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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 2284 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 e vertente tra nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Leonilda Mari e dall'avv. Francesco
Magurno in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e
nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Valentina
Chianello, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.06.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: Controparte_1
- che le parti si erano separate consensualmente con sentenza di separazione omologata in data 12.10.2017 con cui era stato disposto, tra l'altro, un assegno di mantenimento per la figlia nata il [...], di euro Per_1
450,00 mensili;
1 - che con sentenza di divorzio emessa il 18.05.2021 il Tribunale di
Civitavecchia aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 650,00 mensili;
- che la figlia aveva interrotto gli studi – per i quali il padre aveva pagato la retta fino all'anno precedente – ed era stata assunta di Mc Donald's dal
19.05.2021 sebbene lo non ne avesse avuto comunicazione ed avesse Pt_1 continuato a corrispondere il mantenimento per la figlia;
- che la sua condizione economica era peggiorata rispetto all'epoca del divorzio in quanto il ricorrente percepiva una pensione di € 1.473,67 mensili, al netto delle spese mensili, ed aveva avuto gravi problemi di salute essendo affetto da una grave patologia agli occhi che lo aveva portato ad essere ormai completamente non vedente dall'occhio sinistro e ipovedente al 50% dall'occhio destro e con un diffuso quadro ischemico;
- che la resistente, all'epoca del divorzio aveva sostenuto di essere stata licenziata dal posto di lavoro e successivamente aveva ottenuto la liquidazione del TFR per oltre euro 30.000,00 nonchè reperito un'altra occupazione lavorativa o altra forma di reddito, tanto che aveva acquistato un immobile.
Tanto dedotto e rilevato chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio nel senso di accertare e dichiarare l'intervenuta autonomia economica della figlia e, per l'effetto, disporre la revoca dell'assegno posto a suo Per_1 carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia o eventuale riduzione con richiesta di restituzione integrale, a favore dello dell'importo Pt_1 indebitamente percepito quale mantenimento per la figlia dal mese di maggio
2021, con vittoria delle spese di lite.
In data 22.09.2023 si costituiva la quale deduceva: Controparte_1
- che il ricorrente si era disinteressato della figlia nonostante la stessa avesse tentato di mantenere un rapporto di frequentazione e ciò le aveva determinato anche un disagio psicologico;
- che la figlia si era iscritta alla Facoltà di Scienze Economiche Per_1 presso l'Università “La Sapienza” nell'anno 2018 sostenendo n. 9 esami e nell'anno 2021 essa si era trasferita presso la Facoltà d'Ingegneria Civile, sempre presso l'Università “La Sapienza” sostenendo n. 8 esami con la media del 27; 2 - che la figlia aveva lavorato come apprendista presso il locale Mc Donald's ma il rapporto di lavoro era cessato dall'1 giugno 2023;
- che la figlia stava provvedendo a richiedere alla BNL BNP Paribas Per_1 il prestito “Futuriamo” per finanziare gli studi che intendeva intraprendere presso la facoltà di Scienze Politiche, Sicurezza Internazionale e Criminalità presso la Università internazionale di Roma;
- che lo era proprietario di tre immobili, uno dei quali era locato alla Pt_1 moglie (con canone mensile pari ad euro 300,00) mentre i due Persona_2 figli nati da tale matrimonio erano da anni indipendenti;
- che il ricorrente non aveva documentato la propria condizione di invalidità né chiarito se fosse percettore di una pensione di invalidità;
- che la resistente era titolare di due automobili di modico valore, di cui una era stata acquistata per le esigenze della figlia e che il TFR era stato utilizzato per acquisto di un'abitazione per cui sosteneva rate di mutuo di euro 400,0 mensili oltre ad essere gravata da prestiti con rate complessive mensili di circa 600,00 euro.
Tutto ciò dedotto, la resistente richiedeva il rigetto della domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia nonché le ulteriori domande di controparte con conseguente conferma della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 547/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
All'udienza del 24.10.2023 il Giudice delegato, su richiesta del difensore di parte resistente disponeva lo stralcio di memoria depositata tardivamente dal difensore del ricorrente e concedeva ulteriori termini a difesa per deposito delle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 21.11.2023.
In tale udienza venivano sentite le parti ed il Giudice delegato emetteva ordine di esibizione di documentazione reddituale aggiornata nonché disponeva l'audizione della figlia per l'udienza del 20.2.2024.
Il Giudice delegato, fermo restando ulteriore ordine di esibizione nei confronti delle parti, rinviava per discussione alla data del 21.5.2024.
Stante il trasferimento del dott. ad altro Ufficio, la causa veniva CP_2 riassegnata al Dott. Gelso e rinviata di ufficio alla data del 25.9.2024. In tale udienza le parti precisavano le conclusioni richiedendo l'accoglimento delle proprie richieste ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
3 *******
Quanto all'obbligo posto a carico di al pagamento dell'assegno Parte_1 di mantenimento la figlia deve rilevarsi che il ricorrente ha richiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento di 650,00 euro a favore della figlia deducendo che la stessa lavora dal mese di maggio 2021 e che vi è stato un peggioramento della sua condizione economica a fronte del miglioramento di quella della resistente.
La parte resistente ha richiesto il rigetto del ricorso non essendovi elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio, non avendo la figlia raggiunto una condizione di indipendenza economica e non avendo controparte assolto l'onere probatorio di documentare le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo.
In merito alla condizione attuale della figlia va rilevato che è stata Per_1 sentita all'udienza del 20.02.2024 ed ha dichiarato:
- di abitare ad Anguillara Sabazia insieme alla madre;
- di essersi iscritta presso due università e, da ultimo, presso la facoltà di
Scienze Politiche, Sicurezza Internazionale e Criminalità dell'Università internazionale di Roma, che prima non esisteva, avendo sostenuto tre esami, in quanto materia che le interessava maggiormente;
- di avere lavorato dal mese di settembre 2021 al mese di 2023 facendo la cameriera presso il Mc Donald's guadagnando circa 500,00/ 580,00 euro mensili per tre ore al giorno e di avere lasciato per dedicarsi agli studi;
- di essere fidanzata e di utilizzare un'autovettura intestata alla madre;
- di volere diventare analista di intelligence;
- di parlare correntemente lo spagnolo e di studiare inglese ed altre lingue
(russo ed arabo);
- di avere rapporti molto sporadici con il padre al quale aveva raccontato i propri progetti di studio e lavorativi;
- di avere lavorato al fine di potersi sostenere e per affrontare qualche spesa personale per rendersi indipendente.
Deve ritenersi che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla figlia e dalla documentazione depositata dal difensore della resistente, non può ritenersi che la figlia abbia raggiunto una condizione di autosufficienza Per_1 economica ma che la stessa abbia svolto lavori part time e retribuiti in maniera
4 modesta per sostenersi negli studi e per eventuali ulteriori attività extrascolastiche.
Inoltre, non può ritenersi che la figlia non si sia impegnata in un corso di studi universitario in quanto ha sostenuto esami – pur avendo Per_1 effettivamente cambiato tre università - avendo anche lavorato durante la frequentazione universitaria ed che la figlia ha delle legittime aspirazioni lavorative per raggiungere le quali si sta impegnando con una discreta serietà, come dimostrato anche dalla circostanza per cui ha dovuto lasciare il lavoro per conseguire la laurea ed ha intenzione di imparare le lingue necessarie per diventare analista di intelligence o comunque conseguire le sue aspirazioni professionali.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa non risulta documentata in quanto il ricorrente era già pensionato al momento dell'emissione della sentenza di divorzio e percepiva euro 2.000,00 mensili circa mentre in relazione alla sua condizione medica - documentalmente provata in giudizio - il ricorrente non ha documentato di avere sostenuto rilevanti spese per interventi o cure mediche, peraltro abbastanza fisiologiche con l'avanzare dell'età.
