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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 563/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Corrado Croci Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 563/2025 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Asti - via Partigiani n. 17, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Prof. rappresentata e difesa, Parte_2 in forza di procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, dagli Avv.ti Prof. Francesco Di Giovanni (C.F.
) e Alberto Pasta (C.F. ); C.F._1 C.F._2
Parte reclamante
CP_1
con sede in Asti – Via Partigiani n. Controparte_2
17 (C.F. ), in persona del Curatore pro tempore Avv. Lorenzo Lombardi con studio in Asti - P.IVA_1
Corso Dante n. 51, il quale agisce in giudizio in forza dell'autorizzazione concessa dal G.D. Dott. Per_1 in data 19.5.2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Gramaglia (C.F.
[...] C.F._3
), per delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, con studio in Alba - Corso Michele Coppino n. 9, ove
[...]
è elettivamente domiciliata;
Parte reclamata pagina 1 di 18 E nei confronti di
P.M. presso il Tribunale di Asti
Parte reclamata
Con l'intervento del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 20/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“A codesta ecc.ma Corte d'Appello di Torino affinché,
a) Preliminarmente, il Presidente ordini con decreto la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 52 CCII, e la Corte decida su tale istanza, accogliendola con decreto non soggetto ad impugnazione;
b) In ogni caso, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concesso congruo termine per la notifica del ricorso e del decreto, disattesa ogni contraria istanza, la Corte voglia:
- accertare l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 106 CCII per la revoca dell'ammissione della reclamante alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII;
- conseguentemente, previa dichiarazione di illegittimità del decreto 24 aprile 2025 del Tribunale di Asti che ha pronunziato la predetta revoca, dichiarare insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- revocare, pertanto, la sentenza pronunziata dal Tribunale di Asti, comunicata il 24 aprile 2025 nel proc. unit. n. 46-
1/2024, poiché del tutto erronea ed illegittima per tutte le motivazioni indicate in premessa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
Per la curatela:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in quanto infondato, confermando integralmente il decreto del Tribunale di Asti del
16 aprile 2025 e la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Asti del 16 aprile 2025, depositata il 24 aprile 2025.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio di reclamo, da porre a carico della società in solido con il legale rappresentante ex art. 51 comma 15 C.C.I.I.”
pagina 2 di 18 Per il sig. Procuratore Generale: rigettarsi il reclamo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla crisi finanziaria della società con sede legale in Asti, Parte_1 via Partigiani n. 17, codice fiscale , amministrata dal Prof. La società, P.IVA_1 Parte_2 costituita nel 2005 e operante nel settore engineering, si è trovata esposta verso una pluralità di creditori con un passivo complessivo di euro 9.353.462,22, di cui euro 7.343.223,30 rappresentati da debiti tributari.
Lo stato di dissesto è chiaramente emerso a seguito di una serie di accertamenti fiscali condotti dall'Agenzia delle Entrate di Torino, che aveva notificato alla società diversi avvisi di accertamento e atti di recupero, configurando un debito fiscale di circa cinque milioni di euro. Tale situazione debitoria si inseriva in un contesto caratterizzato dall'esistenza di un gruppo societario che, secondo le contestazioni dell'Autorità fiscale, sarebbe stato costituito per realizzare falsi progetti di ricerca utilizzati quali crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, successivamente ceduti a terzi o utilizzati dalle società del gruppo per compensare debiti erariali o contributivi.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che la società, in data 17 novembre 2023, aveva posto in essere un'operazione di conferimento di numerosi beni immobili in altra società, contestualmente alla cessione di quote di un'ulteriore società il cui effettivo valore risultava dubbio, essendo consistente nel cosiddetto know how conferito dai due soci (stimato complessivamente in oltre otto milioni di euro). Tale Cont operazione, secondo la ricostruzione poi operata dal Tribunale, nel solco di quanto già contestato da , aveva determinato un sostanziale depauperamento patrimoniale della società debitrice, compromettendo radicalmente le prospettive di soddisfacimento dei creditori.
L'assetto societario di vedeva come soci e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 ciascuno per una quota del 40% e per il residuo 20%, con un capitale sociale di euro Parte_3
12.500,00. Parallelamente assume rilevanza, nell'ambito della proposta di p.r.o. de qua, la posizione della società E4BI - Energy For Building Innovation S.r.l., con capitale sociale di euro 601.000,00, i cui soci erano per euro 300.000,00, per euro 300.000,00 e per euro Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
1.000,00, con quest'ultimo che ricopriva il ruolo di amministratore, anche in questo caso confermandosi la coincidenza sostanziale dell'assetto proprietario tra le due società, con i fratelli che detenevano la CP_4 maggioranza in entrambe le compagini societarie.
pagina 3 di 18 La situazione patrimoniale di quale risulta dalla documentazione in atti, delineava lo Parte_1 stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non era stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti, né era in grado di offrire idonee garanzie patrimoniali. La società si trovava infatti esposta verso una pluralità di creditori, con un passivo complessivo che, secondo la proposta di piano di ristrutturazione successivamente presentata, ammontava a euro 9.353.462,22.
In questo contesto di grave difficoltà finanziaria, la società aveva tentato di individuare soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale, giungendo infine alla proposizione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, fondato sulla cessione di una partecipazione societaria detenuta in Maga Ricerche S.r.l., operazione che avrebbe dovuto generare le risorse necessarie per il soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna reclamante. L'istanza muoveva dal consistente debito fiscale contestato Agenzia delle Entrate di Torino, nel quadro di quel presunto sistema fraudolento, di cui s'è fatto cenno, finalizzato alla creazione di falsi progetti di ricerca utilizzati per generare crediti d'imposta successivamente ceduti o utilizzati per compensazioni fiscali e contributive.
Il Tribunale di Asti fissava udienza per la comparizione delle parti per il giorno 8 luglio 2024, successivamente differita al 14 agosto 2024, al fine di consentire il contraddittorio tra l'Autorità requirente e la società debitrice. Tuttavia, prima che si svolgesse l'udienza fissata, la società Parte_1 presentava, in data 12 agosto 2024, domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservandosi di depositare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo, ovvero di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ovvero di sottoporre un accordo di ristrutturazione.
Il Tribunale di Asti, con provvedimento del 14 agosto 2024, nell'ambito del procedimento unitario così instaurato, accoglieva la domanda della società ricorrente e adottava i provvedimenti conseguenti. In particolare, il Tribunale concedeva alla ricorrente il termine di giorni sessanta dal deposito del ricorso per la presentazione della proposta definitiva, termine successivamente prorogato in considerazione della sopravvenuta disciplina introdotta dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. Contestualmente, il
Tribunale nominava quale commissario giudiziale l'Avv. Lorenzo Lombardi, attribuendogli compiti di vigilanza sull'attività della società ricorrente, con l'obbligo di riferire senza indugio al Tribunale su ogni atto pagina 4 di 18 di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
Il decreto del 14 agosto 2024 dettava inoltre specifiche disposizioni relative alla gestione del periodo interinale, imponendo alla società ricorrente l'obbligo di depositare, nei successivi quindici giorni, una relazione informativa contenente l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00. Il
Tribunale disponeva altresì il deposito della somma di euro 25.000,00 quale fondo delle spese di procedura entro il termine perentorio di dieci giorni.
Nel corso del procedimento emergevano, secondo la successiva valutazione commissariale, le prime criticità relative al comportamento tenuto dalla società ricorrente. Il Commissario giudiziale, con comunicazione del
20 agosto 2024, rammentava alla società ricorrente la scadenza del termine per il deposito della somma di euro 25.000,00 disposta dal Tribunale. In data 26 agosto 2024, il Commissario giudiziale riceveva un messaggio sul proprio telefono cellulare, attraverso l'applicazione WhatsApp, proveniente da un'utenza sconosciuta, del seguente tenore: "Buongiorno Avv., inoltro su indicazione del Prof. . , con Pt_2 Controparte_5 allegata una contabile di bonifico. Tale modalità di comunicazione, del tutto informale e inadeguata rispetto al contesto procedurale, costituiva già – secondo la prospettazione dell'organo commissariale – un primo segnale della scarsa attenzione della società ricorrente verso gli obblighi informativi imposti dalla procedura.
Nel termine assegnato, successivamente prorogato, la società depositava, in data 25 Parte_1 novembre 2024, la proposta di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ai sensi dell'art. 64 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La proposta si fondava sulla cessione di una partecipazione societaria e prevedeva la ripartizione del ceto creditorio in diverse classi con trattamenti differenziati.
Il Tribunale di Asti, con decreto del 16 gennaio 2025, ammetteva la società ricorrente alla procedura di piano di ristrutturazione, confermando la nomina dell'Avv. Lorenzo Lombardi quale commissario giudiziale. Il provvedimento fissava i termini e le modalità delle operazioni di voto, dettando ogni altra disposizione relativa agli obblighi informativi, e disponeva il versamento, nel termine perentorio del 29 gennaio 2025, dell'ulteriore somma di euro 30.000,00 in relazione alle spese che si presumevano necessarie per l'intera procedura.
Nel corso del subprocedimento così aperto, il Commissario giudiziale, attraverso un esame della documentazione in atti, accertava che entrambi i versamenti disposti dal Tribunale a titolo di fondo spese erano stati effettuati non dalla società bensì dalla società E4BI S.r.l., promissaria Parte_1 pagina 5 di 18 acquirente della quota nell'ambito dell'operazione di cessione di partecipazione, costituente, in sintesi,
l'unico o, comunque, l'essenziale atto esecutivo del p.r.o. preconizzato nella domanda di Parte_1
Il commissario rilevava che la società ricorrente non aveva rappresentato che il pagamento delle spese
[...] di procedura era stato effettuato da un soggetto terzo, lasciando invece intendere che si trattasse di pagamenti propri;
secondo le verifiche operate dal Commissario, emergeva infatti che entrambi i versamenti erano stati effettuati non dalla società bensì dalla società E4BI S.r.l., Parte_1 rispettivamente in data 23 agosto 2024 (euro 25.000,00) e in data 29 gennaio 2025 (euro 30.000,00), circostanza che la società ricorrente non avrebbe preventivamente comunicato agli organi della procedura.
