale “titolo”, non è contemplato dal bando.
Per tutti i suesposti motivi il ricorso non può essere accolto.
La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
LE, 2.10.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rapp.to e difeso dall' avv Sticchi Damiano Ernesto Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, rappr e difeso dall' avv Domenico Mastrolia
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.4.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver partecipato all'avviso di selezione bandito da per l'assunzione di 159 unità di personale con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di categoria
A, posizione A, per lo svolgimento delle attività di pulizia e ausiliariato, portineria e verde e traslochi;
che la predetta società, in sede di approvazione della graduatoria, non gli aveva riconosciuto ulteriori 3 punti previsti dall'art. 8, n.8, del bando, il quale prevede per l'appunto l'attribuzione di tale punteggio a chi possiede una
“documentata esperienza lavorativa nello stesso settore oggetto della prova selettiva per almeno un semestre anche non continuativo”, nonostante egli avesse dichiarato nella domanda di partecipazione le seguenti esperienze professionali pregresse: 1) quella di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” svolta per mesi 10 durante il periodo di servizio militare come da attestazione allegata alla domanda di partecipazione;
2) quella di
“manutentore” assolta per un periodo di 4 anni e 8 mesi presso l' azienda British American Tobacco e 3) quella di “manutentore di veicoli” svolta per complessivi 3 anni e 7 mesi;
che, in conseguenza della mancata attribuzione del punteggio in questione, si era classificato alla posizione n.525 della graduatoria definitiva come successivamente rettificata con punti 68, mentre con l'attribuzione di ulteriori 3 punti avrebbe raggiunto una posizione tra il 178 posto e il 225 posto con la possibilità di essere assunto nel breve periodo.
Sulla scorta di tanto, chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse illegittima la mancata valutazione delle esperienze professionali pregresse di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” svolta per mesi
10 durante il periodo di servizio militare come da attestazione allegata alla domanda di partecipazione, di “manutentore” assolta per un periodo di
4 anni e 8 mesi presso l' azienda British American Tobacco e di “manutentore di veicoli” svolta per complessivi 3 anni e 7 mesi e per l'effetto dichiarasse il diritto del ricorrente alla riedizione da parte di
, delle procedure valutative del punteggio applicabile nei CP_1 suoi confronti ai fini dell' attribuzione di ulteriori 3 punti per le ragioni di cui in narrativa, da sommare ai 68 punti già attribuiti con conseguente miglior posizionamento in graduatoria.
Instaurato il contraddittorio, contestava la fondatezza Controparte_1 della domanda chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Parte ricorrente, dopo aver partecipato alla selezione pubblica finalizzata all' assunzione di 159 unità da impiegare in attività della
, lamenta la mancata attribuzione del Controparte_1 punteggio spettante in relazione alle esperienze professionali pregresse.
Con tale avviso la società convenuta ha avviato la procedura di selezione pubblica per l' assunzione di 159 unità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di categoria A, posizione economica A, da attribuire nell' ambito delle attività svolte da con specifico riferimento alle attività di pulizia Controparte_1
e ausiliarato.
L' art 2 del predetto bando precisa le figure professionali richieste disponendo che: “le figure professionali di cui Controparte_1 necessita dovranno svolgere le seguenti attività che vengono qui di seguito elencate in modo comunque non esaustivo: Pulizia e ausiliariato,
Portineria, Verde e traslochi”.
Le figure ricercate e poste a bando sono quindi quelle di addetti alle pulizie e ausiliariato, alla portineria, al verde e ai traslochi.
L'art. 8 dell'avviso di selezione, intitolato “Valutazione dei titoli”, stabilisce inoltre che: “La commissione, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, procederà alla valutazione dei titoli, ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 61 (sessantuno) punti, ripartito come segue: (…) 8) Documentata esperienza lavorativa nello stesso settore oggetto della prova selettiva per almeno un semestre anche non continuativo: punti 3 (…).
Ne consegue che l' esperienza lavorativa valutabile ai fini della procedura
è quella maturata nell' ambito delle attività che i concorrenti andranno a svolgere per . CP_1
Ad avviso del ricorrente, la società resistente avrebbe dovuto attribuirgli ulteriori 3 punti di cui al n.8 cit. in ragione delle esperienze professionali pregresse: 1) di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” svolta per mesi 10 durante il periodo di servizio militare come da attestazione allegata alla domanda di partecipazione;
2) di
“manutentore” assolta per un periodo di 4 anni e 8 mesi presso l' azienda
British American Tobacco e 3) di “manutentore di veicoli” svolta per complessivi 3 anni e 7 mesi.