Al contempo, alcuna significativa modifica migliorativa delle condizioni della resistente - per quanto la stessa possa essere rilevante nel presente giudizio – è emersa nella sua situazione reddituale e patrimoniale, in quanto sebbene la stessa attualmente guadagna uno stipendio di euro 1.600,00 mensili mentre in precedenza percepiva la NASPI di circa 800,00 euro mensili, tuttavia è gravata da mutui e finanziamenti per circa 1.000,00 euro mensili.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 2.050,00 di pensione per tredici mensilità e di essere proprietario di due abitazioni ad Anguillara
Sabazia ed un magazzino, di avere un prestito per autovettura di euro 218,00 mensili e di essere tornato a vivere con la prima moglie, mentre la resistente ha dichiarato di lavorare come impiegata guadagnando 1.600,00 euro mensili e di essere proprietaria della casa di abitazione gravata da mutuo e di una casa in
Colombia abitata dal padre.
Con rifermento alla dedotta autonomia economica della figlia il Per_1
Collegio osserva preliminarmente che di recente la Corte di Cassazione con ordinanza del 14 agosto 2020 n. 17183 ha mutato il proprio precedente orientamento, fondando il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sul
5 principio della cd. “autoresponsabilità” e ponendo in risalto la “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo”.
La Suprema Corte ha precisato che “La funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per
l'inserimento nella società”.
Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che i genitori hanno l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli, ma lo specifico obbligo di mantenimento trova come limite la conclusione del percorso educativo- formativo che rende esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro. Per altro verso, un obbligo non può estendersi oltre a ciò che è materialmente esigibile dal soggetto su cui incombe. Così, si è precisato che il progetto educativo-formativo ed il percorso prescelto dal figlio devono essere
“compatibili con le condizioni economiche dei genitori”.
Inoltre, non si può pretendere dal genitore di prolungare il mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro, oggi peraltro mutate, consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità. Quel che è esigibile dal genitore è assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, attraverso il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo.
La qualità del lavoro, la retribuzione, la stabilità dell'occupazione non dipendono dal genitore e “non può il figlio, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.
Rientra nella responsabilità del figlio, conseguita la capacità di lavoro, ricercare un'occupazione (essendo il lavoro anche un dovere), senza continuare a gravare sul genitore.
Secondo il recente orientamento della Cassazione, deve ritenersi che una volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa, soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno (cfr. in tal senso Cass. 22/11/2010 n. 23590 e Cass. 22/07/2019 n. 19609).
6 Al fine di giungere ad una più semplice identificazione delle fattispecie per le quali disporre il mantenimento del figlio da parte dei genitori, la Suprema Corte ha redatto un inventario delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, sostenendo che l'obbligo di mantenimento dei genitori non possa protrarsi sine die e che esso trovi il suo limite logico e naturale:
1. allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
2. quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
3. quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
4. quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi;
5. infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nella quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
Deve osservarsi inoltre che la principale novità introdotta dalla Suprema Corte con l'ordinanza in esame risiede nell'inversione dell'onere della prova. In base al precedente orientamento giurisprudenziale, il genitore obbligato era altresì gravato del peso di tale onere, sebbene moderato dalle possibilità di ricorso alle presunzioni.
Al contrario, i giudici di legittimità, coerentemente con le esigenze valutative emerse dall'analisi del tema, hanno ritenuto opportuno porre a carico del richiedente l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento.
Affinchè si assista all'accoglimento della domanda, è necessario che il figlio maggiorenne dia prova non solo del mancato raggiungimento di indipendenza economica ma anche di aver conseguito diligentemente una preparazione professionale o tecnica e, conseguentemente, di aver esperito ogni possibile tentativo al fine di rinvenire un'occupazione lavorativa.
Applicando i suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di specie, deve ritenersi che la figlia che ha 24 anni, tuttora Per_1 frequenta l'università (dopo avere già studiato per altri due indirizzi universitari) ed ha lavorato part time dal mese di maggio 2021 al mese di luglio 2023 con una
7 paga di circa 500,00 euro mensili.