3. Decisione oggetto dell'impugnazione
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 20 del 16 aprile 2025, pubblicata e comunicata il 24 aprile 2025, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
La decisione è stata adottata a seguito della revoca dell'ammissione alla procedura di piano di
[...] ristrutturazione soggetto ad omologazione, disposta con coevo decreto del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa, attesi la sua forma e il suo oggetto commerciale. Sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Tribunale ha osservato che mancavano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma, rilevando peraltro che la stessa debitrice, avendo presentato ricorso ai sensi dell'art. 64 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, aveva di fatto ammesso la sussistenza dei requisiti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Il Tribunale ha inoltre accertato che la società non risultava cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese e che risultava ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati. La documentazione in atti comprovava lo stato di insolvenza della società, desumibile, oltre che dalla forte esposizione debitoria, dalle dichiarazioni ampiamente ammissive della stessa, la quale, avendo presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti soggetto ad omologazione con proposta di pagamento dei creditori chirografari in misura pari ad appena il 2,60%, aveva sostanzialmente ammesso la propria incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte.
La situazione patrimoniale, quale risultava dalla documentazione in atti, delineava lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non era stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti, né aveva offerto idonee garanzie patrimoniali. Il Tribunale ha rilevato che, sulla scorta delle informazioni acquisite in atti, la società risultava essersi spogliata, in data 17 novembre pagina 6 di 18 2023, di numerosi beni immobili attraverso un'operazione di conferimento in altra società e verso la cessione di quote di un'ulteriore società il cui effettivo valore risultava dubbio, in quanto consistente nel cosiddetto know how conferito dai due soci.
Il decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione, adottato contestualmente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, si fonda su una motivazione che muove dalla ritenuta violazione degli obblighi informativi da parte della società ricorrente e la configurazione di atti di frode ai creditori. Il Tribunale ha rilevato che la società aveva del tutto omesso di informare Parte_1 preventivamente il commissario dell'intenzione di utilizzare la cauzione versata da E4BI S.r.l. e di chiedere un anticipo sul prezzo di vendita delle quote sociali da destinare al versamento del fondo spese, atti non previsti nel piano ed anzi incoerenti con lo stesso.
La motivazione del decreto di revoca si sofferma sulla valenza decettiva della condotta tenuta dalla società ricorrente, rilevando che i creditori erano stati di fatto invitati a pronunciarsi su una proposta di ristrutturazione del debito che prevedeva una rappresentazione dei fatti diversa da quella effettiva. I creditori, infatti, sulla base della proposta formulata dalla ricorrente, sarebbero stati indotti a confidare nella disponibilità del fondo spese di euro 55.000,00 complessivamente versato su ordine del Tribunale, oltre che dell'intero prezzo offerto da E4BI S.r.l. per l'acquisto delle quote di Maga Ricerche S.r.l. Al momento della presentazione del piano, nel quale era previsto il contestuale versamento della cauzione di euro 25.000,00, non si dava atto del fatto che tale somma era in realtà già stata in precedenza incassata ed utilizzata per il versamento del fondo spese disposto dal Tribunale.
Il Tribunale ha richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, formatosi già sotto il vigore della previgente Legge Fallimentare, secondo cui rientrano nella categoria atipica degli atti in frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura, i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. La Suprema Corte ha rilevato che il profilo fraudolento dell'intendimento di compiere l'atto può anche consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
La società ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 del Codice della crisi d'impresa e Parte_1 dell'insolvenza avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 16 aprile 2025, impugnando contestualmente il decreto del 24 aprile 2025 con il quale è stata revocata l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. pagina 7 di 18 La difesa della società reclamante muove da una premessa di carattere generale relativa all'impugnabilità del decreto di revoca dell'ammissione alla procedura. Richiamando l'insegnamento pacifico formatosi già sotto la previgente legge fallimentare, la difesa sostiene che, allorché la liquidazione giudiziale sia conseguenza della revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o ad altro procedimento di soluzione della crisi, la sentenza che apre la procedura liquidatoria può essere reclamata anche sulla base delle censure mosse al provvedimento di revoca. Tale principio, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche nel caso di procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, disciplinato per l'aspetto rilevante dalle stesse norme che regolano il concordato preventivo, essenzialmente quelle dettate dall'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in tema di revoca del provvedimento di ammissione alla procedura.
Sul piano sostanziale, la difesa della società reclamante articola la propria argomentazione intorno alla tesi secondo cui nel procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non tutti i casi di revoca del provvedimento di ammissione risultano applicabili. In particolare, la difesa sostiene che non sarebbe mai configurabile, in tale ambito, la revoca del provvedimento di ammissione conseguente al compimento di "atti non autorizzati", poiché nel caso di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione sono consentite senza alcun controllo giudiziale operazioni di qualsiasi natura, ancorché comportanti l'assunzione di nuove obbligazioni e dunque l'insorgenza di nuovi debiti. L'imprenditore, infatti, conserva la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'impresa, e nel procedimento non trova applicazione l'art. 94 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che sancisce la necessità del controllo del commissario giudiziale sulla gestione dell'impresa e l'inefficacia rispetto ai creditori di una ampia serie di atti se compiuti in assenza di autorizzazione del giudice delegato.
La difesa della società reclamante sostiene che l'unico limite al compimento di operazioni di qualsiasi natura e di atti gestori, il cui superamento comporta la revoca del provvedimento di ammissione alla procedura, è costituito dall'ipotesi in cui in tali operazioni o atti gestori debba ravvisarsi il compimento di "atti di frode" ai creditori, vale a dire di atti rivolti intenzionalmente a recare pregiudizio al diritto dei creditori a rappresentarsi in modo corretto la proposta di piano di ristrutturazione e ad esprimere in modo informato il proprio voto. L'applicazione dell'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al caso di proposta di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, quando non discende dal contenuto decettivo del piano stesso o dall'omesso deposito delle somme a titolo di anticipazione delle spese della procedura, ma discende da attività compiute in pendenza della procedura, riposa sempre e necessariamente sulla possibilità di ravvisare in tali attività i caratteri che definiscono gli "altri atti di frode".
Entrando nel merito delle specifiche censure, la difesa della società reclamante contesta la ricostruzione operata dal Tribunale circa il presunto comportamento decettivo tenuto dalla società. In particolare, la pagina 8 di 18 difesa sostiene che l'avvenuto pagamento da parte di E4BI S.r.l. del primo importo versato a titolo di fondo spese era chiaramente ed apertamente indicato nella proposta di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione presentata, nella quale si dava conto della circostanza che la somma di euro 25.000,00, destinata a costituire il fondo, proveniva appunto da E4BI S.r.l., così come se ne dava atto nella proposta irrevocabile di acquisto da quest'ultima presentata ed allegata alla domanda ex art. 64 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, senza che la provenienza della somma destasse alcun rilievo in sede di provvedimento di ammissione alla procedura.
La difesa sostiene inoltre che anche il secondo versamento era stato eseguito in modo trasparente e diretto, dandone conto a richiesta del commissario giudiziale, oltre che nella relazione periodica successivamente depositata, e senza alcuna reticenza. Quanto all'affermazione secondo la quale l'operazione compiuta avrebbe comportato che risultasse "sottratta" ai creditori la somma di euro 55.000,00, ricevuta da un terzo e diversamente impiegata a titolo di fondo spese, con la conseguenza che, in caso di mancata omologa del piano di ristrutturazione, tale somma dovrebbe essere restituita alla E4BI S.r.l. con aumento del passivo, la difesa qualifica tale affermazione come palesemente inconsistente.
La difesa argomenta che, già dal punto di vista meramente contabile, le somme liquide promesse da E4BI
S.r.l. in pagamento del prezzo di acquisto erano destinate ad essere impiegate anche per fronteggiare gli oneri della procedura, quantificati in un importo ben superiore a quanto nel frattempo corrisposto. Inoltre,
i versamenti eseguiti da E4BI S.r.l. rappresentano risorse finanziarie nuove e non presenti nel patrimonio di che sono entrate direttamente nella disponibilità della procedura. Cosicché, persino nel Parte_1 caso di futura apertura della liquidazione giudiziale, non vi sarebbe alcun pregiudizievole incremento dei debiti da soddisfare mediante l'attivo della procedura, perché l'eventuale credito relativo alla restituzione di quanto versato si riferirebbe a disponibilità ulteriori rispetto al patrimonio di Parte_1
La difesa della società reclamante ha inoltre formulato istanza di sospensione della liquidazione ex art. 52 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostenendo la sussistenza di gravi e fondati motivi che suggeriscono di evitare che, nelle more della decisione sul reclamo, la procedura di liquidazione progredisca. Tali motivi vengono desunti dalle stesse ragioni poste a fondamento del reclamo, in particolare considerando le assai povere motivazioni che hanno determinato la revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.
La liquidazione giudiziale, in persona del suo Curatore, si è costituita ritualmente in giudizio ai sensi dell'art. 51, comma 8, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a fronte dell'autorizzazione del giudice delegato del 19 maggio 2025. La difesa del curatore ha articolato le proprie argomentazioni intorno alla dimostrazione dell'infondatezza del reclamo proposto dalla società, sostenendo la correttezza delle pagina 9 di 18 valutazioni operate dal Tribunale di Asti tanto in ordine alla revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione quanto in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale.
La difesa del curatore muove da una premessa di carattere processuale relativa alle modalità di redazione del reclamo, osservando che il decreto correttivo del 13 settembre 2024, n. 136, ha modificato l'art. 51, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostituendo i termini "esposizione dei fatti e degli elementi di diritto" con il termine "motivi", al fine di omogeneizzare la terminologia con quella della disciplina generale del processo. La difesa del curatore rileva che il reclamo proposto dalla controparte non evidenzia i motivi, non evidenzia il capo della decisione impugnata e l'esposizione non è specifica, apparendo come una mera riproduzione delle difese presentate in sede di procedimento per la revoca dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione.
Sul piano sostanziale, la difesa del curatore contesta la tesi della società reclamante secondo cui nel procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non sarebbe configurabile la revoca del provvedimento di ammissione conseguente al compimento di "atti non autorizzati". La difesa del curatore sostiene che tale tesi è destituita di fondamento, rilevando che l'art. 64 bis, comma 6, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede specifici obblighi informativi a carico dell'imprenditore, il quale deve informare preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione.
La difesa del curatore evidenzia poi che nel caso di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione la gestione sia ordinaria che straordinaria resta completamente nelle mani dell'imprenditore, pur se la stessa deve essere orientata nell'interesse prevalente dei creditori, con conseguente responsabilità per gli atti che si rilevino pregiudizievoli. La norma prevede che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti rispetto al piano di ristrutturazione devono essere segnalati al commissario, e la mancata ottemperanza da parte del debitore alle indicazioni del commissario giudiziale comporta conseguenze gravi, in quanto l'informativa del commissario giudiziale al tribunale può determinare la revoca dell'ammissione alla procedura e, ove siano pendenti istanze in tal senso, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sul piano delle violazioni specifiche, la difesa del curatore articola la propria argomentazione evidenziando che la società aveva precisi obblighi informativi derivanti tanto dall'art. 64 bis, comma Parte_1
6, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza quanto dal provvedimento del Tribunale del 14 agosto
2024. In particolare, la società doveva informare il commissario del compimento di atti di straordinaria amministrazione prima di porli in essere, nonché informare il commissario delle operazioni aventi carattere negoziale e finanziario quando erano di valore superiore ad euro 5.000,00.
pagina 10 di 18
5. Tema del contendere
L'analisi delle posizioni processuali delle parti e della documentazione prodotta consente di individuare con precisione i profili controversi che costituiscono l'oggetto del presente giudizio di appello. La controversia si incentra essenzialmente sulla legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e, conseguentemente, sulla fondatezza della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
Il primo e principale profilo controverso attiene alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 106 del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in relazione al procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione disciplinato dall'art. 64 bis del medesimo Codice. La società reclamante sostiene che nel caso di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non tutti i casi di revoca del provvedimento di ammissione risultano applicabili, e in particolare che non sarebbe mai configurabile la revoca conseguente al compimento di "atti non autorizzati", poiché l'imprenditore conserva la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'impresa senza necessità di autorizzazioni preventive. La difesa del curatore contesta tale ricostruzione, sostenendo che l'art. 64 bis, comma 6, prevede specifici obblighi informativi che, se violati, possono determinare la revoca dell'ammissione alla procedura.
Il secondo profilo controverso riguarda la qualificazione giuridica delle operazioni poste in essere dalla società nel corso della procedura. La società reclamante sostiene che i versamenti Parte_1 effettuati da E4BI S.r.l. rappresentano risorse finanziarie nuove che sono entrate direttamente nella disponibilità della procedura, senza comportare alcun pregiudizio per i creditori. La difesa del curatore, al contrario, qualifica tali operazioni come atti di straordinaria amministrazione e finanziamenti non autorizzati, non previsti nel piano e in contrasto con la relazione dell'attestatore, configurando una violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti degli organi della procedura e dei creditori.
Il terzo profilo controverso attiene alla valenza decettiva delle condotte tenute dalla società ricorrente. La società reclamante nega che le proprie condotte abbiano avuto carattere decettivo, sostenendo che tutte le informazioni rilevanti erano contenute nella proposta di piano e che i versamenti erano stati comunicati al commissario giudiziale. La difesa del curatore, invece, sostiene che le condotte poste in essere dalla società sono state occulte, non coerenti al piano, pregiudizievoli per i creditori e caratterizzate da valenza fraudolenta, in quanto taciute nella loro materialità ovvero esposte in modo non adeguato e compiuto.
pagina 11 di 18 Un ulteriore profilo controverso riguarda l'interpretazione della nozione di "atti di frode" di cui all'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La società reclamante sostiene che gli atti di frode devono essere intesi come atti rivolti intenzionalmente a recare pregiudizio al diritto dei creditori a rappresentarsi in modo corretto la proposta di piano e ad esprimere in modo informato il proprio voto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui rientrano nella categoria atipica degli atti in frode i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori. La difesa del curatore condivide tale impostazione ma ne trae conclusioni opposte, sostenendo che nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi configurativi degli atti di frode.
Un profilo specifico di controversia attiene alla rilevanza della coincidenza dell'assetto proprietario tra
[...]
e E4BI S.r.l. La società reclamante non contesta tale circostanza ma ne minimizza la Parte_1 rilevanza, sostenendo che ciò non inficia la legittimità delle operazioni poste in essere. La difesa del curatore, al contrario, evidenzia come tale coincidenza costituisca un elemento significativo per valutare la natura e la finalità delle operazioni, contribuendo a delineare un quadro di condotte volte ad alterare la percezione dei creditori circa la reale consistenza e le reali prospettive del piano di ristrutturazione.
Risulta inoltre controversa la valutazione delle modalità di comunicazione utilizzate dalla società ricorrente nei rapporti con il commissario giudiziale. La società reclamante sostiene di aver sempre agito con trasparenza, comunicando tempestivamente i versamenti effettuati e trasmettendo la documentazione rilevante. La difesa del curatore contesta tale ricostruzione, rilevando che le comunicazioni sono avvenute attraverso modalità informali e inadeguate, come l'invio di messaggi tramite applicazione WhatsApp, e che comunque sono mancate le informazioni preventive richieste dalla legge.
Un ulteriore aspetto controverso riguarda l'interpretazione del contenuto della proposta di piano di ristrutturazione e della sua coerenza con le operazioni effettivamente poste in essere. La società reclamante sostiene che il piano prevedeva chiaramente l'utilizzo delle somme versate da E4BI S.r.l. per fronteggiare gli oneri della procedura, e che quindi non vi è stata alcuna incoerenza. La difesa del curatore contesta tale interpretazione, rilevando che nella proposta di piano era previsto il versamento della cauzione da parte di
E4BI S.r.l. contestualmente alla presentazione della proposta, mentre nella realtà tale somma era già stata utilizzata per il pagamento del primo fondo spese, e che analogamente il secondo versamento configurava un anticipo non previsto nel piano.
Infine, risulta controversa la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione della liquidazione richiesta dalla società reclamante. La società sostiene la sussistenza di gravi e fondati motivi desumibili dalle stesse ragioni poste a fondamento del reclamo e dal rischio che il compimento delle attività
pagina 12 di 18 di liquidazione possa provocare l'insorgenza di oneri ulteriori. La difesa del curatore contesta tale richiesta, sostenendo che non sono stati adeguatamente motivati i presupposti richiesti dalla legge e che la società non ha dimostrato il pregiudizio concreto che deriverebbe dal proseguimento della procedura di liquidazione.
6. Motivi della decisione
Il reclamo proposto dalla società è ammissibile, in quanto diretto contro la sentenza Parte_1 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale conseguente alla revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando la liquidazione giudiziale sia conseguenza della revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o ad altro procedimento di soluzione della crisi, la sentenza che apre la procedura liquidatoria può essere reclamata anche sulla base delle censure mosse al provvedimento di revoca (Cass. Sez. Un. 28 dicembre 2016, n. 27073). Non coglie nel segno, poi, la censura mossa da parte reclamata in ordine all'assenza dei “motivi” del reclamo, di contro espressi in maniera chiara, affatto perplessa ed idonei, ove accolti, a conseguire la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Parte reclamante, infatti, non contesta ex se la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, non facendo al riguardo questione di ordine procedurale, né sostanziale. D'altro canto, è pacifico che la società sia stata sentita ed abbia avuto pienamente modo di esercitare il proprio diritto di difesa;
quanto ai presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale essi, sulla base della stessa domanda ex art. 64 bis CCII, sono pienamente ammessi (imprenditore commerciale non qualificabile come impresa minore, sussistenza di debiti scaduti per oltre € 30.000) o sostanzialmente non contestati, dal momento che, anche alla luce dell'attestazione, la completa assenza di attivo circolante, la dismissione del patrimonio immobiliare e la mera disponibilità di partecipazioni in società collegate o controllate, non agevolmente liquidabili (anche a prescindere da eventuali clausole di prelazione o di gradimento, di cui non v'è questione fra le parti), rendono la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società schiettamente sussumibile entro il perimetro della manifesta insolvenza.
Parte reclamante, di contro, contesta espressamente la sussistenza dei presupposti per la revoca del decreto di apertura del subprocedimento volto all'omologa del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII, deducendo, da un lato, la non applicabilità all'istituto in esame, del divieto di compimento di atti di straordinaria amministrazione, posto che il p.r.o. non contempla uno spossessamento attenuato del debitore e, comunque, la non configurabilità delle dazioni ricevute dalla società terza tanto quali atti di straordinaria pagina 13 di 18 amministrazione, quanto come atti in frode o anche solo concretamente lesivi degli obblighi informativi incombenti sulla società proponente, sia ex lege che in ragione del decreto di apertura reso dal tribunale.
Il nucleo della controversia, dunque, si concentra sulla legittimità del decreto del 24 aprile 2025 che ha revocato l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ai sensi dell'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
L'art. 64 bis, comma 6, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce che "l'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione". Tale disposizione configura un obbligo informativo specifico e preventivo, la cui violazione può determinare l'applicazione dell'art. 106 CCII.
Nel caso di specie, emerge dalla documentazione che:
I versamenti di euro 25.000,00 ed euro 30.000,00, disposti dal Tribunale a titolo di fondo spese, sono stati effettuati dalla società E4BI S.r.l. e non da Parte_1
Il commissario – ora curatore – di là della messaggistica WhatsApp (inerente comunque il versamento, non la provenienza dei fondi) – afferma che la circostanza non fu preventivamente comunicata al commissario giudiziale per iscritto
Dall'esame dell'attestazione della professionista ascolana resa in limine al p.r.o. proposto dalla società astigiana attualmente reclamante, emerge che la situazione patrimoniale di presentava Parte_1 un attivo circolante pari a zero e che la proposta di piano si fondava esclusivamente sulle risorse derivanti dalla cessione della partecipazione in Maga Ricerche S.r.l. alla società E4BI S.r.l. per euro 1.800.000,00.
La proposta irrevocabile di acquisto prevedeva il pagamento di euro 150.000,00 in denaro, di cui euro
25.000,00 quale cauzione alla presentazione della proposta di piano ed euro 125.000,00 al momento della stipulazione del contratto definitivo. Il residuo di euro 1.650.000,00 doveva essere corrisposto mediante cessione di crediti fiscali.
Il versamento da parte della società collegata dei due fondi spese disposti dal tribunale non sono qualificabili né come atti di straordinaria amministrazione – di là del peculiare “statuto” del proponente il p.r.o., secondo la prospettazione di parte reclamante – né pagamento “non autorizzato”. Il pagamento
(dalla società debitrice sul conto vincolato alla procedura) è autorizzato in re ipsa perché disposto dal tribunale stesso e, proprio perché dovuto processualmente, non può in alcun modo ricondursi ad una – insussistente – discrezionalità della debitrice o dirsi non congruo rispetto al piano (essendo, di là di ogni possibile criticità del piano proposto, condicio sine qua non per giungere all'omologa).
pagina 14 di 18 La contestazione da parte del commissario, poi recepita nel decreto del tribunale, si dirige, al postutto, contro l'avallo da parte della società debitrice di tale “finanza esterna”, senza previa informazione degli organi della procedura e con possibile aggravio dell'indebitamento, del pagamento effettuato dalla consociata.
Tale prospettazione non è condivisibile con riguardo a nessuno dei due versamenti. Il primo, anzi, è previsto nello stesso piano, ove era fissata una cauzione di € 25.000, sicché questa somma entrava nella disponibilità della debitrice in forza di quella stessa proposta di soluzione della crisi (il p.r.o.), in relazione alla quale il tribunale ha ritenuto di aprire il procedimento di omologa, talché non si vede quale specifica informazione ulteriore e preventiva avrebbe dovuto essere data al riguardo. La sola variazione è data dal fatto che i fondi non sarebbero stati versati sul conto della società debitrice e poi da questa sul conto vincolato della procedura, ma è palese l'inconsistenza del vizio formale. Il soggetto terzo ha operato come mero adiectus solutionis causa e il beneficiario diretto del versamento (la “procedura” in luogo della società che avrebbe poi dovuto operare il versamento sul conto dedicato) non muta la condizionalità restitutoria della somma, ferma anche nel caso in cui esso fosse stato transitare prima sui conti della società, sì da confluire nel patrimonio di quest'ultima e così escludere che i venticinquemila euro versati fossero, tecnicamente, quei venticinquemila incassati dalla collegata. Di là di ciò, emerge chiaramente, come già cennato, dalla documentazione a corredo della proposta di p.r.o. che non aveva un solo Parte_1 euro di liquidità (rectius, € 225,00 prudenzialmente azzerati sul piano contabile dall'attestatore); anche ammesso che la società avesse taciuto d'intendere pagare il fondo spese con i fondi di un terzo era altrettanto pacifico che non poteva pagare alcunché con le risorse proprie. E' ben vero che tale circostanza emerge nel momento in cui viene proposto il p.r.o., mentre il fondo in questione venne versato in occasione della precedente concessione del termine ex art. 44 CCII;
ed allora, ove tale dato fosse stato ritenuto esiziale per la prosecuzione del procedimento, avrebbe dovuto condurre all'inammissibilità del piano, non ex post alla revoca dell'apertura, trattandosi di fatto anteriore, conosciuto o pienamente conoscibile al momento della delibazione iniziale da parte del tribunale.
Il secondo versamento, di contro, non trova titolo nella proposta di acquisto della partecipazione, posto che la residua somma previsa avrebbe dovuto essere versata al momento del contratto definitivo.
Anche in tal caso, tuttavia, non si scorge alcun rilievo impediente alla prosecuzione del procedimento.
Sotto il profilo informativo resta fermo il presupposto di cui sopra: la società debitrice è completamente sprovvista di liquidità. Il versamento, finalizzato al pagamento del secondo fondo spese, non ha effetto diverso dal primo, ovvero si risolve in mera anticipazione senza interessi di somme che avrebbero dovuto pagina 15 di 18 essere versate a cessione delle quote avvenuta. La sostanza economica dell'operazione è la medesima, il sostrato finanziario della situazione (totale illiquidità della proponente) anche.
La rilevanza dei due versamenti in relazione al possibile aggravamento del dissesto è inconsistente. La società debitrice si propone di superare il proprio dissesto mediante tale cessione di partecipazione che, a sua volta, si risolve nel conseguimento di una modesta liquidità e, per la gran parte, nell'estinzione per via contabile del debito erariale, mediante compensazione dei debiti della società con i pretesi crediti fiscali della società proponente che girerebbe alla proponente, così “pagando”, per la gran parte, il corrispettivo della cessione. Nel caso in cui il divisato p.r.o. fosse omologato, sarebbe riservato ai chirografari poco più del 2% (in linea teorica), 0 in caso di liquidazione. Il debito restitutorio, come prospettato dalla stessa difesa della reclamante, avrebbe natura chirografaria, non essendo prededucibile né per espressa previsione di legge, né per autorizzazione del tribunale. Con riguardo alla seconda tranche, fra l'altro, l'assenza di titolo espresso pare escludere la sussistenza stessa di un obbligo restitutorio opponibile alla procedura di l.g., visto che la società terza ha unilateralmente anticipato fondi al di fuori degli obblighi ad essa incombenti sulla base della sua stessa proposta.
Ne segue che l'impatto sui conti della società, nella liquidazione giudiziale, è pari a 0 e parimenti lo è nel caso di omologa del piano, perché verrebbe meno il presupposto stesso dell'obbligo.
Dunque, la violazione dell'obbligo informativo, per le ragioni sopra esposte non c'è e, se vi fosse, non avrebbe rilevanza alcuna;
negli stessi termini non può non essere trattata la tematica dell'atto in frode, posto che la frode ai creditori postula un danno (sia pure nei termini lati prospettati da una consolidata giurisprudenza in materia di azione pauliana) o, in ottica strettamente concorsuale, quanto meno una concreta valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori (Cass. 10 ottobre 2019, n.
25458); ma, nel caso di specie, non si muta, quantitativamente o qualitativamente, nessuna garanzia patrimoniale della debitrice, proprio perché pari a zero con riguardo ai chirografari, né può esservi alcuna valenza decettiva, perché è palese, dalla proposta e dalla sua attestazione, la totale carenza di liquidità della proponente e, invero, perfino l'assenza di beni prontamente (e non) liquidabili, di là di partecipazioni in altre società del gruppo, sicché l'obolo della consociata, chiamata a sostenere integralmente gli oneri del p.r.o., vuoi attraverso il modesto apporto di liquidità, vuoi attraverso la cessione dei postulati “crediti fiscali”, non cambia di un iota il processo deliberativo dei creditori.
Semmai, è proprio il carattere palesemente platonico di tale obbligo restitutorio a rendere in concreto inspiegabile – nell'ambito delle linee, per così dire, strategiche del piano perseguito dalla debitrice – la sua previsione, fra l'altro in relazione all'esecuzione di una proposta contrattuale che coinvolge due società aventi sostanzialmente il medesimo assetto proprietario e che finisce per risolversi, sia pur sotto l'usbergo pagina 16 di 18 del procedimento unitario, in una nuova operazione infragruppo finalizzata a superare il dissesto di una delle collegate mediante un accorgimento squisitamente contabile (cessione di crediti fiscali per €
1.650.000); il che, peraltro, non è tema di questo gravame proprio in ragione del fatto che il tribunale, con il decreto in questione, ha arrestato il procedimento di omologa prima che i creditori si potessero esprimere sul piano e, in caso di dissenso dell'Erario, il tribunale potesse valutare la sussistenza, ex ipothesi, dei presupposti per l'eventuale cram down (art. 64 bis, co. 6°, CCII), ovvero denegarlo in ragione della natura dell'operazione e del carattere eventualmente contestato, non certificato, comunque incerto dei crediti fiscali costituenti magna pars del corrispettivo dell'acquisto della partecipazione.
Non forma oggetto di specifica censura nel decreto di revoca 24 aprile 2025 la stipulazione del contratto preliminare di cessione di quote e ciò condivisibilmente. Di là della questione della assoggettabilità del debitore proponente il p.r.o. all'interpositio auctoritatis del tribunale con riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, resta il fatto che l'assenza di autorizzazione determina meramente l'inefficacia dell'atto; inefficacia già in re ipsa nel condizionamento della operatività della cessione all'omologa del piano.
Stante l'assenza delle violazioni procedimentali intercettate dal decreto del Tribunale in data 24 aprile 2025, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale va dunque revocata e rimessi gli atti al Tribunale per la prosecuzione del procedimento di eventuale omologa del piano che ha inteso proporre. Parte_1
Va da sé che la revoca della sentenza di apertura del concorso elide ogni questione in ordine all'istanza di sospensione delle operazioni di liquidazione, fermo restando che la completa assenza di attivo circolante e la patrimonializzazione della società debitrice limitata, dopo la dismissione dei cespiti immobiliari, a partecipazioni infragruppo d'incognito interesse per qualunque terzo, rende oscura l'individuazione di alcun atto liquidatorio possibile, di là della promozione delle azioni restitutorie, revocatorie e risarcitorie.
In punto spese, sussistono le eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione. Va infatti osservato che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è revocata non per vizio alla stessa inerente, ma solamente in ripercussione della ritenuta illegittimità del decreto di revoca dell'apertura, la quale, a sua volta, conduce ad una soccombenza meramente in ritu e allo stato degli atti, in ragione della necessità di consentire la prosecuzione del procedimento già aperto e in quella sede valutare i presupposti per la sua omologa, eventuale nuova revoca sulla base di fatti nuovi, ulteriori e diversi, nonché, in caso di esito sfavorevole di quel procedimento, permanendo l'istanza del P.M., per l'apertura della liquidazione giudiziale, dunque senza neppure una delibazione in concreto sull'omologabilità del piano, proprio perché neppure ancora operata dallo stesso tribunale.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando in accoglimento del reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 20/2025 del 16 aprile 2025: Parte_1
1) REVOCA la sentenza del Tribunale di Asti n. 20/2025 del 16 aprile 2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
2) RIMETTE gli atti al Tribunale di Asti per la prosecuzione del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione proposto da Parte_1
3) ORDINA ad di depositare presso la cancelleria delle procedure concorsuali del Parte_1
Tribunale di Asti e contestualmente comunicare a mezzo pec al cessato curatore, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza e successivamente con cadenza trimestrale, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, relazione informativa aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con specifica indicazione delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo e delle iniziative eventualmente assunte per il pagamento dei debiti con contestuale comunicazione al commissario giudiziale;
4) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio di appello tra le parti, ricorrendo le eccezionali ragioni di cui all'art. 91, comma 2, c.p.c.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in Torino, il
1° luglio 2025.
Il Cons. Istr. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Corrado Croci Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 563/2025 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Asti - via Partigiani n. 17, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Prof. rappresentata e difesa, Parte_2 in forza di procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, dagli Avv.ti Prof. Francesco Di Giovanni (C.F.
) e Alberto Pasta (C.F. ); C.F._1 C.F._2
Parte reclamante
CP_1
con sede in Asti – Via Partigiani n. Controparte_2
17 (C.F. ), in persona del Curatore pro tempore Avv. Lorenzo Lombardi con studio in Asti - P.IVA_1
Corso Dante n. 51, il quale agisce in giudizio in forza dell'autorizzazione concessa dal G.D. Dott. Per_1 in data 19.5.2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Gramaglia (C.F.
[...] C.F._3
), per delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, con studio in Alba - Corso Michele Coppino n. 9, ove
[...]
è elettivamente domiciliata;
Parte reclamata pagina 1 di 18 E nei confronti di
P.M. presso il Tribunale di Asti
Parte reclamata
Con l'intervento del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 20/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“A codesta ecc.ma Corte d'Appello di Torino affinché,
a) Preliminarmente, il Presidente ordini con decreto la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 52 CCII, e la Corte decida su tale istanza, accogliendola con decreto non soggetto ad impugnazione;
b) In ogni caso, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concesso congruo termine per la notifica del ricorso e del decreto, disattesa ogni contraria istanza, la Corte voglia:
- accertare l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 106 CCII per la revoca dell'ammissione della reclamante alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII;
- conseguentemente, previa dichiarazione di illegittimità del decreto 24 aprile 2025 del Tribunale di Asti che ha pronunziato la predetta revoca, dichiarare insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- revocare, pertanto, la sentenza pronunziata dal Tribunale di Asti, comunicata il 24 aprile 2025 nel proc. unit. n. 46-
1/2024, poiché del tutto erronea ed illegittima per tutte le motivazioni indicate in premessa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
Per la curatela:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in quanto infondato, confermando integralmente il decreto del Tribunale di Asti del
16 aprile 2025 e la sentenza n. 20/2025 del Tribunale di Asti del 16 aprile 2025, depositata il 24 aprile 2025.
Con il favore delle spese e competenze del giudizio di reclamo, da porre a carico della società in solido con il legale rappresentante ex art. 51 comma 15 C.C.I.I.”
pagina 2 di 18 Per il sig. Procuratore Generale: rigettarsi il reclamo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla crisi finanziaria della società con sede legale in Asti, Parte_1 via Partigiani n. 17, codice fiscale , amministrata dal Prof. La società, P.IVA_1 Parte_2 costituita nel 2005 e operante nel settore engineering, si è trovata esposta verso una pluralità di creditori con un passivo complessivo di euro 9.353.462,22, di cui euro 7.343.223,30 rappresentati da debiti tributari.
Lo stato di dissesto è chiaramente emerso a seguito di una serie di accertamenti fiscali condotti dall'Agenzia delle Entrate di Torino, che aveva notificato alla società diversi avvisi di accertamento e atti di recupero, configurando un debito fiscale di circa cinque milioni di euro. Tale situazione debitoria si inseriva in un contesto caratterizzato dall'esistenza di un gruppo societario che, secondo le contestazioni dell'Autorità fiscale, sarebbe stato costituito per realizzare falsi progetti di ricerca utilizzati quali crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, successivamente ceduti a terzi o utilizzati dalle società del gruppo per compensare debiti erariali o contributivi.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che la società, in data 17 novembre 2023, aveva posto in essere un'operazione di conferimento di numerosi beni immobili in altra società, contestualmente alla cessione di quote di un'ulteriore società il cui effettivo valore risultava dubbio, essendo consistente nel cosiddetto know how conferito dai due soci (stimato complessivamente in oltre otto milioni di euro). Tale Cont operazione, secondo la ricostruzione poi operata dal Tribunale, nel solco di quanto già contestato da , aveva determinato un sostanziale depauperamento patrimoniale della società debitrice, compromettendo radicalmente le prospettive di soddisfacimento dei creditori.
L'assetto societario di vedeva come soci e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 ciascuno per una quota del 40% e per il residuo 20%, con un capitale sociale di euro Parte_3
12.500,00. Parallelamente assume rilevanza, nell'ambito della proposta di p.r.o. de qua, la posizione della società E4BI - Energy For Building Innovation S.r.l., con capitale sociale di euro 601.000,00, i cui soci erano per euro 300.000,00, per euro 300.000,00 e per euro Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
1.000,00, con quest'ultimo che ricopriva il ruolo di amministratore, anche in questo caso confermandosi la coincidenza sostanziale dell'assetto proprietario tra le due società, con i fratelli che detenevano la CP_4 maggioranza in entrambe le compagini societarie.
pagina 3 di 18 La situazione patrimoniale di quale risulta dalla documentazione in atti, delineava lo Parte_1 stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non era stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti, né era in grado di offrire idonee garanzie patrimoniali. La società si trovava infatti esposta verso una pluralità di creditori, con un passivo complessivo che, secondo la proposta di piano di ristrutturazione successivamente presentata, ammontava a euro 9.353.462,22.
In questo contesto di grave difficoltà finanziaria, la società aveva tentato di individuare soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale, giungendo infine alla proposizione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, fondato sulla cessione di una partecipazione societaria detenuta in Maga Ricerche S.r.l., operazione che avrebbe dovuto generare le risorse necessarie per il soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna reclamante. L'istanza muoveva dal consistente debito fiscale contestato Agenzia delle Entrate di Torino, nel quadro di quel presunto sistema fraudolento, di cui s'è fatto cenno, finalizzato alla creazione di falsi progetti di ricerca utilizzati per generare crediti d'imposta successivamente ceduti o utilizzati per compensazioni fiscali e contributive.
Il Tribunale di Asti fissava udienza per la comparizione delle parti per il giorno 8 luglio 2024, successivamente differita al 14 agosto 2024, al fine di consentire il contraddittorio tra l'Autorità requirente e la società debitrice. Tuttavia, prima che si svolgesse l'udienza fissata, la società Parte_1 presentava, in data 12 agosto 2024, domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservandosi di depositare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo, ovvero di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, ovvero di sottoporre un accordo di ristrutturazione.
Il Tribunale di Asti, con provvedimento del 14 agosto 2024, nell'ambito del procedimento unitario così instaurato, accoglieva la domanda della società ricorrente e adottava i provvedimenti conseguenti. In particolare, il Tribunale concedeva alla ricorrente il termine di giorni sessanta dal deposito del ricorso per la presentazione della proposta definitiva, termine successivamente prorogato in considerazione della sopravvenuta disciplina introdotta dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136. Contestualmente, il
Tribunale nominava quale commissario giudiziale l'Avv. Lorenzo Lombardi, attribuendogli compiti di vigilanza sull'attività della società ricorrente, con l'obbligo di riferire senza indugio al Tribunale su ogni atto pagina 4 di 18 di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
Il decreto del 14 agosto 2024 dettava inoltre specifiche disposizioni relative alla gestione del periodo interinale, imponendo alla società ricorrente l'obbligo di depositare, nei successivi quindici giorni, una relazione informativa contenente l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00. Il
Tribunale disponeva altresì il deposito della somma di euro 25.000,00 quale fondo delle spese di procedura entro il termine perentorio di dieci giorni.
Nel corso del procedimento emergevano, secondo la successiva valutazione commissariale, le prime criticità relative al comportamento tenuto dalla società ricorrente. Il Commissario giudiziale, con comunicazione del
20 agosto 2024, rammentava alla società ricorrente la scadenza del termine per il deposito della somma di euro 25.000,00 disposta dal Tribunale. In data 26 agosto 2024, il Commissario giudiziale riceveva un messaggio sul proprio telefono cellulare, attraverso l'applicazione WhatsApp, proveniente da un'utenza sconosciuta, del seguente tenore: "Buongiorno Avv., inoltro su indicazione del Prof. . , con Pt_2 Controparte_5 allegata una contabile di bonifico. Tale modalità di comunicazione, del tutto informale e inadeguata rispetto al contesto procedurale, costituiva già – secondo la prospettazione dell'organo commissariale – un primo segnale della scarsa attenzione della società ricorrente verso gli obblighi informativi imposti dalla procedura.
Nel termine assegnato, successivamente prorogato, la società depositava, in data 25 Parte_1 novembre 2024, la proposta di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ai sensi dell'art. 64 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La proposta si fondava sulla cessione di una partecipazione societaria e prevedeva la ripartizione del ceto creditorio in diverse classi con trattamenti differenziati.
Il Tribunale di Asti, con decreto del 16 gennaio 2025, ammetteva la società ricorrente alla procedura di piano di ristrutturazione, confermando la nomina dell'Avv. Lorenzo Lombardi quale commissario giudiziale. Il provvedimento fissava i termini e le modalità delle operazioni di voto, dettando ogni altra disposizione relativa agli obblighi informativi, e disponeva il versamento, nel termine perentorio del 29 gennaio 2025, dell'ulteriore somma di euro 30.000,00 in relazione alle spese che si presumevano necessarie per l'intera procedura.
Nel corso del subprocedimento così aperto, il Commissario giudiziale, attraverso un esame della documentazione in atti, accertava che entrambi i versamenti disposti dal Tribunale a titolo di fondo spese erano stati effettuati non dalla società bensì dalla società E4BI S.r.l., promissaria Parte_1 pagina 5 di 18 acquirente della quota nell'ambito dell'operazione di cessione di partecipazione, costituente, in sintesi,
l'unico o, comunque, l'essenziale atto esecutivo del p.r.o. preconizzato nella domanda di Parte_1
Il commissario rilevava che la società ricorrente non aveva rappresentato che il pagamento delle spese
[...] di procedura era stato effettuato da un soggetto terzo, lasciando invece intendere che si trattasse di pagamenti propri;
secondo le verifiche operate dal Commissario, emergeva infatti che entrambi i versamenti erano stati effettuati non dalla società bensì dalla società E4BI S.r.l., Parte_1 rispettivamente in data 23 agosto 2024 (euro 25.000,00) e in data 29 gennaio 2025 (euro 30.000,00), circostanza che la società ricorrente non avrebbe preventivamente comunicato agli organi della procedura.