Secondo la prospettazione difensiva del resistente, di contro,
avrebbe fatto corretta applicazione delle regole previste Controparte_1 dall'avviso di selezione, dal momento che le pregresse esperienze dichiarate dal ricorrente non erano assimilabili a quelle richieste dal bando.
*
Tanto premesso, venendo ad esaminare le specifiche doglianze sollevate dal ricorrente, parte ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'esperienza lavorativa di manutentore svolta per un periodo di 4 anni e 8 mesi presso l'azienda British American Tobacco, nonché di quella di manutentore di veicoli svolta per 3 anni e 7 mesi.
Tuttavia tale pretesa del ricorrente è priva di fondamento, in quanto l'esperienza maturata dal ricorrente nell'ambito di svolgimento delle professioni di manutentore di macchine industriali e di veicoli esorbita dal “Servizio di manutenzione aree verdi ed incolte” indicato all'art.
6.3 del disciplinare, nonchè dal più generale alveo delle prestazioni richieste dalla resistente. Ed invero non sussiste alcuna attinenza tra le pregresse esperienze professionali di manutentore di macchinari industriali del ricorrente e il profilo di manutentore delle aree verdi ed incolte richiesto dal bando le cui prestazioni hanno ad oggetto le aree verdi, il tappeto erboso, attività quali la concimazione, l'estirpazione di piante secche, la cura di aiuole e superfici alberate, non contemplando in alcun modo la manutenzione di macchine industriali, ambito di riferimento dell'esperienza professionale maturata dal ricorrente.
Parte ricorrente lamenta altresì la mancata valutazione dell'attività di vigilanza e custodia svolta per 10 mesi, durante il periodo di servizio militare dal 16/12/1992 al 24/10/1993, allegando in sede di domanda di partecipazione il diploma di specializzazione, rilasciato dal Ministero della difesa in data 24/10/1993, di “Governo-Vigilanza” corrispondente alla IV qualifica funzionale ed al profilo di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” ai sensi del DM n. 19 del 12/12/1990.
Va premesso il DM n. 19 del 1990 prescrive che l'addetto alle mansioni di
Governo-Vigilanza “Provvede alla vigilanza e alla protezione diurna e notturna di locali, edifici e aree di interesse della Difesa. Effettua o coordina il controllo del personale e dei mezzi in entrata e in uscita presso gli Enti Militari. e verifica gli impianti ed i sistemi di CP_2 sicurezza curandone l'efficienza direttamente o attraverso l'intervento di personale in possesso di professionalità adeguata. Provvede all'inquadramento del personale meno anziano”.
L'art.
6.5 del “Disciplinare di servizio di ausiliariato, pulizie, disinfestazione e derattizzazione, manutenzione del verde” sottoscritto tra e AS LE descrive invece le attività di competenza CP_1 dei preposti al “Servizio di vigilanza (non armata)”: Controllo degli accessi delle infrastrutture di servizio;
Controllo in ingresso/uscita del personale;
Gestione allarmi;
Gestione chiavi e telefoni;
Controlli periodici interni e/o esterni alla Struttura;
Accettazione della posta in entrata e consegna al personale della Struttura per lo smistamento agli uffici e/o reparti di competenza;
Segnalazione in caso di situazioni di emergenza alle autorità competenti;
Apertura e chiusura degli ambienti da pulirsi, se effettuati in assenza dei normali utilizzatori dipendenti della
Cont
.
Le attività espletate dal ricorrente nell'esercizio delle mansioni attinenti a “Governo-Vigilanza” differiscono dal complesso delle attività che qualificano il profilo richiesto dalla resistente non soltanto in considerazione delle esigenze specifiche dell'ambito militare di svolgimento delle stesse ma altresì perché le mansioni richieste da hanno un contenuto professionale più ampio, dove alle CP_1 mansioni di custodia e vigilanza, si affiancano compiti ulteriori coerenti con la natura ausiliaria e di supporto ai servizi sanitari.
Tale valutazione trova conferma nella circostanza secondo la quale il servizio di vigilanza (armata) presso i presidi ospedalieri dell'AS LE non viene svolto da ma da ditte terze mediante contratti CP_1
d'appalto (v. all. 7 fasc. di parte resistente).
Appare pertanto corretta la valutazione della resistente che ha ritenuto di non valutare la pregressa esperienza del ricorrente di “Addetto ai servizi di vigilanza e custodia” quale “documentata esperienza lavorativa nel settore oggetto della prova selettiva” ai sensi dell' art 8 n 8) dell' avviso di selezione ai fini dell' attribuzione di ulteriori punti 3.
Inoltre l'aver svolto il servizio di leva non può comportare in capo al ricorrente un maggior punteggio atteso che, il possesso di tale “titolo”, non è contemplato dal bando.
Per tutti i suesposti motivi il ricorso non può essere accolto.
La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
LE, 2.10.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa