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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1764/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 9.4.2025 in persona dei magistrati: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice dott. Alberto Angelo Balzani Giudice rel./est. Sentito il relatore ha pronunciato la presente S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1764/2024, avente ad oggetto: Azione di rettificazione di attribuzione di sesso ex art 1 legge n. 164/1982 e art. 31 dlgs 150/2011 nonché di autorizzazione agli interventi medico chirurgici promossa da:
Parte_1 Nata a Torino il 18.10.2002 (CF: e residente in [...] C.F._1 Caluso rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Paola Ripa (CF:
) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Torino Via Aurelio Saffi 28. Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera 927 del 21.5.2024 del COA di Ivrea PARTE ATTRICE
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA PARTE CONVENUTA Conclusioni delle parti Parte attrice all'udienza del 5.2.2025 ha concluso richiamando le domanda di cui al ricorso introduttivo, con richieste al Tribunale del seguente tenore letterale:
“(…) accertare e dichiarare che la signora ha acquisito le sembianze fisiche, Parte_1 psicologiehe e sociali corrispondenti al sesso maschile;
CP_
- dichiarare che l'attrice risponde al nome proprio di “ conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caluso, ove fu trascritto l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, indicando l'acquisito sesso Maschile e il nome nel quale l'attrice si identifica ossia CP_ ;
- contestualmente autorizzare e gli enti sanitari ai quali lo stesso si rivolga ad Parte_1 effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari femminili seguiti da quelli di ricostruzione di quelli maschili ed eventualmente estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo maschile nel quale si riconosce l'attrice.” All'udienza del 5.2.2025 parte ricorrente ha istato per la liquidazione delle competenze afferenti al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Conclusioni del Pubblico Ministero: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 06/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte attrice ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra enucleate, CP_ specificando che negli anni 2021-2023 ha intrapreso presso l
[...]
del Consultorio MIT conv ato con Azienda USL di Controparte_2 una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in pagina 1 di 4 relazione alla sua richiesta di affermazione di genere. Parte ricorrente ha depositato in atti la relazione psicologica (doc. 2) e la relazione endocrinologica (doc. 3 attoreo). In particolare nella relazione psicologica del 3.5.2024 a firma della dottoressa
[...]
(nell'ambito di attività consultoriale convenzionata con Controparte_3 azienda USL città di Bologna) si legge: “(…) Negli anni 2021-2023 la persona Parte_1 CP_
alias nata a [...] il [...] , ha intrapreso presso l'
[...] Controparte_4 convenzionato con l'Azienda USL Città di Bolo
[...] clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere. La presa in carico integrata (psicologica e medica) si è strutturata in accordo con gli Standards of Care (versione 8) della World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Il percorso di affermazione di genere presso la struttura ha comportato l'utilizzo di una serie di Reattivi carta e matita (Disegno della Figura Umana - test di Machover) e Questionari specifici per la Disforia di Genere (Utrecht Gender Dysphoria Scale FtM e Gender Identity/Gender Disphoria (Questionnaire for Adolescents and Adults FtM), oltre a colloqui clinici finalizzati alla rilevazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia, storia e sviluppo di sensazioni di disforia di genere e presenza di possibili disturbi della personalità. La storia clinica di CP_
alias ha permesso di formulare la diagnosi di Disforia di Genere Parte_1
/Incongruenza di genere (DSM-5 /ICD 11) in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione è associata ad un marcato disagio psicologico. Sono altresì presenti elementi di interesse clinico per i quali la persona è in carico psicologico sul territorio di residenza. L'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito maggior benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Disforia di genere. La persona da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo migliore soddisfazione vitale. Dal mese di CP_ Dicembre 2022 alias assume terapia ormonale affermativa che ha Parte_1 significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. La terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell' non si è Controparte_2 registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della complianceIn sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a CP_ costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nella quotidianità avendo oramai raggiunto, grazie all 'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati .”
- Nella relazione endocrinologica del 18.4.2024 a Firma della Prof.ssa Persona_1 si legge: “(…) Nel Settembre 2022 ho iniziato a seguire la persona
[...] Parte_1 CP_ nato il [...] a [...], per iniziare un percorso me CP_ affermazione di genere. Tale percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 06/12/2022 firma il consenso Parte_1 informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone, e la presc tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale Parte_1 intervento chirurgico di affermazione di genere”
- All'udienza del 5.2.2025 avanti al Giudice (che dava atto a verbale che parte ricorrente si è presentata in udienza “… con completo maschile verde oliva, con tratti maschili “) Parte ricorrente insisteva nella richiesta di cui al ricorso introduttivo dichiarando: “(…) la
pagina 2 di 4 terapia ormonale la sto seguendo da ormai due anni. Desidero acclarata la transizione. Da ormai diversi anni vivo la mia quotidianità e socialità nel mio sentirmi maschile e mi sente molto bene.”