3. Decisione oggetto dell'impugnazione
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 20 del 16 aprile 2025, pubblicata e comunicata il 24 aprile 2025, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
La decisione è stata adottata a seguito della revoca dell'ammissione alla procedura di piano di
[...] ristrutturazione soggetto ad omologazione, disposta con coevo decreto del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa, attesi la sua forma e il suo oggetto commerciale. Sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Tribunale ha osservato che mancavano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma, rilevando peraltro che la stessa debitrice, avendo presentato ricorso ai sensi dell'art. 64 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, aveva di fatto ammesso la sussistenza dei requisiti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Il Tribunale ha inoltre accertato che la società non risultava cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese e che risultava ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati. La documentazione in atti comprovava lo stato di insolvenza della società, desumibile, oltre che dalla forte esposizione debitoria, dalle dichiarazioni ampiamente ammissive della stessa, la quale, avendo presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti soggetto ad omologazione con proposta di pagamento dei creditori chirografari in misura pari ad appena il 2,60%, aveva sostanzialmente ammesso la propria incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte.
La situazione patrimoniale, quale risultava dalla documentazione in atti, delineava lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non era stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti, né aveva offerto idonee garanzie patrimoniali. Il Tribunale ha rilevato che, sulla scorta delle informazioni acquisite in atti, la società risultava essersi spogliata, in data 17 novembre pagina 6 di 18 2023, di numerosi beni immobili attraverso un'operazione di conferimento in altra società e verso la cessione di quote di un'ulteriore società il cui effettivo valore risultava dubbio, in quanto consistente nel cosiddetto know how conferito dai due soci.
Il decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione, adottato contestualmente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, si fonda su una motivazione che muove dalla ritenuta violazione degli obblighi informativi da parte della società ricorrente e la configurazione di atti di frode ai creditori. Il Tribunale ha rilevato che la società aveva del tutto omesso di informare Parte_1 preventivamente il commissario dell'intenzione di utilizzare la cauzione versata da E4BI S.r.l. e di chiedere un anticipo sul prezzo di vendita delle quote sociali da destinare al versamento del fondo spese, atti non previsti nel piano ed anzi incoerenti con lo stesso.
La motivazione del decreto di revoca si sofferma sulla valenza decettiva della condotta tenuta dalla società ricorrente, rilevando che i creditori erano stati di fatto invitati a pronunciarsi su una proposta di ristrutturazione del debito che prevedeva una rappresentazione dei fatti diversa da quella effettiva. I creditori, infatti, sulla base della proposta formulata dalla ricorrente, sarebbero stati indotti a confidare nella disponibilità del fondo spese di euro 55.000,00 complessivamente versato su ordine del Tribunale, oltre che dell'intero prezzo offerto da E4BI S.r.l. per l'acquisto delle quote di Maga Ricerche S.r.l. Al momento della presentazione del piano, nel quale era previsto il contestuale versamento della cauzione di euro 25.000,00, non si dava atto del fatto che tale somma era in realtà già stata in precedenza incassata ed utilizzata per il versamento del fondo spese disposto dal Tribunale.
Il Tribunale ha richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, formatosi già sotto il vigore della previgente Legge Fallimentare, secondo cui rientrano nella categoria atipica degli atti in frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura, i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. La Suprema Corte ha rilevato che il profilo fraudolento dell'intendimento di compiere l'atto può anche consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
La società ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 del Codice della crisi d'impresa e Parte_1 dell'insolvenza avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 16 aprile 2025, impugnando contestualmente il decreto del 24 aprile 2025 con il quale è stata revocata l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. pagina 7 di 18 La difesa della società reclamante muove da una premessa di carattere generale relativa all'impugnabilità del decreto di revoca dell'ammissione alla procedura. Richiamando l'insegnamento pacifico formatosi già sotto la previgente legge fallimentare, la difesa sostiene che, allorché la liquidazione giudiziale sia conseguenza della revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o ad altro procedimento di soluzione della crisi, la sentenza che apre la procedura liquidatoria può essere reclamata anche sulla base delle censure mosse al provvedimento di revoca. Tale principio, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche nel caso di procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, disciplinato per l'aspetto rilevante dalle stesse norme che regolano il concordato preventivo, essenzialmente quelle dettate dall'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in tema di revoca del provvedimento di ammissione alla procedura.
Sul piano sostanziale, la difesa della società reclamante articola la propria argomentazione intorno alla tesi secondo cui nel procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non tutti i casi di revoca del provvedimento di ammissione risultano applicabili. In particolare, la difesa sostiene che non sarebbe mai configurabile, in tale ambito, la revoca del provvedimento di ammissione conseguente al compimento di "atti non autorizzati", poiché nel caso di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione sono consentite senza alcun controllo giudiziale operazioni di qualsiasi natura, ancorché comportanti l'assunzione di nuove obbligazioni e dunque l'insorgenza di nuovi debiti. L'imprenditore, infatti, conserva la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'impresa, e nel procedimento non trova applicazione l'art. 94 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che sancisce la necessità del controllo del commissario giudiziale sulla gestione dell'impresa e l'inefficacia rispetto ai creditori di una ampia serie di atti se compiuti in assenza di autorizzazione del giudice delegato.
La difesa della società reclamante sostiene che l'unico limite al compimento di operazioni di qualsiasi natura e di atti gestori, il cui superamento comporta la revoca del provvedimento di ammissione alla procedura, è costituito dall'ipotesi in cui in tali operazioni o atti gestori debba ravvisarsi il compimento di "atti di frode" ai creditori, vale a dire di atti rivolti intenzionalmente a recare pregiudizio al diritto dei creditori a rappresentarsi in modo corretto la proposta di piano di ristrutturazione e ad esprimere in modo informato il proprio voto. L'applicazione dell'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al caso di proposta di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, quando non discende dal contenuto decettivo del piano stesso o dall'omesso deposito delle somme a titolo di anticipazione delle spese della procedura, ma discende da attività compiute in pendenza della procedura, riposa sempre e necessariamente sulla possibilità di ravvisare in tali attività i caratteri che definiscono gli "altri atti di frode".
Entrando nel merito delle specifiche censure, la difesa della società reclamante contesta la ricostruzione operata dal Tribunale circa il presunto comportamento decettivo tenuto dalla società. In particolare, la pagina 8 di 18 difesa sostiene che l'avvenuto pagamento da parte di E4BI S.r.l. del primo importo versato a titolo di fondo spese era chiaramente ed apertamente indicato nella proposta di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione presentata, nella quale si dava conto della circostanza che la somma di euro 25.000,00, destinata a costituire il fondo, proveniva appunto da E4BI S.r.l., così come se ne dava atto nella proposta irrevocabile di acquisto da quest'ultima presentata ed allegata alla domanda ex art. 64 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, senza che la provenienza della somma destasse alcun rilievo in sede di provvedimento di ammissione alla procedura.
La difesa sostiene inoltre che anche il secondo versamento era stato eseguito in modo trasparente e diretto, dandone conto a richiesta del commissario giudiziale, oltre che nella relazione periodica successivamente depositata, e senza alcuna reticenza. Quanto all'affermazione secondo la quale l'operazione compiuta avrebbe comportato che risultasse "sottratta" ai creditori la somma di euro 55.000,00, ricevuta da un terzo e diversamente impiegata a titolo di fondo spese, con la conseguenza che, in caso di mancata omologa del piano di ristrutturazione, tale somma dovrebbe essere restituita alla E4BI S.r.l. con aumento del passivo, la difesa qualifica tale affermazione come palesemente inconsistente.
La difesa argomenta che, già dal punto di vista meramente contabile, le somme liquide promesse da E4BI
S.r.l. in pagamento del prezzo di acquisto erano destinate ad essere impiegate anche per fronteggiare gli oneri della procedura, quantificati in un importo ben superiore a quanto nel frattempo corrisposto. Inoltre,
i versamenti eseguiti da E4BI S.r.l. rappresentano risorse finanziarie nuove e non presenti nel patrimonio di che sono entrate direttamente nella disponibilità della procedura. Cosicché, persino nel Parte_1 caso di futura apertura della liquidazione giudiziale, non vi sarebbe alcun pregiudizievole incremento dei debiti da soddisfare mediante l'attivo della procedura, perché l'eventuale credito relativo alla restituzione di quanto versato si riferirebbe a disponibilità ulteriori rispetto al patrimonio di Parte_1
La difesa della società reclamante ha inoltre formulato istanza di sospensione della liquidazione ex art. 52 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostenendo la sussistenza di gravi e fondati motivi che suggeriscono di evitare che, nelle more della decisione sul reclamo, la procedura di liquidazione progredisca. Tali motivi vengono desunti dalle stesse ragioni poste a fondamento del reclamo, in particolare considerando le assai povere motivazioni che hanno determinato la revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.
La liquidazione giudiziale, in persona del suo Curatore, si è costituita ritualmente in giudizio ai sensi dell'art. 51, comma 8, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a fronte dell'autorizzazione del giudice delegato del 19 maggio 2025. La difesa del curatore ha articolato le proprie argomentazioni intorno alla dimostrazione dell'infondatezza del reclamo proposto dalla società, sostenendo la correttezza delle pagina 9 di 18 valutazioni operate dal Tribunale di Asti tanto in ordine alla revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione quanto in ordine all'apertura della liquidazione giudiziale.
La difesa del curatore muove da una premessa di carattere processuale relativa alle modalità di redazione del reclamo, osservando che il decreto correttivo del 13 settembre 2024, n. 136, ha modificato l'art. 51, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostituendo i termini "esposizione dei fatti e degli elementi di diritto" con il termine "motivi", al fine di omogeneizzare la terminologia con quella della disciplina generale del processo. La difesa del curatore rileva che il reclamo proposto dalla controparte non evidenzia i motivi, non evidenzia il capo della decisione impugnata e l'esposizione non è specifica, apparendo come una mera riproduzione delle difese presentate in sede di procedimento per la revoca dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione.
Sul piano sostanziale, la difesa del curatore contesta la tesi della società reclamante secondo cui nel procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non sarebbe configurabile la revoca del provvedimento di ammissione conseguente al compimento di "atti non autorizzati". La difesa del curatore sostiene che tale tesi è destituita di fondamento, rilevando che l'art. 64 bis, comma 6, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede specifici obblighi informativi a carico dell'imprenditore, il quale deve informare preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione.