In relazione agli studi effettuati ed alle legittime aspirazioni della figlia Per_1 il Tribunale ritiene che la stessa non possa ritenersi, allo stato, economicamente indipendente ma che la figlia abbia voluto effettuare delle esperienze lavorative, da un lato con finalità di formazione professionale (la stessa ha fatto anche un periodo di apprendistato) e dall'altro per contribuire al pagamento degli studi all'università e per spese extrascolastiche.
Infine, non può ritenersi che abbia ricevuto la possibilità di conseguire Per_1 occasioni sufficienti per esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbia inteso approfittarne, in quanto risulta invece che la figlia abbia lavorato solo in maniera saltuaria con retribuzione modesta.
Il Collegio, pertanto, ritiene dunque che in considerazione della situazione reddituale delle parti come ricostruita e del percorso di autonomia economica intrapreso dalla figlia che ha iniziato a lavorare con contratto part time Per_1 ed ha avuto delle entrate dall'anno 2021 al l'anno 2023, ma che sta continuando a studiare e a frequentare l'università per raggiungere le proprie legittime aspirazioni professionali, di dovere accogliere la domanda subordinata del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia, ma nella diversa somma mensile di euro 400,00 a far data dalla domanda giudiziale e con aggiornamento Istat. Tale assegno di mantenimento dovrà essere effettuato al domicilio della resistente con cui la figlia tuttora convive con decorrenza dal mese di agosto 2023, ossia dalla domanda giudiziale.
Va dichiarata inammissibile in questa sede la domanda dello i restituzione Pt_1 integrale, a suo favore, dell'importo indebitamente percepito quale mantenimento per la figlia dal mese di settembre 2021, sia perché si tratta di domanda non connessa a quella principale sia perché è domanda sottoposta a rito diverso dal rito camerale che regola il presente procedimento.
La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
26.07.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
8 1) pone a carico di e a beneficio di Parte_1 Controparte_1 un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, somma da versare entro il
5 di ciascun mese al domicilio della BA con decorrenza dal mese di agosto
2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di agosto 2023;
2) rigetta le ulteriori domande avanzate dal ricorrente per i motivi sopra esposti;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 2284 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 e vertente tra nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Leonilda Mari e dall'avv. Francesco
Magurno in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e
nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Valentina
Chianello, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.06.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: Controparte_1
- che le parti si erano separate consensualmente con sentenza di separazione omologata in data 12.10.2017 con cui era stato disposto, tra l'altro, un assegno di mantenimento per la figlia nata il [...], di euro Per_1
450,00 mensili;
1 - che con sentenza di divorzio emessa il 18.05.2021 il Tribunale di
Civitavecchia aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 650,00 mensili;
- che la figlia aveva interrotto gli studi – per i quali il padre aveva pagato la retta fino all'anno precedente – ed era stata assunta di Mc Donald's dal
19.05.2021 sebbene lo non ne avesse avuto comunicazione ed avesse Pt_1 continuato a corrispondere il mantenimento per la figlia;
- che la sua condizione economica era peggiorata rispetto all'epoca del divorzio in quanto il ricorrente percepiva una pensione di € 1.473,67 mensili, al netto delle spese mensili, ed aveva avuto gravi problemi di salute essendo affetto da una grave patologia agli occhi che lo aveva portato ad essere ormai completamente non vedente dall'occhio sinistro e ipovedente al 50% dall'occhio destro e con un diffuso quadro ischemico;
- che la resistente, all'epoca del divorzio aveva sostenuto di essere stata licenziata dal posto di lavoro e successivamente aveva ottenuto la liquidazione del TFR per oltre euro 30.000,00 nonchè reperito un'altra occupazione lavorativa o altra forma di reddito, tanto che aveva acquistato un immobile.
Tanto dedotto e rilevato chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio nel senso di accertare e dichiarare l'intervenuta autonomia economica della figlia e, per l'effetto, disporre la revoca dell'assegno posto a suo Per_1 carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia o eventuale riduzione con richiesta di restituzione integrale, a favore dello dell'importo Pt_1 indebitamente percepito quale mantenimento per la figlia dal mese di maggio
2021, con vittoria delle spese di lite.