- Alla luce di tali rilievi, risulta evidente come la Parte ricorrente abbia raggiunto una piena consapevolezza della propria identità, come vissuta e percepita (anche all'esterno), nonché un pieno equilibrio psico-fisico.
- Le risultanze mediche depositate in atti da parte attrice evidenziano l'assenza di controindicazioni per l'accoglimento delle richieste. In tema va dunque richiamato l'orientamento della Corte Costituzionale che ha affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sent. 221/2015). Nel caso di specie, dalle relazioni degli specialisti sopra citate non emergono elementi medici controindicanti all'accoglimento delle richieste attoree affinché la persona medesima possa finalmente vivere conformemente alla normalità del suo sentirsi. Risultano inoltre riscontrati i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del 14.4.1982, la rettificazione dell'attribuzione di sesso con attribuzione alla parte ricorrente di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
ai sensi della citata norma, l'effettuazione della rettificazione è comunque subordinata al passaggio in giudicato della presente sentenza. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015, aveva del resto già sottolineato che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. In altre parole, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo (escludendosi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”). In questa linea logica il trattamento chirurgico non costituisce (più) un presupposto della pronuncia giudiziaria, ma solo una possibile modalità che la scienza medica mette a disposizione delle persone che soffrono di disforia di genere per permettere loro il conseguimento di un pieno benessere psico- fisico. Nel caso di specie, il Tribunale, pur nella consapevolezza che l'autorizzazione al trattamento chirurgico è divenuta ultronea alla luce della sentenza n. 143/2024 del 3.7.2024, depositata il 23.7.2024 (e pubblicata in G.U. il 24/7/2024 n. 30) - con cui la Corte Costituzionale, proprio sul rilievo della non necessarietà ai fini che ne occupano pagina 3 di 4 dell'intervento chirurgico ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 D.Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (per irragionevolezza ai sensi dell'rt. 3 Cost.) - viste le richieste della Parte, per esigenze di maggiore chiarezza e certezza della situazione, in accoglimento appunto di tali richieste e sussistendone i presupposti, autorizza tutti gli interventi medico chirurgici necessari all'adeguamento del sesso. Alla rettificazione del sesso consegue la variazione del nome della parte ricorrente, da adeguare al nuovo sesso;
nulla osta alla variazione in questione così come richiesta con CP_ il nome maschile di in luogo del nome ”. Pt_1 All'accoglimento del manda consegue al necessità della rettificazione da parte dell'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita (il Comune di Caluso (TO) – cfr. atto di nascita n. 30 P.I S A del 25.10.2002 allegato agli atti - ai sensi dell'ultimo comma 5 del citato art. 31 del D.Lgs. n. 150/2011; a fronte di tale rettificazione, l'istante potrà così conseguire l'assegnazione del sesso maschile e del CP_ nome “ ” in ogni atto dello stato civile. In considerazione della natura del giudizio e dell'assenza di soggetti portatori di una posizione contrapposta a quella attorea, vanno integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
1) DISPONE la rettificazione, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, dell'attribuzione del sesso della parte attrice da Parte_1 femminile in maschile; CP_
2) DISPONE la variazione del prenome della parte ricorrente da “ ” in “ ; Pt_1
3) ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita (Comune di Caluso – Ufficio di Stato Civile –- Atto di Nascita Numero 30– Parte I – Serie A – Anno 2002 ) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, con conseguente CP_ assegnazione alla parte ricorrente del sesso maschile e del nome in ogni atto dello stato civile;
4) AUTORIZZA come da questa richiesto a sottoporsi a trattamento Parte_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri ed organi sessuali primari e secondari da femminili al sesso maschile.
5) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caluso di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a facendo constare per Parte_1 mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come ” e come Per_2 CP_
e non altrimenti. 4) COMPENSA integralmente le spese processuali del presente giudizio;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni tutte di competenza. Così deciso in Ivrea, in data 9.4.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE REL./EST. dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 9.4.2025 in persona dei magistrati: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice dott. Alberto Angelo Balzani Giudice rel./est. Sentito il relatore ha pronunciato la presente S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1764/2024, avente ad oggetto: Azione di rettificazione di attribuzione di sesso ex art 1 legge n. 164/1982 e art. 31 dlgs 150/2011 nonché di autorizzazione agli interventi medico chirurgici promossa da:
Parte_1 Nata a Torino il 18.10.2002 (CF: e residente in [...] C.F._1 Caluso rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Paola Ripa (CF:
) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Torino Via Aurelio Saffi 28. Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera 927 del 21.5.2024 del COA di Ivrea PARTE ATTRICE
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA PARTE CONVENUTA Conclusioni delle parti Parte attrice all'udienza del 5.2.2025 ha concluso richiamando le domanda di cui al ricorso introduttivo, con richieste al Tribunale del seguente tenore letterale:
“(…) accertare e dichiarare che la signora ha acquisito le sembianze fisiche, Parte_1 psicologiehe e sociali corrispondenti al sesso maschile;
CP_
- dichiarare che l'attrice risponde al nome proprio di “ conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caluso, ove fu trascritto l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, indicando l'acquisito sesso Maschile e il nome nel quale l'attrice si identifica ossia CP_ ;
- contestualmente autorizzare e gli enti sanitari ai quali lo stesso si rivolga ad Parte_1 effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari femminili seguiti da quelli di ricostruzione di quelli maschili ed eventualmente estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo maschile nel quale si riconosce l'attrice.” All'udienza del 5.2.2025 parte ricorrente ha istato per la liquidazione delle competenze afferenti al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. Conclusioni del Pubblico Ministero: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 06/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte attrice ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni sopra enucleate, CP_ specificando che negli anni 2021-2023 ha intrapreso presso l
[...]
del Consultorio MIT conv ato con Azienda USL di Controparte_2 una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in pagina 1 di 4 relazione alla sua richiesta di affermazione di genere. Parte ricorrente ha depositato in atti la relazione psicologica (doc. 2) e la relazione endocrinologica (doc. 3 attoreo). In particolare nella relazione psicologica del 3.5.2024 a firma della dottoressa
[...]
(nell'ambito di attività consultoriale convenzionata con Controparte_3 azienda USL città di Bologna) si legge: “(…) Negli anni 2021-2023 la persona Parte_1 CP_
alias nata a [...] il [...] , ha intrapreso presso l'
[...] Controparte_4 convenzionato con l'Azienda USL Città di Bolo
[...] clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere. La presa in carico integrata (psicologica e medica) si è strutturata in accordo con gli Standards of Care (versione 8) della World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Il percorso di affermazione di genere presso la struttura ha comportato l'utilizzo di una serie di Reattivi carta e matita (Disegno della Figura Umana - test di Machover) e Questionari specifici per la Disforia di Genere (Utrecht Gender Dysphoria Scale FtM e Gender Identity/Gender Disphoria (Questionnaire for Adolescents and Adults FtM), oltre a colloqui clinici finalizzati alla rilevazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia, storia e sviluppo di sensazioni di disforia di genere e presenza di possibili disturbi della personalità. La storia clinica di CP_
alias ha permesso di formulare la diagnosi di Disforia di Genere Parte_1
/Incongruenza di genere (DSM-5 /ICD 11) in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione è associata ad un marcato disagio psicologico. Sono altresì presenti elementi di interesse clinico per i quali la persona è in carico psicologico sul territorio di residenza. L'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito maggior benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Disforia di genere. La persona da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo migliore soddisfazione vitale. Dal mese di CP_ Dicembre 2022 alias assume terapia ormonale affermativa che ha Parte_1 significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. La terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell' non si è Controparte_2 registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della complianceIn sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a CP_ costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nella quotidianità avendo oramai raggiunto, grazie all 'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati .”
- Nella relazione endocrinologica del 18.4.2024 a Firma della Prof.ssa Persona_1 si legge: “(…) Nel Settembre 2022 ho iniziato a seguire la persona
[...] Parte_1 CP_ nato il [...] a [...], per iniziare un percorso me CP_ affermazione di genere. Tale percorso inizia in seguito alla richiesta di di un piano di assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 06/12/2022 firma il consenso Parte_1 informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone, e la presc tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del testosterone che continua ad assumere regolarmente. è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale Parte_1 intervento chirurgico di affermazione di genere”
- All'udienza del 5.2.2025 avanti al Giudice (che dava atto a verbale che parte ricorrente si è presentata in udienza “… con completo maschile verde oliva, con tratti maschili “) Parte ricorrente insisteva nella richiesta di cui al ricorso introduttivo dichiarando: “(…) la
pagina 2 di 4 terapia ormonale la sto seguendo da ormai due anni. Desidero acclarata la transizione. Da ormai diversi anni vivo la mia quotidianità e socialità nel mio sentirmi maschile e mi sente molto bene.”