La difesa del curatore evidenzia poi che nel caso di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione la gestione sia ordinaria che straordinaria resta completamente nelle mani dell'imprenditore, pur se la stessa deve essere orientata nell'interesse prevalente dei creditori, con conseguente responsabilità per gli atti che si rilevino pregiudizievoli. La norma prevede che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti rispetto al piano di ristrutturazione devono essere segnalati al commissario, e la mancata ottemperanza da parte del debitore alle indicazioni del commissario giudiziale comporta conseguenze gravi, in quanto l'informativa del commissario giudiziale al tribunale può determinare la revoca dell'ammissione alla procedura e, ove siano pendenti istanze in tal senso, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sul piano delle violazioni specifiche, la difesa del curatore articola la propria argomentazione evidenziando che la società aveva precisi obblighi informativi derivanti tanto dall'art. 64 bis, comma Parte_1
6, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza quanto dal provvedimento del Tribunale del 14 agosto
2024. In particolare, la società doveva informare il commissario del compimento di atti di straordinaria amministrazione prima di porli in essere, nonché informare il commissario delle operazioni aventi carattere negoziale e finanziario quando erano di valore superiore ad euro 5.000,00.
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5. Tema del contendere
L'analisi delle posizioni processuali delle parti e della documentazione prodotta consente di individuare con precisione i profili controversi che costituiscono l'oggetto del presente giudizio di appello. La controversia si incentra essenzialmente sulla legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e, conseguentemente, sulla fondatezza della sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
Il primo e principale profilo controverso attiene alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 106 del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in relazione al procedimento di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione disciplinato dall'art. 64 bis del medesimo Codice. La società reclamante sostiene che nel caso di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non tutti i casi di revoca del provvedimento di ammissione risultano applicabili, e in particolare che non sarebbe mai configurabile la revoca conseguente al compimento di "atti non autorizzati", poiché l'imprenditore conserva la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'impresa senza necessità di autorizzazioni preventive. La difesa del curatore contesta tale ricostruzione, sostenendo che l'art. 64 bis, comma 6, prevede specifici obblighi informativi che, se violati, possono determinare la revoca dell'ammissione alla procedura.
Il secondo profilo controverso riguarda la qualificazione giuridica delle operazioni poste in essere dalla società nel corso della procedura. La società reclamante sostiene che i versamenti Parte_1 effettuati da E4BI S.r.l. rappresentano risorse finanziarie nuove che sono entrate direttamente nella disponibilità della procedura, senza comportare alcun pregiudizio per i creditori. La difesa del curatore, al contrario, qualifica tali operazioni come atti di straordinaria amministrazione e finanziamenti non autorizzati, non previsti nel piano e in contrasto con la relazione dell'attestatore, configurando una violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti degli organi della procedura e dei creditori.
Il terzo profilo controverso attiene alla valenza decettiva delle condotte tenute dalla società ricorrente. La società reclamante nega che le proprie condotte abbiano avuto carattere decettivo, sostenendo che tutte le informazioni rilevanti erano contenute nella proposta di piano e che i versamenti erano stati comunicati al commissario giudiziale. La difesa del curatore, invece, sostiene che le condotte poste in essere dalla società sono state occulte, non coerenti al piano, pregiudizievoli per i creditori e caratterizzate da valenza fraudolenta, in quanto taciute nella loro materialità ovvero esposte in modo non adeguato e compiuto.
pagina 11 di 18 Un ulteriore profilo controverso riguarda l'interpretazione della nozione di "atti di frode" di cui all'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La società reclamante sostiene che gli atti di frode devono essere intesi come atti rivolti intenzionalmente a recare pregiudizio al diritto dei creditori a rappresentarsi in modo corretto la proposta di piano e ad esprimere in modo informato il proprio voto, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui rientrano nella categoria atipica degli atti in frode i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori. La difesa del curatore condivide tale impostazione ma ne trae conclusioni opposte, sostenendo che nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi configurativi degli atti di frode.
Un profilo specifico di controversia attiene alla rilevanza della coincidenza dell'assetto proprietario tra
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e E4BI S.r.l. La società reclamante non contesta tale circostanza ma ne minimizza la Parte_1 rilevanza, sostenendo che ciò non inficia la legittimità delle operazioni poste in essere. La difesa del curatore, al contrario, evidenzia come tale coincidenza costituisca un elemento significativo per valutare la natura e la finalità delle operazioni, contribuendo a delineare un quadro di condotte volte ad alterare la percezione dei creditori circa la reale consistenza e le reali prospettive del piano di ristrutturazione.
Risulta inoltre controversa la valutazione delle modalità di comunicazione utilizzate dalla società ricorrente nei rapporti con il commissario giudiziale. La società reclamante sostiene di aver sempre agito con trasparenza, comunicando tempestivamente i versamenti effettuati e trasmettendo la documentazione rilevante. La difesa del curatore contesta tale ricostruzione, rilevando che le comunicazioni sono avvenute attraverso modalità informali e inadeguate, come l'invio di messaggi tramite applicazione WhatsApp, e che comunque sono mancate le informazioni preventive richieste dalla legge.
Un ulteriore aspetto controverso riguarda l'interpretazione del contenuto della proposta di piano di ristrutturazione e della sua coerenza con le operazioni effettivamente poste in essere. La società reclamante sostiene che il piano prevedeva chiaramente l'utilizzo delle somme versate da E4BI S.r.l. per fronteggiare gli oneri della procedura, e che quindi non vi è stata alcuna incoerenza. La difesa del curatore contesta tale interpretazione, rilevando che nella proposta di piano era previsto il versamento della cauzione da parte di
E4BI S.r.l. contestualmente alla presentazione della proposta, mentre nella realtà tale somma era già stata utilizzata per il pagamento del primo fondo spese, e che analogamente il secondo versamento configurava un anticipo non previsto nel piano.
Infine, risulta controversa la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione della liquidazione richiesta dalla società reclamante. La società sostiene la sussistenza di gravi e fondati motivi desumibili dalle stesse ragioni poste a fondamento del reclamo e dal rischio che il compimento delle attività
pagina 12 di 18 di liquidazione possa provocare l'insorgenza di oneri ulteriori. La difesa del curatore contesta tale richiesta, sostenendo che non sono stati adeguatamente motivati i presupposti richiesti dalla legge e che la società non ha dimostrato il pregiudizio concreto che deriverebbe dal proseguimento della procedura di liquidazione.
6. Motivi della decisione
Il reclamo proposto dalla società è ammissibile, in quanto diretto contro la sentenza Parte_1 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale conseguente alla revoca dell'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando la liquidazione giudiziale sia conseguenza della revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o ad altro procedimento di soluzione della crisi, la sentenza che apre la procedura liquidatoria può essere reclamata anche sulla base delle censure mosse al provvedimento di revoca (Cass. Sez. Un. 28 dicembre 2016, n. 27073). Non coglie nel segno, poi, la censura mossa da parte reclamata in ordine all'assenza dei “motivi” del reclamo, di contro espressi in maniera chiara, affatto perplessa ed idonei, ove accolti, a conseguire la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Parte reclamante, infatti, non contesta ex se la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, non facendo al riguardo questione di ordine procedurale, né sostanziale. D'altro canto, è pacifico che la società sia stata sentita ed abbia avuto pienamente modo di esercitare il proprio diritto di difesa;
quanto ai presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale essi, sulla base della stessa domanda ex art. 64 bis CCII, sono pienamente ammessi (imprenditore commerciale non qualificabile come impresa minore, sussistenza di debiti scaduti per oltre € 30.000) o sostanzialmente non contestati, dal momento che, anche alla luce dell'attestazione, la completa assenza di attivo circolante, la dismissione del patrimonio immobiliare e la mera disponibilità di partecipazioni in società collegate o controllate, non agevolmente liquidabili (anche a prescindere da eventuali clausole di prelazione o di gradimento, di cui non v'è questione fra le parti), rendono la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società schiettamente sussumibile entro il perimetro della manifesta insolvenza.
Parte reclamante, di contro, contesta espressamente la sussistenza dei presupposti per la revoca del decreto di apertura del subprocedimento volto all'omologa del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis CCII, deducendo, da un lato, la non applicabilità all'istituto in esame, del divieto di compimento di atti di straordinaria amministrazione, posto che il p.r.o. non contempla uno spossessamento attenuato del debitore e, comunque, la non configurabilità delle dazioni ricevute dalla società terza tanto quali atti di straordinaria pagina 13 di 18 amministrazione, quanto come atti in frode o anche solo concretamente lesivi degli obblighi informativi incombenti sulla società proponente, sia ex lege che in ragione del decreto di apertura reso dal tribunale.
Il nucleo della controversia, dunque, si concentra sulla legittimità del decreto del 24 aprile 2025 che ha revocato l'ammissione alla procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ai sensi dell'art. 106 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
L'art. 64 bis, comma 6, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce che "l'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione". Tale disposizione configura un obbligo informativo specifico e preventivo, la cui violazione può determinare l'applicazione dell'art. 106 CCII.
Nel caso di specie, emerge dalla documentazione che:
I versamenti di euro 25.000,00 ed euro 30.000,00, disposti dal Tribunale a titolo di fondo spese, sono stati effettuati dalla società E4BI S.r.l. e non da Parte_1
Il commissario – ora curatore – di là della messaggistica WhatsApp (inerente comunque il versamento, non la provenienza dei fondi) – afferma che la circostanza non fu preventivamente comunicata al commissario giudiziale per iscritto
Dall'esame dell'attestazione della professionista ascolana resa in limine al p.r.o. proposto dalla società astigiana attualmente reclamante, emerge che la situazione patrimoniale di presentava Parte_1 un attivo circolante pari a zero e che la proposta di piano si fondava esclusivamente sulle risorse derivanti dalla cessione della partecipazione in Maga Ricerche S.r.l. alla società E4BI S.r.l. per euro 1.800.000,00.
La proposta irrevocabile di acquisto prevedeva il pagamento di euro 150.000,00 in denaro, di cui euro
25.000,00 quale cauzione alla presentazione della proposta di piano ed euro 125.000,00 al momento della stipulazione del contratto definitivo. Il residuo di euro 1.650.000,00 doveva essere corrisposto mediante cessione di crediti fiscali.