In data 22.09.2023 si costituiva la quale deduceva: Controparte_1
- che il ricorrente si era disinteressato della figlia nonostante la stessa avesse tentato di mantenere un rapporto di frequentazione e ciò le aveva determinato anche un disagio psicologico;
- che la figlia si era iscritta alla Facoltà di Scienze Economiche Per_1 presso l'Università “La Sapienza” nell'anno 2018 sostenendo n. 9 esami e nell'anno 2021 essa si era trasferita presso la Facoltà d'Ingegneria Civile, sempre presso l'Università “La Sapienza” sostenendo n. 8 esami con la media del 27; 2 - che la figlia aveva lavorato come apprendista presso il locale Mc Donald's ma il rapporto di lavoro era cessato dall'1 giugno 2023;
- che la figlia stava provvedendo a richiedere alla BNL BNP Paribas Per_1 il prestito “Futuriamo” per finanziare gli studi che intendeva intraprendere presso la facoltà di Scienze Politiche, Sicurezza Internazionale e Criminalità presso la Università internazionale di Roma;
- che lo era proprietario di tre immobili, uno dei quali era locato alla Pt_1 moglie (con canone mensile pari ad euro 300,00) mentre i due Persona_2 figli nati da tale matrimonio erano da anni indipendenti;
- che il ricorrente non aveva documentato la propria condizione di invalidità né chiarito se fosse percettore di una pensione di invalidità;
- che la resistente era titolare di due automobili di modico valore, di cui una era stata acquistata per le esigenze della figlia e che il TFR era stato utilizzato per acquisto di un'abitazione per cui sosteneva rate di mutuo di euro 400,0 mensili oltre ad essere gravata da prestiti con rate complessive mensili di circa 600,00 euro.
Tutto ciò dedotto, la resistente richiedeva il rigetto della domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia nonché le ulteriori domande di controparte con conseguente conferma della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 547/2021 emessa dal Tribunale di Civitavecchia.
All'udienza del 24.10.2023 il Giudice delegato, su richiesta del difensore di parte resistente disponeva lo stralcio di memoria depositata tardivamente dal difensore del ricorrente e concedeva ulteriori termini a difesa per deposito delle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 21.11.2023.
In tale udienza venivano sentite le parti ed il Giudice delegato emetteva ordine di esibizione di documentazione reddituale aggiornata nonché disponeva l'audizione della figlia per l'udienza del 20.2.2024.
Il Giudice delegato, fermo restando ulteriore ordine di esibizione nei confronti delle parti, rinviava per discussione alla data del 21.5.2024.
Stante il trasferimento del dott. ad altro Ufficio, la causa veniva CP_2 riassegnata al Dott. Gelso e rinviata di ufficio alla data del 25.9.2024. In tale udienza le parti precisavano le conclusioni richiedendo l'accoglimento delle proprie richieste ed il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
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Quanto all'obbligo posto a carico di al pagamento dell'assegno Parte_1 di mantenimento la figlia deve rilevarsi che il ricorrente ha richiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento di 650,00 euro a favore della figlia deducendo che la stessa lavora dal mese di maggio 2021 e che vi è stato un peggioramento della sua condizione economica a fronte del miglioramento di quella della resistente.
La parte resistente ha richiesto il rigetto del ricorso non essendovi elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio, non avendo la figlia raggiunto una condizione di indipendenza economica e non avendo controparte assolto l'onere probatorio di documentare le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo.
In merito alla condizione attuale della figlia va rilevato che è stata Per_1 sentita all'udienza del 20.02.2024 ed ha dichiarato:
- di abitare ad Anguillara Sabazia insieme alla madre;
- di essersi iscritta presso due università e, da ultimo, presso la facoltà di
Scienze Politiche, Sicurezza Internazionale e Criminalità dell'Università internazionale di Roma, che prima non esisteva, avendo sostenuto tre esami, in quanto materia che le interessava maggiormente;
- di avere lavorato dal mese di settembre 2021 al mese di 2023 facendo la cameriera presso il Mc Donald's guadagnando circa 500,00/ 580,00 euro mensili per tre ore al giorno e di avere lasciato per dedicarsi agli studi;
- di essere fidanzata e di utilizzare un'autovettura intestata alla madre;
- di volere diventare analista di intelligence;
- di parlare correntemente lo spagnolo e di studiare inglese ed altre lingue
(russo ed arabo);
- di avere rapporti molto sporadici con il padre al quale aveva raccontato i propri progetti di studio e lavorativi;
- di avere lavorato al fine di potersi sostenere e per affrontare qualche spesa personale per rendersi indipendente.