- Alla luce di tali rilievi, risulta evidente come la Parte ricorrente abbia raggiunto una piena consapevolezza della propria identità, come vissuta e percepita (anche all'esterno), nonché un pieno equilibrio psico-fisico.
- Le risultanze mediche depositate in atti da parte attrice evidenziano l'assenza di controindicazioni per l'accoglimento delle richieste. In tema va dunque richiamato l'orientamento della Corte Costituzionale che ha affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sent. 221/2015). Nel caso di specie, dalle relazioni degli specialisti sopra citate non emergono elementi medici controindicanti all'accoglimento delle richieste attoree affinché la persona medesima possa finalmente vivere conformemente alla normalità del suo sentirsi. Risultano inoltre riscontrati i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del 14.4.1982, la rettificazione dell'attribuzione di sesso con attribuzione alla parte ricorrente di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
ai sensi della citata norma, l'effettuazione della rettificazione è comunque subordinata al passaggio in giudicato della presente sentenza. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138 del 20.7.2015, aveva del resto già sottolineato che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. In altre parole, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU dell'art. 1 L. 1982/164 e del successivo art. 3 della medesima legge, ora art. 31 comma 4 D.Lgs. 2011/150, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo (escludendosi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”). In questa linea logica il trattamento chirurgico non costituisce (più) un presupposto della pronuncia giudiziaria, ma solo una possibile modalità che la scienza medica mette a disposizione delle persone che soffrono di disforia di genere per permettere loro il conseguimento di un pieno benessere psico- fisico. Nel caso di specie, il Tribunale, pur nella consapevolezza che l'autorizzazione al trattamento chirurgico è divenuta ultronea alla luce della sentenza n. 143/2024 del 3.7.2024, depositata il 23.7.2024 (e pubblicata in G.U. il 24/7/2024 n. 30) - con cui la Corte Costituzionale, proprio sul rilievo della non necessarietà ai fini che ne occupano pagina 3 di 4 dell'intervento chirurgico ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 D.Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (per irragionevolezza ai sensi dell'rt. 3 Cost.) - viste le richieste della Parte, per esigenze di maggiore chiarezza e certezza della situazione, in accoglimento appunto di tali richieste e sussistendone i presupposti, autorizza tutti gli interventi medico chirurgici necessari all'adeguamento del sesso. Alla rettificazione del sesso consegue la variazione del nome della parte ricorrente, da adeguare al nuovo sesso;
nulla osta alla variazione in questione così come richiesta con CP_ il nome maschile di in luogo del nome ”. Pt_1 All'accoglimento del manda consegue al necessità della rettificazione da parte dell'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita (il Comune di Caluso (TO) – cfr. atto di nascita n. 30 P.I S A del 25.10.2002 allegato agli atti - ai sensi dell'ultimo comma 5 del citato art. 31 del D.Lgs. n. 150/2011; a fronte di tale rettificazione, l'istante potrà così conseguire l'assegnazione del sesso maschile e del CP_ nome “ ” in ogni atto dello stato civile. In considerazione della natura del giudizio e dell'assenza di soggetti portatori di una posizione contrapposta a quella attorea, vanno integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
1) DISPONE la rettificazione, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, dell'attribuzione del sesso della parte attrice da Parte_1 femminile in maschile; CP_
2) DISPONE la variazione del prenome della parte ricorrente da “ ” in “ ; Pt_1
3) ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita (Comune di Caluso – Ufficio di Stato Civile –- Atto di Nascita Numero 30– Parte I – Serie A – Anno 2002 ) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, con conseguente CP_ assegnazione alla parte ricorrente del sesso maschile e del nome in ogni atto dello stato civile;
4) AUTORIZZA come da questa richiesto a sottoporsi a trattamento Parte_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri ed organi sessuali primari e secondari da femminili al sesso maschile.
5) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caluso di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a facendo constare per Parte_1 mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come ” e come Per_2 CP_
e non altrimenti. 4) COMPENSA integralmente le spese processuali del presente giudizio;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni tutte di competenza. Così deciso in Ivrea, in data 9.4.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE REL./EST. dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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