Il versamento da parte della società collegata dei due fondi spese disposti dal tribunale non sono qualificabili né come atti di straordinaria amministrazione – di là del peculiare “statuto” del proponente il p.r.o., secondo la prospettazione di parte reclamante – né pagamento “non autorizzato”. Il pagamento
(dalla società debitrice sul conto vincolato alla procedura) è autorizzato in re ipsa perché disposto dal tribunale stesso e, proprio perché dovuto processualmente, non può in alcun modo ricondursi ad una – insussistente – discrezionalità della debitrice o dirsi non congruo rispetto al piano (essendo, di là di ogni possibile criticità del piano proposto, condicio sine qua non per giungere all'omologa).
pagina 14 di 18 La contestazione da parte del commissario, poi recepita nel decreto del tribunale, si dirige, al postutto, contro l'avallo da parte della società debitrice di tale “finanza esterna”, senza previa informazione degli organi della procedura e con possibile aggravio dell'indebitamento, del pagamento effettuato dalla consociata.
Tale prospettazione non è condivisibile con riguardo a nessuno dei due versamenti. Il primo, anzi, è previsto nello stesso piano, ove era fissata una cauzione di € 25.000, sicché questa somma entrava nella disponibilità della debitrice in forza di quella stessa proposta di soluzione della crisi (il p.r.o.), in relazione alla quale il tribunale ha ritenuto di aprire il procedimento di omologa, talché non si vede quale specifica informazione ulteriore e preventiva avrebbe dovuto essere data al riguardo. La sola variazione è data dal fatto che i fondi non sarebbero stati versati sul conto della società debitrice e poi da questa sul conto vincolato della procedura, ma è palese l'inconsistenza del vizio formale. Il soggetto terzo ha operato come mero adiectus solutionis causa e il beneficiario diretto del versamento (la “procedura” in luogo della società che avrebbe poi dovuto operare il versamento sul conto dedicato) non muta la condizionalità restitutoria della somma, ferma anche nel caso in cui esso fosse stato transitare prima sui conti della società, sì da confluire nel patrimonio di quest'ultima e così escludere che i venticinquemila euro versati fossero, tecnicamente, quei venticinquemila incassati dalla collegata. Di là di ciò, emerge chiaramente, come già cennato, dalla documentazione a corredo della proposta di p.r.o. che non aveva un solo Parte_1 euro di liquidità (rectius, € 225,00 prudenzialmente azzerati sul piano contabile dall'attestatore); anche ammesso che la società avesse taciuto d'intendere pagare il fondo spese con i fondi di un terzo era altrettanto pacifico che non poteva pagare alcunché con le risorse proprie. E' ben vero che tale circostanza emerge nel momento in cui viene proposto il p.r.o., mentre il fondo in questione venne versato in occasione della precedente concessione del termine ex art. 44 CCII;
ed allora, ove tale dato fosse stato ritenuto esiziale per la prosecuzione del procedimento, avrebbe dovuto condurre all'inammissibilità del piano, non ex post alla revoca dell'apertura, trattandosi di fatto anteriore, conosciuto o pienamente conoscibile al momento della delibazione iniziale da parte del tribunale.
Il secondo versamento, di contro, non trova titolo nella proposta di acquisto della partecipazione, posto che la residua somma previsa avrebbe dovuto essere versata al momento del contratto definitivo.
Anche in tal caso, tuttavia, non si scorge alcun rilievo impediente alla prosecuzione del procedimento.
Sotto il profilo informativo resta fermo il presupposto di cui sopra: la società debitrice è completamente sprovvista di liquidità. Il versamento, finalizzato al pagamento del secondo fondo spese, non ha effetto diverso dal primo, ovvero si risolve in mera anticipazione senza interessi di somme che avrebbero dovuto pagina 15 di 18 essere versate a cessione delle quote avvenuta. La sostanza economica dell'operazione è la medesima, il sostrato finanziario della situazione (totale illiquidità della proponente) anche.
La rilevanza dei due versamenti in relazione al possibile aggravamento del dissesto è inconsistente. La società debitrice si propone di superare il proprio dissesto mediante tale cessione di partecipazione che, a sua volta, si risolve nel conseguimento di una modesta liquidità e, per la gran parte, nell'estinzione per via contabile del debito erariale, mediante compensazione dei debiti della società con i pretesi crediti fiscali della società proponente che girerebbe alla proponente, così “pagando”, per la gran parte, il corrispettivo della cessione. Nel caso in cui il divisato p.r.o. fosse omologato, sarebbe riservato ai chirografari poco più del 2% (in linea teorica), 0 in caso di liquidazione. Il debito restitutorio, come prospettato dalla stessa difesa della reclamante, avrebbe natura chirografaria, non essendo prededucibile né per espressa previsione di legge, né per autorizzazione del tribunale. Con riguardo alla seconda tranche, fra l'altro, l'assenza di titolo espresso pare escludere la sussistenza stessa di un obbligo restitutorio opponibile alla procedura di l.g., visto che la società terza ha unilateralmente anticipato fondi al di fuori degli obblighi ad essa incombenti sulla base della sua stessa proposta.
Ne segue che l'impatto sui conti della società, nella liquidazione giudiziale, è pari a 0 e parimenti lo è nel caso di omologa del piano, perché verrebbe meno il presupposto stesso dell'obbligo.
Dunque, la violazione dell'obbligo informativo, per le ragioni sopra esposte non c'è e, se vi fosse, non avrebbe rilevanza alcuna;
negli stessi termini non può non essere trattata la tematica dell'atto in frode, posto che la frode ai creditori postula un danno (sia pure nei termini lati prospettati da una consolidata giurisprudenza in materia di azione pauliana) o, in ottica strettamente concorsuale, quanto meno una concreta valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori (Cass. 10 ottobre 2019, n.
25458); ma, nel caso di specie, non si muta, quantitativamente o qualitativamente, nessuna garanzia patrimoniale della debitrice, proprio perché pari a zero con riguardo ai chirografari, né può esservi alcuna valenza decettiva, perché è palese, dalla proposta e dalla sua attestazione, la totale carenza di liquidità della proponente e, invero, perfino l'assenza di beni prontamente (e non) liquidabili, di là di partecipazioni in altre società del gruppo, sicché l'obolo della consociata, chiamata a sostenere integralmente gli oneri del p.r.o., vuoi attraverso il modesto apporto di liquidità, vuoi attraverso la cessione dei postulati “crediti fiscali”, non cambia di un iota il processo deliberativo dei creditori.
Semmai, è proprio il carattere palesemente platonico di tale obbligo restitutorio a rendere in concreto inspiegabile – nell'ambito delle linee, per così dire, strategiche del piano perseguito dalla debitrice – la sua previsione, fra l'altro in relazione all'esecuzione di una proposta contrattuale che coinvolge due società aventi sostanzialmente il medesimo assetto proprietario e che finisce per risolversi, sia pur sotto l'usbergo pagina 16 di 18 del procedimento unitario, in una nuova operazione infragruppo finalizzata a superare il dissesto di una delle collegate mediante un accorgimento squisitamente contabile (cessione di crediti fiscali per €
1.650.000); il che, peraltro, non è tema di questo gravame proprio in ragione del fatto che il tribunale, con il decreto in questione, ha arrestato il procedimento di omologa prima che i creditori si potessero esprimere sul piano e, in caso di dissenso dell'Erario, il tribunale potesse valutare la sussistenza, ex ipothesi, dei presupposti per l'eventuale cram down (art. 64 bis, co. 6°, CCII), ovvero denegarlo in ragione della natura dell'operazione e del carattere eventualmente contestato, non certificato, comunque incerto dei crediti fiscali costituenti magna pars del corrispettivo dell'acquisto della partecipazione.
Non forma oggetto di specifica censura nel decreto di revoca 24 aprile 2025 la stipulazione del contratto preliminare di cessione di quote e ciò condivisibilmente. Di là della questione della assoggettabilità del debitore proponente il p.r.o. all'interpositio auctoritatis del tribunale con riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, resta il fatto che l'assenza di autorizzazione determina meramente l'inefficacia dell'atto; inefficacia già in re ipsa nel condizionamento della operatività della cessione all'omologa del piano.
Stante l'assenza delle violazioni procedimentali intercettate dal decreto del Tribunale in data 24 aprile 2025, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale va dunque revocata e rimessi gli atti al Tribunale per la prosecuzione del procedimento di eventuale omologa del piano che ha inteso proporre. Parte_1
Va da sé che la revoca della sentenza di apertura del concorso elide ogni questione in ordine all'istanza di sospensione delle operazioni di liquidazione, fermo restando che la completa assenza di attivo circolante e la patrimonializzazione della società debitrice limitata, dopo la dismissione dei cespiti immobiliari, a partecipazioni infragruppo d'incognito interesse per qualunque terzo, rende oscura l'individuazione di alcun atto liquidatorio possibile, di là della promozione delle azioni restitutorie, revocatorie e risarcitorie.
In punto spese, sussistono le eccezionali ragioni che ne giustificano la compensazione. Va infatti osservato che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è revocata non per vizio alla stessa inerente, ma solamente in ripercussione della ritenuta illegittimità del decreto di revoca dell'apertura, la quale, a sua volta, conduce ad una soccombenza meramente in ritu e allo stato degli atti, in ragione della necessità di consentire la prosecuzione del procedimento già aperto e in quella sede valutare i presupposti per la sua omologa, eventuale nuova revoca sulla base di fatti nuovi, ulteriori e diversi, nonché, in caso di esito sfavorevole di quel procedimento, permanendo l'istanza del P.M., per l'apertura della liquidazione giudiziale, dunque senza neppure una delibazione in concreto sull'omologabilità del piano, proprio perché neppure ancora operata dallo stesso tribunale.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando in accoglimento del reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 20/2025 del 16 aprile 2025: Parte_1
1) REVOCA la sentenza del Tribunale di Asti n. 20/2025 del 16 aprile 2025 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
2) RIMETTE gli atti al Tribunale di Asti per la prosecuzione del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione proposto da Parte_1
3) ORDINA ad di depositare presso la cancelleria delle procedure concorsuali del Parte_1
Tribunale di Asti e contestualmente comunicare a mezzo pec al cessato curatore, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza e successivamente con cadenza trimestrale, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, relazione informativa aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con specifica indicazione delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo e delle iniziative eventualmente assunte per il pagamento dei debiti con contestuale comunicazione al commissario giudiziale;
4) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio di appello tra le parti, ricorrendo le eccezionali ragioni di cui all'art. 91, comma 2, c.p.c.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in Torino, il
1° luglio 2025.
Il Cons. Istr. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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