Deve ritenersi che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla figlia e dalla documentazione depositata dal difensore della resistente, non può ritenersi che la figlia abbia raggiunto una condizione di autosufficienza Per_1 economica ma che la stessa abbia svolto lavori part time e retribuiti in maniera
4 modesta per sostenersi negli studi e per eventuali ulteriori attività extrascolastiche.
Inoltre, non può ritenersi che la figlia non si sia impegnata in un corso di studi universitario in quanto ha sostenuto esami – pur avendo Per_1 effettivamente cambiato tre università - avendo anche lavorato durante la frequentazione universitaria ed che la figlia ha delle legittime aspirazioni lavorative per raggiungere le quali si sta impegnando con una discreta serietà, come dimostrato anche dalla circostanza per cui ha dovuto lasciare il lavoro per conseguire la laurea ed ha intenzione di imparare le lingue necessarie per diventare analista di intelligence o comunque conseguire le sue aspirazioni professionali.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa non risulta documentata in quanto il ricorrente era già pensionato al momento dell'emissione della sentenza di divorzio e percepiva euro 2.000,00 mensili circa mentre in relazione alla sua condizione medica - documentalmente provata in giudizio - il ricorrente non ha documentato di avere sostenuto rilevanti spese per interventi o cure mediche, peraltro abbastanza fisiologiche con l'avanzare dell'età.
Al contempo, alcuna significativa modifica migliorativa delle condizioni della resistente - per quanto la stessa possa essere rilevante nel presente giudizio – è emersa nella sua situazione reddituale e patrimoniale, in quanto sebbene la stessa attualmente guadagna uno stipendio di euro 1.600,00 mensili mentre in precedenza percepiva la NASPI di circa 800,00 euro mensili, tuttavia è gravata da mutui e finanziamenti per circa 1.000,00 euro mensili.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 2.050,00 di pensione per tredici mensilità e di essere proprietario di due abitazioni ad Anguillara
Sabazia ed un magazzino, di avere un prestito per autovettura di euro 218,00 mensili e di essere tornato a vivere con la prima moglie, mentre la resistente ha dichiarato di lavorare come impiegata guadagnando 1.600,00 euro mensili e di essere proprietaria della casa di abitazione gravata da mutuo e di una casa in
Colombia abitata dal padre.
Con rifermento alla dedotta autonomia economica della figlia il Per_1
Collegio osserva preliminarmente che di recente la Corte di Cassazione con ordinanza del 14 agosto 2020 n. 17183 ha mutato il proprio precedente orientamento, fondando il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sul
5 principio della cd. “autoresponsabilità” e ponendo in risalto la “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo”.
La Suprema Corte ha precisato che “La funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per
l'inserimento nella società”.
Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che i genitori hanno l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli, ma lo specifico obbligo di mantenimento trova come limite la conclusione del percorso educativo- formativo che rende esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro. Per altro verso, un obbligo non può estendersi oltre a ciò che è materialmente esigibile dal soggetto su cui incombe. Così, si è precisato che il progetto educativo-formativo ed il percorso prescelto dal figlio devono essere
“compatibili con le condizioni economiche dei genitori”.
Inoltre, non si può pretendere dal genitore di prolungare il mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro, oggi peraltro mutate, consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità. Quel che è esigibile dal genitore è assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, attraverso il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo.
La qualità del lavoro, la retribuzione, la stabilità dell'occupazione non dipendono dal genitore e “non può il figlio, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.
Rientra nella responsabilità del figlio, conseguita la capacità di lavoro, ricercare un'occupazione (essendo il lavoro anche un dovere), senza continuare a gravare sul genitore.
Secondo il recente orientamento della Cassazione, deve ritenersi che una volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa, soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno (cfr. in tal senso Cass. 22/11/2010 n. 23590 e Cass. 22/07/2019 n. 19609).
6 Al fine di giungere ad una più semplice identificazione delle fattispecie per le quali disporre il mantenimento del figlio da parte dei genitori, la Suprema Corte ha redatto un inventario delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, sostenendo che l'obbligo di mantenimento dei genitori non possa protrarsi sine die e che esso trovi il suo limite logico e naturale:
1. allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
2. quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
3. quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
4. quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi;
5. infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nella quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
Deve osservarsi inoltre che la principale novità introdotta dalla Suprema Corte con l'ordinanza in esame risiede nell'inversione dell'onere della prova. In base al precedente orientamento giurisprudenziale, il genitore obbligato era altresì gravato del peso di tale onere, sebbene moderato dalle possibilità di ricorso alle presunzioni.
Al contrario, i giudici di legittimità, coerentemente con le esigenze valutative emerse dall'analisi del tema, hanno ritenuto opportuno porre a carico del richiedente l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento.
Affinchè si assista all'accoglimento della domanda, è necessario che il figlio maggiorenne dia prova non solo del mancato raggiungimento di indipendenza economica ma anche di aver conseguito diligentemente una preparazione professionale o tecnica e, conseguentemente, di aver esperito ogni possibile tentativo al fine di rinvenire un'occupazione lavorativa.
Applicando i suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di specie, deve ritenersi che la figlia che ha 24 anni, tuttora Per_1 frequenta l'università (dopo avere già studiato per altri due indirizzi universitari) ed ha lavorato part time dal mese di maggio 2021 al mese di luglio 2023 con una
7 paga di circa 500,00 euro mensili.
In relazione agli studi effettuati ed alle legittime aspirazioni della figlia Per_1 il Tribunale ritiene che la stessa non possa ritenersi, allo stato, economicamente indipendente ma che la figlia abbia voluto effettuare delle esperienze lavorative, da un lato con finalità di formazione professionale (la stessa ha fatto anche un periodo di apprendistato) e dall'altro per contribuire al pagamento degli studi all'università e per spese extrascolastiche.
Infine, non può ritenersi che abbia ricevuto la possibilità di conseguire Per_1 occasioni sufficienti per esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbia inteso approfittarne, in quanto risulta invece che la figlia abbia lavorato solo in maniera saltuaria con retribuzione modesta.
Il Collegio, pertanto, ritiene dunque che in considerazione della situazione reddituale delle parti come ricostruita e del percorso di autonomia economica intrapreso dalla figlia che ha iniziato a lavorare con contratto part time Per_1 ed ha avuto delle entrate dall'anno 2021 al l'anno 2023, ma che sta continuando a studiare e a frequentare l'università per raggiungere le proprie legittime aspirazioni professionali, di dovere accogliere la domanda subordinata del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia, ma nella diversa somma mensile di euro 400,00 a far data dalla domanda giudiziale e con aggiornamento Istat. Tale assegno di mantenimento dovrà essere effettuato al domicilio della resistente con cui la figlia tuttora convive con decorrenza dal mese di agosto 2023, ossia dalla domanda giudiziale.
Va dichiarata inammissibile in questa sede la domanda dello i restituzione Pt_1 integrale, a suo favore, dell'importo indebitamente percepito quale mantenimento per la figlia dal mese di settembre 2021, sia perché si tratta di domanda non connessa a quella principale sia perché è domanda sottoposta a rito diverso dal rito camerale che regola il presente procedimento.
La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
26.07.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
8 1) pone a carico di e a beneficio di Parte_1 Controparte_1 un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, somma da versare entro il
5 di ciascun mese al domicilio della BA con decorrenza dal mese di agosto
2023 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di agosto 2023;
2) rigetta le ulteriori domande avanzate dal ricorrente per i motivi sopra esposti;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Gelso
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